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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/04/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. Luciano Spina presidente dott. Massimo Morandini giudice dott. Benedetto Sieff giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 20 / 2024, e precisamente nel procedimento per
l'apertura della liquidazione giudiziale n. 20-1/ / 2024 instaurato su ricorso di:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. Massimo Pellottieri;
RICORRENTE
per l'apertura della liquidazione giudiziale di
), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. Diego Dorna;
DEBITORE
in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nella domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale e dal resistente chiedendo il rigetto della domanda medesima.
pag. 1 di 7 * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società resistente eccepisce il difetto di legittimazione attiva da parte del ricorrente, affermando che costui non avrebbe sufficientemente dimostrato di essere un creditore.
L'eccezione non merita seguito.
Il ricorrente si afferma creditore dei compensi a lui dovuti per aver prestato in favore della società resistente, quale architetto, la sua opera professionale, producendo a tale riguardo due documenti nominati come “fatture” (nn. 24 e 25 del 2022), ma richiamati come “note pro forma”, recanti il conteggio del dovuto (cfr. doc. 1 ricorrente).
A fronte della pretesa creditoria del ricorrente, la resistente, tra le varie e generiche contestazioni, di preciso allega che non le risulterebbe “l'effettuazione di alcuna attività
a suo favore da parte dell'arch. (p. 2 memoria di costituzione), producendo, a Pt_1
sostegno di tale allegazione, un messaggio e-mail del 25 luglio 2022, spedito dalla stessa resistente all'indirizzo del ricorrente e nel quale si legge: “ad oggi come più volte
sollecitato non abbiamo ancora ricevuto il resoconto dettagliato di tutti i sopralluoghi
effettuati sino ad oggi. Attendiamo con urgenza quanto richiesto”.
E tuttavia tale documento non vale affatto a sostenere l'allegazione, dimostrando,
diversamente, che un rapporto contrattuale tra le parti v'è stato, occorrendo semmai definire l'entità delle prestazioni rese dal ricorrente e, dunque, il quantum della corrispettiva prestazione pecuniaria.
Se dunque può permanere l'incertezza sull'entità delle somme dovute al ricorrente,
gli elementi in atti di cui s'è detto (note pro forma ed e-mail suddette) conducono in maniera univoca a presumere, secondo il giudizio sommario che compete in questa pag. 2 di 7 sede al mero fine di rinvenire la legittimazione a presentare il ricorso, che il ricorrente attualmente vanti ragioni di credito nei confronti della resistente.
Presunzione che, del resto, è coerente con la situazione di diffusa esposizione debitoria in cui versa la resistente nei confronti di vari creditori sociali (fornitori,
banche, clienti, oltre che nei confronti dell'erario in forza degli obblighi tributari e previdenziali), così come emersa dall'indagine del C.T.U. (di cui si dirà; cfr. p. 7
relazione del C.T.U.).
Ciò detto, il ricorso merita accoglimento.
La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.
Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.
Va premesso che la resistente società risulta posta in liquidazione. Essa pertanto si propone di uscire dal mercato, assumendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori tramite la realizzazione monetaria delle attività, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci. Ne consegue che, ai fini dell'indagine dello stato di insolvenza della società resistente, occorre verificare la capacità dell'attivo patrimoniale di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali (in tal senso si rimanda a Cass. n. 13644 del 2013).
A tale fine, il giudice relatore, delegato alla trattazione del procedimento, ha incaricato il nominato C.T.U. dott. di compiere la suddetta Persona_1
verifica.
Il C.T.U., seguendo un metodo che appare scevro da profili di illogicità o irrazionalità, e restando ampiamente nei limiti di ragionevole opinabilità che devono concedersi a qualsiasi valutazione di tipo tecnico, ha condotto un'approfondita indagine che lo ha portato a concludere nel senso che “gli elementi attivi del patrimonio
pag. 3 di 7 sociale del debitore, comunque valutati, NON consentono in alcuna maniera di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali”.
La società resistente versa dunque in stato di insolvenza, coincidente con la sua situazione di grave deficit patrimoniale, situazione che non viene contestata dalla medesima società, ed anzi viene dalla stessa riconosciuta, nel momento in cui il
C.T.P. della medesima presenta al C.T.U. una bozza provvisoria di bilancio che registra contabilmente, al 31.12.2024, un patrimonio netto in terreno negativo per oltre 400 mila euro (doc. 8 allegato alla relazione del C.T.U.), e nel momento in cui il suo difensore, all'ultima udienza, “chiede un termine di sei mesi per presentare un piano
attestato ex art. 56 c.c.i.i.”, assecondando – ma solo nelle intenzioni – un'indicazione data dallo stesso C.T.U. (invero fuor di quesito).
Correttamente poi il giudice relatore, delegato alla trattazione del procedimento, non ha concesso il richiesto termine, atteso che l'apertura della liquidazione giudiziale può essere impedita solamente a fronte della effettiva attivazione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, approntato e perfezionato su iniziativa del debitore (e non solo semplicemente immaginato), e comunque temporaneamente differita e resa eventuale solo in pendenza di domande del debitore di accesso a detti strumenti (art. 49, comma 1, c.c.i.i.), ovvero anche in presenza di misure protettive disposte in favore del debitore nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi (cfr. art. 18, comma 4, c.c.i.i.), là dove non risulta che il debitore si sia attivato in tal senso, neanche a fronte della pendenza del procedimento che conduce all'odierna decisione.
Il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2,
lettera d), c.c.i.i., né ciò altrimenti risulta dagli atti, e va anzi escluso alla luce della situazione patrimoniale esposta dal debitore stesso mediante il suo C.T.P. (doc. 8
pag. 4 di 7 allegato alla relazione del C.T.U.), in essa esponendosi debiti per un ammontare complessivo superiore al milione di euro.
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma,
c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
e conseguentemente:
[...]
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
b) nomina curatore Persona_2
c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce che il giorno 10/07/2025, alle ore 11:10, presso la sede di questo
Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 201, comma 10, c.c.i.i.;
pag. 5 di 7 e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,
anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore;
tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;
ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;
pag. 6 di 7 dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza,
onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;
dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..
Trento, 2 aprile 2025
Il giudice estensore Il presidente
Benedetto Sieff Luciano Spina
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. Luciano Spina presidente dott. Massimo Morandini giudice dott. Benedetto Sieff giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 20 / 2024, e precisamente nel procedimento per
l'apertura della liquidazione giudiziale n. 20-1/ / 2024 instaurato su ricorso di:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. Massimo Pellottieri;
RICORRENTE
per l'apertura della liquidazione giudiziale di
), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. Diego Dorna;
DEBITORE
in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nella domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale e dal resistente chiedendo il rigetto della domanda medesima.
pag. 1 di 7 * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società resistente eccepisce il difetto di legittimazione attiva da parte del ricorrente, affermando che costui non avrebbe sufficientemente dimostrato di essere un creditore.
L'eccezione non merita seguito.
Il ricorrente si afferma creditore dei compensi a lui dovuti per aver prestato in favore della società resistente, quale architetto, la sua opera professionale, producendo a tale riguardo due documenti nominati come “fatture” (nn. 24 e 25 del 2022), ma richiamati come “note pro forma”, recanti il conteggio del dovuto (cfr. doc. 1 ricorrente).
A fronte della pretesa creditoria del ricorrente, la resistente, tra le varie e generiche contestazioni, di preciso allega che non le risulterebbe “l'effettuazione di alcuna attività
a suo favore da parte dell'arch. (p. 2 memoria di costituzione), producendo, a Pt_1
sostegno di tale allegazione, un messaggio e-mail del 25 luglio 2022, spedito dalla stessa resistente all'indirizzo del ricorrente e nel quale si legge: “ad oggi come più volte
sollecitato non abbiamo ancora ricevuto il resoconto dettagliato di tutti i sopralluoghi
effettuati sino ad oggi. Attendiamo con urgenza quanto richiesto”.
E tuttavia tale documento non vale affatto a sostenere l'allegazione, dimostrando,
diversamente, che un rapporto contrattuale tra le parti v'è stato, occorrendo semmai definire l'entità delle prestazioni rese dal ricorrente e, dunque, il quantum della corrispettiva prestazione pecuniaria.
Se dunque può permanere l'incertezza sull'entità delle somme dovute al ricorrente,
gli elementi in atti di cui s'è detto (note pro forma ed e-mail suddette) conducono in maniera univoca a presumere, secondo il giudizio sommario che compete in questa pag. 2 di 7 sede al mero fine di rinvenire la legittimazione a presentare il ricorso, che il ricorrente attualmente vanti ragioni di credito nei confronti della resistente.
Presunzione che, del resto, è coerente con la situazione di diffusa esposizione debitoria in cui versa la resistente nei confronti di vari creditori sociali (fornitori,
banche, clienti, oltre che nei confronti dell'erario in forza degli obblighi tributari e previdenziali), così come emersa dall'indagine del C.T.U. (di cui si dirà; cfr. p. 7
relazione del C.T.U.).
Ciò detto, il ricorso merita accoglimento.
La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.
Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.
Va premesso che la resistente società risulta posta in liquidazione. Essa pertanto si propone di uscire dal mercato, assumendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori tramite la realizzazione monetaria delle attività, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci. Ne consegue che, ai fini dell'indagine dello stato di insolvenza della società resistente, occorre verificare la capacità dell'attivo patrimoniale di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali (in tal senso si rimanda a Cass. n. 13644 del 2013).
A tale fine, il giudice relatore, delegato alla trattazione del procedimento, ha incaricato il nominato C.T.U. dott. di compiere la suddetta Persona_1
verifica.
Il C.T.U., seguendo un metodo che appare scevro da profili di illogicità o irrazionalità, e restando ampiamente nei limiti di ragionevole opinabilità che devono concedersi a qualsiasi valutazione di tipo tecnico, ha condotto un'approfondita indagine che lo ha portato a concludere nel senso che “gli elementi attivi del patrimonio
pag. 3 di 7 sociale del debitore, comunque valutati, NON consentono in alcuna maniera di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali”.
La società resistente versa dunque in stato di insolvenza, coincidente con la sua situazione di grave deficit patrimoniale, situazione che non viene contestata dalla medesima società, ed anzi viene dalla stessa riconosciuta, nel momento in cui il
C.T.P. della medesima presenta al C.T.U. una bozza provvisoria di bilancio che registra contabilmente, al 31.12.2024, un patrimonio netto in terreno negativo per oltre 400 mila euro (doc. 8 allegato alla relazione del C.T.U.), e nel momento in cui il suo difensore, all'ultima udienza, “chiede un termine di sei mesi per presentare un piano
attestato ex art. 56 c.c.i.i.”, assecondando – ma solo nelle intenzioni – un'indicazione data dallo stesso C.T.U. (invero fuor di quesito).
Correttamente poi il giudice relatore, delegato alla trattazione del procedimento, non ha concesso il richiesto termine, atteso che l'apertura della liquidazione giudiziale può essere impedita solamente a fronte della effettiva attivazione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, approntato e perfezionato su iniziativa del debitore (e non solo semplicemente immaginato), e comunque temporaneamente differita e resa eventuale solo in pendenza di domande del debitore di accesso a detti strumenti (art. 49, comma 1, c.c.i.i.), ovvero anche in presenza di misure protettive disposte in favore del debitore nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi (cfr. art. 18, comma 4, c.c.i.i.), là dove non risulta che il debitore si sia attivato in tal senso, neanche a fronte della pendenza del procedimento che conduce all'odierna decisione.
Il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2,
lettera d), c.c.i.i., né ciò altrimenti risulta dagli atti, e va anzi escluso alla luce della situazione patrimoniale esposta dal debitore stesso mediante il suo C.T.P. (doc. 8
pag. 4 di 7 allegato alla relazione del C.T.U.), in essa esponendosi debiti per un ammontare complessivo superiore al milione di euro.
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma,
c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
e conseguentemente:
[...]
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
b) nomina curatore Persona_2
c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce che il giorno 10/07/2025, alle ore 11:10, presso la sede di questo
Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 201, comma 10, c.c.i.i.;
pag. 5 di 7 e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,
anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore;
tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;
ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;
pag. 6 di 7 dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza,
onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;
dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..
Trento, 2 aprile 2025
Il giudice estensore Il presidente
Benedetto Sieff Luciano Spina
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