Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00856/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01354/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2023, proposto da
Condominio -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Valeria Catalano, Diego Longano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valeria Catalano in Milano, via Fatebenefratelli 15;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
per l'annullamento
- del provvedimento PG. -OMISSIS- del 10 novembre 2020, con il quale è stato disposto “l'annullamento degli effetti delle SCIA (Progr. N. -OMISSIS- Progr. -OMISSIS-) e della relativa agibilità (P.G. -OMISSIS-)” nonché ordinata “la demolizione delle opere abusivamente realizzate rispristinando lo stato dei luoghi all'ultimo stato legittimamente assentito, il tutto entro il termine perentorio di NOVANTA giorni (90gg) dalla notifica della presente ordinanza, garantendo comunque situazione di sicurezza in ogni luogo”, comunicato al Condominio ricorrente e ai ricorrenti in proprio con comunicazione trasmessa a mezzo pec dal Comune di Milano in data 20 aprile 2023 (Doc. 1);
- di ogni atto presupposto, conseguente, collegato e/o connesso, ancorché allo stato non conosciuto, ivi espressamente inclusi il parere dell'Ufficio Fognatura Privata – Area Sportello Unico Edilizia, del 5 ottobre 2020 (P.G. n. -OMISSIS-), nonché le comunicazioni di avvio del procedimento, rispettivamente, del 23 gennaio 2018 (P.G. n. -OMISSIS- – n. -OMISSIS- – n. -OMISSIS-) – unitamente alla conferma di avvio del procedimento del 15 febbraio 2019 (-OMISSIS-) – e del 24 febbraio 2020 (-OMISSIS-),
nonché, in quanto occorra,
ed in parte qua
della deliberazione di Consiglio Comunale del 2 ottobre 2014, n. -OMISSIS- (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 26 novembre 2014, n. 48), recante la definitiva approvazione del Regolamento Edilizio del Comune, limitatamente agli artt. 74, comma 1, lettera e) e 90, comma 2 del Regolamento stesso e nei termini meglio indicati nella parte motiva del presente ricorso,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. IG ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, nella loro qualità di Condominio e di singoli proprietari di unità immobiliari site nell’edificio di -OMISSIS- in -OMISSIS-, hanno impugnato il provvedimento del Comune di Milano, datato 10 novembre 2020, con il quale l'Amministrazione ha disposto l’annullamento in autotutela dei titoli edilizi (SCIA) in base ai quali l’immobile è stato edificato, nonché della relativa agibilità, ordinandone la demolizione.
L’edificio in questione è stato realizzato dalla società -OMISSIS- a seguito di S.C.I.A. del 29 novembre 2017 e successiva variante del 30 luglio 2019, con ultimazione dei lavori nel settembre 2019 e successiva quasi integrale alienazione delle unità immobiliari ai ricorrenti.
Il provvedimento di annullamento e demolizione, emesso il 10 novembre 2020, è stato comunicato al Condominio e ai singoli condomini solo in data 20 aprile 2023.
Con ricorso, notificato in data 19.06.2023 e regolarmente depositato, i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe meglio precisati, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE 241. 1990. ECCESSO DI POTERE PER INDETERMINATEZZA, GENERICITÀ E PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DEL D.M. N. 1444/1968 E DELL’ART. 86, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE PER INDETERMINATEZZA E GENERICITÀ DELLA MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 74, COMMA 1, LETTERA E) E 90, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, IN RELAZIONE ALL’ART. 14, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 102/2014 – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E GENERICITÀ DELLA MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 81 DELLA L.R. N. 12/2005, DELL’ART. 54 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, DEGLI ARTT. DA 35 A 39 DELLE NORME DEL PIANO PAESISTICO REGIONALE (“PPR”) COSTITUENTE PARTE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 19 GENNAIO 2010, N. 951 NONCHÉ DELLE LINEE GUIDA PER L’ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI DI CUI ALLA D.G.R. 8 NOVEMBRE 2002, N. 7/II045 – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
V. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10-BIS E 21-NONIES DELLA L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER INDETERMINATEZZA, GENERICITÀ E PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE.
Nelle more del giudizio, il Comune di Milano si è costituito depositando memoria con la quale ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’intervenuto annullamento del provvedimento impugnato ad opera di questo stesso Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2025, resa nel giudizio R.G. -OMISSIS-, promosso dalla società costruttrice -OMISSIS-
I ricorrenti, con memoria conclusiva, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, sostenendo la sussistenza di un “autonomo interesse ad agire” volto all'ottenimento di una pronuncia che tuteli la loro specifica posizione di legittimi proprietari.
All'udienza pubblica del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio deve esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall'Amministrazione resistente.
L’eccezione è fondata e deve essere accolta.
Costituisce un dato pacifico e documentalmente provato che il provvedimento impugnato in questa sede – ovvero l'ordine di annullamento e demolizione del 10 novembre 2020 – è già stato oggetto di annullamento giurisdizionale con la sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, depositata in data 28 febbraio 2025, nel giudizio promosso dalla società costruttrice.
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato è un atto dirigenziale del Comune di Milano che dispone, in via di autotutela, l’annullamento di una SCIA e della relativa agibilità, con conseguente ordine di demolizione e ripristino dei luoghi per un intero compendio immobiliare. Si tratta di un atto con effetti unitari e inscindibili, in quanto incide su un unico bene (l’edificio condominiale) e la sua caducazione non può che operare in modo omogeneo per tutti i soggetti che da esso traggono la propria posizione giuridica (la società costruttrice e gli acquirenti delle singole unità immobiliari).
L’effetto caducatorio di tale sentenza, comporta che il provvedimento di annullamento e demolizione del 10 novembre 2020 è stato rimosso dal mondo giuridico in via definitiva e con efficacia retroattiva per tutti, inclusi gli odierni ricorrenti. La loro posizione di proprietari, che era minacciata dall'ordine di demolizione, risulta pertanto pienamente e stabilmente salvaguardata per effetto diretto del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-.
Sebbene l’esito del presente giudizio sia di natura puramente processuale, è opportuno evidenziare che l’annullamento del provvedimento impugnato, disposto con la sentenza n. -OMISSIS-, si fondava su plurimi e gravi vizi di legittimità, in gran parte coincidenti con le censure sollevate anche dagli odierni ricorrenti. Ciò conferma che la posizione dei condomini non è solo tutelata dall’effetto della precedente sentenza, ma era anche fondata nel merito.
In particolare, la sentenza n. -OMISSIS- ha accertato che il provvedimento di autotutela del Comune di Milano era illegittimo per:
1. Violazione dell'art. 21- nonies della L. 241/1990 per superamento del termine ragionevole: l’atto di autotutela è stato adottato ben oltre il termine di 12 mesi decorrente dal momento in cui l’Amministrazione aveva avuto piena conoscenza dei presunti profili di illegittimità (la prima SCIA risaliva al 2017).
2. Carenza di motivazione sull'interesse pubblico: il provvedimento mancava di una adeguata motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente alla rimozione dell’atto, distinto dal mero ripristino della legalità violata. L'Amministrazione ha omesso di effettuare una ponderazione comparativa con l’affidamento qualificato ingeneratosi nei privati, inclusi i terzi acquirenti in buona fede che già abitavano l'edificio.
3. Violazione del principio di proporzionalità: l’ordine di demolizione integrale di un intero complesso immobiliare è stato ritenuto manifestamente sproporzionato rispetto a presunte difformità che, come accertato, erano di entità minima, localizzate e comunque sanabili o irrilevanti. La demolizione totale è una sanzione estrema, applicabile solo quando l’abuso è tale da non rendere più identificabile la porzione legittima dell'edificio.
4. Vizi di istruttoria e travisamento dei fatti: la sentenza n. -OMISSIS- ha rilevato numerose lacune istruttorie ed errori di fatto e di diritto, tra cui l’errata interpretazione delle norme sull’altezza del piano sottotetto, sulle distanze e sui pareri paesaggistici e della fognatura.
Questi elementi, pur non potendo essere esaminati nel merito in questa sede, confermano che l’annullamento dell'atto impugnato non è stato un evento fortuito, ma la conseguenza di una palese illegittimità dell'azione amministrativa, come correttamente dedotto sia dalla società costruttrice che dagli odierni ricorrenti.
In conclusione, l’annullamento con efficacia erga omnes del provvedimento impugnato, disposto con la sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale, ha integralmente soddisfatto l’interesse dei ricorrenti, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso, che va pertanto dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale, in cui i ricorrenti sono stati costretti a proporre il gravame a seguito della tardiva comunicazione di un provvedimento poi annullato in altro giudizio, possono essere poste a carico dell’amministrazione e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Comune di Milano al rimborso in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, e alla restituzione del contributo unificato nella misura di quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB UN, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
IG ET, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG ET | AB UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.