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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RIVIEZZO CIRO, Presidente e Relatore
FERRARO RAFFAELE, Giudice
GIALLORETO GIUSEPPE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 242/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ03I200917/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ03I200917/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede dichiararsi estinta la controversia per intervenuta conciliazione, con compensaizone delle spese. Resistente/Appellato: accetta l'accordo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 17 marzo 2025, Ricorrente_1 srl proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 00917/2024 (numeri finali) per l'anno 2018 nei confronti di Agenzia Entrate Chieti. Esponeva che l'accertamento era infondato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
In corso di causa, depoistate memorie, le parti raggiungevano un accordo conciliativo.
All'udienza del 15 gennaio 2026, la causa veniva riservata a decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo, per cui la controversia va dichiarata estinta con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Il Presidente relatore Ciro Riviezzo
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RIVIEZZO CIRO, Presidente e Relatore
FERRARO RAFFAELE, Giudice
GIALLORETO GIUSEPPE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 242/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ03I200917/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ03I200917/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede dichiararsi estinta la controversia per intervenuta conciliazione, con compensaizone delle spese. Resistente/Appellato: accetta l'accordo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 17 marzo 2025, Ricorrente_1 srl proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 00917/2024 (numeri finali) per l'anno 2018 nei confronti di Agenzia Entrate Chieti. Esponeva che l'accertamento era infondato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
In corso di causa, depoistate memorie, le parti raggiungevano un accordo conciliativo.
All'udienza del 15 gennaio 2026, la causa veniva riservata a decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo, per cui la controversia va dichiarata estinta con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Il Presidente relatore Ciro Riviezzo