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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7420/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/06/2025 da 1) (c.f. ), cittadina italiana, nata a [...], il Parte_1 C.F._1
02.04.1973 e residente in [...], casalinga e
2) (c.f. ), cittadino italiano, nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12.05.1974 e residente in [...], libero professionista consulente agenzia viaggi entrambi assistiti, rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Bazzigaluppi (c.f. ) C.F._3 del Foro di Lodi, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cassina De' Pecchi (MI), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cassina De' Pecchi al n. 17 P. 2 S. A anno 2005 scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni
Con il seguente figlio: c.f. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._4
05.12.2011, cittadino italiano, residente in [...],
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi stabiliscono, a definizione integrale dei reciproci rapporti di dare-avere come maturati negli anni di matrimonio, che: a) Il denaro presente sui conti corrente intestati esclusivamente e singolarmente a ciascuno dei coniugi, rimarrà nell'esclusiva titolarità e disponibilità dei singoli intestatari.
3) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Pt_3 ove ha già la residenza;
4) il padre terrà con sé il figlio ogni mercoledì di ogni settimana dalle ore 13.45 (orario cui Pt_3 termina la scuola) alle ore 8.00 del mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola e dalle 10.00 della domenica alle ore 8.00 del mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola;
5) Durante le ferie estive, ciascun genitore avrà diritto a vedere e tenere con sé per 20 giorni Pt_3 consecutivi, da concordarsi entro un termine utile all'organizzazione delle vacanze, ovvero entro e non oltre il 30/04 di ogni anno.
6) Durante le vacanze pasquali e quelle natalizie ciascun genitore terrà con sé il figlio per Pt_3 metà del periodo previsto dal calendario scolastico. Il giorno di Natale e quello di Pasqua verranno trascorsi dal figlio, ad anni alterni, con uno o con l'altro genitore;
7) Il Sig. quale contributo al mantenimento del figlio , verserà mensilmente Parte_2 Pt_3 complessivi € 300,00 entro il giorno 7 di ogni mese. Tale somma verrà automaticamente rivalutata ogni anno in relazione alla variazione degli indici ISTAT intervenuta nell'anno precedente. Il Sig. corrisponderà alla moglie, altresì, il 50% delle spese mediche non Parte_2 mutuabili, delle spese scolastiche e ludiche previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate;
per ciò che attiene tutte le altre spese straordinarie queste saranno sostenute in uguale misura del 50% (protocollo di Milano) (doc.2)
8) Quanto all'assegno unico le Parti concordano che a far data dalla sottoscrizione del presente accordo lo stesso venga integralmente percepito dalla Sig.ra Parte_1
9) L'autovettura modello KIA JD tg. EV632NE già di proprietà del Sig. rimarrà di Parte_2 proprietà ed in uso esclusivo allo stesso;
10) i coniugi riconoscono e danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, che non sussistono i presupposti per la corresponsione di alcun tipo mantenimento dell'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
11) Fatto salvo e fermo tutto quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver precedentemente regolato ogni questione patrimoniale pendente fra gli stessi e pertanto confermano di non aver più nulla a pretendere l'un l'altro, per nessuna ragione o titolo, ad eccezione di quanto pattuito nel presente scritto.
12) i coniugi si autorizzano reciprocamente sin d'ora al cambio della residenza, all'espatrio ed al rilascio del passaporto, nonché al relativo rinnovo, con l'obbligo di presentarsi innanzi alle autorità competenti per quanto a tal fine si rendesse necessario.
***** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Cassina De' Pecchi in data 03.09.2005
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassina De' Pecchi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge 7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa M.Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 16.07.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/06/2025 da 1) (c.f. ), cittadina italiana, nata a [...], il Parte_1 C.F._1
02.04.1973 e residente in [...], casalinga e
2) (c.f. ), cittadino italiano, nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12.05.1974 e residente in [...], libero professionista consulente agenzia viaggi entrambi assistiti, rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Bazzigaluppi (c.f. ) C.F._3 del Foro di Lodi, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cassina De' Pecchi (MI), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cassina De' Pecchi al n. 17 P. 2 S. A anno 2005 scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni
Con il seguente figlio: c.f. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._4
05.12.2011, cittadino italiano, residente in [...],
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi stabiliscono, a definizione integrale dei reciproci rapporti di dare-avere come maturati negli anni di matrimonio, che: a) Il denaro presente sui conti corrente intestati esclusivamente e singolarmente a ciascuno dei coniugi, rimarrà nell'esclusiva titolarità e disponibilità dei singoli intestatari.
3) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Pt_3 ove ha già la residenza;
4) il padre terrà con sé il figlio ogni mercoledì di ogni settimana dalle ore 13.45 (orario cui Pt_3 termina la scuola) alle ore 8.00 del mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola e dalle 10.00 della domenica alle ore 8.00 del mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola;
5) Durante le ferie estive, ciascun genitore avrà diritto a vedere e tenere con sé per 20 giorni Pt_3 consecutivi, da concordarsi entro un termine utile all'organizzazione delle vacanze, ovvero entro e non oltre il 30/04 di ogni anno.
6) Durante le vacanze pasquali e quelle natalizie ciascun genitore terrà con sé il figlio per Pt_3 metà del periodo previsto dal calendario scolastico. Il giorno di Natale e quello di Pasqua verranno trascorsi dal figlio, ad anni alterni, con uno o con l'altro genitore;
7) Il Sig. quale contributo al mantenimento del figlio , verserà mensilmente Parte_2 Pt_3 complessivi € 300,00 entro il giorno 7 di ogni mese. Tale somma verrà automaticamente rivalutata ogni anno in relazione alla variazione degli indici ISTAT intervenuta nell'anno precedente. Il Sig. corrisponderà alla moglie, altresì, il 50% delle spese mediche non Parte_2 mutuabili, delle spese scolastiche e ludiche previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate;
per ciò che attiene tutte le altre spese straordinarie queste saranno sostenute in uguale misura del 50% (protocollo di Milano) (doc.2)
8) Quanto all'assegno unico le Parti concordano che a far data dalla sottoscrizione del presente accordo lo stesso venga integralmente percepito dalla Sig.ra Parte_1
9) L'autovettura modello KIA JD tg. EV632NE già di proprietà del Sig. rimarrà di Parte_2 proprietà ed in uso esclusivo allo stesso;
10) i coniugi riconoscono e danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, che non sussistono i presupposti per la corresponsione di alcun tipo mantenimento dell'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
11) Fatto salvo e fermo tutto quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver precedentemente regolato ogni questione patrimoniale pendente fra gli stessi e pertanto confermano di non aver più nulla a pretendere l'un l'altro, per nessuna ragione o titolo, ad eccezione di quanto pattuito nel presente scritto.
12) i coniugi si autorizzano reciprocamente sin d'ora al cambio della residenza, all'espatrio ed al rilascio del passaporto, nonché al relativo rinnovo, con l'obbligo di presentarsi innanzi alle autorità competenti per quanto a tal fine si rendesse necessario.
***** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Cassina De' Pecchi in data 03.09.2005
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassina De' Pecchi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge 7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa M.Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 16.07.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG