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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.986/2022 RGN
TRA
in persona del lr pt rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.Vincenzo De Nisco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pasquale Romano sito in Casoria alla via Torquato Tasso n.16- appellante
E
in persona del lr Controparte_1 pt rappresentato e difeso dall'avv.Tullia Pisano ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
. iuffre.it– appellato Email_1 Email_2
E
in persona del lr pt- appellata contumace Controparte_2
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2791/2022
del Tribunale di Salerno pubblicata il 2/8/22 e notificata il 9/10/22.
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente in via principale che fosse rigettata l'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo n. 1406/2013 emesso dal
Tribunale di Salerno per l'importo di €473.727,51 oltre spese legali, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale e/o totale delle domande di parte opponente, che fosse condannato il al pagamento Controparte_1
della somma pari a € 473.727,51 o della minor somma ritenuta di giustizia e in via ulteriormente subordinata, ritenuta fondata la chiamata in causa di terzo, avanzata da parte opponente in primo grado, che fosse condannato il terzo chiamato , Controparte_2
anche in via solidale con il Controparte_1
, al pagamento della somma di €473.727,51 oltre oneri e
[...]
accessori ed interessi moratori o di quell'altra maggiore e minore somma ritenuta di giustizia, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio.
2 La società riceveva la notifica dell'atto Controparte_2
di appello e non si costituiva divenendo contumace.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 5 giugno 2025 e con ordinanza del 12 giugno 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il proponeva opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1406/13 emesso dal Tribunale di Salerno, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di E 473.727,51, oltre interessi ed accessori, per l'uso degli impianti di smaltimento dei rifiuti di proprietà della , gestiti dalla , Parte_2 Parte_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_2
quale effettiva legittimata.
Concludeva chiedendo accogliersi l'opposizione e, per l'effetto,
che fosse revocato e/o dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto, nonché che fosse ritenuta la Controparte_2
legittimata passiva della richiesta avanzata con la conseguente
3 condanna della stessa al pagamento degli importi accertati e spettanti per gli espletati servizi di smaltimento rifiuti.
La società si costituiva chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna del
[...]
anche in via solidale alla Controparte_1 CP_2
.
[...]
Ammessa la chiamata in causa della e Controparte_2
precisate le conclusioni all'udienza del 9/2/2022, la causa andava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito accoglieva l'opposizione e conseguentemente revocava il decreto ingiuntivo, compensava le spese per la metà e per il residuo applicava il principio della soccombenza a carico della parte opposta.
Il giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto, non poteva ritenersi che il convenuto fosse il CP_1
produttore dei rifiuti ex art. 18 IIIc dlvo 152/2006 come tale tenuto a sostenerne i costi ex art.183 stessa legge in quanto l'ordinanza del
4 Presidente della Regione Campania n. 2 dell'8/7/2011 ordinava alla società di conferire la frazione umida Controparte_2
presso lo Stir di Battipaglia, la stessa Parte_3 CP_2
con la sua nota del 31/1/2011 chiariva come il ciclo dei
[...]
rifiuti di trattamento e smaltimento fosse di sua competenza e che i relativi costi erano a suo carico e lo stesso , nel riscontrare le CP_1
richieste di pagamento, aveva sempre contestato la propria legittimazione passiva indicando la società come il Controparte_2
soggetto obbligato;
rigettava, poi, nel merito la domanda proposta dalla per mancanza di adeguata prova del complessivo Parte_1
credito azionato in via monitoria, essendo state esibite solo le fatture emesse e le ordinanze del Presidente della Regione Campania;
in particolare, la fattura emessa era utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituiva idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione in seguito ad opposizione, essendo un documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte e non poteva essere utile neanche la contabilità redatta.
5 La stessa mancata costituzione della Controparte_2
non poteva avere valore confessorio e neanche poteva rilevare ai fini del principio di non contestazione.
La ., in persona del lr pt ha presentato appello Parte_1
avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)illegittimità della motivazione della sentenza per erronea e contraddittoria valutazione della domanda e della documentazione prodotta a sostegno dalla domanda e conseguenziale omessa valutazione delle prove;
illegittimità della motivazione della sentenza per erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie acquisite in primo grado;
non era corretto ritenere che vi fosse il difetto di legittimazione passiva da parte del in quanto i CP_1
costi applicati erano stati predeterminati dalla Giunta Provinciale e dalle stesse Province utilizzatrici del servizio e in esecuzione di appositi provvedimenti dispositivi della Regione Campania erano stati ricevuti e trattati nei propri impianti anche i rifiuti provenienti dal territorio della Provincia di;
ai sensi dell'art. 188 dlvo CP_2
152/2006 era stabilito espressamente come gli oneri relativi alle attività di smaltimento fossero a carico del detentore che consegnasse i
6 rifiuti, il quale veniva a sua volta veniva individuato dall'art. 183 del medesimo decreto nel produttore dei rifiuti;
dai formulari dei rifiuti versati in atti risultava chiaramente come il in questione CP_1
fosse il produttore dei rifiuti e non la inoltre Controparte_2
era stata autorizzata, con nota prot. n. 1119 del 11/2/2011, dallo stesso ad emettere fattura nei suoi confronti per i rifiuti conferiti CP_1
nell'anno 2010 in nome e per conto del Comune di Salerno presso i propri impianti;
la stessa con nota 115 Controparte_2
dell'1/2/2011 aveva confermato che gli oneri erano a carico del
; infine, in virtù del dl 195/2009 era stato stabilito che erano CP_1
le amministrazioni provinciali a subentrare nei contratti in corso con i soggetti privati che svolgevano le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sino alla nomina di un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai
Consorzi; le attività che aveva svolto e fatturato al facevano CP_1
riferimento ad un periodo temporale in cui quest'ultimo era ancora attivo e operante e che non le era stata mai inviata alcuna comunicazione sull'apertura della fase di liquidazione con conseguente passaggio definitivo alla;
Controparte_2
7 2)illegittimità della motivazione della sentenza per erronea e contraddittoria valutazione della domanda e della documentazione prodotta a sostegno dalla domanda e conseguenziale omessa valutazione delle prove;
illegittimità della motivazione della sentenza per erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie acquisite in primo grado;
la sentenza impugnata era censurabile nella parte in cui non era stato ritenuto provato il suo credito ed il relativo ammontare;
la prova delle prestazioni era stata data non solo con le fatture emesse e le ordinanze del Presidente della Regione Campania,
ma anche con le copie dei formulari di identificazione dei rifiuti versati in atti, idonee a rimuovere ogni dubbio sull'an debeatur del credito azionato;
in particolare evidenziava che il Presidente della Provincia,
Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 11 della L. n.26/2010 di conversione con modifiche del dl n. 195/2009, con Deliberazione
n.3/2010 determinava il costo provvisorio di smaltimento e trattamento dei rifiuti per la Provincia di Avellino in € 109,00 oltre oneri come per legge, che il predetto importo veniva confermato dalla Giunta
Regionale, che con successiva Delibera della Giunta Provinciale di
Avellino n. 136 del 18/7/2011 veniva confermato il costo dello
8 smaltimento da imputare ai Comuni ed alle Province in 109 €/ton. e che alle altre province campane, qualora avessero versato i rifiuti negli impianti di competenza della , si sarebbe Parte_2
dovuto applicare un costo di smaltimento almeno pari a quello stabilito nel proprio territorio, se questo fosse risultato superiore al costo fissato per la Provincia di;
in ordine ai quantitativi imputati in Pt_2
fattura, l'appellante rilevava che erano stati depositati tutti i documenti attestanti l'avvenuto smaltimento in discarica con indicazione del quantitativo conferito e, in particolare, i FIR a cui le fatture facevano riferimento, quali documenti obbligatori e tecnici per l'identificazione dei rifiuti, di accompagnamento per il trasporto degli stessi, nonché
contenenti tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario, ed emessi a cura del produttore del rifiuto stesso con controfirma del trasportatore;
pertanto, aveva svolto l'attività di smaltimento rifiuti per il periodo di cui alle fatture in oggetto direttamente in favore del Controparte_1
2 in quanto era stato direttamente quest'ultimo ad avvalersi degli
[...]
impianti con conseguente obbligo di versamento di quanto dovuto,
come indicato nel dettaglio dalla Delibera della Giunta Provinciale di
9 Avellino n. 136 del 18/7/2011, e che, pertanto, vi era differenza tra il rapporto diretto instauratosi ex lege tra gestore degli impianti e il e il rapporto interno tra lo stesso e la Controparte_1 CP_1
al massimo legittimante un'azione di rivalsa Controparte_2
del primo nei confronti di quest'ultima.
Il si Controparte_1
costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, affermando che:
il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sul presupposto di una erronea e non veritiera ricostruzione del ciclo dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della Provincia di Salerno e dei rapporti di tipo economico che dal medesimo discendevano;
invero il Comune di
Salerno all'epoca dei fatti conferiva i rifiuti indifferenziati presso l'impianto di Ostaglio e il Controparte_1
provvedeva al solo trasporto di detti rifiuti da Ostaglio allo di CP_3
Battipaglia, che era un impianto gestito dalla società Provinciale di
Ecoambiente Salerno spa, conseguendone che il rapporto economico governante il predetto ciclo dei rifiuti intercorreva soltanto tra il
Comune di Salerno e quest'ultima società; a seguito dei problemi recettivi dell'impianto verificatesi negli anni 2010-2011 e della CP_3
10 susseguente fase emergenziale, per espressa autorizzazione delle
Giunta della Regione Campania, il Controparte_1
aveva trasportato i rifiuti in oggetto agli impianti della Provincia di
Avellino, gestita da , che aveva conseguentemente Parte_1
accolto i rifiuti prodotti dal Comune di Salerno;
ne conseguiva che tutta la fase successiva dello smaltimento dei rifiuti del Comune di
Salerno presso l'impianto della Provincia di rientrava Pt_2
nell'esclusiva competenza della società provinciale di , ossia CP_2
della società non a caso l'appellante aveva Controparte_2
indirizzato i solleciti di pagamento alla Controparte_2
come da lettere di costituzione in mora depositate nel fascicolo monitorio, a dimostrazione della sua consapevolezza del fatto che il credito era da imputare a detta società provinciale;
inoltre con la scrittura dell'1/7/2014 prot. n. 4172 avente ad oggetto il rientro rateali della posizione debitoria della sottoscritta Controparte_2
tra la stessa e il era Controparte_1
espressamente previsto che non facevano parte di tale accordo le somme dovute alla società provinciale di denominata Pt_2
, rispetto alle quali vi era contenzioso in atto, e la Parte_1
11 società dichiarava di riconoscere la somma Controparte_2
che sarebbe stata determinata dal giudice adito;
in qualità di ente pubblico istituzionale era soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 16 e 17 del R.D. n.2440/1923 e, quindi, per giurisprudenza consolidata, era necessario che il contratto stipulato da un'amministrazione pubblica fosse redatto, a pena di nullità, in forma scritta, attraverso un unico atto contrattuale contestualmente sottoscritto dal soggetto legittimato a manifestare, verso l'esterno, la volontà dell'ente e dal privato, da cui poteva desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da svolgersi e al compenso da corrispondersi,
con esclusione di una qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
era, a tal fine,
irrilevante anche l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che avesse autorizzato la stipulazione del contratto,
ove questa deliberazione non si fosse tradotta nell'unico atto contrattuale;
ne conseguiva che in assenza di tali requisiti, nessuna pretesa poteva essere avanzata poiché le fatture allegate non erano idonee a comprovare l'esistenza di un rapporto contrattuale.
12 L'appello è accoglibile sulla base della seguente motivazione.
Il primo motivo di appello non è accoglibile in quanto come giustamente affermato dal Tribunale il era Controparte_1
stato autorizzato solo al trasporto e al conferimento dei rifiuti fuori provincia e, quindi, i costi di gestione dei rifiuti trasportati per ragioni di emergenza fuori provincia da ad ovvero i costi di CP_2 Pt_2
smaltimento e di trattamento dovevano gravare sulla società che nell'ambito della Provincia di avrebbe dovuto in via ordinaria CP_2
sostenerne i costi, ovvero sulla . Controparte_2
La documentazione esibita riscontra tale ricostruzione in quanto:
il in questione alla richiesta di pagamento da parte CP_1
dell'appellante precisava che i costi di smaltimento dovevano essere sostenuti dalla società provinciale di e, pertanto, autorizzava CP_2
l' ad emettere le fatture nei suoi confronti, ma Parte_1
soltanto al fine di emetterle per gli stessi importi e per le medesime causali nei confronti dell' ; Controparte_2
la predetta società con missiva del 31 gennaio 2021 afferente un conferimento di rifiuti del presso la discarica di Controparte_1
San Tammaro (CE) ovvero in una situazione simile, anche per ragioni
13 temporali ai conferimenti presso discariche dell'avellinese, affermava che sulla base di quanto indicato dagli artt.188 e 183 Dlvo 152/2006 i costi per il conferimento dei rifiuti fuori provincia rimanevano a carico del in questione, mentre i costi di smaltimento e trattamento CP_1
dovevano essere di sua competenza quale società provinciale;
in una missiva del 2 febbraio 2011 sempre la stessa società
chiedeva al fine di procedere ai giusti Controparte_2
appostamenti in contabilità in fase di chiusura dei bilanci per i costi in tema di smaltimento dei rifiuti fuori provincia anche al
[...]
di trasmettere i tabulati dei Fir suddivisi per Controparte_1
destinazione e contenenti i quantitativi di RSU conferiti dalle piattaforme di trasferenza ad impianti e/ o discariche fuori provincia e copia delle fatture ricevute dai Consorzi per i costi di smaltimento e di trasporto di RSU conferiti dalla piattaforme di trasferenza agli impianti e/o discariche fuori provincia;
a tale missiva il rispondeva Controparte_1
trasmettendo le note di sollecito di pagamento di due fatture oggetto del decreto ingiuntivo- la n.303 del 20/10/2010 di 207.165,62 E e la n.443 del 31/10/2010 di E 129.448,84 – precisando che sulla base di
14 quanto affermato dalla stessa società nella Controparte_2
missiva del 31 /1/2021 aveva autorizzato l'emissione delle fatture e che avrebbe provveduto a rendicontarle nei loro confronti.
Il secondo motivo va , invece, accolto in quanto l'appellante non ha soltanto allegato le fatture, ma ha allegato in sede di monitorio anche tutta la documentazione che era stata proprio richiesta dall' nella sua missiva del 2 febbraio 2011. Controparte_2
Più precisamente l'appellante ha allegato i seguenti documenti utili a dimostrare in sede di opposizione al decreto ingiuntivo la propria pretesa creditoria:
il FIR ovvero il formulario di identificazione dei rifiuti,
documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti con indicazione di tutte le caratteristiche del rifiuto e i dati identificativi del produttore e del detentore, del trasportatore e del destinatario del rifiuto;
le fonti normative utili per il conteggio della cosiddetta ecotassa e per gli importi addebitati a titolo di ristoro ambientale.
Il calcolo del corrispettivo è avvenuto in conformità della deliberazione n.3/2010 del Presidente della Provincia di che Pt_2
15 determinava il costo provvisorio di smaltimento e trattamenti dei rifiuti per la Provincia di in E 109,99 oltre oneri previsti dalla legge Pt_2
e della Delibera di Giunta Provinciale di Avellino n.136/2011 in virtù
della quale veniva confermato il costo dello smaltimento da imputare ai Comuni e alle Province mantenendolo in 109,00 E /ton e veniva previsto per le altre province campane che in caso di smaltimento negli impianti dell'avellinese si sarebbe dovuto applicare un costo almeno pari a quello stabilito per la Provincia se fosse stato superiore a quello fissato per la . Parte_2
Con la fattura n.1037 del 15/6/2011 di E 15225,07 e con la fattura n.218 del 29/2/2012 di E 20.855,85 l'opposta chiedeva, poi, il pagamento degli interessi applicabili ex Dlvo 231/2002 alle transazioni commerciali e anche ai contratti intercorsi con la PA..
La parte appellata ha anche dedotto che la pretesa economica fosse nulla per l'inesistenza di un contratto scritto previsto a pena di nullità nei rapporti con la PA.
La questione è stata già affrontata in sede di emissione del decreto ingiuntivo;
in quella sede il Giudice ha valutato che la fonte della pretesa fosse normativa e precisamente che si fondasse sulle
16 ordinanze commissariali e sulla base di tale ragionamento ha escluso la necessità della forma scritta.
Tale valutazione è stata anche condivisa dalla giurisprudenza di legittimità; invero la Corte di Cassazione nella sent.sez.un.
n.12483/202 ha affermato in un contenzioso di natura privatistica intercorso tra la società ricorrente e un ente comunale con riguardo al pagamento del corrispettivo relativo all'attività di smaltimento rifiuti effettuata da parte della prima a favore del secondo, per effetto ed in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti emesse per situazioni di emergenza ambientale, che tali ordinanze costituivano il presupposto fattuale esterno al rapporto intercorso tra la società
ricorrente e il Comune resistente e, quindi, uno strumento alternativo e sostitutivo del contratto di appalto, scaturito dalla situazione di criticità
verificatasi nella gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani e la loro
"vincolatività" non era stata oggetto di contestazione nè di impugnativa da parte del Comune interessato.
Sotto quest'ultimo profilo l'appellata solo in sede di appello ha posto tale questione.
17 Pur ritenendo che una questione di nullità contrattuale possa essere sollevata anche per la prima volta in questa sede, va evidenziato che il sin dal primo momento , dopo aver Controparte_1
proceduto al trasporto dei rifiuti, non ha mai eccepito la mancanza di forma scritta, soltanto deducendo che obbligato al pagamento fosse la società . Controparte_2
Conclusivamente va accolta l'ultima subordinata dell'atto di appello.
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi nei rapporti tra l'appellante e la e tra il Controparte_2
e la . Controparte_1 Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza (scaglione: 260.001,00 E-
520.000,00 E- vanno riconosciuti i valori minimi e la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione scarsamente significativa in entrambi i gradi va riconosciuto il 50%).
Nei rapporti tra il e la Controparte_1 CP_2
la questione è stata decisa in relazione al profilo della
[...]
18 legittimazione per cui tutti i valori di cui allo scaglione, alle fasi e ai valori prima indicati possono essere ridotti al 50 %
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e , per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna l' a pagare E Controparte_2
473.727,51 oltre interessi legali dalla domanda a favore della
; Parte_1
2) condanna l'appellata a pagare le Controparte_2
spese del giudizio a favore dell'appellante, spese che liquida per il primo grado in E 8626,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per il secondo grado in E 8590,00 oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
3) condanna l'appellata a pagare le Controparte_2
spese del giudizio a favore dell'appellato 2 , Controparte_1
spese che liquida per il primo grado in E 4313,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per il secondo
19 grado in E 4295,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il
15% per spese generali.
Salerno, 3 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
20
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.986/2022 RGN
TRA
in persona del lr pt rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.Vincenzo De Nisco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pasquale Romano sito in Casoria alla via Torquato Tasso n.16- appellante
E
in persona del lr Controparte_1 pt rappresentato e difeso dall'avv.Tullia Pisano ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
. iuffre.it– appellato Email_1 Email_2
E
in persona del lr pt- appellata contumace Controparte_2
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2791/2022
del Tribunale di Salerno pubblicata il 2/8/22 e notificata il 9/10/22.
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente in via principale che fosse rigettata l'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo n. 1406/2013 emesso dal
Tribunale di Salerno per l'importo di €473.727,51 oltre spese legali, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale e/o totale delle domande di parte opponente, che fosse condannato il al pagamento Controparte_1
della somma pari a € 473.727,51 o della minor somma ritenuta di giustizia e in via ulteriormente subordinata, ritenuta fondata la chiamata in causa di terzo, avanzata da parte opponente in primo grado, che fosse condannato il terzo chiamato , Controparte_2
anche in via solidale con il Controparte_1
, al pagamento della somma di €473.727,51 oltre oneri e
[...]
accessori ed interessi moratori o di quell'altra maggiore e minore somma ritenuta di giustizia, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio.
2 La società riceveva la notifica dell'atto Controparte_2
di appello e non si costituiva divenendo contumace.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 5 giugno 2025 e con ordinanza del 12 giugno 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il proponeva opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1406/13 emesso dal Tribunale di Salerno, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di E 473.727,51, oltre interessi ed accessori, per l'uso degli impianti di smaltimento dei rifiuti di proprietà della , gestiti dalla , Parte_2 Parte_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_2
quale effettiva legittimata.
Concludeva chiedendo accogliersi l'opposizione e, per l'effetto,
che fosse revocato e/o dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto, nonché che fosse ritenuta la Controparte_2
legittimata passiva della richiesta avanzata con la conseguente
3 condanna della stessa al pagamento degli importi accertati e spettanti per gli espletati servizi di smaltimento rifiuti.
La società si costituiva chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna del
[...]
anche in via solidale alla Controparte_1 CP_2
.
[...]
Ammessa la chiamata in causa della e Controparte_2
precisate le conclusioni all'udienza del 9/2/2022, la causa andava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito accoglieva l'opposizione e conseguentemente revocava il decreto ingiuntivo, compensava le spese per la metà e per il residuo applicava il principio della soccombenza a carico della parte opposta.
Il giudice di primo grado perveniva alla decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto, non poteva ritenersi che il convenuto fosse il CP_1
produttore dei rifiuti ex art. 18 IIIc dlvo 152/2006 come tale tenuto a sostenerne i costi ex art.183 stessa legge in quanto l'ordinanza del
4 Presidente della Regione Campania n. 2 dell'8/7/2011 ordinava alla società di conferire la frazione umida Controparte_2
presso lo Stir di Battipaglia, la stessa Parte_3 CP_2
con la sua nota del 31/1/2011 chiariva come il ciclo dei
[...]
rifiuti di trattamento e smaltimento fosse di sua competenza e che i relativi costi erano a suo carico e lo stesso , nel riscontrare le CP_1
richieste di pagamento, aveva sempre contestato la propria legittimazione passiva indicando la società come il Controparte_2
soggetto obbligato;
rigettava, poi, nel merito la domanda proposta dalla per mancanza di adeguata prova del complessivo Parte_1
credito azionato in via monitoria, essendo state esibite solo le fatture emesse e le ordinanze del Presidente della Regione Campania;
in particolare, la fattura emessa era utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituiva idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione in seguito ad opposizione, essendo un documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte e non poteva essere utile neanche la contabilità redatta.
5 La stessa mancata costituzione della Controparte_2
non poteva avere valore confessorio e neanche poteva rilevare ai fini del principio di non contestazione.
La ., in persona del lr pt ha presentato appello Parte_1
avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)illegittimità della motivazione della sentenza per erronea e contraddittoria valutazione della domanda e della documentazione prodotta a sostegno dalla domanda e conseguenziale omessa valutazione delle prove;
illegittimità della motivazione della sentenza per erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie acquisite in primo grado;
non era corretto ritenere che vi fosse il difetto di legittimazione passiva da parte del in quanto i CP_1
costi applicati erano stati predeterminati dalla Giunta Provinciale e dalle stesse Province utilizzatrici del servizio e in esecuzione di appositi provvedimenti dispositivi della Regione Campania erano stati ricevuti e trattati nei propri impianti anche i rifiuti provenienti dal territorio della Provincia di;
ai sensi dell'art. 188 dlvo CP_2
152/2006 era stabilito espressamente come gli oneri relativi alle attività di smaltimento fossero a carico del detentore che consegnasse i
6 rifiuti, il quale veniva a sua volta veniva individuato dall'art. 183 del medesimo decreto nel produttore dei rifiuti;
dai formulari dei rifiuti versati in atti risultava chiaramente come il in questione CP_1
fosse il produttore dei rifiuti e non la inoltre Controparte_2
era stata autorizzata, con nota prot. n. 1119 del 11/2/2011, dallo stesso ad emettere fattura nei suoi confronti per i rifiuti conferiti CP_1
nell'anno 2010 in nome e per conto del Comune di Salerno presso i propri impianti;
la stessa con nota 115 Controparte_2
dell'1/2/2011 aveva confermato che gli oneri erano a carico del
; infine, in virtù del dl 195/2009 era stato stabilito che erano CP_1
le amministrazioni provinciali a subentrare nei contratti in corso con i soggetti privati che svolgevano le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sino alla nomina di un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai
Consorzi; le attività che aveva svolto e fatturato al facevano CP_1
riferimento ad un periodo temporale in cui quest'ultimo era ancora attivo e operante e che non le era stata mai inviata alcuna comunicazione sull'apertura della fase di liquidazione con conseguente passaggio definitivo alla;
Controparte_2
7 2)illegittimità della motivazione della sentenza per erronea e contraddittoria valutazione della domanda e della documentazione prodotta a sostegno dalla domanda e conseguenziale omessa valutazione delle prove;
illegittimità della motivazione della sentenza per erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie acquisite in primo grado;
la sentenza impugnata era censurabile nella parte in cui non era stato ritenuto provato il suo credito ed il relativo ammontare;
la prova delle prestazioni era stata data non solo con le fatture emesse e le ordinanze del Presidente della Regione Campania,
ma anche con le copie dei formulari di identificazione dei rifiuti versati in atti, idonee a rimuovere ogni dubbio sull'an debeatur del credito azionato;
in particolare evidenziava che il Presidente della Provincia,
Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 11 della L. n.26/2010 di conversione con modifiche del dl n. 195/2009, con Deliberazione
n.3/2010 determinava il costo provvisorio di smaltimento e trattamento dei rifiuti per la Provincia di Avellino in € 109,00 oltre oneri come per legge, che il predetto importo veniva confermato dalla Giunta
Regionale, che con successiva Delibera della Giunta Provinciale di
Avellino n. 136 del 18/7/2011 veniva confermato il costo dello
8 smaltimento da imputare ai Comuni ed alle Province in 109 €/ton. e che alle altre province campane, qualora avessero versato i rifiuti negli impianti di competenza della , si sarebbe Parte_2
dovuto applicare un costo di smaltimento almeno pari a quello stabilito nel proprio territorio, se questo fosse risultato superiore al costo fissato per la Provincia di;
in ordine ai quantitativi imputati in Pt_2
fattura, l'appellante rilevava che erano stati depositati tutti i documenti attestanti l'avvenuto smaltimento in discarica con indicazione del quantitativo conferito e, in particolare, i FIR a cui le fatture facevano riferimento, quali documenti obbligatori e tecnici per l'identificazione dei rifiuti, di accompagnamento per il trasporto degli stessi, nonché
contenenti tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario, ed emessi a cura del produttore del rifiuto stesso con controfirma del trasportatore;
pertanto, aveva svolto l'attività di smaltimento rifiuti per il periodo di cui alle fatture in oggetto direttamente in favore del Controparte_1
2 in quanto era stato direttamente quest'ultimo ad avvalersi degli
[...]
impianti con conseguente obbligo di versamento di quanto dovuto,
come indicato nel dettaglio dalla Delibera della Giunta Provinciale di
9 Avellino n. 136 del 18/7/2011, e che, pertanto, vi era differenza tra il rapporto diretto instauratosi ex lege tra gestore degli impianti e il e il rapporto interno tra lo stesso e la Controparte_1 CP_1
al massimo legittimante un'azione di rivalsa Controparte_2
del primo nei confronti di quest'ultima.
Il si Controparte_1
costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, affermando che:
il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sul presupposto di una erronea e non veritiera ricostruzione del ciclo dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della Provincia di Salerno e dei rapporti di tipo economico che dal medesimo discendevano;
invero il Comune di
Salerno all'epoca dei fatti conferiva i rifiuti indifferenziati presso l'impianto di Ostaglio e il Controparte_1
provvedeva al solo trasporto di detti rifiuti da Ostaglio allo di CP_3
Battipaglia, che era un impianto gestito dalla società Provinciale di
Ecoambiente Salerno spa, conseguendone che il rapporto economico governante il predetto ciclo dei rifiuti intercorreva soltanto tra il
Comune di Salerno e quest'ultima società; a seguito dei problemi recettivi dell'impianto verificatesi negli anni 2010-2011 e della CP_3
10 susseguente fase emergenziale, per espressa autorizzazione delle
Giunta della Regione Campania, il Controparte_1
aveva trasportato i rifiuti in oggetto agli impianti della Provincia di
Avellino, gestita da , che aveva conseguentemente Parte_1
accolto i rifiuti prodotti dal Comune di Salerno;
ne conseguiva che tutta la fase successiva dello smaltimento dei rifiuti del Comune di
Salerno presso l'impianto della Provincia di rientrava Pt_2
nell'esclusiva competenza della società provinciale di , ossia CP_2
della società non a caso l'appellante aveva Controparte_2
indirizzato i solleciti di pagamento alla Controparte_2
come da lettere di costituzione in mora depositate nel fascicolo monitorio, a dimostrazione della sua consapevolezza del fatto che il credito era da imputare a detta società provinciale;
inoltre con la scrittura dell'1/7/2014 prot. n. 4172 avente ad oggetto il rientro rateali della posizione debitoria della sottoscritta Controparte_2
tra la stessa e il era Controparte_1
espressamente previsto che non facevano parte di tale accordo le somme dovute alla società provinciale di denominata Pt_2
, rispetto alle quali vi era contenzioso in atto, e la Parte_1
11 società dichiarava di riconoscere la somma Controparte_2
che sarebbe stata determinata dal giudice adito;
in qualità di ente pubblico istituzionale era soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 16 e 17 del R.D. n.2440/1923 e, quindi, per giurisprudenza consolidata, era necessario che il contratto stipulato da un'amministrazione pubblica fosse redatto, a pena di nullità, in forma scritta, attraverso un unico atto contrattuale contestualmente sottoscritto dal soggetto legittimato a manifestare, verso l'esterno, la volontà dell'ente e dal privato, da cui poteva desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da svolgersi e al compenso da corrispondersi,
con esclusione di una qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
era, a tal fine,
irrilevante anche l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che avesse autorizzato la stipulazione del contratto,
ove questa deliberazione non si fosse tradotta nell'unico atto contrattuale;
ne conseguiva che in assenza di tali requisiti, nessuna pretesa poteva essere avanzata poiché le fatture allegate non erano idonee a comprovare l'esistenza di un rapporto contrattuale.
12 L'appello è accoglibile sulla base della seguente motivazione.
Il primo motivo di appello non è accoglibile in quanto come giustamente affermato dal Tribunale il era Controparte_1
stato autorizzato solo al trasporto e al conferimento dei rifiuti fuori provincia e, quindi, i costi di gestione dei rifiuti trasportati per ragioni di emergenza fuori provincia da ad ovvero i costi di CP_2 Pt_2
smaltimento e di trattamento dovevano gravare sulla società che nell'ambito della Provincia di avrebbe dovuto in via ordinaria CP_2
sostenerne i costi, ovvero sulla . Controparte_2
La documentazione esibita riscontra tale ricostruzione in quanto:
il in questione alla richiesta di pagamento da parte CP_1
dell'appellante precisava che i costi di smaltimento dovevano essere sostenuti dalla società provinciale di e, pertanto, autorizzava CP_2
l' ad emettere le fatture nei suoi confronti, ma Parte_1
soltanto al fine di emetterle per gli stessi importi e per le medesime causali nei confronti dell' ; Controparte_2
la predetta società con missiva del 31 gennaio 2021 afferente un conferimento di rifiuti del presso la discarica di Controparte_1
San Tammaro (CE) ovvero in una situazione simile, anche per ragioni
13 temporali ai conferimenti presso discariche dell'avellinese, affermava che sulla base di quanto indicato dagli artt.188 e 183 Dlvo 152/2006 i costi per il conferimento dei rifiuti fuori provincia rimanevano a carico del in questione, mentre i costi di smaltimento e trattamento CP_1
dovevano essere di sua competenza quale società provinciale;
in una missiva del 2 febbraio 2011 sempre la stessa società
chiedeva al fine di procedere ai giusti Controparte_2
appostamenti in contabilità in fase di chiusura dei bilanci per i costi in tema di smaltimento dei rifiuti fuori provincia anche al
[...]
di trasmettere i tabulati dei Fir suddivisi per Controparte_1
destinazione e contenenti i quantitativi di RSU conferiti dalle piattaforme di trasferenza ad impianti e/ o discariche fuori provincia e copia delle fatture ricevute dai Consorzi per i costi di smaltimento e di trasporto di RSU conferiti dalla piattaforme di trasferenza agli impianti e/o discariche fuori provincia;
a tale missiva il rispondeva Controparte_1
trasmettendo le note di sollecito di pagamento di due fatture oggetto del decreto ingiuntivo- la n.303 del 20/10/2010 di 207.165,62 E e la n.443 del 31/10/2010 di E 129.448,84 – precisando che sulla base di
14 quanto affermato dalla stessa società nella Controparte_2
missiva del 31 /1/2021 aveva autorizzato l'emissione delle fatture e che avrebbe provveduto a rendicontarle nei loro confronti.
Il secondo motivo va , invece, accolto in quanto l'appellante non ha soltanto allegato le fatture, ma ha allegato in sede di monitorio anche tutta la documentazione che era stata proprio richiesta dall' nella sua missiva del 2 febbraio 2011. Controparte_2
Più precisamente l'appellante ha allegato i seguenti documenti utili a dimostrare in sede di opposizione al decreto ingiuntivo la propria pretesa creditoria:
il FIR ovvero il formulario di identificazione dei rifiuti,
documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti con indicazione di tutte le caratteristiche del rifiuto e i dati identificativi del produttore e del detentore, del trasportatore e del destinatario del rifiuto;
le fonti normative utili per il conteggio della cosiddetta ecotassa e per gli importi addebitati a titolo di ristoro ambientale.
Il calcolo del corrispettivo è avvenuto in conformità della deliberazione n.3/2010 del Presidente della Provincia di che Pt_2
15 determinava il costo provvisorio di smaltimento e trattamenti dei rifiuti per la Provincia di in E 109,99 oltre oneri previsti dalla legge Pt_2
e della Delibera di Giunta Provinciale di Avellino n.136/2011 in virtù
della quale veniva confermato il costo dello smaltimento da imputare ai Comuni e alle Province mantenendolo in 109,00 E /ton e veniva previsto per le altre province campane che in caso di smaltimento negli impianti dell'avellinese si sarebbe dovuto applicare un costo almeno pari a quello stabilito per la Provincia se fosse stato superiore a quello fissato per la . Parte_2
Con la fattura n.1037 del 15/6/2011 di E 15225,07 e con la fattura n.218 del 29/2/2012 di E 20.855,85 l'opposta chiedeva, poi, il pagamento degli interessi applicabili ex Dlvo 231/2002 alle transazioni commerciali e anche ai contratti intercorsi con la PA..
La parte appellata ha anche dedotto che la pretesa economica fosse nulla per l'inesistenza di un contratto scritto previsto a pena di nullità nei rapporti con la PA.
La questione è stata già affrontata in sede di emissione del decreto ingiuntivo;
in quella sede il Giudice ha valutato che la fonte della pretesa fosse normativa e precisamente che si fondasse sulle
16 ordinanze commissariali e sulla base di tale ragionamento ha escluso la necessità della forma scritta.
Tale valutazione è stata anche condivisa dalla giurisprudenza di legittimità; invero la Corte di Cassazione nella sent.sez.un.
n.12483/202 ha affermato in un contenzioso di natura privatistica intercorso tra la società ricorrente e un ente comunale con riguardo al pagamento del corrispettivo relativo all'attività di smaltimento rifiuti effettuata da parte della prima a favore del secondo, per effetto ed in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti emesse per situazioni di emergenza ambientale, che tali ordinanze costituivano il presupposto fattuale esterno al rapporto intercorso tra la società
ricorrente e il Comune resistente e, quindi, uno strumento alternativo e sostitutivo del contratto di appalto, scaturito dalla situazione di criticità
verificatasi nella gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani e la loro
"vincolatività" non era stata oggetto di contestazione nè di impugnativa da parte del Comune interessato.
Sotto quest'ultimo profilo l'appellata solo in sede di appello ha posto tale questione.
17 Pur ritenendo che una questione di nullità contrattuale possa essere sollevata anche per la prima volta in questa sede, va evidenziato che il sin dal primo momento , dopo aver Controparte_1
proceduto al trasporto dei rifiuti, non ha mai eccepito la mancanza di forma scritta, soltanto deducendo che obbligato al pagamento fosse la società . Controparte_2
Conclusivamente va accolta l'ultima subordinata dell'atto di appello.
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi nei rapporti tra l'appellante e la e tra il Controparte_2
e la . Controparte_1 Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza (scaglione: 260.001,00 E-
520.000,00 E- vanno riconosciuti i valori minimi e la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione scarsamente significativa in entrambi i gradi va riconosciuto il 50%).
Nei rapporti tra il e la Controparte_1 CP_2
la questione è stata decisa in relazione al profilo della
[...]
18 legittimazione per cui tutti i valori di cui allo scaglione, alle fasi e ai valori prima indicati possono essere ridotti al 50 %
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e , per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna l' a pagare E Controparte_2
473.727,51 oltre interessi legali dalla domanda a favore della
; Parte_1
2) condanna l'appellata a pagare le Controparte_2
spese del giudizio a favore dell'appellante, spese che liquida per il primo grado in E 8626,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per il secondo grado in E 8590,00 oltre
IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
3) condanna l'appellata a pagare le Controparte_2
spese del giudizio a favore dell'appellato 2 , Controparte_1
spese che liquida per il primo grado in E 4313,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per il secondo
19 grado in E 4295,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il
15% per spese generali.
Salerno, 3 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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