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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/06/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 918 e 1498 R.G.A. 2024 , promosse in grado di appello D A (incorporante la di Parte_1 Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avvocato GRAVIANO PAOLINO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'Avv. BONURA FABRIZIA Parte_2
- Appellata - E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI GLORIA MARCO e BERNOCCHI CP_3
GIUSEPPE
- Appellato - All'udienza del 05/06/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo in data 14.4.2023 esponeva di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale Parte_2 dal 16.3.2015 come commessa di IV Controparte_4 livello, con contratto part time 60% per 24 ore settimanali, di aver proseguito l'attività lavorativa dal 19.5.2016 con la incorporante la prima, sino Parte_1 al 24.8.2022, data in cui era stata licenziata;
deducendo l'illegittimità del provvedimento espulsivo, chiedeva la condanna della al Parte_1 pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 3 del d. lgs 23/2015;
1 rivendicava, inoltre, il diritto a differenze retributive per un importo complessivo di
€ 153.309,04 (per lavoro ordinario, supplementare, straordinario, festivi lavorati, ferie godute, 13^, 14^, scatti di anzianità, indennità di cassa, Bonus Renzi D.L.66/2014 e TFR), allegando di aver osservato, sin dal 16.3.2015, un orario di lavoro che andava, dal lunedì al sabato, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, per il quale non era stata retribuita;
chiedeva, inoltre, dichiararsi la nullità dei verbali di conciliazione in sede sindacale del 16.11.2015, del 06.02.2017 e del 10.12.2019 o il loro annullamento per vizio del consenso. Con la sentenza non definitiva n. 2774/2024 del 17.06.2024 il Tribunale, accertata la sussistenza delle condotte contestate in sede disciplinare (di cui alle note del 29.07.2022 e dell'8.08.2022, riferite esclusivamente ai fatti del 26.07.2022 e del 27.07.2022) ha evidenziato come le stesse non integrassero alcuna delle ipotesi che, secondo l'art. 238 CCNL, potevano giustificare il licenziamento senza preavviso;
essendosi, peraltro, concretizzate in un episodico rifiuto di svolgere mansioni non equivalenti a quelle per le quali era stata assunta e nell'astensione per un'ora dalla prestazione lavorativa, non apparivano, in ogni caso, di tale gravità da compromettere irreparabilmente la fiducia del datore di lavoro;
a tale stregua, dunque, affermata l'illegittimità del licenziamento, dichiarava risolto il rapporto di lavoro e condannava la al pagamento in favore della ricorrente di Parte_1 un'indennità risarcitoria pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Quanto alle domande di natura retributiva, premesso che la lavoratrice aveva dato atto, alla prima udienza, di aver ricevuto il TFR, osservava che la ricorrente non aveva dimostrato le asserite ragioni che avrebbero, a suo dire, dovuto condurre all'annullamento del verbale di conciliazione in sede sindacale datato 11.12.2021; ne conseguiva che la domanda poteva ritenersi ammissibile soltanto quanto alle differenze maturate in data successiva. Con riguardo a queste ultime, poi, evidenziava che dalla prova testimoniale era effettivamente emersa l'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente stabilito e la mancata fruizione di parte delle ferie spettanti;
in relazione a tali circostanze rimetteva al prosieguo del giudizio ed ad un'espletanda CTU la quantificazione delle differenze retributive dovute e dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
indi, all'esito di tale attività istruttoria, con sentenza definitiva n. 4538/2024 dell'11.11.2024, condannava “parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 15.350,98 oltre accessori di legge, dal 24.09.2024 al soddisfo”, “a regolarizzare la posizione previdenziale della ricorrente nei limiti della eccepita
2 prescrizione quinquennale” ed al pagamento delle spese di lite sia in favore della ricorrente che dell' CP_3
Avverso tali sentenze ha proposto appello la chiedendone Parte_1 la riforma, previa sospensione della loro efficacia esecutiva. In particolare, quanto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, lamenta la sottovalutazione, da parte del Tribunale, della gravità delle condotte contestate e della loro idoneità e recidere irreparabilmente il rapporto fiduciario, come avrebbe dovuto accertarsi in considerazione delle condotte pregresse della lavoratrice, concretizzatesi in plurimi e ripetuti ritardi nell'arrivo sul posto di lavoro, per i quali era stata pure sanzionata. Soggiungeva che le condotte contestate, entrambe accertate in giudizio, costituivano gravi atti di insubordinazione, precisando che, quanto al rifiuto della di recarsi a lavorare presso altro punto vendita della società (condotta Pt_2 commessa il 26.07.2022), infondata era la giustificazione addotta dalla lavoratrice: infatti, deduce, non le era stato affatto chiesto, come ex adverso dedotto, di svolgere mansioni non attinenti al proprio inquadramento contrattuale, come pulire i locali e sistemare i mobili, ma soltanto di sovraintendere alle operazioni di pulizia, già affidate ad altra lavoratrice. Con riguardo alla condanna alla corresponsione di differenze retributive, reitera l'eccezione di esatto adempimento, che sarebbe provato dalle buste paga prodotte in giudizio;
lamenta, inoltre, l'inattendibilità dei testi che avevano riferito sull'orario di lavoro ed, infine, deduce l'irrilevanza della deposizione del teste quanto al periodo successivo al 30.06.2022, a far data dal quale la Tes_1
non aveva più lavorato presso il punto vendita di via Roccella, l'unico Pt_2 rispetto al quale il teste poteva avere avuto percezione diretta della prestazione resa dall'appellata. ha resistito al gravame. Parte_2
L' costituitosi in giudizio, si è rimesso agli accertamenti della Corte, CP_3 chiedendo, in caso di conferma della sentenza di primo grado, ribadirsi altresì la condanna dell'appellante al versamento dei contributi previdenziali nei limiti della prescrizione. All'udienza del 05/06/2025, fallito il tentativo di conciliazione, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI L'appello è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
3 La sentenza di primo grado va anzitutto confermata quanto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla il 24.8.2022. Pt_2
L'appellante, infatti, censura il giudizio di proporzionalità della sanzione effettuato dal Tribunale pretendendo di valorizzare a tal fine anche condotte ulteriori rispetto a quelle espressamente fatte oggetto della contestazione disciplinare, e commesse precedentemente dalla . Pt_2
Tale operazione non è ammissibile in virtù del principio della necessaria corrispondenza dei fatti contestati rispetto a quelli posti a fondamento del provvedimento disciplinare. La piana lettura delle note di contestazione disciplinare, in atti, evidenzia con cristallina chiarezza l'assoluto difetto di qualsivoglia riferimento alle condotte pregresse (peraltro anche attinte da separati provvedimento disciplinari), che il datore di lavoro non ha ivi menzionato né ai fini della contestazione della recidiva né al fine di meglio circostanziare il complessivo atteggiarsi del comportamento della lavoratrice, in funzione di una miglior valutazione della gravità concreta delle condotte contestate e della loro idoneità ad elidere il vincolo fiduciario. È dunque inevitabile che la proporzionalità del licenziamento debba essere valutata esclusivamente con esclusivo riferimento alle condotte oggetto di contestazione;
ed, in tal senso, la valutazione del primo giudice va senz'altro condivisa. La prova testimoniale assunta ha integralmente confermato i contorni degli addebiti contenuti nella lettera di contestazione disciplinare. In particolare, la teste , che si trovava con la in Testimone_2 Pt_2 concomitanza con la commissione della condotta del 26.07.2022, ha riferito: “…il 25.7.2022 lei si trovava in azienda e il sig. ci diceva che il 26.7.2022 saremmo dovute CP_2 andare in via Roccella io per pulire e lei per sistemare i mobili, lo ricordo perfettamente. Il 26 luglio ci siamo viste in azienda e abbiamo preso la macchina dell'azienda, guidavo io, per andare in via Roccella, poi lei, dopo aver percorso un po' di strada insieme, ha preso il telefono e ha chiamato l'avvocato, non so come si chiamasse e non era in viva voce però sentivo che si rivolgeva così al suo interlocutore;
quindi si è rifiutata di venire con me a Palermo e mi ha fatto tornare indietro in azienda per accompagnarla...” Dalla dichiarazione è, dunque, emerso che la si sarebbe dovuta Pt_2 recare presso il punto vendita appena ristrutturato “per sistemare i mobili”; trattasi di un compito effettivamente non rientrante nelle sue mansioni di commessa;
al lavoratore inquadrato al IV° livello CCNL terziario, come la , può, infatti, Pt_2 al più competere “l'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle
4 confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”, ma non certamente lo spostamento e la sistemazione di mobili e arredi;
l'insubordinazione messa in atto dalla lavoratrice, a fronte di una richiesta di prestazioni non rientranti nel suo livello contrattuale, non può dunque ritenersi del tutto pretestuosa. Quanto alla seconda condotta (consistita nel rifiuto di impacchettare le cialde di caffè per circa un'ora, e confermata dal teste ), la limitatezza Testimone_3 temporale dell'inadempimento, unitamente al fatto che comunque la non Pt_2 ebbe ad allontanarsi dal posto di lavoro, restando, dunque, pur sempre a disposizione del datore per lo svolgimento di altre mansioni, consente di sminuire alquanto la gravità anche di tale - pur sussistente - atto di insubordinazione. Ferme le superiori valutazioni, vale la pena aggiungere che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, le menzionate condotte non possono essere sussunte in alcuna delle ipotesi che la contrattazione collettiva consente di sanzionare con il licenziamento senza preavviso. Venendo alle domande di natura retributiva, va premesso che, contrariamente alle censure sollevate dall'appellante, nessuna prova la società ha fornito del pagamento di prestazioni svolte oltre l'orario contrattualizzato, non potendosi, all'evidenza, imputare a tale causale gli emolumenti corrisposti ad altro titolo (trasferte, bonus, contributo conciliazione).
Del tutto infondate appaiono le ulteriori censure avverso le conclusioni rassegnate dal CTU: quanto al c.d. Bonus Renzi, la doglianza appare inammissibile, atteso che il CTU, correttamente, non l'ha conteggiato, non essendo tale prestazione più in vigore nel periodo oggetto della consulenza e non avendo chiesto il datore di lavoro la ripetizione di quanto eventualmente corrisposto indebitamente a tale titolo. Correttamente, inoltre, il conteggio delle differenze dovute è stato effettuato al lordo delle ritenute fiscali e contributive, secondo il ben noto principio secondo cui la condanna del datore di lavoro per crediti retributivi va sempre fatta al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, in quanto il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione al distinto rapporto di imposta sul quale esso non interferisce. L'appello va invece accolto con riferimento alle differenze retributive calcolate per gli ultimi due mesi del rapporto. Decisiva al fine di accertare lo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario è stata, infatti, correttamente considerata la deposizione del teste
5 il quale ha riferito: “Conosco la ricorrente perché ha lavorato al negozio Monti caffè Tes_1 che si trova accanto al mio, Grandoptical, credo dal 2011-2012. Io sono anche cliente del negozio. Lavorava da sola, io le chiedevo il caffè e lei me lo consegnava e lo pagavo a lei. Registrava merci sul PC e la vedevo fare ordini o ne parlavamo semplicemente;
gli ordini del caffè che dovevano essere riassortiti. Nel mio negozio lavoro da solo. Vedevo che apriva e chiudeva il punto vendita. Lavorava dal lunedì al sabato 9-13 e 16 -20, io il sabato pomeriggio sono chiuso ma a volte andavo a comprare caffè. È capitato di vedere il negozio aperto anche la domenica passando da lì perché abito in quella zona, più che altro per le feste;
vedevo che lei era dentro.”. Trattasi di dichiarazioni che si riferiscono al punto vendita di via Roccella, presso il quale, tuttavia, la non ha più lavorato dal 7.07.2022; a partire da Pt_2 questa data, infatti, la stessa è stata trasferita presso il punto vendita sito in Monreale (doc.
3.1. produzione ricorrente) e dal 25.07.2022 a (doc. 13 prod. Pt_3
). Pt_2
Rispetto agli ultimi due mesi non v'è dunque prova dello svolgimento di lavoro ulteriore a quello contrattualizzato (non potendosi attribuire alcuna rilevanza alla deposizione del teste per i motivi già evidenziati nella sentenza CP_5 impugnata), con la conseguenza che al credito complessivo, calcolato dal CTU, vanno detratti gli importi conteggiati con riferimento a tali mensilità, pari a € 2.801,17. Ne conseguente che la condanna per differenze retributive deve rideterminarsi in € 12.549,81, oltre accessori di legge dal 24.09.2024 al soddisfo. L'esito complessivo della lite suggerisce l'opportunità di compensare in parte le spese del doppio grado che, per il resto vanno poste a carico dell'appellante. La posizione di terzietà dell' giustifica, invece, l'integrale CP_3 compensazione delle spese nei suoi riguardi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Palermo nn. 2774/2024 del 17.06.2024 e n. 4539/2024 dell'11.11.2024, ridetermina in € 12.549,81 l'importo per cui è condanna a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione. Conferma nel resto le sentenze impugnate. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata tre quarti delle Parte_2 spese del doppio grado che liquida in € 2.900,00 per il primo grado ed in € 2.605,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario e dichiarandole per il resto compensate tra le parti.
6 Compensa integralmente le spese nei confronti dell' CP_3
Palermo, 05/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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