Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 700/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 28/03/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 20/03/2025 da (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MARIOLINA BISCEGLIA, e da (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. EMILIANA GRILLO, tendente ad ottenere la C.F._2
separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Piedimonte AT (CE) in data 25/08/2012 dal quale sono nati due figli (il 31/12/2013) e (il 19/09/2017); Per_1 Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) I coniugi, di comune accordo, hanno lasciato la casa coniugale, dividendosi il mobilio, gli arredi e le suppellettili, ed hanno trasferito altrove la loro residenza;
i piccoli e risiedono Per_1 Per_2
nell'appartamento condotto in locazione abitativa dalla mamma, in Piedimonte AT (CE), alla Via
Giacomo Matteotti n. 58 (cfr. Certificato di Residenza, all.3);
c) L'affidamento dei figli minori verrà condiviso da entrambi i genitori, con permanenza privilegiata presso la madre, in potestà separata di entrambi per le questioni di ordinaria amministrazione. Le
d) Il padre potrà vedere e tenere con sé e tutti i fine settimana, con pernottamento, Per_1 Per_2
soprattutto tenuto conto della volontà e disposizione dei minori, e salvo diverso accordo tra le parti;
e) I minori, durante le vacanze estive, trascorreranno con i genitori, almeno 15 giorni, anche consecutivi, che cadranno nei mesi di luglio o agosto, ad anni alterni, sempre compatibilmente con le esigenze di studio degli stessi, nonché avuto riguardo della volontà e dei desiderata degli stessi, in ogni caso da comunicare, ad opera di ciascun genitore all'altro, entro il giorno 31 del mese di maggio, di ciascun anno, e ciò per consentire una adeguata programmazione. Parimenti, per le festività canoniche – del Natale, del Capodanno, della Epifania e della Pasqua, i minori staranno con ciascun genitore, di volta in volta, ad anni alterni, e a titolo esemplificativo: dal 23 al 30 dicembre oppure dal
31 dicembre al 6 gennaio, con rotazione, che inizierà dal padre, nonché sabato di Pasqua e Pasqua o
Lunedì in Albis ed il giorno successivo, sempre con pernottamento. Alternati saranno anche gli eventuali ponti scolastici. Trascorreranno con il papà il giorno 19 marzo di ogni anno e con la madre il giorno della Festa della Mamma;
ad ogni buon conto, i genitori si impegnano sin d'ora a profondere la massima disponibilità e disposizione d'animo, ed a collaborare per esaudire i desiderata dei minori, lasciando libero spazio per modificare e modulare l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario;
f) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, e di contribuire, in lealtà, alla conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, per il superiore interesse ad una crescita equilibrata e sana dei minori;
g) Il sig. – che esercita l'attività di imbianchino/operatore edile, in proprio, e che a volte si Parte_2
trova a lavorare all'estero - concorrerà al mantenimento di e con un assegno mensile Per_1 Per_2
pari a complessivi € 500,00 ( quanto ad € 250,00 per ciascun figlio) da versare alla Sig.ra Pt_1
entro i primi cinque giorni di ciascun mese, sul rapporto di c.c. già noto, in modo da consentirle di essere puntuale nel pagamento del canone della locazione ad essa intestato, ed anche, ove occorra, anticipandole la metà dell'emolumento, il quale sarà annualmente ed automaticamente aggiornato in base agli indici Istat, e concorrerà, inoltre, alle spese straordinarie (sanitarie non mutuabili, scolastiche, sportive, ecc.), previamente concordate e documentate, nella misura pari al 50%, e comunque secondo le Linee Guida dettate dal Protocollo di Intesa Tribunale di Santa Maria del
28/03/2024. La sig.ra dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'emolumento per sé, Pt_1 potendo godere dell'aiuto della propria famiglia, e continuerà a percepire entrambi gli assegni familiari per intero (cfr. Dichiarazioni dei Redditi dei coniugi, con riferimento agli ultimi tre periodi di imposta, all. 6); h) Al fine di evitare future incomprensioni, conformemente al sopra richiamato
Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 28.03.2024 per la “Disciplina
Spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art.316 cpc”, i coniugi concordano che per spese ordinarie, rientranti nell'assegno di mantenimento stabilito consensualmente dalle parti, si intendono le spese tese al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana dei figli. Riguardano, non solo l'obbligo alimentare, ma anche l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, di assistenza materiale e di gestione e organizzazione del minore.
Queste spese si caratterizzano per la periodicità, la non gravosità, in rapporto al tenore di vita del nucleo familiare, e per l'utilità o necessarietà. Si tratta, insomma, di "esborsi economici" che normalmente ogni genitore è chiamato a sostenere.
Le spese che devono ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento "ordinario" sono quelle relative a:
✓ vitto e contributo per spese dell'abitazione (spese condominiali, utenze, canone di locazione, oneri condominiali ecc.);
✓ abbigliamento ordinario (ad eccezione dei capi di abbigliamento particolarmente costosi, per la partecipazione a eventi, cerimonie);
✓ tasse scolastiche di istituti pubblici o privati -se le parti hanno concordato l'iscrizione alla scuola privata;
✓ parrucchiere – estetista;
✓ ricarica telefonica;
✓ materiale scolastico di cancelleria (occorrente durante l'anno scolastico);
✓ spese di trasporto pubblico urbano;
✓ spese per attività ricreative abituali (cinema, bar, ristorante ecc.);
✓ uscite didattiche o gite scolastiche senza pernottamento di durata giornaliera e che si svolgano all'interno dell'orario scolastico;
✓ spese per regali in occasione di feste di amici e compagni di scuola;
✓ spese per farmaci da banco, antipiretici, antibiotici, per la cura di patologie stagionali.
Sono salve altre spese che rispondono ai requisiti sopra descritti. Quanto alle spese straordinarie (ossia non previste nell'assegno di mantenimento) si intendono tali quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: l'occasionalità o sporadicità, la gravosità, oppure si caratterizzano per essere voluttuarie. Sono oggettivamente imprevedibili nell'an o indeterminabili nel quantum, non rientranti nelle ordinarie consuetudini di vita dei figli, queste vengono poste a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, secondo il seguente criterio, ed avuto comunque riguardo al Protocollo d'intesa siglato, da ultimo, tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Santa Maria C.V., relativo alle “Spese straordinarie per il mantenimento dei figli”, che si allega alla presente, a formarne parte integrante (cfr. All 7 ), in uno al Piano Genitoriale per i
Figli Minori, qui integrato.
Le spese straordinarie non sono ricomprese nell'assegno di mantenimento, ed andranno ripartite tra i genitori in egual misura.
Si intendono quali voci di spese extra-assegno, che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
- in ambito sanitario: le spese comunque connotate dai caratteri di necessità o urgenza per le quali il lasso temporale necessario ad acquisire l'accordo può pregiudicare il buon esito del trattamento;
- i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base effettuate nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, per esempio, le spese ortopediche, acustiche, oculistiche (compresi occhiali da visita e lenti a contatto), e spese per impianti di ausilio sanitario;
sono sempre da dividere, altresì, i relativi tickets sanitari e le spese farmaceutiche consequenziali.
- in ambito scolastico: fermo l'accordo sulla scelta della scuola, ai sensi del novellato art. 316 c.c.,
l'iscrizione e la retta dell'asilo nido infantile, tasse e assicurazioni scolastiche per scuole o istituti pubblici o privati, tasse universitarie;
libri scolastici e universitari, tablet e personal computer per uso scolastico (non ludico)
- in altro ambito: spese sportive e per il relativo abbigliamento e accessori, pagamento della retta, etc., se l'attività sportiva è già praticata dal minore o se i genitori hanno concordato l'attività; spese di manutenzione ordinaria e straordinaria - per meccanica, carrozzeria, bollo o assicurazione - dei mezzi di locomozione quali bicicletta, bici elettrica, motociclo, mini-car, auto, etc. (se è stata concordata la decisione dell' acquisto); spese di trasporto extraurbano per lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo.
Per spese extra-mantenimento, che richiedono il previo accordo dei genitori si intendono:
- in ambito sanitario: visite mediche, esami diagnostici e prestazioni sanitarie in generale erogate da strutture private;
prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari ortodontici, apparecchio mobile o fisso); - in ambito scolastico: lezioni private (ripetizioni post-scuola); stages, corsi di preparazione e selezione per l'accesso a facoltà universitarie;
spese per la specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro;
spese per l'università all'estero o alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post universitari (Master); corsi di lingua, gite scolastiche con pernottamento;
viaggio di studio all'estero, istituti scolastici privati se non già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione.
- in altro ambito: spese per attività sportiva e relative attrezzature, baby sitter, solo se non già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
viaggi e vacanze trascorsi in autonomia dal figlio;
attività sportiva a livello agonistico, comprensiva dell'attrezzatura specifica e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese di trasporto e stages), attività ludico-ricreative non ricorrenti
(centri e ese di acquisto del cellulare, spesa di acquisto dei mezzi di locomozione quali bicicletta, bici elettrica, motociclo, mini-car, auto, etc. (compreso il casco); attività artistiche, culturali e ricreative
(ad esempio, acquisto strumento musicale, corsi di informatica ecc..) spese per comunione, cresime o matrimoni, comprensive di intrattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino.
Tutte le spese extra-assegno indicate dovranno essere debitamente documentate, ove si intenda richiederne la ripetizione.
I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Per le spese extra assegno da concordare, al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, telegramma, fax, e-mail, whatsapp o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 5 giorni.
Il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il motivato dissenso, ovvero una proposta alternativa per iscritto nell'immediatezza della richiesta.
Trascorso un lasso temporale di 15 giorni dalla richiesta, il silenzio sarà inteso come consenso.
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza sulla somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail con prova di avvenuta ricezione o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In relazione alle spese extra-assegno il genitore che ha anticipato avrà diritto di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute anche se rateizzate per le rate effettivamente pagate, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Per le spese straordinarie di importo superiore ad € 200,00, il genitore collocatario, per evitare l'anticipo integrale dell'esborso, potrà comunicare con anticipo la spesa e l'altro genitore, entro 10 giorni dalla comunicazione, dovrà porre a disposizione la somma necessaria.
Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci – compensazione.
i) I coniugi dichiarano di non avere in essere alcun rapporto di cointestazione (Banca, Poste, Libretti, veicoli o altro) e danno, altresì, atto di avere già definito ogni pendenza economica tra di loro. Anche gli effetti personali, ed ogni altro bene di esclusiva pertinenza dell'uno o dell'altro, sono stati prelevati e si trovano, nel momento in cui si scrive, nella piena ed esclusiva disponibilità del legittimo proprietario;
j) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'espatrio, nonché di adoperarsi a prestare – se e quando occorrerà, e previo accordo – il consenso acché il detto documento possa essere emesso e rilasciato nei confronti e nell'interesse dei figli minori, soprattutto avendo riguardo alle esigenze di Studio degli stessi.
k) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso;
l) Le spese per il deposito del presente ricorso saranno versate in parti uguali. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...], e nata il Parte_2 Parte_1
06/09/1987 in Piedimonte AT (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIEDIMONTE MATESE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 31, parte II, serie A, anno 2012); 3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 28/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio