Articolo 270 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 269Articolo 271
Versione
12 maggio 1963
Art. 270. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1944-45, quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti, sono sta-
biliti nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1944-45 (articolo 266) ........... L. 43.830.591,68 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 268) ........... " 53.697.946,14
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1945 ... L. 97.528.540,62
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963