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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
presidente relatore ed estensore 1) dott. Maria Iandiorio
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice
་་nel procedimento iscritto al n. 3555/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto Regolamentazione
dell'esercizio della responsabilità genitoriale" e vertente
TRA
Parte_1 nata in [...] il [...] CF: C.F. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Napoletano
RICORRENTE
E
nato in [...] il [...] (C.F. C.F._2 ), Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Sorice
RESISTENTE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in 1. 221/2012, il presente provvedimento, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio. Giusta l'art. 38 disp. att. c.c., come modificato dal d. lgs. 154/2013, questo tribunale ordinario
è competente a decidere circa l'affidamento ed il mantenimento della prole nato fuori del matrimonio. ha esposto di avere avuto una Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024, Parte_1
relazione con Controparte_1 il 17 dicembre 2021, dalla quale è nato il figlio Persona_1
riconosciuto da entrambi.
La ricorrente ha dedotto la sussistenza di condotte di violenza fisica e verbale del resistente,
anche in presenza del minore, richiamando un episodio dei primi di novembre 2024, in cui il padre aveva prelevato il minore dall'asilo trattenendolo per circa una settimana, impedendo contatti con la madre.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento “super esclusivo" del minore ai sensi dell'art. 337-quater c.c., per inidoneità genitoriale, disinteresse e carenze educative del padre.
Quanto alle frequentazioni, ha richiesto incontri "protetti” padre-figlio con servizi sociali, ritenendo attuale una situazione di pregiudizio/pericolo. In tema di mantenimento, ha richiesto la somma di € 500 mensili, rivalutabili ISTAT, oltre spese extra al 50%, e l'assegno unico interamente in suo favore, data la sua attuale inattività lavorativa, il pagamento di canone di locazione di € 300,00 mensili e utenze per circa € 150,00.
Ha dedotto che il resistente percepisce circa € 2.500 mensili oltre straordinari, possiede beni mobili/immobili e due autovetture.
Con comparsa di risposta del 26 gennaio 2025, il resistente ha contestato integralmente i fatti allegati, deducendo incompatibilità caratteriale quale causa della cessazione e negando violenze fisiche.
Ha riconosciuto il prelievo all'asilo (novembre 2024), qualificandolo gesto imprudente ma motivato da ostacoli alla frequentazione, escludendo qualsivoglia "sequestro” e divieto di contatti telefonici.
Si è, pertanto, opposto all'affido super esclusivo, sostenendo che la madre già assume in autonomia le decisioni;
invoca il principio di bigenitorialità.
Ha, quindi, chiesto l'affido condiviso e la regolamentazione di visite senza ambiente protetto, salvo necessità obiettive.
In punto reddito, ha allegato buste paga 2024, affermando di percepire in media € 1.600 mensili
(comprensivi di straordinari), senza proprietà immobiliari, con tre auto datate.
Ha, quindi, contestato la misura del mantenimento richiesto, richiamando Cass. I, 10 luglio
2013 n. 17089, sulla necessaria correlazione alle concrete possibilità reddituali e deducendo che la madre ha lavorato nel 2024 come portalettere e che il minore frequenta l'asilo di Baiano, potendo la ricorrente attivarsi lavorativamente. Ha richiesto espletarsi CTU anche sulla madre, con alcol/drug test per entrambe le parti, dichiarandosi disponibile ai medesimi accertamenti, ordine di esibizione CUD/cedolini 2024, movimenti bancari, acquisizione fascicolo del Tribunale per i Minorenni di Napoli).
Conclusioni della ricorrente: affidamento super esclusivo alla madre;
incontri protetti;
mantenimento € 500/mese con rivalutazione e spese extra al 50%; assegno unico alla madre;
CTU e percorsi di sostegno;
vittoria di spese.
Conclusioni del resistente: rigetto integrale del ricorso;
affido condiviso;
visite non protette;
rideterminazione (o diniego) dell'assegno in rapporto alle risorse effettive;
CTU bilaterale e test tossicologici;
condanna alle spese.
Le parti sono state ascoltate all'udienza del 28.2.2025.
E', quindi, stata espletata consulenza psicologica sulle parti per comprendere la salute psicologica del minore, i legami affettivi, l'idoneità genitoriale, la continuità relazionale, le condizioni di vita dei genitori, le eventuali controindicazioni all'affido condiviso e le modalità di frequentazione.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 5.12.2025.
Sulla consulenza
Le parti si sono conosciute nel 2020, hanno convissuto e dalla relazione è nato ER
(17/12/2021). ha riferito di aver smesso l'uso di sostanze stupefacenti in Parte_1
gravidanza, mentre ha sostenuto che il CP_1 abbia continuato;
quest'ultimo ha negato ogni consumo. Sono emerse versioni discordanti sulla gravidanza, sul desiderio del figlio e su episodi di violenza: la madre ha denunciato strattonamenti e lesioni (braccio rotto, polso slogato), anche in presenza del minore;
il padre ha negato, attribuendo aggressività alla ex compagna. La rottura è stata collocata dalla ricorrente dopo una vacanza a Rimini, ove ha riferito un'aggressione fisica e verbale, mentre il resistente ha parlato di lite per motivi futili.
La richiesta di CTU è scaturita dall'istanza materna di affido super-esclusivo per condotte irresponsabili del padre, tra cui sottrazioni del minore senza consenso. La madre ha denunciato episodi di trattenimento arbitrario (anche per una settimana), con conseguenti regressioni del bambino
(enuresi, crisi di pianto). Il padre ha giustificato tali condotte come risposta al desiderio del figlio di restare con lui. Sono stati riportati agiti punitivi (revoca dell'auto alla madre) e tensioni per le spese straordinarie.
Sono emersi precedenti penali del CP_1 (risse, porto abusivo d'arma) e sospetti di uso di sostanze. La CTU ha proposto test tossicologico su matrice pilifera: la madre si è presentata, il padre ha mancato l'appuntamento per presunta frattura costale, ma è stato visto in locali nei giorni successivi;
inoltre si è rasato capelli e peli, impedendo l'esame. Le valutazioni cliniche hanno evidenziato che la ricorrente si è mostrata collaborativa,
consapevole, con buone capacità cognitive, autocritiche e genitoriali, senza segni di patologia.
Il D'AN ha mostrato atteggiamenti vittimistici, linguaggio colorito, incoerenze, tratti ansioso-depressivi, irritabilità, scarsa capacità di controllo degli impulsi, limitata riflessività e ideologie maschiliste.
Il minore Per_1 è risultato in linea con i parametri evolutivi, sereno, con buone capacità cognitive, linguistiche e relazionali.
L'osservazione LTP ha mostrato interazioni positive del bambino con entrambi i genitori, senza segnali di disagio;
la madre si è sintonizzata sui bisogni del figlio, il padre ha partecipato con iniziative proprie, ma con distanza dalla ex compagna. Il bambino ha manifestato piacere nel gioco e rispetto delle regole.
Rispondendo ai quesiti, la CTU ha accertato: assenza di patologie nel minore;
legame affettivo solido con la madre, che ha competenze genitoriali adeguate;
rapporto positivo anche con il padre, ma competenze paterne immature e condotte pregiudizievoli;
idoneità materna piena, paterna carente;
disponibilità materna alla continuità relazionale, ostacoli paterni per impulsività e rancore;
quadro psichico paterno segnato da tratti disfunzionali e sospetto uso di sostanze.
La consulente ha, quindi, ritenuto sussistenti controindicazioni all'affido condiviso, suggerendo affido super-esclusivo alla madre, con incontri protetti padre-figlio sotto supervisione dei Servizi
Sociali e calendarizzazione subordinata a verifica di astensione da sostanze. Ha raccomandato psicoterapia individuale per il padre e sostegno alla genitorialità per entrambi.
Ha segnalato che il padre ha violato i doveri genitoriali con sottrazioni del minore e mancata partecipazione agli incontri, deludendo le aspettative del bambino. Ha concluso che la tutela del minore impone monitoraggio costante e interventi correttivi, ribadendo la necessità di affido super- esclusivo alla madre e presa in carico dei Servizi Sociali.
Sull'affidamento di ER
Alla luce delle evidenze della consulenza espletata ma anche a seguito dell'ascolto delle parti avvenuto il 28 Febbraio 2025, ritiene il Tribunale di non avere dubbi in ordine alla necessità e opportunità di affidare il minore in via esclusiva alla madre.
Il padre si è rivelato, infatti, un genitore immaturo ed incostante;
pur avendo ammesso il gravissimo episodio di trattenimento del piccolo dopo averlo prelevato all'asilo, ha cercato di minimizzare l'accaduto strumentalizzando il bambino e giustificando il suo agito con le sue proprie necessità di poter frequentare il figlio, frequentazione -a suo dire- impeditagli dalla madre.
Ritiene il Tribunale che vi sia, da un lato, una grande rabbia repressa contro la ex compagna, che non esita a sfociare su comportamenti violenti -almeno dal punto di vista psicologico- nei confronti di ER;
dall'altro una grande immaturità nel non riconoscere la gravità e la portata di quanto accaduto e soprattutto la gratuità di tale comportamento specie nei confronti del minore: quand'anche fosse vero che la ricorrente gli impedisca o gli abbia impedito una piena frequentazione e una piena estrinsecazione della sua capacità genitoriale nei confronti del figlio, mai avrebbe dovuto usare tale forma di violenza verso il bambino, sottraendolo alla madre per 5 giorni.
A fronte anche della incapacità del resistente di valorizzare a pieno questo episodio, non ha alcun dubbio il Tribunale sulla necessità di affidare in via super esclusiva ER alla madre.
Seguendo anche i suggerimenti del consulente non appare opportuno procedere ad una Con calendarizzazione specifica dei rapporti tra il vanzo e Per 1 il resistente, infatti, lavora a
Bologna e sarà a sua cura comunicare la presenza a Mugnano del RD onde prevedere un incontro protetto con il figlio;
al momento è, inoltre, prematuro prevedere una forma di calendarizzazione più regolare fino a quando il D'AN non dia prova concreta di aver dismesso l'uso di sostanze stupefacenti attraverso delle analisi accurate e veritiere.
Si auspica che la madre accompagni ER presso la nonna e la zia paterna.
Sull'assegno di mantenimento
Passando agli aspetti economici, occorre ricordare che, in tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni degli stessi in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, il quale, in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, può essere posto a carico del genitore non collocatario, atteso il disposto dell'art. 155
(ora 337 ter) c.c., nella parte in cui prevede che la determinazione dell' assegno avvenga anche considerando i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (cfr. Cass. 23411/2009).
Con riferimento al quantum dell'assegno, vanno considerati i tempi di permanenza del minore prevalentemente con la madre ed i compiti di assistenza e cura di quest'ultima e va considerato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 316 bis c. c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, non soltanto dalle " rispettive sostanze ", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione, da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un minore dell'età suindicata (cfr. Cass. 11025/1997).
Ebbene, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 337 ter c.c., l'assegno ordinario a carico del padre va determinato in € 400,00 al mese, al netto dell'assegno unico ed universale per il figlio, il cui importo andrà aggiuntivamente ed interamente attribuito alla madre, con cui la prole minorenne convive stabilmente e che provvede quindi, nella concretezza del quotidiano, alle spese necessarie ai suoi bisogni (cfr. corte d'appello di Caltanissetta, sentenza del 9.11.2007 e tribunale Napoli, sentenza del 27.9.2006, n. 9562).
Tale somma viene individuata con riferimento anche alla circostanza che il CP_1 non vive con il figlio e, almeno al momento, lo frequenterà pochissimo;
si tiene conto, altresì, di quanto dichiarato in netto come busta paga e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente.
Per quanto attiene alle spese extra assegno ordinarie e straordinarie necessarie per la prole, da ripartirsi nella misura del 50% tra i due genitori, nel superiore interesse della prole va disposta l'applicazione del protocollo firmato presso questo tribunale in data
28/12/2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
- DISPONE
Persona_1 nato il [...], alla madre 1. Affidamento super esclusivo del minore che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo Parte_1 "
tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alla salute, istruzione,
educazione e residenza abituale del minore, senza obbligo di preventiva concertazione con il padre.
2. Collocamento prevalente del minore presso la madre, con residenza in Mugnano del
RD (AV).
3. Frequentazione padre-figlio: Controparte_1 potrà incontrare il minore esclusivamente in modalità protetta, sotto la supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo calendario predisposto dagli stessi. 4. CP_1 CP_1 dovrà intraprendere un percorso di psicoterapia individuale e di sostegno alla genitorialità, da attuarsi presso strutture pubbliche o convenzionate, con verifica dell'effettiva partecipazione da parte dei Servizi Sociali.
5. La liberalizzazione delle modalità di visita potrà essere valutata solo previa certificazione di astensione da sostanze stupefacenti e alcol, mediante esami tossicologici periodici, e previo parere favorevole dei Servizi Sociali.
Controparte_1 corrisponderà alla madre, Parte_1 "entro il giorno 5 di ogni 6.
mese, un assegno di mantenimento per il minore pari a € 400,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate.
7. L'Assegno unico universale è attribuito integralmente alla madre Parte_1
8. Condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in € 100,00 per esborsi e € 2500,00 per compenso professionale oltre Iva e cpa nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avvocato Carmen Napoletano dichiaratasi anticipataria;
9. Pone le spese di ctu integralmente a carico di Controparte_1
Si comunichi alle parti, compreso il P.M.
Avellino, 18/12/2025
Il presidente relatore ed estensore
(dott. Maria Iandiorio) TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
GN e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito al procedimenti per crisi familiare e comunque ad ogni altro po procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il detto assegno periodico b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese, c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno, d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di facel di uno specifico gludizio
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis cp.)
Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distincione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni.
In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare i rimborso accertando che il dissenso non è giustificato
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima:
l provvedimento (presidenziale, del GJ, sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare Teffettiva sopravvenim degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare Tesistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass, elv, Sex. III, 23 maggio 2011, n 11316). Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Case. civ.. Sez. 1, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1-Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art.
5. comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenal queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nelle ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nel procedimenti ex art. 316 comma IV e.e. e 337 bis cc. e in quegli altri casi nei quali esso è comunque utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure Tobiettivo di garantire nella maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singole controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materia tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro di quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in altri ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato presso gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ondine degli Avvocati di Avellino
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accordi o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, la data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di media disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali e comunque riferibili alle normall abitudini di vita dei figli. Tall spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loro elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria, riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile, posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinarie, tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e sono agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tall spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadena mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. 1,8 settembre 2014, 18869)
Art.
3-Assegni familiari/assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno faso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur cbbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esalano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); e) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
el tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomotion necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori;
affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è D) spese per aconseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6-Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese:
1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità. spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento documentate. delle lingue straniere;
0) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. apese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio. studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio
Dattività sportive, ricreative e ladiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art.
8-Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati al figli
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è
2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un importo solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese al fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di espressa richiesta di riscontro entro so giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più approvata
4.11 preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra c.d. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli assegno. dall'art. 337 quater, comma 3. e.e. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli,
Art. Altre previsioni
Im
1. 1 documenti fiscali di ogni spesa estra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati al figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, al fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
2. Gã eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative al figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno,
F M Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino ave. Fabio GN Art.
3- Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In essequio a quasto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n Il Consigliere Segretario del Consiglio 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv.Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario Il Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lai riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione et autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risome economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per mantenimento della peole.il2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e del figli maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo provvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della peole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto.
4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifics deduzione nei rispettivi ani introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del commanque negli ani processuali successivi alla presentazione della richiesta), comprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sarà dall'allegarione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS elo del testo degli eventuali accordi sul punto raggiunti dai genitori comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente 5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonomna domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
accredito opera del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto corrente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa al fini del provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
presidente relatore ed estensore 1) dott. Maria Iandiorio
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice
་་nel procedimento iscritto al n. 3555/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto Regolamentazione
dell'esercizio della responsabilità genitoriale" e vertente
TRA
Parte_1 nata in [...] il [...] CF: C.F. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Napoletano
RICORRENTE
E
nato in [...] il [...] (C.F. C.F._2 ), Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Sorice
RESISTENTE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in 1. 221/2012, il presente provvedimento, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio. Giusta l'art. 38 disp. att. c.c., come modificato dal d. lgs. 154/2013, questo tribunale ordinario
è competente a decidere circa l'affidamento ed il mantenimento della prole nato fuori del matrimonio. ha esposto di avere avuto una Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024, Parte_1
relazione con Controparte_1 il 17 dicembre 2021, dalla quale è nato il figlio Persona_1
riconosciuto da entrambi.
La ricorrente ha dedotto la sussistenza di condotte di violenza fisica e verbale del resistente,
anche in presenza del minore, richiamando un episodio dei primi di novembre 2024, in cui il padre aveva prelevato il minore dall'asilo trattenendolo per circa una settimana, impedendo contatti con la madre.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento “super esclusivo" del minore ai sensi dell'art. 337-quater c.c., per inidoneità genitoriale, disinteresse e carenze educative del padre.
Quanto alle frequentazioni, ha richiesto incontri "protetti” padre-figlio con servizi sociali, ritenendo attuale una situazione di pregiudizio/pericolo. In tema di mantenimento, ha richiesto la somma di € 500 mensili, rivalutabili ISTAT, oltre spese extra al 50%, e l'assegno unico interamente in suo favore, data la sua attuale inattività lavorativa, il pagamento di canone di locazione di € 300,00 mensili e utenze per circa € 150,00.
Ha dedotto che il resistente percepisce circa € 2.500 mensili oltre straordinari, possiede beni mobili/immobili e due autovetture.
Con comparsa di risposta del 26 gennaio 2025, il resistente ha contestato integralmente i fatti allegati, deducendo incompatibilità caratteriale quale causa della cessazione e negando violenze fisiche.
Ha riconosciuto il prelievo all'asilo (novembre 2024), qualificandolo gesto imprudente ma motivato da ostacoli alla frequentazione, escludendo qualsivoglia "sequestro” e divieto di contatti telefonici.
Si è, pertanto, opposto all'affido super esclusivo, sostenendo che la madre già assume in autonomia le decisioni;
invoca il principio di bigenitorialità.
Ha, quindi, chiesto l'affido condiviso e la regolamentazione di visite senza ambiente protetto, salvo necessità obiettive.
In punto reddito, ha allegato buste paga 2024, affermando di percepire in media € 1.600 mensili
(comprensivi di straordinari), senza proprietà immobiliari, con tre auto datate.
Ha, quindi, contestato la misura del mantenimento richiesto, richiamando Cass. I, 10 luglio
2013 n. 17089, sulla necessaria correlazione alle concrete possibilità reddituali e deducendo che la madre ha lavorato nel 2024 come portalettere e che il minore frequenta l'asilo di Baiano, potendo la ricorrente attivarsi lavorativamente. Ha richiesto espletarsi CTU anche sulla madre, con alcol/drug test per entrambe le parti, dichiarandosi disponibile ai medesimi accertamenti, ordine di esibizione CUD/cedolini 2024, movimenti bancari, acquisizione fascicolo del Tribunale per i Minorenni di Napoli).
Conclusioni della ricorrente: affidamento super esclusivo alla madre;
incontri protetti;
mantenimento € 500/mese con rivalutazione e spese extra al 50%; assegno unico alla madre;
CTU e percorsi di sostegno;
vittoria di spese.
Conclusioni del resistente: rigetto integrale del ricorso;
affido condiviso;
visite non protette;
rideterminazione (o diniego) dell'assegno in rapporto alle risorse effettive;
CTU bilaterale e test tossicologici;
condanna alle spese.
Le parti sono state ascoltate all'udienza del 28.2.2025.
E', quindi, stata espletata consulenza psicologica sulle parti per comprendere la salute psicologica del minore, i legami affettivi, l'idoneità genitoriale, la continuità relazionale, le condizioni di vita dei genitori, le eventuali controindicazioni all'affido condiviso e le modalità di frequentazione.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 5.12.2025.
Sulla consulenza
Le parti si sono conosciute nel 2020, hanno convissuto e dalla relazione è nato ER
(17/12/2021). ha riferito di aver smesso l'uso di sostanze stupefacenti in Parte_1
gravidanza, mentre ha sostenuto che il CP_1 abbia continuato;
quest'ultimo ha negato ogni consumo. Sono emerse versioni discordanti sulla gravidanza, sul desiderio del figlio e su episodi di violenza: la madre ha denunciato strattonamenti e lesioni (braccio rotto, polso slogato), anche in presenza del minore;
il padre ha negato, attribuendo aggressività alla ex compagna. La rottura è stata collocata dalla ricorrente dopo una vacanza a Rimini, ove ha riferito un'aggressione fisica e verbale, mentre il resistente ha parlato di lite per motivi futili.
La richiesta di CTU è scaturita dall'istanza materna di affido super-esclusivo per condotte irresponsabili del padre, tra cui sottrazioni del minore senza consenso. La madre ha denunciato episodi di trattenimento arbitrario (anche per una settimana), con conseguenti regressioni del bambino
(enuresi, crisi di pianto). Il padre ha giustificato tali condotte come risposta al desiderio del figlio di restare con lui. Sono stati riportati agiti punitivi (revoca dell'auto alla madre) e tensioni per le spese straordinarie.
Sono emersi precedenti penali del CP_1 (risse, porto abusivo d'arma) e sospetti di uso di sostanze. La CTU ha proposto test tossicologico su matrice pilifera: la madre si è presentata, il padre ha mancato l'appuntamento per presunta frattura costale, ma è stato visto in locali nei giorni successivi;
inoltre si è rasato capelli e peli, impedendo l'esame. Le valutazioni cliniche hanno evidenziato che la ricorrente si è mostrata collaborativa,
consapevole, con buone capacità cognitive, autocritiche e genitoriali, senza segni di patologia.
Il D'AN ha mostrato atteggiamenti vittimistici, linguaggio colorito, incoerenze, tratti ansioso-depressivi, irritabilità, scarsa capacità di controllo degli impulsi, limitata riflessività e ideologie maschiliste.
Il minore Per_1 è risultato in linea con i parametri evolutivi, sereno, con buone capacità cognitive, linguistiche e relazionali.
L'osservazione LTP ha mostrato interazioni positive del bambino con entrambi i genitori, senza segnali di disagio;
la madre si è sintonizzata sui bisogni del figlio, il padre ha partecipato con iniziative proprie, ma con distanza dalla ex compagna. Il bambino ha manifestato piacere nel gioco e rispetto delle regole.
Rispondendo ai quesiti, la CTU ha accertato: assenza di patologie nel minore;
legame affettivo solido con la madre, che ha competenze genitoriali adeguate;
rapporto positivo anche con il padre, ma competenze paterne immature e condotte pregiudizievoli;
idoneità materna piena, paterna carente;
disponibilità materna alla continuità relazionale, ostacoli paterni per impulsività e rancore;
quadro psichico paterno segnato da tratti disfunzionali e sospetto uso di sostanze.
La consulente ha, quindi, ritenuto sussistenti controindicazioni all'affido condiviso, suggerendo affido super-esclusivo alla madre, con incontri protetti padre-figlio sotto supervisione dei Servizi
Sociali e calendarizzazione subordinata a verifica di astensione da sostanze. Ha raccomandato psicoterapia individuale per il padre e sostegno alla genitorialità per entrambi.
Ha segnalato che il padre ha violato i doveri genitoriali con sottrazioni del minore e mancata partecipazione agli incontri, deludendo le aspettative del bambino. Ha concluso che la tutela del minore impone monitoraggio costante e interventi correttivi, ribadendo la necessità di affido super- esclusivo alla madre e presa in carico dei Servizi Sociali.
Sull'affidamento di ER
Alla luce delle evidenze della consulenza espletata ma anche a seguito dell'ascolto delle parti avvenuto il 28 Febbraio 2025, ritiene il Tribunale di non avere dubbi in ordine alla necessità e opportunità di affidare il minore in via esclusiva alla madre.
Il padre si è rivelato, infatti, un genitore immaturo ed incostante;
pur avendo ammesso il gravissimo episodio di trattenimento del piccolo dopo averlo prelevato all'asilo, ha cercato di minimizzare l'accaduto strumentalizzando il bambino e giustificando il suo agito con le sue proprie necessità di poter frequentare il figlio, frequentazione -a suo dire- impeditagli dalla madre.
Ritiene il Tribunale che vi sia, da un lato, una grande rabbia repressa contro la ex compagna, che non esita a sfociare su comportamenti violenti -almeno dal punto di vista psicologico- nei confronti di ER;
dall'altro una grande immaturità nel non riconoscere la gravità e la portata di quanto accaduto e soprattutto la gratuità di tale comportamento specie nei confronti del minore: quand'anche fosse vero che la ricorrente gli impedisca o gli abbia impedito una piena frequentazione e una piena estrinsecazione della sua capacità genitoriale nei confronti del figlio, mai avrebbe dovuto usare tale forma di violenza verso il bambino, sottraendolo alla madre per 5 giorni.
A fronte anche della incapacità del resistente di valorizzare a pieno questo episodio, non ha alcun dubbio il Tribunale sulla necessità di affidare in via super esclusiva ER alla madre.
Seguendo anche i suggerimenti del consulente non appare opportuno procedere ad una Con calendarizzazione specifica dei rapporti tra il vanzo e Per 1 il resistente, infatti, lavora a
Bologna e sarà a sua cura comunicare la presenza a Mugnano del RD onde prevedere un incontro protetto con il figlio;
al momento è, inoltre, prematuro prevedere una forma di calendarizzazione più regolare fino a quando il D'AN non dia prova concreta di aver dismesso l'uso di sostanze stupefacenti attraverso delle analisi accurate e veritiere.
Si auspica che la madre accompagni ER presso la nonna e la zia paterna.
Sull'assegno di mantenimento
Passando agli aspetti economici, occorre ricordare che, in tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni degli stessi in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, il quale, in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, può essere posto a carico del genitore non collocatario, atteso il disposto dell'art. 155
(ora 337 ter) c.c., nella parte in cui prevede che la determinazione dell' assegno avvenga anche considerando i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (cfr. Cass. 23411/2009).
Con riferimento al quantum dell'assegno, vanno considerati i tempi di permanenza del minore prevalentemente con la madre ed i compiti di assistenza e cura di quest'ultima e va considerato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 316 bis c. c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, non soltanto dalle " rispettive sostanze ", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione, da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un minore dell'età suindicata (cfr. Cass. 11025/1997).
Ebbene, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 337 ter c.c., l'assegno ordinario a carico del padre va determinato in € 400,00 al mese, al netto dell'assegno unico ed universale per il figlio, il cui importo andrà aggiuntivamente ed interamente attribuito alla madre, con cui la prole minorenne convive stabilmente e che provvede quindi, nella concretezza del quotidiano, alle spese necessarie ai suoi bisogni (cfr. corte d'appello di Caltanissetta, sentenza del 9.11.2007 e tribunale Napoli, sentenza del 27.9.2006, n. 9562).
Tale somma viene individuata con riferimento anche alla circostanza che il CP_1 non vive con il figlio e, almeno al momento, lo frequenterà pochissimo;
si tiene conto, altresì, di quanto dichiarato in netto come busta paga e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente.
Per quanto attiene alle spese extra assegno ordinarie e straordinarie necessarie per la prole, da ripartirsi nella misura del 50% tra i due genitori, nel superiore interesse della prole va disposta l'applicazione del protocollo firmato presso questo tribunale in data
28/12/2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
- DISPONE
Persona_1 nato il [...], alla madre 1. Affidamento super esclusivo del minore che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, assumendo Parte_1 "
tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alla salute, istruzione,
educazione e residenza abituale del minore, senza obbligo di preventiva concertazione con il padre.
2. Collocamento prevalente del minore presso la madre, con residenza in Mugnano del
RD (AV).
3. Frequentazione padre-figlio: Controparte_1 potrà incontrare il minore esclusivamente in modalità protetta, sotto la supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo calendario predisposto dagli stessi. 4. CP_1 CP_1 dovrà intraprendere un percorso di psicoterapia individuale e di sostegno alla genitorialità, da attuarsi presso strutture pubbliche o convenzionate, con verifica dell'effettiva partecipazione da parte dei Servizi Sociali.
5. La liberalizzazione delle modalità di visita potrà essere valutata solo previa certificazione di astensione da sostanze stupefacenti e alcol, mediante esami tossicologici periodici, e previo parere favorevole dei Servizi Sociali.
Controparte_1 corrisponderà alla madre, Parte_1 "entro il giorno 5 di ogni 6.
mese, un assegno di mantenimento per il minore pari a € 400,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate.
7. L'Assegno unico universale è attribuito integralmente alla madre Parte_1
8. Condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in € 100,00 per esborsi e € 2500,00 per compenso professionale oltre Iva e cpa nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avvocato Carmen Napoletano dichiaratasi anticipataria;
9. Pone le spese di ctu integralmente a carico di Controparte_1
Si comunichi alle parti, compreso il P.M.
Avellino, 18/12/2025
Il presidente relatore ed estensore
(dott. Maria Iandiorio) TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
GN e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito al procedimenti per crisi familiare e comunque ad ogni altro po procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il detto assegno periodico b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese, c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno, d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di facel di uno specifico gludizio
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis cp.)
Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distincione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni.
In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare i rimborso accertando che il dissenso non è giustificato
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima:
l provvedimento (presidenziale, del GJ, sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare Teffettiva sopravvenim degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare Tesistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass, elv, Sex. III, 23 maggio 2011, n 11316). Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Case. civ.. Sez. 1, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1-Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art.
5. comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenal queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nelle ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nel procedimenti ex art. 316 comma IV e.e. e 337 bis cc. e in quegli altri casi nei quali esso è comunque utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure Tobiettivo di garantire nella maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singole controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materia tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro di quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in altri ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato presso gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ondine degli Avvocati di Avellino
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accordi o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, la data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di media disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali e comunque riferibili alle normall abitudini di vita dei figli. Tall spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loro elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria, riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile, posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinarie, tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e sono agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tall spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadena mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. 1,8 settembre 2014, 18869)
Art.
3-Assegni familiari/assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno faso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur cbbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esalano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); e) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
el tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomotion necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori;
affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è D) spese per aconseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6-Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese:
1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità. spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento documentate. delle lingue straniere;
0) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. apese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio. studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio
Dattività sportive, ricreative e ladiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art.
8-Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati al figli
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è
2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un importo solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese al fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di espressa richiesta di riscontro entro so giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più approvata
4.11 preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra c.d. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli assegno. dall'art. 337 quater, comma 3. e.e. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli,
Art. Altre previsioni
Im
1. 1 documenti fiscali di ogni spesa estra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati al figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, al fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
2. Gã eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative al figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno,
F M Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino ave. Fabio GN Art.
3- Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In essequio a quasto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n Il Consigliere Segretario del Consiglio 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv.Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario Il Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lai riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione et autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risome economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per mantenimento della peole.il2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e del figli maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo provvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della peole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto.
4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifics deduzione nei rispettivi ani introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del commanque negli ani processuali successivi alla presentazione della richiesta), comprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sarà dall'allegarione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS elo del testo degli eventuali accordi sul punto raggiunti dai genitori comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente 5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonomna domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
accredito opera del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto corrente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa al fini del provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.