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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/11/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. CR ET, alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1363 /2025 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ER BI e dell'avv. LISO CELESTE ( C.F._2
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO P.IVA_2
Motivi della decisione
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
Deve essere, in primo luogo, richiamato il noto precedente della Corte di
Cassazione (sentenza n. 29961/2023), che decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto.
1 La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Recentemente è peraltro intervenuta, sul tema delle supplenze brevi, la pronuncia della CGUE sez. X del 3.7.2025 n. 268.
La Corte di Giustizia ha chiarito sul punto che permane un profilo di discriminazione ove si escludano le supplenze di breve durata dal beneficio dell'accredito nella Carta del Docente, poiché le due fattispecie a raffronto, cioè il docente a tempo indeterminato e il docente con supplenze brevi sono in una situazione affine. Il principio di diritto che chiude la pronuncia è nel senso che la clausola 4 punto 1) dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato “osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di euro 500 annui, che consente l'acquisto di beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti on di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce ragione oggettiva”.
2 Sulla scorta di tale criterio ermeneutico chiarito dalla Corte di Giustizia, si deve ritenere che anche la supplenza prestata da parte ricorrente nell'anno 2022/2023, pari complessivamente a 5 mesi e 20 giorni sia equivalente al servizio prestato a tempo indeterminato con conseguente diritto alla medesima erogazione sulla Carta del Docente.
La parte ricorrente risulta essere in attualità interna al sistema delle docenze scolastiche, risultando immessa in ruolo con decorrenza
1.9.2025 (cfr doc. 1 parte resistente).
La Cassazione, nella pronuncia citata, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto:
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può
3 essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'a.s.
2022/2023;
2) Condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la CP_1
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. 3) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore di parte ricorrente liquidandole in € 250,00 oltre IVA,
CPA, rimb. sp. forf. con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 10 novembre 2025
4 Il giudice del lavoro
CR ET
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