Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 6272/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE REL.
DOTT. Massimo Vaccari GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 03/05/2024,
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CARRAROLI FEDERICO, C.F._1
come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio nata a [...], il [...], CF. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ZANUSO ALBERTO e C.F._2
ZANUSO ELENA, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“1. I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con
1
2. La casa coniugale sita in Pescantina (VR), in via Gino Bogoni nr. 7/ di proprietà
della signora verrà definitivamente assegnata alla stessa che Controparte_1
convive con le figlie;
3. La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
Per_ 4. Il padre potrà tenere con sé le figlie e un fine settimana alternato a Per_1
partire da venerdì sera verso le 19, quando le andrà a prendere a casa della madre fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola.
5. La madre fornirà alle figlie ciò che serve per la permanenza presso il padre: cambi di abiti e scarpe, pigiama, giochi, materiale per studio e compiti. I genitori si accorderanno, anche in base ai desideri delle figlie, per tenere vestiti ed oggetti personali delle stesse stabilmente a casa del padre in Via Sabionè nr.8, Pescantina
(VR);
Per_ 6. Il padre potrà tenere con sé le figlie e un pomeriggio a settimana con Per_1
pernottamento, stabilito nel giorno di mercoledì e le andrà a prendere a scuola, anche con l'aiuto dei nonni, per poi riaccompagnarle a scuola il mattino seguente;
Per_ 7. Durante le vacanze estive le figlie e trascorreranno con ciascun genitore Per_1
almeno due settimane, anche se non consecutive, secondo il calendario che sarà
stabilito di comune accordo tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno;
Per_ 8. Durante le vacanze di Natale, il padre terrà con sé le figlie e per una Per_1
settimana da concordare con la madre entro ilo 31.10 di ogni anno, seguendo il criterio dell'alternanza annuale, in modo che le figlie possano trascorrere il giorno di Natale
2 con il padre e con la madre ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello di Pasquetta, oppure entrambe le festività con il padre o con la madre ad anni alterni,
in base all'accordo che prenderanno i genitori entro uh mese dalle festività;
9. Per le altre festività non citate e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio della alternanza annuale;
10. Peraltro i coniugi si danno reciprocamente atto che le modalità di visita, delle festività e delle ferie sopra indicate sono indicative e potranno essere modificate, previo accordo tra le parti, tenuto conto sia delle esigenze lavorative dei genitori, sia degli impegni scolastici e parascolastici della figlie e si impegnano a far mantenere il contatto telefonico con l'altro genitore e comunicare il luogo del soggiorno e del pernottamento;
11. Il padre potrà concordare con la figlia maggiorenne orari e giorni di permanenza pressa la sua abitazione diversi rispetto a quelli indicati così come per le vacanze estive e per le festività, nel rispetto delle volontà della figlia stessa e dei suoi impegni scolastici e extrascolastici.
12. Il signor corrisponde già a far data dal mese di febbraio 2024 e Parte_1
corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento per le due figlie, la somma di complessiva Euro 520,00=
Per_ (cinquecentoventi//0) mensili, (di cui Euro 260,00 per , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed Euro 260 per , minorenne) con rivalutazione Per_1
secondo gli indici ISTAT, a partire da febbraio 2025, entro il 5 di ogni mese;
il signor
Per_ pur essendo a conoscenza della volontà della figlia di trasferirsi Parte_1
in futuro presso il fidanzato corrisponderà la somma concordata di euro 260,00
3 direttamente alla madre che a sua volta si impegna a corrispondere alla figlia quanto necessario per il Suo sostentamento;
13. Il padre e la madre si impegnano a sostenere al 50% tutte le spese straordinarie così come elencate nel Protocollo del Tribunale di Verona, che per comodità e opportuna conoscenza vengono riportate nonché delle spese del tempo prolungato e del costo della mensa scolastica:
In particolare, le spese accessorie come da Protocollo del Tribunale di Verona siglato in data 3.12.2018 sono le seguenti:
I. spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
II. spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III. spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole dì secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV. spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di
4 recupero e lezioni private;
V. spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00.= da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI. spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
• quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
• si precisa che, nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
• le parti stabiliscono che tutte le pezze giustificative attestanti tutte le suddette spese accessorie verranno rimborsate, secondo l'indicazione di cui sopra, al genitore che le ha sostenute, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione delle stesse che potrà
avvenire anche via email.
14. I coniugi si dichiarano tra loro economicamente indipendenti e dichiarano di
5 null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro anche riferimento al pregresso, a titolo di mantenimento delle figlie ed all'adeguamento ISTAT;
15. Gli assegni famigliari verranno percepiti interamente dalla madre;
16. Le detrazioni per i figli a carico spettano ad entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti,
e il CUIR suddiviso a metà tra le stesse.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con note di trattazione scritta del 14-15.10.2024, confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate, così come riportate nel ricorso introduttivo, ed insistevano per l'accoglimento della domanda. Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
6 I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento all'affidamento della figlia minorenne nata il [...], e al suo mantenimento così come al Per_1
Per_ mantenimento della figlia nata il [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente. Tale accordo è privo di profili di illegittimità e conforme all'interesse della prole in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss c.c. e coerente con la situazione personale ed economica delle parti, quale risulta dalle allegazioni e dai documenti prodotti.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, della residenza prevalente e dei tempi di permanenza con il genitore non convivente si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
L'esito della controversia e la concorde volontà delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 20/06/2004 e trascritto nel registro degli
[...] Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di VERONA (VR) al Num. 238 PARTE II SERIE A
ANNO 2004 , alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) spese di lite integralmente compensate.
7 Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 10.12.2024
La Presidente est.
Antonella Guerra
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