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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 3177/2020, istaurata da rappresentato e difeso dagli Avv.i Giampiero Vitti e Roberto Filardi, per Parte_1 procura congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pamela Ciampini, per procura congiunta alla CP_1 memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2.12.2020 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con la coniuge, di confermare il regime stabilito in sede di modifica CP_1 delle condizioni di separazione, con decreto del Tribunale di Frosinone n. cron. 3877/2019 del
25.10.2019.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio concordatario in
CE (FR) il 23.09.1990, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dalla relazione coniugale nascevano due figli, , nella data del 9.03.1992, maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente, e nella data del 6.07.2000, anch'egli maggiorenne ma non autonomo sul Per_2 piano economico;
venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron. 3006/2016 del 9.03.2016, era omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione erano poi modificate, con decreto del Tribunale di Frosinone n. cron. 3877/2019 del
25.10.2019, prevedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento per la moglie ad euro 250,00 mensili e la conferma dell'assegno in favore del figlio di euro 100,00 mensili, da versarsi Per_2 direttamente in favore del detto figlio, con spese straordinaria al 100% a carico del padre;
il Pt_1 svolgeva attività di camionista e percepiva retribuzione mensile pari a circa euro 2.200,00; egli sopportava spese pari ad euro 700/800,00 mensili per vitto e alloggio durante le trasferte lavorative, euro 500,00 mensili a titolo di canone per l'immobile condotto in locazione presso il quale risiedeva, euro 239,00 mensili per debito cambiario, euro 250,00 per prestito richiesto nel 2019; da informazioni apprese, la svolgeva lavori saltuari non regolarizzati. CP_1
Ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale aderendo alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso promossa e chiedendo di porre a carico del marito l'assegno divorzile dell'importo di euro 600,00 mensili.
La resistente ha, perciò, rappresentato che: inidonea era la somma versata dal marito per il mantenimento della moglie;
i coniugi in sede di separazione concordavano il versamento al detto titolo di euro 50,00, in ragione della condizione di disoccupazione in cui allora versava il marito,
d'accordo che sarebbe stata aumentata non appena si fosse reimpiegato;
anche l'importo riconosciuto in sede di modifica delle condizioni di separazione, pari ad euro 250,00 mensili, si rivelava insufficiente per garantire il sostentamento della moglie, come pure esigue erano euro
100,00 per il figlio che se riterrà agirà giudizialmente;
inoltre, atteso che la residenza Per_2 coniugale era stabilita presso la casa della madre del al momento della separazione la Pt_1 era costretta ad allontanarsene e, dopo un breve periodo ospite dei propri genitori, CP_1 conduceva in locazione un immobile per potervi abitare con il figlio sopportando un Per_2 canone di euro 300,00 mensili, oltre utenze;
essa non era in grado di procurarsi adeguati redditi propri, infatti non aveva titoli di studio (fatto salvo per la licenza media), contraeva matrimonio all'età di ventidue anni e durante la vita matrimoniale si occupava in via esclusiva della cura del marito e dei figli, inoltre la pandemia da Covid-19 aveva determinato una crollo della domanda sul mercato del lavoro;
inveritiera era, pertanto, la deduzione avversaria in ordine allo svolgimento, da parte della moglie, di attività lavorative saltuarie e non regolarizzate;
la stessa, versando in stato di indigenza, era costretta a ricorrere all'aiuto di associazioni solidaristiche che le consegnavano pacchi alimentari mensili.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'ordinanza presidenziale del 10.03.2021 ha confermato il regime economico e di gestione della famiglia in atto tra le parti. Sicché la causa è stata rimessa al GI.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha ulteriormente dedotto che lo stesso era assunto alle dipendenze della società avente sede in Frosinone, e di aver percepito, nel Controparte_2 corso dell'anno 2020, stipendio mensile pari a circa euro 2.000,00; che le spese mensili da cui era gravato comprendevano euro 138,00 ed euro 100,00, per due cambiali sottoscritte per ripianare l'inadempimento all'obbligo di restituzione di finanziamenti contratti durante il matrimonio per assolvere ad esigenze familiari e rinegoziati nel 2015, nonché euro 323,32 per finanziamento di euro 20.000,00 contratto nel 2019 per ripianare debiti contratti durante la vita familiare, contribuire alle spese del matrimonio del figlio e acquistare l'autovettura Fiat Punto concessa in uso Per_1 al figlio che lo stesso era altresì debitore verso l'Agenzia delle Entrate per euro 4.000,00, Per_2 in parte relative all'automobile in uso alla resistente;
che, nel dicembre 2020, gli veniva diagnosticata un'infiammazione al rene e all'apparato urinario cagionata da un calcolo che avrebbe dovuto rimuovere chirurgicamente, con possibili effetti sulla idoneità a svolgere l'attività di camionista;
che lo stesso provvedeva ad ogni esigenza del figlio oltre a continuare a Per_2 corrispondergli l'importo mensile di euro 100,00, inoltre versava con regolarità il mantenimento in favore della moglie;
che lo stesso viveva grazie all'aiuto economico della nuova compagna;
che la moglie, da sempre, lavorava come collaboratrice domestica presso le abitazioni di famiglie del posto e non si era impegnata nella ricerca di un lavoro regolarizzato. Pertanto, ha concluso reiterando la domanda di pronuncia sullo status coniugale, nonché chiedendo di respingere la domanda avversaria di assegno divorzile quantificato nella misura di euro 600,00 mensile e, per l'effetto, di confermare il mantenimento disposto in sede di modifica delle condizioni della separazione;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di controparte, chiedendo di determinare l'assegno divorzile nella misura ritenuta congrua e di giustizia.
Nella comparsa di costituzione innanzi al GI, la resistente ha replicato alle deduzioni avversarie in ordine alle spese mensili da esso sostenute, evidenziando che i finanziamenti rinegoziati erano stati contratti dal marito per l'acquisto di un'autovettura e non per spese familiari, che non era provata la causa del finanziamento di euro 20.000,00, mentre di circa euro 1.500,00 era stata la spesa del per il matrimonio del figlio primogenito, che il depositava un contratto di locazione Pt_1 Pt_1 non registrato e decideva di allontanarsi dalla casa della madre all'età di 54 anni, dopo aver imposto alla famiglia di convivere con essa;
ha contestato che il padre versasse euro 100,000 al figlio secondogenito e che la rimozione di un calcolo potesse procurargli un'inabilità lavorativa;
ha dato conto che essa, in ragione dello stato di indigenza in cui versava, otteneva il reddito di cittadinanza, che, tuttavia, le sarebbe stato erogato a tempo determinato;
che, al fine di vedersi riconoscere il detto beneficio, aveva dovuto rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ma nessuna offerta di lavoro le perveniva mai;
che, inoltre, la faceva attività di volontariato CP_1 nella fondazione Onlus “Il Giardino delle rose blu” per contraccambiare l'erogazione in proprio favore di pacchi alimentari. La resistente ha perciò reiterato le domande già elevate nella comparsa di risposta.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., il ricorrente ha ribadito deduzioni e domande precedentemente elevate.
Nella memoria istruttoria la resistente ha rilevato altresì che il camion guidato dal marito disponeva di lettini e di frigorifero, in modo da assicurare all'autista vitto e alloggio durante il viaggio evitando spese a tali fini.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i Difensori hanno insistito nelle conclusioni formulate in atti. La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande elevate, rappresentando che egli, nella data del 16.02.2022, subiva licenziamento per superamento del periodo di comporto (circostanza di cui dava conto già con nota di deposito del relativo documento del 4.03.2022).
Nei medesimi scritti, la resistente ha insistito nell'accoglimento delle domande già elevate in atti.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70.
Nello specifico, a tali esiti si perviene considerando il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 24.02.2016, il decreto del Tribunale di
Frosinone di omologa della separazione, n. cron. 3006/2016 del 9.03.2016 (all.i al ricorso), inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio e, in particolare, dalla adesione della moglie alla domanda di divorzio promossa dal marito, dalla contesa in ordine al mantenimento della moglie coltivata con un giudizio di modifica delle condizioni di separazione del 2019 e poi per tutto il corso del giudizio di divorzio introdotto nel 2020, dalla pacifica istaurazione da parte del marito di una convivenza more uxorio con un'altra donna;
tenuto conto della decorrenza dei termini di legge.
3. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, va parzialmente accolta la domanda della di assegno divorzile a carico del marito. CP_1
In punto di diritto giova osservare che l'assegno divorzile è regolato dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Al riguardo la Suprema Corte, nella pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018, ha affermato che “il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma”; dunque “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”; sul presupposto della preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, non solo a connotazione assistenziale, ha altresì evidenziato che “il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale (…) ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”; così, declinando in modo effettivo il principio di autodeterminazione nel suo profilo dinamico e coniugandolo con quello della dignità della persona, ha dunque stabilito, circa le modalità concrete di svolgimento del giudizio sulla sussistenza e quantificazione del diritto, che “La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica e oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”; “(…) partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
In continuità con i principi richiamati presenta rilievo richiamare il recente arresto della Cassazione
n. 21797/2024 per cui “L'assegno di divorzio ha una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, finalizzata a colmare lo squilibrio economico tra gli ex coniugi determinato dal contributo dato da uno di essi alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare dell'altro. Tale assegno è giustificato non solo in presenza di rinunce a opportunità professionali, ma anche quando vi sia una disparità economico-patrimoniale significativa tra i coniugi dovuta al contributo economico fornito durante il matrimonio. La solidarietà post-coniugale è alla base del riconoscimento dell'assegno di divorzio.”.
Nel caso di specie, facendo applicazione dei dicta di cui sopra deve pervenirsi ad una valutazione favorevole circa l'an del diritto all'assegno.
Difatti, quanto alla situazione economica della parte richiedente deve osservarsi che essa stessa ha dato conto di essere percettrice di reddito di cittadinanza per euro 780,00 mensili, di cui euro 280,00
a titolo di contributo alla locazione, e di aver lavorato in passato come collaboratrice domestica, poi cessando tale attività. Difatti, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso che “[…] è vero che ho lavorato come collaboratrice domestica, ma non è vero che guadagnavo 50€ al giorno. Prendevo
5,50€ l'ora e lui lo sa bene perché si trattava di famiglie presso le quali lavorava sua madre come collaboratrice domestica e mi sono inserita io quando la madre si è ritirata. Lavoravo 3 ore al giorno per 4 giorni a settimana, ma con il covid ho chiuso tutti i rapporti, qualcuno è anche deceduto. Attualmente non lavoro. Percepivo il reddito di cittadinanza fino a luglio e non l'ho più avuto da luglio ad ottobre perché era decaduta la domanda in considerazione del fatto che il nucleo familiare prima era composto da me e da mio figlio, ora solo da me. Ho rifatto la domanda, Contr ma ora le somme che mi vengono erogate non sono più quelle di prima. Percepisco 780€ di reddito di cittadinanza, perché comprende il contributo per la locazione. Non so fino a quando verrà erogato. […]” (si veda il verbale dell'udienza del 28.11.2022; vedi anche testimonianza di sorella del ricorrente, la quale ha dichiarato che “[…] faceva le pulizie a casa Tes_1 CP_1 di privati, non ricordo i nomi delle persone presso le quali lavorava. Le persone da cui lavorava erano a Frosinone. Non so quanto prendeva al giorno. Lavorava tutta la settimana, di mattina.
Adesso non saprei […]” si veda verbale dell'udienza del 7.05.2024). Risultano redditi nell'anno
2020 pari ad euro 0, nell'anno 2021 pari ad euro 3.903,00, nell'anno 2022 pari ad euro 7.675,00 (si vedano modelli Isee 2020, 2021 e 2022, versati in atti il 18.11.2022). La stessa viveva in locazione, sopportando un canone di euro 300,00 (come da contratto di locazione del 30.08.2019, all. alla comparsa della resistente in fase presidenziale, da cui riceveva poi disdetta con nota dei locatori del
2.08.2022, all. della resistente del 18.11.2022). Si è appreso che la ricorreva all'aiuto di CP_1 associazioni benefiche per ricevere periodicamente pacchi alimentari (vedi al riguardo dichiarazioni della teste viceresponsabile della fondazione “Giardino delle rose”, che, Testimone_2 nell'udienza del 29.05.2023, ha rappresentato che “[…] A seconda della disponibilità della fondazione, tale pacco veniva consegnato o una volta al mese o due volte al mese. Il pacco contiene pasta, pane, latte. All'inizio del 2021 abbiamo iniziato ad erogarle il pacco. Io ora collaboro con la fondazione dall'esterno ma so che la signora ne continua a beneficiare. […] chi ci dà la disponibilità lo impieghiamo in attività di volontariato, come la pulizia della struttura o visite domiciliari presso anziani. La sig.ra ha svolto tali attività anche domiciliari. […]”; del CP_1 medesimo tenore le dichiarazioni rese per iscritto dal Presidente della fondazione “Giardino delle rose” in data 19.02.2021 e dal sacerdote della Parrocchia Sacra Famiglia dell'1.02.2021, all.i alla costituzione in fase presidenziale).
Il marito, invece, era autista per la Antonelli Trasporti s.r.l., destinato a tratte nazionali. Nell'anno
2019 era percettore di redditi annui lordi pari ad euro 24.425,00, nell'anno 2021 di redditi annui lordi pari ad euro 21.658,56, nell'anno 2022 di redditi annui lordi pari ad euro 14.406,00 (si veda documentazione fiscale 2020, 2022, 2023 versati in atti il 19.11.2022 e il 16.11.2023; cedolino paga del maggio 2021, all. alla memoria istruttoria del ricorrente). Lo stesso risulta allo stato privo di occupazione, essendogli stato irrogato licenziamento per superamento del periodo di comporto, con lettera del 16.02.2022 (si veda lettera di licenziamento, prodotta dal ricorrente il 4.03.2022; si vedano anche dichiarazioni dei testi sorella del ricorrente, che, nell'udienza del Tes_1
7.05.2024, ha dichiarato “[…] Mio TE è disoccupato da circa due anni. Prima lavorava come autista, ora non fa nulla per problemi di salute. ADR Mio TE al momento non percepisce indennità pubbliche. […]” e della teste nell'udienza del 29.05.2023, convivente Testimone_3 del la quale ha dichiarato che “[…] Da settembre 2020 viviamo in via Baden Powell, il Pt_1 contratto di locazione è intestato ad entrambi. Pago 500 euro di canone di locazione. Abbiamo condiviso le spese che mi si leggono fino a quando il ha percepito stipendio e malattia. Pt_1
Precisamente le abbiamo condivise fino al 2022 […] Da quando ci siamo resi conto che la sua situazione non era più temporanea, sopporto interamente i costi […]”).
Tuttavia, la certificazione medica prodotta (referto di un esame rx da cui emerge la presenza di calcoli e un'infiammazione renale, vedi all. alla memoria integrativa) non persuade della carenza di abilità a prestare lavoro del peraltro considerata l'età lavorativa dello stesso (di anni 59) e Pt_1 le pregresse esperienze lavorative specialistiche (come autista di camion su tratte nazionali).
Inoltre, non sono stati offerti elementi sufficienti per ritenere che possa la nuova compagna del ricorrente provvedere alle spese abitative (di locazione, per un canone mensile di euro 460,00, e di utenze) e ad ogni altro costo per il sostentamento del oltre che ad onorare i debiti per Pt_1 restituzione di finanziamenti e rateizzazione di debenze fiscali da cui lo stesso ha dichiarato Pt_1 di essere gravato (mancando dati in ordine ai redditi su cui la detta compagna possa contare in modo da poterne valutare la congruenza ai detti fini).
Egli è anche proprietario di immobili terreni e fabbricati come emerge dalle dichiarazioni fiscali prodotte in giudizio (si vedano dichiarazioni richiamate, prodotte dal ricorrente il 19.11.2022).
Non è dimostrato che i finanziamenti contratti siano da riferirsi ad esigenze familiari.
Si inferisce, da quanto sopra, che il marito possa contare su dei redditi (essendo dotato di capacità lavorativa specifica e considerate le spese mensili che è capace di sopportare) superiori rispetto alla moglie, la quale si può ritenere che sia in grado di procurarsi delle entrate (essendo dotata di capacità lavorativa generica) e dispone, all'attualità, del reddito di cittadinanza per somme complessive che, considerati anche i costi per il canone di locazione, appaiono irrisorie e inferiori a quelle di cui dispone il marito.
Non può non ritenersi, inoltre, che la situazione economica in cui la moglie versa è stata influenzata da scelte intrafamiliari, per la lunga durata del matrimonio (contratto nel 1990, con separazione pronunciata nel 2016 e divorzio pronunciato con la presente sentenza) essendosi dedicata alla cura dei figli e della casa, svolgendo lavori non contrattualizzati e poco remunerativi, mentre il marito prestava regolarmente attività così provvedendo al sostentamento del nucleo.
Scarni elementi consentono di apprezzare il contributo della moglie alla formazione del patrimonio comune o personale del marito nel corso della vita familiare tanto da doverle riconoscere l'assegno nella logica compensativa. Sia pure pacifico – come detto – che la stessa si dedicasse alla cura dei figli e alla gestione della casa e accertato che supportasse le economie familiari con le somme che riusciva a ricavare dall'attività di collaboratrice domestica, fondandosi il ménage familiare prevalentemente sui redditi da lavoro dipendente del marito, il acquistava la proprietà di Pt_1 immobili iure hereditatis (tra i quali quello in cui la famiglia viveva unitamente alla madre del e non risultando risparmi accumulati dal marito o comuni a cui la moglie possa aver Pt_1 contribuito, né una crescita professionale ed economica del marito avvantaggiata dalla moglie durante la convivenza matrimoniale.
Posto quanto sopra, è solo nella logica assistenziale che è possibile ravvisarsi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno in favore della moglie, che va pertanto quantificato in euro 150,00 mensili.
4. Nessun mantenimento a carico dei genitori è stato richiesto in giudizio dai figli maggiorenni.
5. Stante l'esito della lite le spese devono essere compensate per 1/3 e per il resto poste a carico del marito ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Stante l'ammissione della parte maggiormente vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato, va disposta l'esecuzione del pagamento in favore dell'Erario.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CE (FR), il 23.09.1990, da nato a [...], il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...], il [...] (trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990, atto n. 72, parte II, serie A);
− dispone che il marito versi alla moglie, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di euro 150,00, da aggiornarsi agli indici Istat a partire dal 2026;
− compensa le spese di lite per 1/3 e condanna a rifondere, in favore Parte_1 di le spese residue, da quantificarsi in euro 3.200,00, oltre 15% di CP_1 spese generali, iva e cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 3177/2020, istaurata da rappresentato e difeso dagli Avv.i Giampiero Vitti e Roberto Filardi, per Parte_1 procura congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pamela Ciampini, per procura congiunta alla CP_1 memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2.12.2020 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con la coniuge, di confermare il regime stabilito in sede di modifica CP_1 delle condizioni di separazione, con decreto del Tribunale di Frosinone n. cron. 3877/2019 del
25.10.2019.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio concordatario in
CE (FR) il 23.09.1990, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dalla relazione coniugale nascevano due figli, , nella data del 9.03.1992, maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente, e nella data del 6.07.2000, anch'egli maggiorenne ma non autonomo sul Per_2 piano economico;
venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron. 3006/2016 del 9.03.2016, era omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione erano poi modificate, con decreto del Tribunale di Frosinone n. cron. 3877/2019 del
25.10.2019, prevedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento per la moglie ad euro 250,00 mensili e la conferma dell'assegno in favore del figlio di euro 100,00 mensili, da versarsi Per_2 direttamente in favore del detto figlio, con spese straordinaria al 100% a carico del padre;
il Pt_1 svolgeva attività di camionista e percepiva retribuzione mensile pari a circa euro 2.200,00; egli sopportava spese pari ad euro 700/800,00 mensili per vitto e alloggio durante le trasferte lavorative, euro 500,00 mensili a titolo di canone per l'immobile condotto in locazione presso il quale risiedeva, euro 239,00 mensili per debito cambiario, euro 250,00 per prestito richiesto nel 2019; da informazioni apprese, la svolgeva lavori saltuari non regolarizzati. CP_1
Ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale aderendo alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio ex adverso promossa e chiedendo di porre a carico del marito l'assegno divorzile dell'importo di euro 600,00 mensili.
La resistente ha, perciò, rappresentato che: inidonea era la somma versata dal marito per il mantenimento della moglie;
i coniugi in sede di separazione concordavano il versamento al detto titolo di euro 50,00, in ragione della condizione di disoccupazione in cui allora versava il marito,
d'accordo che sarebbe stata aumentata non appena si fosse reimpiegato;
anche l'importo riconosciuto in sede di modifica delle condizioni di separazione, pari ad euro 250,00 mensili, si rivelava insufficiente per garantire il sostentamento della moglie, come pure esigue erano euro
100,00 per il figlio che se riterrà agirà giudizialmente;
inoltre, atteso che la residenza Per_2 coniugale era stabilita presso la casa della madre del al momento della separazione la Pt_1 era costretta ad allontanarsene e, dopo un breve periodo ospite dei propri genitori, CP_1 conduceva in locazione un immobile per potervi abitare con il figlio sopportando un Per_2 canone di euro 300,00 mensili, oltre utenze;
essa non era in grado di procurarsi adeguati redditi propri, infatti non aveva titoli di studio (fatto salvo per la licenza media), contraeva matrimonio all'età di ventidue anni e durante la vita matrimoniale si occupava in via esclusiva della cura del marito e dei figli, inoltre la pandemia da Covid-19 aveva determinato una crollo della domanda sul mercato del lavoro;
inveritiera era, pertanto, la deduzione avversaria in ordine allo svolgimento, da parte della moglie, di attività lavorative saltuarie e non regolarizzate;
la stessa, versando in stato di indigenza, era costretta a ricorrere all'aiuto di associazioni solidaristiche che le consegnavano pacchi alimentari mensili.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'ordinanza presidenziale del 10.03.2021 ha confermato il regime economico e di gestione della famiglia in atto tra le parti. Sicché la causa è stata rimessa al GI.
Nella memoria integrativa, il ricorrente ha ulteriormente dedotto che lo stesso era assunto alle dipendenze della società avente sede in Frosinone, e di aver percepito, nel Controparte_2 corso dell'anno 2020, stipendio mensile pari a circa euro 2.000,00; che le spese mensili da cui era gravato comprendevano euro 138,00 ed euro 100,00, per due cambiali sottoscritte per ripianare l'inadempimento all'obbligo di restituzione di finanziamenti contratti durante il matrimonio per assolvere ad esigenze familiari e rinegoziati nel 2015, nonché euro 323,32 per finanziamento di euro 20.000,00 contratto nel 2019 per ripianare debiti contratti durante la vita familiare, contribuire alle spese del matrimonio del figlio e acquistare l'autovettura Fiat Punto concessa in uso Per_1 al figlio che lo stesso era altresì debitore verso l'Agenzia delle Entrate per euro 4.000,00, Per_2 in parte relative all'automobile in uso alla resistente;
che, nel dicembre 2020, gli veniva diagnosticata un'infiammazione al rene e all'apparato urinario cagionata da un calcolo che avrebbe dovuto rimuovere chirurgicamente, con possibili effetti sulla idoneità a svolgere l'attività di camionista;
che lo stesso provvedeva ad ogni esigenza del figlio oltre a continuare a Per_2 corrispondergli l'importo mensile di euro 100,00, inoltre versava con regolarità il mantenimento in favore della moglie;
che lo stesso viveva grazie all'aiuto economico della nuova compagna;
che la moglie, da sempre, lavorava come collaboratrice domestica presso le abitazioni di famiglie del posto e non si era impegnata nella ricerca di un lavoro regolarizzato. Pertanto, ha concluso reiterando la domanda di pronuncia sullo status coniugale, nonché chiedendo di respingere la domanda avversaria di assegno divorzile quantificato nella misura di euro 600,00 mensile e, per l'effetto, di confermare il mantenimento disposto in sede di modifica delle condizioni della separazione;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di controparte, chiedendo di determinare l'assegno divorzile nella misura ritenuta congrua e di giustizia.
Nella comparsa di costituzione innanzi al GI, la resistente ha replicato alle deduzioni avversarie in ordine alle spese mensili da esso sostenute, evidenziando che i finanziamenti rinegoziati erano stati contratti dal marito per l'acquisto di un'autovettura e non per spese familiari, che non era provata la causa del finanziamento di euro 20.000,00, mentre di circa euro 1.500,00 era stata la spesa del per il matrimonio del figlio primogenito, che il depositava un contratto di locazione Pt_1 Pt_1 non registrato e decideva di allontanarsi dalla casa della madre all'età di 54 anni, dopo aver imposto alla famiglia di convivere con essa;
ha contestato che il padre versasse euro 100,000 al figlio secondogenito e che la rimozione di un calcolo potesse procurargli un'inabilità lavorativa;
ha dato conto che essa, in ragione dello stato di indigenza in cui versava, otteneva il reddito di cittadinanza, che, tuttavia, le sarebbe stato erogato a tempo determinato;
che, al fine di vedersi riconoscere il detto beneficio, aveva dovuto rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ma nessuna offerta di lavoro le perveniva mai;
che, inoltre, la faceva attività di volontariato CP_1 nella fondazione Onlus “Il Giardino delle rose blu” per contraccambiare l'erogazione in proprio favore di pacchi alimentari. La resistente ha perciò reiterato le domande già elevate nella comparsa di risposta.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., il ricorrente ha ribadito deduzioni e domande precedentemente elevate.
Nella memoria istruttoria la resistente ha rilevato altresì che il camion guidato dal marito disponeva di lettini e di frigorifero, in modo da assicurare all'autista vitto e alloggio durante il viaggio evitando spese a tali fini.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i Difensori hanno insistito nelle conclusioni formulate in atti. La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande elevate, rappresentando che egli, nella data del 16.02.2022, subiva licenziamento per superamento del periodo di comporto (circostanza di cui dava conto già con nota di deposito del relativo documento del 4.03.2022).
Nei medesimi scritti, la resistente ha insistito nell'accoglimento delle domande già elevate in atti.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1 e all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/70.
Nello specifico, a tali esiti si perviene considerando il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 24.02.2016, il decreto del Tribunale di
Frosinone di omologa della separazione, n. cron. 3006/2016 del 9.03.2016 (all.i al ricorso), inferendo la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi dal tenore degli atti del presente giudizio di divorzio e, in particolare, dalla adesione della moglie alla domanda di divorzio promossa dal marito, dalla contesa in ordine al mantenimento della moglie coltivata con un giudizio di modifica delle condizioni di separazione del 2019 e poi per tutto il corso del giudizio di divorzio introdotto nel 2020, dalla pacifica istaurazione da parte del marito di una convivenza more uxorio con un'altra donna;
tenuto conto della decorrenza dei termini di legge.
3. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, va parzialmente accolta la domanda della di assegno divorzile a carico del marito. CP_1
In punto di diritto giova osservare che l'assegno divorzile è regolato dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Al riguardo la Suprema Corte, nella pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018, ha affermato che “il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma”; dunque “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”; sul presupposto della preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, non solo a connotazione assistenziale, ha altresì evidenziato che “il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale (…) ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”; così, declinando in modo effettivo il principio di autodeterminazione nel suo profilo dinamico e coniugandolo con quello della dignità della persona, ha dunque stabilito, circa le modalità concrete di svolgimento del giudizio sulla sussistenza e quantificazione del diritto, che “La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica e oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”; “(…) partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
In continuità con i principi richiamati presenta rilievo richiamare il recente arresto della Cassazione
n. 21797/2024 per cui “L'assegno di divorzio ha una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, finalizzata a colmare lo squilibrio economico tra gli ex coniugi determinato dal contributo dato da uno di essi alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare dell'altro. Tale assegno è giustificato non solo in presenza di rinunce a opportunità professionali, ma anche quando vi sia una disparità economico-patrimoniale significativa tra i coniugi dovuta al contributo economico fornito durante il matrimonio. La solidarietà post-coniugale è alla base del riconoscimento dell'assegno di divorzio.”.
Nel caso di specie, facendo applicazione dei dicta di cui sopra deve pervenirsi ad una valutazione favorevole circa l'an del diritto all'assegno.
Difatti, quanto alla situazione economica della parte richiedente deve osservarsi che essa stessa ha dato conto di essere percettrice di reddito di cittadinanza per euro 780,00 mensili, di cui euro 280,00
a titolo di contributo alla locazione, e di aver lavorato in passato come collaboratrice domestica, poi cessando tale attività. Difatti, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso che “[…] è vero che ho lavorato come collaboratrice domestica, ma non è vero che guadagnavo 50€ al giorno. Prendevo
5,50€ l'ora e lui lo sa bene perché si trattava di famiglie presso le quali lavorava sua madre come collaboratrice domestica e mi sono inserita io quando la madre si è ritirata. Lavoravo 3 ore al giorno per 4 giorni a settimana, ma con il covid ho chiuso tutti i rapporti, qualcuno è anche deceduto. Attualmente non lavoro. Percepivo il reddito di cittadinanza fino a luglio e non l'ho più avuto da luglio ad ottobre perché era decaduta la domanda in considerazione del fatto che il nucleo familiare prima era composto da me e da mio figlio, ora solo da me. Ho rifatto la domanda, Contr ma ora le somme che mi vengono erogate non sono più quelle di prima. Percepisco 780€ di reddito di cittadinanza, perché comprende il contributo per la locazione. Non so fino a quando verrà erogato. […]” (si veda il verbale dell'udienza del 28.11.2022; vedi anche testimonianza di sorella del ricorrente, la quale ha dichiarato che “[…] faceva le pulizie a casa Tes_1 CP_1 di privati, non ricordo i nomi delle persone presso le quali lavorava. Le persone da cui lavorava erano a Frosinone. Non so quanto prendeva al giorno. Lavorava tutta la settimana, di mattina.
Adesso non saprei […]” si veda verbale dell'udienza del 7.05.2024). Risultano redditi nell'anno
2020 pari ad euro 0, nell'anno 2021 pari ad euro 3.903,00, nell'anno 2022 pari ad euro 7.675,00 (si vedano modelli Isee 2020, 2021 e 2022, versati in atti il 18.11.2022). La stessa viveva in locazione, sopportando un canone di euro 300,00 (come da contratto di locazione del 30.08.2019, all. alla comparsa della resistente in fase presidenziale, da cui riceveva poi disdetta con nota dei locatori del
2.08.2022, all. della resistente del 18.11.2022). Si è appreso che la ricorreva all'aiuto di CP_1 associazioni benefiche per ricevere periodicamente pacchi alimentari (vedi al riguardo dichiarazioni della teste viceresponsabile della fondazione “Giardino delle rose”, che, Testimone_2 nell'udienza del 29.05.2023, ha rappresentato che “[…] A seconda della disponibilità della fondazione, tale pacco veniva consegnato o una volta al mese o due volte al mese. Il pacco contiene pasta, pane, latte. All'inizio del 2021 abbiamo iniziato ad erogarle il pacco. Io ora collaboro con la fondazione dall'esterno ma so che la signora ne continua a beneficiare. […] chi ci dà la disponibilità lo impieghiamo in attività di volontariato, come la pulizia della struttura o visite domiciliari presso anziani. La sig.ra ha svolto tali attività anche domiciliari. […]”; del CP_1 medesimo tenore le dichiarazioni rese per iscritto dal Presidente della fondazione “Giardino delle rose” in data 19.02.2021 e dal sacerdote della Parrocchia Sacra Famiglia dell'1.02.2021, all.i alla costituzione in fase presidenziale).
Il marito, invece, era autista per la Antonelli Trasporti s.r.l., destinato a tratte nazionali. Nell'anno
2019 era percettore di redditi annui lordi pari ad euro 24.425,00, nell'anno 2021 di redditi annui lordi pari ad euro 21.658,56, nell'anno 2022 di redditi annui lordi pari ad euro 14.406,00 (si veda documentazione fiscale 2020, 2022, 2023 versati in atti il 19.11.2022 e il 16.11.2023; cedolino paga del maggio 2021, all. alla memoria istruttoria del ricorrente). Lo stesso risulta allo stato privo di occupazione, essendogli stato irrogato licenziamento per superamento del periodo di comporto, con lettera del 16.02.2022 (si veda lettera di licenziamento, prodotta dal ricorrente il 4.03.2022; si vedano anche dichiarazioni dei testi sorella del ricorrente, che, nell'udienza del Tes_1
7.05.2024, ha dichiarato “[…] Mio TE è disoccupato da circa due anni. Prima lavorava come autista, ora non fa nulla per problemi di salute. ADR Mio TE al momento non percepisce indennità pubbliche. […]” e della teste nell'udienza del 29.05.2023, convivente Testimone_3 del la quale ha dichiarato che “[…] Da settembre 2020 viviamo in via Baden Powell, il Pt_1 contratto di locazione è intestato ad entrambi. Pago 500 euro di canone di locazione. Abbiamo condiviso le spese che mi si leggono fino a quando il ha percepito stipendio e malattia. Pt_1
Precisamente le abbiamo condivise fino al 2022 […] Da quando ci siamo resi conto che la sua situazione non era più temporanea, sopporto interamente i costi […]”).
Tuttavia, la certificazione medica prodotta (referto di un esame rx da cui emerge la presenza di calcoli e un'infiammazione renale, vedi all. alla memoria integrativa) non persuade della carenza di abilità a prestare lavoro del peraltro considerata l'età lavorativa dello stesso (di anni 59) e Pt_1 le pregresse esperienze lavorative specialistiche (come autista di camion su tratte nazionali).
Inoltre, non sono stati offerti elementi sufficienti per ritenere che possa la nuova compagna del ricorrente provvedere alle spese abitative (di locazione, per un canone mensile di euro 460,00, e di utenze) e ad ogni altro costo per il sostentamento del oltre che ad onorare i debiti per Pt_1 restituzione di finanziamenti e rateizzazione di debenze fiscali da cui lo stesso ha dichiarato Pt_1 di essere gravato (mancando dati in ordine ai redditi su cui la detta compagna possa contare in modo da poterne valutare la congruenza ai detti fini).
Egli è anche proprietario di immobili terreni e fabbricati come emerge dalle dichiarazioni fiscali prodotte in giudizio (si vedano dichiarazioni richiamate, prodotte dal ricorrente il 19.11.2022).
Non è dimostrato che i finanziamenti contratti siano da riferirsi ad esigenze familiari.
Si inferisce, da quanto sopra, che il marito possa contare su dei redditi (essendo dotato di capacità lavorativa specifica e considerate le spese mensili che è capace di sopportare) superiori rispetto alla moglie, la quale si può ritenere che sia in grado di procurarsi delle entrate (essendo dotata di capacità lavorativa generica) e dispone, all'attualità, del reddito di cittadinanza per somme complessive che, considerati anche i costi per il canone di locazione, appaiono irrisorie e inferiori a quelle di cui dispone il marito.
Non può non ritenersi, inoltre, che la situazione economica in cui la moglie versa è stata influenzata da scelte intrafamiliari, per la lunga durata del matrimonio (contratto nel 1990, con separazione pronunciata nel 2016 e divorzio pronunciato con la presente sentenza) essendosi dedicata alla cura dei figli e della casa, svolgendo lavori non contrattualizzati e poco remunerativi, mentre il marito prestava regolarmente attività così provvedendo al sostentamento del nucleo.
Scarni elementi consentono di apprezzare il contributo della moglie alla formazione del patrimonio comune o personale del marito nel corso della vita familiare tanto da doverle riconoscere l'assegno nella logica compensativa. Sia pure pacifico – come detto – che la stessa si dedicasse alla cura dei figli e alla gestione della casa e accertato che supportasse le economie familiari con le somme che riusciva a ricavare dall'attività di collaboratrice domestica, fondandosi il ménage familiare prevalentemente sui redditi da lavoro dipendente del marito, il acquistava la proprietà di Pt_1 immobili iure hereditatis (tra i quali quello in cui la famiglia viveva unitamente alla madre del e non risultando risparmi accumulati dal marito o comuni a cui la moglie possa aver Pt_1 contribuito, né una crescita professionale ed economica del marito avvantaggiata dalla moglie durante la convivenza matrimoniale.
Posto quanto sopra, è solo nella logica assistenziale che è possibile ravvisarsi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno in favore della moglie, che va pertanto quantificato in euro 150,00 mensili.
4. Nessun mantenimento a carico dei genitori è stato richiesto in giudizio dai figli maggiorenni.
5. Stante l'esito della lite le spese devono essere compensate per 1/3 e per il resto poste a carico del marito ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Stante l'ammissione della parte maggiormente vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato, va disposta l'esecuzione del pagamento in favore dell'Erario.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CE (FR), il 23.09.1990, da nato a [...], il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...], il [...] (trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990, atto n. 72, parte II, serie A);
− dispone che il marito versi alla moglie, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di euro 150,00, da aggiornarsi agli indici Istat a partire dal 2026;
− compensa le spese di lite per 1/3 e condanna a rifondere, in favore Parte_1 di le spese residue, da quantificarsi in euro 3.200,00, oltre 15% di CP_1 spese generali, iva e cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema