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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2157 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Guerrina Crescentini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...] e ivi residente, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Denaro, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza cartolare del 31.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle note congiunte depositate telematicamente unitamente all'accordo raggiunto.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 25.09.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Civitavecchia il
27.07.1996 con registrato agli atti dello Stato Civile del CP_1 medesimo Comune all'anno 1996 atto n. 86, parte 2, Serie A;
Per_
- che dall'unione tra le parti erano nati figli (il 12.12.1996) e Per_1
(30.01.2000), maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che dal mese di maggio 2024 la ricorrente era stata vittima di numerose condotte vessatorie da parte del marito che la accusava di avere una relazione extraconiugale con un collega e, in data 30.08.2024, aveva sporto querela per le aggressioni nei propri confronti e verso la figlia;
- che al era stata diagnosticata la sindrome bipolare;
CP_1
- di svolgere l'attività lavorativa di dipendente della on contratto a Parte_2 tempo indeterminato con mansioni di “pulitore di locali - operaia” percependo euro 1.300,00 mensili circa comprensivo di quattordicesima mensilità;
- che la figlia lavorava presso la medesima società della madre con Per_1 contratto a tempo indeterminato part time e percepiva euro 500,00 mensili comprensivi di tredicesima e quattordicesima mensilità; Per_
- che il figlio lavorava presso la medesima società della madre con contratto a tempo determinato e percepiva euro 1.400,00 mensili comprensivi di tredicesima e quattordicesima mensilità;
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi chiedendo dichiararsi l'addebito a carico del resistente, dichiarandosi l'autonomia economica dei coniugi e disponendo il divieto di avvicinamento del alla ricorrente e ai figli. CP_1
Si costituiva in giudizio in data 11.12.2024 il quale contestava CP_1 la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e deduceva:
- che il matrimonio tra le parti era sempre stato sereno;
- di avere sempre contribuito alle esigenze famigliari;
- che la casa coniugale era stata acquistata con i proventi derivanti dalla vendita di un bene ereditario di proprietà del e, con il restante ricavato, era stato CP_1 acquistato un bar per la moglie e la figlia;
- che da alcuni mesi la aveva iniziato ad essere più distante dal marito e Parte_1 lo stesso era venuto a conoscenza di una relazione extraconiugale della moglie con un amico di famiglia;
- di avere avuto conferma della relazione extraconiugale anche prendendo atto di comunicazioni intercorse tra la moglie ed il compagno e per averli visti insieme;
- di non avere mai posto in essere condotte violente o intimidatorie nei confronti della e dei figli e, anzi, di avere interrotto ogni tipo di rapporto con gli Parte_1 stessi rispettando la loro volontà; Per_
- che il figlio da qualche tempo si era riavvicinato al padre, avevano un ottimo rapporto e spesso trascorrevano del tempo insieme.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e chiedeva dichiararsi l'autonomia economica dei coniugi.
All'udienza del 13.12.2024 comparivano il resistente personalmente ed i difensori delle parti che rappresentavano di avere raggiunto un accordo e richiedevano di depositare conclusioni congiunte ed il Presidente rinviava la causa per il deposito di conclusioni congiunte.
All'udienza cartolare del 31.01.25 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte riportandosi alle note depositate telematicamente dai difensori.
Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui alle condizioni Parte_1 CP_1 sottoscritte dalle parti depositate telematicamente il 24 gennaio 2025.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2157/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Civitavecchia (RM) il 23.08.1976 e nato a [...] il CP_1
27.10.1976 alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) nulla in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
3) nulla in ordine al mantenimento della moglie e dei figli ciascuno economicamente autosufficiente;
Nulla sulle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 19 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2157 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Guerrina Crescentini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...] e ivi residente, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Denaro, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza cartolare del 31.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle note congiunte depositate telematicamente unitamente all'accordo raggiunto.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 25.09.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Civitavecchia il
27.07.1996 con registrato agli atti dello Stato Civile del CP_1 medesimo Comune all'anno 1996 atto n. 86, parte 2, Serie A;
Per_
- che dall'unione tra le parti erano nati figli (il 12.12.1996) e Per_1
(30.01.2000), maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che dal mese di maggio 2024 la ricorrente era stata vittima di numerose condotte vessatorie da parte del marito che la accusava di avere una relazione extraconiugale con un collega e, in data 30.08.2024, aveva sporto querela per le aggressioni nei propri confronti e verso la figlia;
- che al era stata diagnosticata la sindrome bipolare;
CP_1
- di svolgere l'attività lavorativa di dipendente della on contratto a Parte_2 tempo indeterminato con mansioni di “pulitore di locali - operaia” percependo euro 1.300,00 mensili circa comprensivo di quattordicesima mensilità;
- che la figlia lavorava presso la medesima società della madre con Per_1 contratto a tempo indeterminato part time e percepiva euro 500,00 mensili comprensivi di tredicesima e quattordicesima mensilità; Per_
- che il figlio lavorava presso la medesima società della madre con contratto a tempo determinato e percepiva euro 1.400,00 mensili comprensivi di tredicesima e quattordicesima mensilità;
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi chiedendo dichiararsi l'addebito a carico del resistente, dichiarandosi l'autonomia economica dei coniugi e disponendo il divieto di avvicinamento del alla ricorrente e ai figli. CP_1
Si costituiva in giudizio in data 11.12.2024 il quale contestava CP_1 la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e deduceva:
- che il matrimonio tra le parti era sempre stato sereno;
- di avere sempre contribuito alle esigenze famigliari;
- che la casa coniugale era stata acquistata con i proventi derivanti dalla vendita di un bene ereditario di proprietà del e, con il restante ricavato, era stato CP_1 acquistato un bar per la moglie e la figlia;
- che da alcuni mesi la aveva iniziato ad essere più distante dal marito e Parte_1 lo stesso era venuto a conoscenza di una relazione extraconiugale della moglie con un amico di famiglia;
- di avere avuto conferma della relazione extraconiugale anche prendendo atto di comunicazioni intercorse tra la moglie ed il compagno e per averli visti insieme;
- di non avere mai posto in essere condotte violente o intimidatorie nei confronti della e dei figli e, anzi, di avere interrotto ogni tipo di rapporto con gli Parte_1 stessi rispettando la loro volontà; Per_
- che il figlio da qualche tempo si era riavvicinato al padre, avevano un ottimo rapporto e spesso trascorrevano del tempo insieme.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e chiedeva dichiararsi l'autonomia economica dei coniugi.
All'udienza del 13.12.2024 comparivano il resistente personalmente ed i difensori delle parti che rappresentavano di avere raggiunto un accordo e richiedevano di depositare conclusioni congiunte ed il Presidente rinviava la causa per il deposito di conclusioni congiunte.
All'udienza cartolare del 31.01.25 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte riportandosi alle note depositate telematicamente dai difensori.
Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui alle condizioni Parte_1 CP_1 sottoscritte dalle parti depositate telematicamente il 24 gennaio 2025.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2157/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Civitavecchia (RM) il 23.08.1976 e nato a [...] il CP_1
27.10.1976 alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) nulla in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
3) nulla in ordine al mantenimento della moglie e dei figli ciascuno economicamente autosufficiente;
Nulla sulle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 19 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso