Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/02/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1152/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
C.F. in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 dr. rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Cascone Parte_2
( e Giuliana Senatore ( ), in virtù di C.F._1 C.F._2 procura generale alle liti per scrittura privata autenticata, rep. n. 3982 del 16.09.2015, con loro elettivamente domiciliato in alla piazza E. Abbro n. 1, presso Parte_1
Palazzo di Città OPPONENTE E in persona del suo legale rapp.te pro tempore, Sig.ra Controparte_1 CP_2
con Sede in Agropoli (SA), alla Via Volturno, 41, P. IVA , rapp.ta
[...] P.IVA_2
e difesa in virtù di Procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Massimo Annoni (C.F. ), ed elett.te dom.ta presso e nel suo Studio CodiceFiscale_3
Legale, in Agropoli (SA), alla Via Battisti, 1 OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 13/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2394/2017, emesso l'11/12/2017 e notificato il 10/1/2018, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 17.393,54, oltre interessi e spese per il mancato pagamento del corrispettivo di lavori pubblici ("eliminazione baracche e containers e realizzazione alloggi Comparto Pregiato") appaltati dal Comune alla società da questa sub-appaltati in Parte_3 favore di e da questi, ulteriormente, affidati in cottimo a Controparte_3 [...]
limitatamente a prestazioni di “fornitura con posa in opera” di “infissi in CP_1 alluminio completi di vetrate, serramenti in alluminio e carpenteria metallica”.
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D.Lgs. 50/2016, in base al quale “ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori”. In virtù, ancora, dell'art. 31 comma 3 del D.L. 69/2013, (conv. in L. 98/2013), “nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, … in caso di ottenimento … del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti … trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza”. Eccepiva che a nulla rilevava la circostanza che il avesse Parte_1 assunto un obbligo di pagamento del corrispettivo di appalto in favore diretto del fornitore (in virtù di cd. “canalizzazione diretta”), realizzando tale opzione nulla più che una delegazione di pagamento tra il subappaltatore-committente, il fornitore e la stazione appaltante, non facendo sorgere un autonomo rapporto obbligatorio tra il AL (nel caso di specie, fornitore con posa in opera) e la stazione appaltante, sicché quest'ultima, pagando, adempie la propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e, in virtù della delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore. Con ordinanza del 19/07/2019 il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. In data 16/5/2018 si costituiva la Società “ , che chiedeva rigettarsi Controparte_1
l'opposizione, con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. 2394/2017. Evidenziava come non fosse assolutamente in contestazione la circostanza per cui la Società “ ”, affidava alla “ la Controparte_3 Controparte_1 fornitura specialistica di infissi in alluminio completi di vetrate, serramenti in alluminio e carpenteria metallica e che, di comune accordo, poi, la Società “
[...]
” e la Società “ convenivano che il Controparte_3 Controparte_1 avrebbe pagato gli importi fatturati dalla Società Opposta Parte_1 Parte_1
N.R.G. 1152/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 direttamente alla stessa, previa accettazione e contabilizzazione degli stessi da parte della Direzione dei Lavori, accordo che trova conferma e ratificazione nella Determina n. 352, del 24/10/2013, del Responsabile del Servizio Sett. 2 Area Valorizzazione del Patrimonio Ing. , in forza della quale il Persona_1 Parte_1 ratificava ed autorizzava la Canalizzazione Diretta del pagamento in favore della
“ . Controparte_1
Alla udienza del 14/11/2024 la causa era trattenuta per la decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti a “40+20”.
2. Sul merito. L'istituto del pagamento diretto del subappaltatore da parte del committente costituisce forma di delegazione di pagamento ex lege che ha la caratteristica di non implicare alcun subentro del committente nel contratto di subappalto, avendo come unico effetto quello di estinguere, da una parte, la posizione debitoria dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore e, dall'altra, la posizione debitoria del committente nei confronti dell'appaltatore per un importo pari a quanto legittimamente pagato dal primo al subappaltatore. I rapporti giuridici restano comunque distinti e autonomi: il contratto principale è stipulato tra la stazione appaltante e l'appaltatore, e quello di subappalto tra l'appaltatore e il subappaltatore. Nel caso di specie, non essendo ancora previsto l'obbligo del pagamento diretto del subappaltatore – e del subfornitore da parte della stazione appaltante, espressamente prevista dall'art. 105 comma 13 d.lgs. 50/2016, il ha ampliato la tutela del Pt_1 subappaltatore pur non essendovi tenuta secondo la normativa applicabile ratione temporis. La facoltà, esercitata dalla stazione appaltante, di provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo al subappaltatore configura un'autonoma obbligazione e costituisce un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore. Nel caso di specie la Società “ ” e la Società Controparte_3 [...]
hanno convenuto, di comune accordo con il Comune di CP_1 Parte_1
che detto Ente avrebbe pagato gli importi fatturati dalla Società opposta
[...] direttamente alla stessa, previa accettazione e contabilizzazione degli stessi da parte della Direzione dei Lavori. Il Servizio di Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il parere n. 3021 del 29 ottobre 2024, riguardante la verifica corretta della regolarità contributiva (DURC) nei contratti pubblici in cui, anche in fase esecutiva, partecipano più soggetti, sia sotto forma di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) sia tramite subappaltatori. Tra i quesiti posti vi è quello se, in caso di pagamento diretto ad un subappaltatore esecutore, è necessaria la verifica del DURC solo del subappaltatore. Il Supporto Giuridico ha chiarito che, nel rispetto del principio di continuità del possesso dei requisiti, la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata solo nei confronti del beneficiario esecutore del pagamento dei corrispettivi. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto.
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2.Sulle spese di lite. La peculiarità della questione rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1152/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1 disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 2394/2017, emesso l'11/12/2017;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio di opposizione. Così deciso in Nocera Inferiore, il 03/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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