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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, all'udienza dell'1 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9657/2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Portera, giusta procura in atti;
-opponente- contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ciulla, giusta procura in atti;
Controparte_1
-opposto-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza di discussione dell'1 luglio 2025 le parti hanno concluso come da verbale.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2024, la ha esposto che, con decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1037/2024 del 25.9.2024, emesso nel procedimento n. 8544/2024 R.G., il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda promossa da , Controparte_1
veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'istante, dell'importo di € 97.969,70, oltre interessi, rivalutazione e spese legali.
1 Ha proposto tempestiva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificatole in uno con l'atto di precetto a mezzo PEC del 26.9.2024, deducendo di aver proceduto a corrispondere al lavoratore delle anticipazioni sul TFR per complessivi € 22.931,03 al lordo delle trattenute di legge.
Ha affermato più specificatamente di aver corrisposto € 5.681,03 in un periodo antecedente al 2017,
€ 12.350,00 nel corso del 2017 ed € 4.900,00 nell'anno 2018.
Ha asserito che tali versamenti risultavano dalle CU degli anni di riferimento, nonché dalle buste paga e dalle distinte delle disposizioni bancarie;
tutti documenti mai contestati dal dipendente.
Premesso l'avvio dell'esecuzione, sia in riferimento alla sorte capitale che alle spese legali da parte del procuratore distrattario, ha instato per la sospensione della provvisoria esecutività del titolo, ritenendo sussistenti i presupposti dell'opposizione fondata su prova scritta, del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale nei confronti dell'odierno opposto giacché ritenuto responsabile di un ammanco di cassa pari ad € 6.080,00 in quanto allo stesso, nella sua qualifica di
Direttore Amministrativo del Centro di Riabilitazione per disabili gravi “Maria SS del Carmelo”, era stata attribuita la gestione del fondo cassa costituito dalle somme, che i parenti versavano per le esigenze dei pazienti, non coperte dalla convenzione.
Ha rappresentato che il si sarebbe indebitamente appropriato della indicata somma al fine CP_1 di concedere prestiti personali ai dipendenti che li avevano richiesti.
Ha evidenziato che la distrazione dal fondo cassa era emersa allorquando l'opposto si era dimesso: in sede di passaggio di consegne erano state rinvenute le annotazioni contabili da lui sottoscritte, afferenti a tali mutui, concessi senza alcuna preventiva autorizzazione dell'Ente datoriale e in difetto di alcuna richiesta formale dei dipendenti.
Ha lamentato che tale condotta era altresì contraria alla prassi datoriale secondo la quale gli anticipi sulle retribuzioni dovevano essere autorizzati dal Commissario della ed eseguiti con Parte_2
mezzo di pagamento tracciabile, previa richiesta scritta del lavoratore.
Ha quindi concluso chiedendo “in via preliminare, nelle more del giudizio di opposizione, - sospendere, inaudita altera parte, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1037/2024 del tribunale di Catania- sez. lav.- opposto, e, conseguentemente, il pedissequo precetto per i motivi di cui alla narrativa che precede;
2 nel merito: - accogliere l'opposizione proposta con il presente atto e per l'effetto dichiarare nullo, inammissibile e/o con qualsiasi formula revocare il decreto ingiuntivo n. 1037/2024 del Tribunale di
Catania- sez. lav., in questa sede opposto, per i motivi esposti nonché revocare e/o comunque riformare in senso favorevole all'opponente altresì la condanna alla spese ivi disposta;
- in via subordinata, comunque, accogliere l'opposizione proposta con il presente atto e, per l'effetto, ridurre
l'importo ingiunto e le spese legali liquidate per le motivazioni di cui alla narrativa che precede;
- adottare tutte le consequenziali statuizioni di legge;
In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che il dott. ha sottratto illegittimamente CP_1 dal fondo cassa degli utenti la somma complessiva di € 6.080,00; - conseguentemente condannare il Parte dott. a restituire all' in qualità di depositaria per conto delle famiglie del fondo CP_1 cassa degli utenti, la somma di € 6.080,00.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 2 dicembre 2024, si è tempestivamente costituito in giudizio , il quale ha confermato la ricezione dei pagamenti avvenuti nell'anno 2017 Controparte_1
e 2018, per converso contestando l'asserito pagamento di € 5.681,03 avvenuto ante 2017 in quanto non provato in alcun modo e nella specie mai accaduto.
Ha asserito di aver agito in buona fede per il complessivo importo del credito in quanto indotto dal comportamento datoriale, consistente nell'aver omesso l'indicazione degli acconti già versati a titolo di TFR nelle certificazioni uniche e nel non aver riscontrato le richieste stragiudiziali avanzate in data 27.6.2024 e 4.9.2024.
In ordine alla domanda riconvenzionale, ha dedotto che la prassi di anticipare somme sulle retribuzioni era consuetudine della di cui erano a conoscenza tutti i vertici dell'Ente; Parte_2
consuetudine avente la sua ragione giustificatrice nei sistematici ritardi nella corresponsione degli emolumenti, ritardi di svariati mesi verificatisi anche nel periodo considerato dall'annotazione contabile depositata da parte opponente e a fondamento delle stesse dimissioni per giusta causa da lui presentate.
Ha, inoltre, manifestato di aver sempre profuso il massimo impegno e diligenza nell'espletamento delle proprie mansioni, tanto che a partire dal gennaio 2014 l'Ente gli aveva riconosciuto l'inquadramento nel superiore livello “E” e l'attribuzione di un assegno ad personam non assorbibile pari a € 500,00 netti, oltreché un assegno una tantum, per remunerarlo della proficua prestazione lavorativa svolta negli anni precedenti.
3 Ha esposto che il superminimo riconosciutogli era stato corrisposto sino a dicembre 2016 allorquando non gli era stato più versato;
e ciò sino al marzo 2021, momento in cui gli era stata erogata la somma di € 10.281,76 a titolo di arretrati, come da prospetto paga di quella mensilità.
Ha pertanto proposto reconventio reconventionis con la quale ha chiesto la condanna al pagamento del differenziale calcolato sulla somma mensile di € 950,00 lordi per ciascuna mensilità in cui aveva disimpegnato attività lavorativa, detratto quanto corrisposto, per un importo complessivo pari a €
42,918,00 lordi.
Ha altresì evidenziato che in data 22.3.2022 la aveva sottoscritto un accordo Parte_2
sindacale in seno al quale si era convenuto di applicare un nuovo CCNL nei confronti di tutto il personale con il riconoscimento di un adeguamento retributivo da corrispondere in uno al TFR che, per quanto gli competeva, era pari a € 18.353,27.
Ha rilevato che in ragione di somme ricevute dalla Regione Sicilia, l'ente datoriale gli aveva corrisposto l'adeguamento, piuttosto che alla cessazione del rapporto, con cadenza mensile mediante il versamento di € 1.529,44 dal gennaio 2024 sino a maggio 2024; ultimo emolumento ricevuto in forza delle dimissioni presentate dal dipendente, per una somma onnicomprensiva pari a € 7.647,20 con un credito residuo di € 10.706,07.
Ha dunque concluso chiedendo: “In via preliminare • Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ovvero, in subordine, confermarla per le somme, comunque, dovute a titolo di trattamento di fine rapporto non oggetto di contestazione;
Nel merito • In ogni caso, rigettare la proposta opposizione e, per l'effetto condannare l'opponente al pagamento, in favore del Dott. , della somma di € 80.719,70 a titolo di differenza Controparte_1
TFR tra quanto dovuto e quanto percepito, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
• Rigettare, altresì, la domanda riconvenzionale in quanto destituita di fondamento, logico e giuridico, oltre che infondata in fatto e in diritto.
• In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del Dott. alla corresponsione CP_1
degli arretrati contrattuali previsti dal CCNL di categoria, nonché delle somme a Lui dovute a titolo di assegni ad personam. • Per l'effetto, condannare , Controparte_2
in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in , Viale della Libertà n. 106, p. iva e c.f. CP_2 pagamento della complessiva somma di €.53.624,07al lordo delle ritenute di legge, PartitaIVA_1 di cui €42.918,00 a titolo di assegno ad personam maturato dal 01.12.2016 al 31.12.2020 e €
4 10.706,07 a titolo di saldo residuo arretrati contrattuali ovvero, ancora, in caso di specifica contestazione, di quella ulteriore somma maggiore o minore risultante da consulenza tecnico- contabile di cui, sin d'ora, si fa esplicita richiesta di ammissione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
• Con condanna della società opponente, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
1.3 Sulle precisate conclusioni, all'udienza del 16 gennaio 2025, parte opponente ha dedotto che in riferimento agli assegni ad personam era stato corrisposto un ulteriore acconto di € 5.000,00, che a verbale parte opposta ha confermato, e ha altresì insistito per la sospensione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza contestuale, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.; ritenuto che, in presenza della evidenziata circostanza, deve considerarsi ammissibile una sospensione solo parziale della concessa esecutorietà del decreto ingiuntivo, argomenti di convincimento in tal senso dovendosi trarre dalla ammissibilità di una sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza sancita dagli articoli 283 e 431 c.p.c. e dalla previsione di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 648 c.p.c., siccome introdotta dall'art. 9 comma 3 del d. lgs. n. 231/2002, che prevede la possibilità della concessione della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate, ciò che fa ritenere che non sussistano ostacoli dogmatici all'ammissibilità di un'esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo (anche per effetto della parziale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in questione); si disponeva la parziale sospensione della provvisoria esecutività del titolo in riferimento alla somma eccedente euro 80.719,70.
1.4 Esperito il tentativo di conciliazione che non dava esito positivo;
invitate le parti a valutare quanto meno di considerare le proprie deduzioni difensive in ordine alle rispettive domande riconvenzionali;
Parte preso atto alla odierna udienza delle rinunce agli atti sia da parte di alla domanda riconvenzionale sì come spiegata, sia alla reconventio reconventionis da parte dell'opposto; all'esito della camera di consiglio la causa, istruita documentalmente, trattenuta in decisione, viene definita nei termini che seguono.
***
2. L'opposizione è parzialmente fondata.
Sul piano processuale, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione nel quale il creditore, nonostante ricopra il ruolo formale di convenuto, è
5 attore in senso sostanziale e, come tale, tenuto a provare a norma dell'art. 2697 c.c. l'esistenza del diritto di credito ingiunto;
mentre compete alla parte opponente, stante la sua tipica posizione di convenuto, dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa dedotta in causa.
Sul punto la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti” (Cass. n. 8718/2000, ancora cfr. Cass. 22754/2013; Cass. 2421/2006; 24851/2005; Cass.
21245/2006).
Per costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione dalla quale non v'è motivo di discostarsi “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore col ricorso per ingiunzione;
pertanto il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere, sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti agli atti, all'esame della domanda e, ove ritenga provato il credito, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto, elementi che possono influire soltanto sul regolamento delle spese processuali (fra le tante, Cass. 27 settembre 1999, n. 10704; Cass. 14 aprile 1999, n. 3671; Cass. 9 ottobre 2000, n. 13429 in motivazione).
Ciò posto si rileva che con il proposto ricorso monitorio è stato richiesto di ingiungersi il pagamento del trattamento di fine rapporto in ragione della cessazione del rapporto di lavoro;
domanda supportata da idonea e adeguata documentazione (cedolini paga e certificazioni uniche) allegata al ricorso e per la sommatoria degli importi dalla stessa evincibile.
Riguardo al credito ingiunto, parte opponente non ha in realtà nulla contestato quanto alla causale azionata, alla ricorrenza del diritto e ai presupposti della sua spettanza;
credito che, si ribadisce, risulta dalla documentazione prodotta.
Ha tuttavia dedotto di avere parzialmente adempiuto quanto dovuto, assumendo di aver corrisposto diverse anticipazioni.
Ora, a fronte del documentato credito, in riferimento al quale l'opposto ha allegato l'inadempimento del datore di lavoro, era onere di quest'ultimo, per costante giurisprudenza della Cassazione, di
6 provare l'avvenuto pagamento;
onere nel caso concreto solo parzialmente assolto, sì come peraltro dallo stesso riconosciuto, essendo piuttosto pacifico il mancato pagamento della somma di CP_1
€ 80.719,70.
Emerge agli atti, infatti, che parte opponente ha corrisposto nel corso degli anni 2017 e 2018 la somma lorda di € 17.250,00 mentre, per converso, l'ulteriore anticipo di € 5.681,03 – contestato dall'opposto
– e che parte opponente assume aver corrisposto ante 2017 non è suffragato da alcuna quietanza ovvero disposizione di pagamento;
né allo scopo può ritenersi, sì come da ODA prospettato, utile l'acquisizione delle linee guida della compilazione della C.U. dalle quali si evincerebbe che le anticipazioni vanno riportate solamente se nell'anno ci sono state anticipazioni, atteso che nella CU
2024 non erano state riportate le anticipazione degli anni pregressi, essendo come premesso onere del debitore dimostrare l'adempimento mediante gli ordinari mezzi di pagamento.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere accolta parzialmente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, essendosi accertata la parziale insussistenza del credito azionato in via monitoria.
Il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve infatti revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. anche Cass. n.
3984/2004, Cass. n. 1657/2004; Cass. n. 6514/2007).
L va quindi condannata al pagamento del minor importo corrispondente Parte_1
al trattamento di fine rapporto ancora da versare, come infra precisato, oltre rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
2.3 Quanto alle spese del giudizio, se si prende atto della dichiarazione delle parti in ordine alle rispettive rinunce agli atti afferenti alle domande riconvenzionali e ai correlati compensi, deve d'altro verso dirimersi quanto all'esito della lite tenuto conto del parziale adempimento del dovuto in fase precedente alla data di deposito del ricorso monitorio, ritenendo sussistere giuste ragioni per dichiarare compensate per un quarto le spese, in ragione dei valori del dovuto e dell'adempiuto; spese che nel resto seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 sì come integrato e modificato dal DM n. 147/2022 con distrazione in favore del procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1037/2024 e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore Parte_1 di , della complessiva somma di € 80.719,70 per i titoli di cui in motivazione oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi sulla sorte capitale progressivamente rivalutata dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
dichiara compensate per un quarto le spese di lite che per il residuo pone a carico dell'opponente e liquida in favore dell'opposto in euro 4.018,00 oltre spese generali, IVA e CPA e che distrae in favore dell'avv.to Salvatore Ciulla.
Così deciso in Catania il giorno 1 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
8
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, all'udienza dell'1 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9657/2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Portera, giusta procura in atti;
-opponente- contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ciulla, giusta procura in atti;
Controparte_1
-opposto-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza di discussione dell'1 luglio 2025 le parti hanno concluso come da verbale.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2024, la ha esposto che, con decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1037/2024 del 25.9.2024, emesso nel procedimento n. 8544/2024 R.G., il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda promossa da , Controparte_1
veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'istante, dell'importo di € 97.969,70, oltre interessi, rivalutazione e spese legali.
1 Ha proposto tempestiva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificatole in uno con l'atto di precetto a mezzo PEC del 26.9.2024, deducendo di aver proceduto a corrispondere al lavoratore delle anticipazioni sul TFR per complessivi € 22.931,03 al lordo delle trattenute di legge.
Ha affermato più specificatamente di aver corrisposto € 5.681,03 in un periodo antecedente al 2017,
€ 12.350,00 nel corso del 2017 ed € 4.900,00 nell'anno 2018.
Ha asserito che tali versamenti risultavano dalle CU degli anni di riferimento, nonché dalle buste paga e dalle distinte delle disposizioni bancarie;
tutti documenti mai contestati dal dipendente.
Premesso l'avvio dell'esecuzione, sia in riferimento alla sorte capitale che alle spese legali da parte del procuratore distrattario, ha instato per la sospensione della provvisoria esecutività del titolo, ritenendo sussistenti i presupposti dell'opposizione fondata su prova scritta, del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale nei confronti dell'odierno opposto giacché ritenuto responsabile di un ammanco di cassa pari ad € 6.080,00 in quanto allo stesso, nella sua qualifica di
Direttore Amministrativo del Centro di Riabilitazione per disabili gravi “Maria SS del Carmelo”, era stata attribuita la gestione del fondo cassa costituito dalle somme, che i parenti versavano per le esigenze dei pazienti, non coperte dalla convenzione.
Ha rappresentato che il si sarebbe indebitamente appropriato della indicata somma al fine CP_1 di concedere prestiti personali ai dipendenti che li avevano richiesti.
Ha evidenziato che la distrazione dal fondo cassa era emersa allorquando l'opposto si era dimesso: in sede di passaggio di consegne erano state rinvenute le annotazioni contabili da lui sottoscritte, afferenti a tali mutui, concessi senza alcuna preventiva autorizzazione dell'Ente datoriale e in difetto di alcuna richiesta formale dei dipendenti.
Ha lamentato che tale condotta era altresì contraria alla prassi datoriale secondo la quale gli anticipi sulle retribuzioni dovevano essere autorizzati dal Commissario della ed eseguiti con Parte_2
mezzo di pagamento tracciabile, previa richiesta scritta del lavoratore.
Ha quindi concluso chiedendo “in via preliminare, nelle more del giudizio di opposizione, - sospendere, inaudita altera parte, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1037/2024 del tribunale di Catania- sez. lav.- opposto, e, conseguentemente, il pedissequo precetto per i motivi di cui alla narrativa che precede;
2 nel merito: - accogliere l'opposizione proposta con il presente atto e per l'effetto dichiarare nullo, inammissibile e/o con qualsiasi formula revocare il decreto ingiuntivo n. 1037/2024 del Tribunale di
Catania- sez. lav., in questa sede opposto, per i motivi esposti nonché revocare e/o comunque riformare in senso favorevole all'opponente altresì la condanna alla spese ivi disposta;
- in via subordinata, comunque, accogliere l'opposizione proposta con il presente atto e, per l'effetto, ridurre
l'importo ingiunto e le spese legali liquidate per le motivazioni di cui alla narrativa che precede;
- adottare tutte le consequenziali statuizioni di legge;
In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che il dott. ha sottratto illegittimamente CP_1 dal fondo cassa degli utenti la somma complessiva di € 6.080,00; - conseguentemente condannare il Parte dott. a restituire all' in qualità di depositaria per conto delle famiglie del fondo CP_1 cassa degli utenti, la somma di € 6.080,00.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 2 dicembre 2024, si è tempestivamente costituito in giudizio , il quale ha confermato la ricezione dei pagamenti avvenuti nell'anno 2017 Controparte_1
e 2018, per converso contestando l'asserito pagamento di € 5.681,03 avvenuto ante 2017 in quanto non provato in alcun modo e nella specie mai accaduto.
Ha asserito di aver agito in buona fede per il complessivo importo del credito in quanto indotto dal comportamento datoriale, consistente nell'aver omesso l'indicazione degli acconti già versati a titolo di TFR nelle certificazioni uniche e nel non aver riscontrato le richieste stragiudiziali avanzate in data 27.6.2024 e 4.9.2024.
In ordine alla domanda riconvenzionale, ha dedotto che la prassi di anticipare somme sulle retribuzioni era consuetudine della di cui erano a conoscenza tutti i vertici dell'Ente; Parte_2
consuetudine avente la sua ragione giustificatrice nei sistematici ritardi nella corresponsione degli emolumenti, ritardi di svariati mesi verificatisi anche nel periodo considerato dall'annotazione contabile depositata da parte opponente e a fondamento delle stesse dimissioni per giusta causa da lui presentate.
Ha, inoltre, manifestato di aver sempre profuso il massimo impegno e diligenza nell'espletamento delle proprie mansioni, tanto che a partire dal gennaio 2014 l'Ente gli aveva riconosciuto l'inquadramento nel superiore livello “E” e l'attribuzione di un assegno ad personam non assorbibile pari a € 500,00 netti, oltreché un assegno una tantum, per remunerarlo della proficua prestazione lavorativa svolta negli anni precedenti.
3 Ha esposto che il superminimo riconosciutogli era stato corrisposto sino a dicembre 2016 allorquando non gli era stato più versato;
e ciò sino al marzo 2021, momento in cui gli era stata erogata la somma di € 10.281,76 a titolo di arretrati, come da prospetto paga di quella mensilità.
Ha pertanto proposto reconventio reconventionis con la quale ha chiesto la condanna al pagamento del differenziale calcolato sulla somma mensile di € 950,00 lordi per ciascuna mensilità in cui aveva disimpegnato attività lavorativa, detratto quanto corrisposto, per un importo complessivo pari a €
42,918,00 lordi.
Ha altresì evidenziato che in data 22.3.2022 la aveva sottoscritto un accordo Parte_2
sindacale in seno al quale si era convenuto di applicare un nuovo CCNL nei confronti di tutto il personale con il riconoscimento di un adeguamento retributivo da corrispondere in uno al TFR che, per quanto gli competeva, era pari a € 18.353,27.
Ha rilevato che in ragione di somme ricevute dalla Regione Sicilia, l'ente datoriale gli aveva corrisposto l'adeguamento, piuttosto che alla cessazione del rapporto, con cadenza mensile mediante il versamento di € 1.529,44 dal gennaio 2024 sino a maggio 2024; ultimo emolumento ricevuto in forza delle dimissioni presentate dal dipendente, per una somma onnicomprensiva pari a € 7.647,20 con un credito residuo di € 10.706,07.
Ha dunque concluso chiedendo: “In via preliminare • Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ovvero, in subordine, confermarla per le somme, comunque, dovute a titolo di trattamento di fine rapporto non oggetto di contestazione;
Nel merito • In ogni caso, rigettare la proposta opposizione e, per l'effetto condannare l'opponente al pagamento, in favore del Dott. , della somma di € 80.719,70 a titolo di differenza Controparte_1
TFR tra quanto dovuto e quanto percepito, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
• Rigettare, altresì, la domanda riconvenzionale in quanto destituita di fondamento, logico e giuridico, oltre che infondata in fatto e in diritto.
• In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del Dott. alla corresponsione CP_1
degli arretrati contrattuali previsti dal CCNL di categoria, nonché delle somme a Lui dovute a titolo di assegni ad personam. • Per l'effetto, condannare , Controparte_2
in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in , Viale della Libertà n. 106, p. iva e c.f. CP_2 pagamento della complessiva somma di €.53.624,07al lordo delle ritenute di legge, PartitaIVA_1 di cui €42.918,00 a titolo di assegno ad personam maturato dal 01.12.2016 al 31.12.2020 e €
4 10.706,07 a titolo di saldo residuo arretrati contrattuali ovvero, ancora, in caso di specifica contestazione, di quella ulteriore somma maggiore o minore risultante da consulenza tecnico- contabile di cui, sin d'ora, si fa esplicita richiesta di ammissione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
• Con condanna della società opponente, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
1.3 Sulle precisate conclusioni, all'udienza del 16 gennaio 2025, parte opponente ha dedotto che in riferimento agli assegni ad personam era stato corrisposto un ulteriore acconto di € 5.000,00, che a verbale parte opposta ha confermato, e ha altresì insistito per la sospensione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza contestuale, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.; ritenuto che, in presenza della evidenziata circostanza, deve considerarsi ammissibile una sospensione solo parziale della concessa esecutorietà del decreto ingiuntivo, argomenti di convincimento in tal senso dovendosi trarre dalla ammissibilità di una sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza sancita dagli articoli 283 e 431 c.p.c. e dalla previsione di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 648 c.p.c., siccome introdotta dall'art. 9 comma 3 del d. lgs. n. 231/2002, che prevede la possibilità della concessione della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate, ciò che fa ritenere che non sussistano ostacoli dogmatici all'ammissibilità di un'esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo (anche per effetto della parziale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in questione); si disponeva la parziale sospensione della provvisoria esecutività del titolo in riferimento alla somma eccedente euro 80.719,70.
1.4 Esperito il tentativo di conciliazione che non dava esito positivo;
invitate le parti a valutare quanto meno di considerare le proprie deduzioni difensive in ordine alle rispettive domande riconvenzionali;
Parte preso atto alla odierna udienza delle rinunce agli atti sia da parte di alla domanda riconvenzionale sì come spiegata, sia alla reconventio reconventionis da parte dell'opposto; all'esito della camera di consiglio la causa, istruita documentalmente, trattenuta in decisione, viene definita nei termini che seguono.
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2. L'opposizione è parzialmente fondata.
Sul piano processuale, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione nel quale il creditore, nonostante ricopra il ruolo formale di convenuto, è
5 attore in senso sostanziale e, come tale, tenuto a provare a norma dell'art. 2697 c.c. l'esistenza del diritto di credito ingiunto;
mentre compete alla parte opponente, stante la sua tipica posizione di convenuto, dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa dedotta in causa.
Sul punto la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti” (Cass. n. 8718/2000, ancora cfr. Cass. 22754/2013; Cass. 2421/2006; 24851/2005; Cass.
21245/2006).
Per costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione dalla quale non v'è motivo di discostarsi “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore col ricorso per ingiunzione;
pertanto il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere, sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti agli atti, all'esame della domanda e, ove ritenga provato il credito, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto, elementi che possono influire soltanto sul regolamento delle spese processuali (fra le tante, Cass. 27 settembre 1999, n. 10704; Cass. 14 aprile 1999, n. 3671; Cass. 9 ottobre 2000, n. 13429 in motivazione).
Ciò posto si rileva che con il proposto ricorso monitorio è stato richiesto di ingiungersi il pagamento del trattamento di fine rapporto in ragione della cessazione del rapporto di lavoro;
domanda supportata da idonea e adeguata documentazione (cedolini paga e certificazioni uniche) allegata al ricorso e per la sommatoria degli importi dalla stessa evincibile.
Riguardo al credito ingiunto, parte opponente non ha in realtà nulla contestato quanto alla causale azionata, alla ricorrenza del diritto e ai presupposti della sua spettanza;
credito che, si ribadisce, risulta dalla documentazione prodotta.
Ha tuttavia dedotto di avere parzialmente adempiuto quanto dovuto, assumendo di aver corrisposto diverse anticipazioni.
Ora, a fronte del documentato credito, in riferimento al quale l'opposto ha allegato l'inadempimento del datore di lavoro, era onere di quest'ultimo, per costante giurisprudenza della Cassazione, di
6 provare l'avvenuto pagamento;
onere nel caso concreto solo parzialmente assolto, sì come peraltro dallo stesso riconosciuto, essendo piuttosto pacifico il mancato pagamento della somma di CP_1
€ 80.719,70.
Emerge agli atti, infatti, che parte opponente ha corrisposto nel corso degli anni 2017 e 2018 la somma lorda di € 17.250,00 mentre, per converso, l'ulteriore anticipo di € 5.681,03 – contestato dall'opposto
– e che parte opponente assume aver corrisposto ante 2017 non è suffragato da alcuna quietanza ovvero disposizione di pagamento;
né allo scopo può ritenersi, sì come da ODA prospettato, utile l'acquisizione delle linee guida della compilazione della C.U. dalle quali si evincerebbe che le anticipazioni vanno riportate solamente se nell'anno ci sono state anticipazioni, atteso che nella CU
2024 non erano state riportate le anticipazione degli anni pregressi, essendo come premesso onere del debitore dimostrare l'adempimento mediante gli ordinari mezzi di pagamento.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere accolta parzialmente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, essendosi accertata la parziale insussistenza del credito azionato in via monitoria.
Il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve infatti revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. anche Cass. n.
3984/2004, Cass. n. 1657/2004; Cass. n. 6514/2007).
L va quindi condannata al pagamento del minor importo corrispondente Parte_1
al trattamento di fine rapporto ancora da versare, come infra precisato, oltre rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
2.3 Quanto alle spese del giudizio, se si prende atto della dichiarazione delle parti in ordine alle rispettive rinunce agli atti afferenti alle domande riconvenzionali e ai correlati compensi, deve d'altro verso dirimersi quanto all'esito della lite tenuto conto del parziale adempimento del dovuto in fase precedente alla data di deposito del ricorso monitorio, ritenendo sussistere giuste ragioni per dichiarare compensate per un quarto le spese, in ragione dei valori del dovuto e dell'adempiuto; spese che nel resto seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 sì come integrato e modificato dal DM n. 147/2022 con distrazione in favore del procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1037/2024 e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore Parte_1 di , della complessiva somma di € 80.719,70 per i titoli di cui in motivazione oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi sulla sorte capitale progressivamente rivalutata dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
dichiara compensate per un quarto le spese di lite che per il residuo pone a carico dell'opponente e liquida in favore dell'opposto in euro 4.018,00 oltre spese generali, IVA e CPA e che distrae in favore dell'avv.to Salvatore Ciulla.
Così deciso in Catania il giorno 1 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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