Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 6404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6404 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. FA Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26283 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. FENIZIA RENATA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Medaglie d'Oro n.35,
RICORRENTE
E
, nato Controparte_1 C.F._2
ad Aversa il 23.10.1972 e residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
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INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2024 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con i figli minori confermando la disciplina in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 10/12/204 parte ricorrente concludeva come da verbale.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di
Napoli con decreto del 05.06.2012, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 13.04.2012.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata
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l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sull'affido dell'ultimo figlio della coppia
nato il [...]). Per_1
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuto maggiorenne FA, il primogenito della coppia, ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido dello stesso deve ritenersi tacitamente caducato.
In ordine invece all'affido del figlio , oggi di anni 15, alla Per_1
sola madre, così come disposto dal Giudice all'esito della prima udienza di comparizione del 31.01.2023, per marcato disinteresse del genitore non collocatario anche in relazione a necessarie scelte sanitarie da adottarsi nell'interesse del minore, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice
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l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto emerso dalle circostanze dedotte dalla ricorrente, nonché dall'attività di monitoraggio effettuata dal personale specializzato dei Servizi Sociali, tenuto conto del completo disinteresse del padre per entrambi i figli, in particolare per il figlio minore
, peraltro con esigenze speciali legate alla diagnosi di Per_1
“Funzionamento cognitivo in area limite. Alterazione delle funzioni esecutive- attentive. Disturbi evolutivi specifici misti”, rilasciata dall'Equipe multidisciplinare dopo visita neuropsichiatrica infantile, il minore vada affidato solo alla madre in ossequio ai principi di cui all' l'art. 337 quater c.c., interpretati in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
Ed invero, in diverse sentenze (cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587), i giudici di legittimità hanno statuito che
“sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì,
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discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
Nel caso in esame, dal monitoraggio dei SS è risultato, per un verso, un elevato clima di conflittualità tra i coniugi per assenza di comunicazione nel superiore interesse della prole tanto da trasferire in capo al primogenito FA il ruolo di messaggero per conto e tra i genitori, per un altro, il disinteresse mostrato dal padre in più occasioni nei confronti dei figli, sino a giungere finanche a negare l'autorizzazione all'urgente intervento chirurgico di varicocele per il primogenito, diagnosticato da tempo, piuttosto che all'attuazione del piano didattico personalizzato per bisogni educativi speciali per il minore , oltre al reiterato Per_1
inadempimento ai propri obblighi economici di mantenimento per la prole e alla violazione del calendario di visite padre-figli dato dal
Tribunale.
E' apparso così come egli abbia sostanzialmente abdicato alla sua funzione genitoriale, rinunciando ad esercitare il proprio ruolo educativo, di sostegno materiale e soprattutto morale nei confronti dei figli, mantenendo una condotta sicuramente contraria agli interessi della prole.
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La scelta della madre, quale unico genitore affidatario del figlio, scaturisce dalla capacità genitoriale dimostrata nella crescita, di fatto, da sola dei due figli.
Inoltre, la madre va autorizzata ad adottare anche le decisioni di straordinario interesse per il figlio.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del genitore non convivente con il figlio, tenuto conto del disinteresse del padre e l'età adolescenziale del minore, ritiene il Collegio, di rimetterli alla volontà delle parti.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, ritenendosi che un ulteriore ascolto sarebbe, pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico- fisico dello stesso.
• Sull'assegno di mantenimento per entrambi i figli.
In relazione alla domanda di mantenimento in favore dei figli va evidenziato che “l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”; “ mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito giusto disposto dell'art. 148 c.c. non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la
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vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata”; “ nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto”; “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”; (cfr. tra le tante Cass. n. 4811 del 01/03/2018; n. 3922 del 19/2/2018; 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; n. 17089 del 10/07/2013). Nel caso di specie, considerato il raggiungimento della maggiore età di FA soltanto in corso di causa e la deduzione della sua non autosufficienza economica, va riconosciuto l'obbligo del padre di provvedere ancora al suo mantenimento.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, (15 anni), e FA (18 anni studente), Per_1
maggiorenne economicamente non autosufficiente, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dei figli, risultano inevitabilmente incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento (cfr.
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Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto al 2012, epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo tutti e due i figli con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
In ordine alla misura dell'assegno di mantenimento del minore e del figlio, FA, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, a carico del padre, pur in assenza di documentazione fiscale dei redditi del resistente, dichiaratosi innanzi ai servizi sociali di Cesa, avvocato e dipendente comunale con mansione di Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi
Sociali, tenuto conto della somma pattuita in sede di separazione consensuale di €.1.000,00, rivalutata in base agli indici ISTAT in €.
1.170,00, nonché delle notorie esigenze di vita e di relazione del minore e dell'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, si stima tutt'ora congrua la somma mensile di €
1.300,00 (milletrecento/00). Detta somma andrà corrisposta a
, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e Parte_1
rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Istat.
Va, altresì, posto a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a Pt_1
le spese straordinarie per i figli secondo il protocollo del
[...]
Tribunale di Napoli.
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• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Stante la contumacia del resistente e la soccombenza dello stesso, segue la condanna al pagamento delle spese di lite a carico del resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 07/07/2003
(atto n. 41, parte II, s. A, sez. D, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003);
• affida in via esclusiva il figlio minore alla Per_1
madre con residenza preferenziale presso la stessa e regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
autorizza la madre ad adottare anche le decisioni di straordinario interesse per il figlio;
• pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a , entro e non oltre il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1.300,00
(milletrecento/00) a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a Pt_1
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le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale Pt_1
di Napoli siglato con il COA del 2018;
• condanna alla Parte_2
rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di , che si liquidano in € 1.813,50 per compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso spese vive, se versate, IVA e CPA se dovute;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. FA Sdino
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