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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice unica dott.ssa Aurora FILICETTI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3197/2024 R.G.L. promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 assistiti dall'avv. Luca Raffaello PERFETTI Parte_12 Parte_13
-PARTE RICORRENTE -
-
contro
-
Controparte_1
assistito dagli avv.ti Angelo PIAZZA, Francesca
[...]
DE NAPOLI, Federico GHERA
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente
“in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le considerazioni che precedono,
l'illegittimità e non debenza, in sé e per sé, del Contributo del 4% da parte dei
Ricorrenti, ciascuno per quanto di propria competenza, e per l'effetto, l'illegittimità della connessa ritenuta “alla fonte” imposta dall' alle società accreditate e la CP_1
sua conseguente inapplicabilità ai corrispettivi dei Ricorrenti, ciascuno per quanto di propria competenza;
1 (ii) in subordine, accertare e dichiarare, per tutte le considerazioni che precedono,
l'illegittimità della ritenuta “alla fonte” imposta dall' alle società accreditate e CP_2
la sua conseguente inapplicabilità ai corrispettivi dei Ricorrenti, ciascuno per quanto di propria competenza;
(iii) previo annullamento, declaratoria di nullità e/o disapplicazione, ove occorre possa, delle delibere dell' n. 64 del 7 luglio 2022, n. 23 del 16 marzo 2023 e CP_1
n. 16 del 22 febbraio 2024, della nota dell prot. n. 96660 del 31 maggio CP_1
2023, del Regolamento FMCA, della nota del Ministero del Lavoro e delle Politica
Sociali 36/0001678/MED-L- 168 del 16 febbraio 2023 e di ogni altro atto istruttorio, presupposto, propedeutico, consequenziale e/o comunque connesso all'introduzione del Contributo del 4% e della relativa ritenuta previdenziale “alla fonte”.
Con condanna della parte resistente alla rifusione di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a.”
Per parte resistente
“- dichiarare inammissibile il ricorso avversario, ovvero, comunque, nel merito infondato;
- con condanna alle spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Nel ricorso depositato in data 12.4.2024 i ricorrenti hanno allegato:
1. Di rendere prestazioni specialistiche a favore di società accreditate e convenzionate con il SSN, in forza di appositi contratti di collaborazione libero- professionale.
2. Di essere iscritti all' Controparte_1
[...]
3. Che l con la delibera 64/2022 ha modificato il regolamento del “Fondo CP_1 di Medicina Convenzionata e Accreditata”, introducendo all'art. 5, commi 4-bis e 4- ter, il nuovo Contributo del 4%, posto, appunto, a carico degli specialisti esterni.
4. Che l ha così introdotto un obbligo contributivo a carico dei ricorrenti CP_1 che deve essere versato dalle società accreditate tramite ritenuta “alla fonte” e che si applica alle prestazioni specialistiche rese dagli specialisti esterni.
2 5. Che il Contributo del 4% è illegittimo per violazione degli artt. 1, 2 e 3 del
D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3, comma 12 della L. n. 335/1995, dell'art. 24, comma 23 del D.L. n. 201/2011, degli artt. 3, 36 e 53 Cost. nonché dell'art. 6 della direttiva UE 2022/2041
Con memoria difensiva depositata in data 4.10.2024, si è costituito in giudizio l , chiedendo il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti e, CP_1
preliminarmente, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza del requisito dell'interesse ad agire.
A fondamento di tale eccezione preliminare, l'ente resistente ha dedotto che i ricorrenti non avrebbero fornito prova di essere destinatari del nuovo contributo del
4%, introdotto con delibera n. 64/2022, in quanto i contratti di collaborazione depositati non dimostrano che i medesimi abbiano intrattenuto, nell'anno precedente, rapporti di collaborazione con società accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale
e che abbiano percepito, in forza di detti rapporti, compensi per prestazioni specialistiche remunerate dal SSN medesimo.
Secondo l il ricorso sarebbe comunque inammissibile per sopravvenuta CP_1
carenza del requisito dell'interesse ad agire, in seguito alle modifiche alla disciplina originaria del contributo apportate dalla delibera n. 16/2024. CP_1
2.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione del requisito dell'interesse ad agire è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
I ricorrenti hanno allegato di rendere prestazioni specialistiche a favore di società accreditate e convenzionate con il SSN (e segnatamente la casa di cura Cellini spa e la Gradenigo srl) e di essere destinatari del nuovo contributo del 4% introdotto da e tanto basta per ritenere sussistente il requisito dell'interesse ad agire, ben CP_1
sapendo l'ente resistente chi sono i professionisti destinatari del contributo di cui all'art.1 co. 39 l. 243/2004 le)(cd. “contributo del 2%9e quindi anche del contributo contestato nel presente giudizio e quali sono le società accreditate con il SSN.
3.
Parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità della nuova previsione contributiva, sia perché non idonea a soddisfare la sostenibilità economica della cassa previdenziale nel lungo periodo, sia perché non sussisterebbe in radice l'esigenza di riequilibrare il bilancio della Pt_14
3 Tale assunto non è però condivisibile.
Da quanto allegato da entrambe le parti, a seguito della riforma del SSN si è sviluppato uno scenario in cui la maggior parte delle prestazioni specialistiche sono rese da enti accreditati con il SSN (generalmente società di capitali), anziché dai professionisti convenzionati come singoli o componenti di società di persone o associazioni professionali. Di conseguenza, mentre prima della riforma la remunerazione di ogni prestazione specialistica era assoggettata a contribuzione, successivamente la remunerazione delle prestazioni specialistiche rese dagli enti accreditati sfuggiva all'imposizione contributiva.
Al fine di porre rimedio a tale situazione, con l' art. 1, comma 39, l. n. 243/2004 è stato introdotto il cd. contributo del 2% da parte delle aziende sanitarie accreditate, calcolata in quota percentuale rispetto alla remunerazione delle prestazioni specialistiche, previa precisazione della misura in cui il singolo professionista ha concorso a produrre il fatturato delle prestazioni specialistiche erogate.
La necessità di introdurre la contribuzione oggetto del presente giudizio nasce in quanto l'intervento normativo sopra richiamato non è stato sufficiente a garantire l'equilibrio finanziario della gestione specialisti esterni. Ciò è comprovato dai richiami dei Ministeri vigilanti in sede di approvazione dei bilanci consuntivi relativi agli ultimi esercizi (2019, 2020, 2021) (doc. 4, 5 e 6 della memoria di costituzione ). CP_1
In tali occasioni, infatti, il , nel constatare la perdurante negatività del “saldo CP_3 contributi/prestazioni” della gestione degli specialisti esterni, ha raccomandato di
“effettuare un costante monitoraggio del fondo specialisti esterni, adottando ogni ulteriore proficua azione volta a riportare quantomeno in tendenziale equilibrio il risultato del medesimo” (note Ministero del Lavoro prot. n. 13787 dell'11 dicembre
2020, prot. n. 8422 del 21 luglio 2021, prot. n. 8727 del 26 settembre 2022, docc. 4,
5 e 6 memoria).
Dunque, l'esigenza di un intervento dell'ente per garantire nel lungo periodo l'equilibrio finanziario della gestione degli specialisti esterni è dimostrato dalle espresse sollecitazioni in tal senso da parte dei vigilanti in sede di approvazione dei bilanci.
4.
La principale censura sollevata da parte ricorrente riguardo al contributo del 4 % oggetto di causa è incentrata sulla violazione del principio di capacità contributiva, di
4 ragionevolezza e di non discriminazione: secondo i ricorrenti, infatti, la commisurazione del contributo del 4 % al fatturato annuo delle società accreditate, anziché agli effettivi compensi percepiti dagli specialisti esterni, violerebbe gli artt. 3
e 53 Cost., finendo per gravare in misura uguale su medici che vertono in diverse situazioni reddituali ed erodendo irragionevolmente i loro compensi.
Tali censure risultano superate in seguito all'adozione della nuova delibera n.
16/2924.
La originaria disciplina contenuta nella delibera impugnata è stata radicalmente modificata dall' con la delibera n. 16 del febbraio 2024 e, infatti, per effetto CP_1
della sopravvenuta regolamentazione del prelievo, il medico che collabora con società accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale ha facoltà di scegliere di pagare il contributo, alternativamente: 1) nella misura del 4% del fatturato ottenuto dalla società con cui collabora grazie alla remunerazione da parte del SSN delle specifiche prestazioni specialistiche rese dal medico;
2) nella misura di una percentuale dei compensi ottenuti dalla società accreditata con cui collabora (10% per i professionisti attivi;
5% per i professionisti pensionati).
In sostanza, quella che in origine era l'unica e obbligatoria modalità di determinazione dell'ammontare del contributo, è ora divenuta opzionale: in alternativa, infatti, a scelta del medico, il contributo potrà essere determinato sul suo reddito.
Per l'effetto della nuova disciplina, pertanto, le doglianze di parte ricorrente hanno perso attualità, essendo venuta meno la ragione di censura relativa alla individuazione di una base imponibile disancorata dall'effettivo reddito prodotto dal professionista e relativa alla discriminazione tra soggetti in posizioni reddituali differenti, ora assoggettabili a loro scelta a un regime contributivo proporzionale alla loro effettiva capacità reddituale.
Né può essere condivisa la tesi difensiva di parte ricorrente secondo la quale la delibera n. 16/2024 non avrebbe determinato alcuna sopravvenuta carenza di interesse, atteso che è stato solo disciplinato un regime alternativo e opzionale rispetto alla precedente previsione del contributo del 4%, come originariamente previsto, non risultando così superati i vizi dedotti in ricorso, restando pienamente “in vigore” la delibera contestata.
5 Invero, atteso che oggetto del giudizio è il diritto soggettivo del singolo specialista esterno, destinatario del previsto prelievo alla fonte, a non subire un'ingiusta pressione contributiva, e non l'annullamento della delibera che il suddetto contributo ha introdotto, nel caso di specie è venuto meno l'interesse dei ricorrenti a non essere assoggettati ad una contribuzione sproporzionata, discriminatoria e irragionevole, ben potendo i medesimi optare per un prelievo rapportato alla loro effettiva capacità contributiva, in ragione del reddito prodotto.
5.
I ricorrenti, infine, hanno sostenuto l'illegittimità della ritenuta "alla fonte" introdotta dalla delibera n. 64/2023, sostenendo che l avrebbe imposto alle società CP_1
accreditate una prestazione in danno dei professionisti esterni in assenza di qualsivoglia norma di legge che gli attribuisca il potere di imporre obblighi a soggetti estranei alla propria gestione previdenziale.
Tale censura infondata per le ragioni espresse nella sentenza del tribunale di Milano
n. 4786/2024, che di seguito vengono riportate ai sensi dell'articolo 118 disp.att.
c.p.c.: "Il richiamo all'art. 23 Cost. non appare pertinente. Infatti, alle società accreditate non viene imposta alcuna prestazione di natura patrimoniale. L'obbligo di
“ritenuta alla fonte” non comporta una deminutio patrimoniale per le società accreditate. Il soggetto inciso è e resta unicamente il medico, il cui compenso è decurtato dalla trattenuta contributiva, ma non vi è alcun effetto giuridico sul patrimonio della società accreditata.
La riscossione del contributo tramite versamento a carico del committente, salvo rivalsa sui compensi dell'iscritto (soluzione peraltro approvata da parte dei Ministeri vigilanti) non pone alcun problema di compatibilità con l'art. 23 Cost. Si tratta peraltro di meccanismo di riscossione piuttosto diffuso la cui ratio è quella di assicurare
l'effettività della riscossione e, quindi, la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio nello specifico della gestione degli specialisti esterni”.
6.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
7.
Le spese, vista la novità della questione trattata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
6 Visto l'art. 429 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Visto l'art. 429 co.1 c.p.c., come mod. dal d.l.112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Torino, 17/1/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
La minuta della sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Dott. Massimo Cavaliero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice unica dott.ssa Aurora FILICETTI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3197/2024 R.G.L. promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 assistiti dall'avv. Luca Raffaello PERFETTI Parte_12 Parte_13
-PARTE RICORRENTE -
-
contro
-
Controparte_1
assistito dagli avv.ti Angelo PIAZZA, Francesca
[...]
DE NAPOLI, Federico GHERA
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente
“in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le considerazioni che precedono,
l'illegittimità e non debenza, in sé e per sé, del Contributo del 4% da parte dei
Ricorrenti, ciascuno per quanto di propria competenza, e per l'effetto, l'illegittimità della connessa ritenuta “alla fonte” imposta dall' alle società accreditate e la CP_1
sua conseguente inapplicabilità ai corrispettivi dei Ricorrenti, ciascuno per quanto di propria competenza;
1 (ii) in subordine, accertare e dichiarare, per tutte le considerazioni che precedono,
l'illegittimità della ritenuta “alla fonte” imposta dall' alle società accreditate e CP_2
la sua conseguente inapplicabilità ai corrispettivi dei Ricorrenti, ciascuno per quanto di propria competenza;
(iii) previo annullamento, declaratoria di nullità e/o disapplicazione, ove occorre possa, delle delibere dell' n. 64 del 7 luglio 2022, n. 23 del 16 marzo 2023 e CP_1
n. 16 del 22 febbraio 2024, della nota dell prot. n. 96660 del 31 maggio CP_1
2023, del Regolamento FMCA, della nota del Ministero del Lavoro e delle Politica
Sociali 36/0001678/MED-L- 168 del 16 febbraio 2023 e di ogni altro atto istruttorio, presupposto, propedeutico, consequenziale e/o comunque connesso all'introduzione del Contributo del 4% e della relativa ritenuta previdenziale “alla fonte”.
Con condanna della parte resistente alla rifusione di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a.”
Per parte resistente
“- dichiarare inammissibile il ricorso avversario, ovvero, comunque, nel merito infondato;
- con condanna alle spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Nel ricorso depositato in data 12.4.2024 i ricorrenti hanno allegato:
1. Di rendere prestazioni specialistiche a favore di società accreditate e convenzionate con il SSN, in forza di appositi contratti di collaborazione libero- professionale.
2. Di essere iscritti all' Controparte_1
[...]
3. Che l con la delibera 64/2022 ha modificato il regolamento del “Fondo CP_1 di Medicina Convenzionata e Accreditata”, introducendo all'art. 5, commi 4-bis e 4- ter, il nuovo Contributo del 4%, posto, appunto, a carico degli specialisti esterni.
4. Che l ha così introdotto un obbligo contributivo a carico dei ricorrenti CP_1 che deve essere versato dalle società accreditate tramite ritenuta “alla fonte” e che si applica alle prestazioni specialistiche rese dagli specialisti esterni.
2 5. Che il Contributo del 4% è illegittimo per violazione degli artt. 1, 2 e 3 del
D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3, comma 12 della L. n. 335/1995, dell'art. 24, comma 23 del D.L. n. 201/2011, degli artt. 3, 36 e 53 Cost. nonché dell'art. 6 della direttiva UE 2022/2041
Con memoria difensiva depositata in data 4.10.2024, si è costituito in giudizio l , chiedendo il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti e, CP_1
preliminarmente, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza del requisito dell'interesse ad agire.
A fondamento di tale eccezione preliminare, l'ente resistente ha dedotto che i ricorrenti non avrebbero fornito prova di essere destinatari del nuovo contributo del
4%, introdotto con delibera n. 64/2022, in quanto i contratti di collaborazione depositati non dimostrano che i medesimi abbiano intrattenuto, nell'anno precedente, rapporti di collaborazione con società accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale
e che abbiano percepito, in forza di detti rapporti, compensi per prestazioni specialistiche remunerate dal SSN medesimo.
Secondo l il ricorso sarebbe comunque inammissibile per sopravvenuta CP_1
carenza del requisito dell'interesse ad agire, in seguito alle modifiche alla disciplina originaria del contributo apportate dalla delibera n. 16/2024. CP_1
2.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione del requisito dell'interesse ad agire è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
I ricorrenti hanno allegato di rendere prestazioni specialistiche a favore di società accreditate e convenzionate con il SSN (e segnatamente la casa di cura Cellini spa e la Gradenigo srl) e di essere destinatari del nuovo contributo del 4% introdotto da e tanto basta per ritenere sussistente il requisito dell'interesse ad agire, ben CP_1
sapendo l'ente resistente chi sono i professionisti destinatari del contributo di cui all'art.1 co. 39 l. 243/2004 le)(cd. “contributo del 2%9e quindi anche del contributo contestato nel presente giudizio e quali sono le società accreditate con il SSN.
3.
Parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità della nuova previsione contributiva, sia perché non idonea a soddisfare la sostenibilità economica della cassa previdenziale nel lungo periodo, sia perché non sussisterebbe in radice l'esigenza di riequilibrare il bilancio della Pt_14
3 Tale assunto non è però condivisibile.
Da quanto allegato da entrambe le parti, a seguito della riforma del SSN si è sviluppato uno scenario in cui la maggior parte delle prestazioni specialistiche sono rese da enti accreditati con il SSN (generalmente società di capitali), anziché dai professionisti convenzionati come singoli o componenti di società di persone o associazioni professionali. Di conseguenza, mentre prima della riforma la remunerazione di ogni prestazione specialistica era assoggettata a contribuzione, successivamente la remunerazione delle prestazioni specialistiche rese dagli enti accreditati sfuggiva all'imposizione contributiva.
Al fine di porre rimedio a tale situazione, con l' art. 1, comma 39, l. n. 243/2004 è stato introdotto il cd. contributo del 2% da parte delle aziende sanitarie accreditate, calcolata in quota percentuale rispetto alla remunerazione delle prestazioni specialistiche, previa precisazione della misura in cui il singolo professionista ha concorso a produrre il fatturato delle prestazioni specialistiche erogate.
La necessità di introdurre la contribuzione oggetto del presente giudizio nasce in quanto l'intervento normativo sopra richiamato non è stato sufficiente a garantire l'equilibrio finanziario della gestione specialisti esterni. Ciò è comprovato dai richiami dei Ministeri vigilanti in sede di approvazione dei bilanci consuntivi relativi agli ultimi esercizi (2019, 2020, 2021) (doc. 4, 5 e 6 della memoria di costituzione ). CP_1
In tali occasioni, infatti, il , nel constatare la perdurante negatività del “saldo CP_3 contributi/prestazioni” della gestione degli specialisti esterni, ha raccomandato di
“effettuare un costante monitoraggio del fondo specialisti esterni, adottando ogni ulteriore proficua azione volta a riportare quantomeno in tendenziale equilibrio il risultato del medesimo” (note Ministero del Lavoro prot. n. 13787 dell'11 dicembre
2020, prot. n. 8422 del 21 luglio 2021, prot. n. 8727 del 26 settembre 2022, docc. 4,
5 e 6 memoria).
Dunque, l'esigenza di un intervento dell'ente per garantire nel lungo periodo l'equilibrio finanziario della gestione degli specialisti esterni è dimostrato dalle espresse sollecitazioni in tal senso da parte dei vigilanti in sede di approvazione dei bilanci.
4.
La principale censura sollevata da parte ricorrente riguardo al contributo del 4 % oggetto di causa è incentrata sulla violazione del principio di capacità contributiva, di
4 ragionevolezza e di non discriminazione: secondo i ricorrenti, infatti, la commisurazione del contributo del 4 % al fatturato annuo delle società accreditate, anziché agli effettivi compensi percepiti dagli specialisti esterni, violerebbe gli artt. 3
e 53 Cost., finendo per gravare in misura uguale su medici che vertono in diverse situazioni reddituali ed erodendo irragionevolmente i loro compensi.
Tali censure risultano superate in seguito all'adozione della nuova delibera n.
16/2924.
La originaria disciplina contenuta nella delibera impugnata è stata radicalmente modificata dall' con la delibera n. 16 del febbraio 2024 e, infatti, per effetto CP_1
della sopravvenuta regolamentazione del prelievo, il medico che collabora con società accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale ha facoltà di scegliere di pagare il contributo, alternativamente: 1) nella misura del 4% del fatturato ottenuto dalla società con cui collabora grazie alla remunerazione da parte del SSN delle specifiche prestazioni specialistiche rese dal medico;
2) nella misura di una percentuale dei compensi ottenuti dalla società accreditata con cui collabora (10% per i professionisti attivi;
5% per i professionisti pensionati).
In sostanza, quella che in origine era l'unica e obbligatoria modalità di determinazione dell'ammontare del contributo, è ora divenuta opzionale: in alternativa, infatti, a scelta del medico, il contributo potrà essere determinato sul suo reddito.
Per l'effetto della nuova disciplina, pertanto, le doglianze di parte ricorrente hanno perso attualità, essendo venuta meno la ragione di censura relativa alla individuazione di una base imponibile disancorata dall'effettivo reddito prodotto dal professionista e relativa alla discriminazione tra soggetti in posizioni reddituali differenti, ora assoggettabili a loro scelta a un regime contributivo proporzionale alla loro effettiva capacità reddituale.
Né può essere condivisa la tesi difensiva di parte ricorrente secondo la quale la delibera n. 16/2024 non avrebbe determinato alcuna sopravvenuta carenza di interesse, atteso che è stato solo disciplinato un regime alternativo e opzionale rispetto alla precedente previsione del contributo del 4%, come originariamente previsto, non risultando così superati i vizi dedotti in ricorso, restando pienamente “in vigore” la delibera contestata.
5 Invero, atteso che oggetto del giudizio è il diritto soggettivo del singolo specialista esterno, destinatario del previsto prelievo alla fonte, a non subire un'ingiusta pressione contributiva, e non l'annullamento della delibera che il suddetto contributo ha introdotto, nel caso di specie è venuto meno l'interesse dei ricorrenti a non essere assoggettati ad una contribuzione sproporzionata, discriminatoria e irragionevole, ben potendo i medesimi optare per un prelievo rapportato alla loro effettiva capacità contributiva, in ragione del reddito prodotto.
5.
I ricorrenti, infine, hanno sostenuto l'illegittimità della ritenuta "alla fonte" introdotta dalla delibera n. 64/2023, sostenendo che l avrebbe imposto alle società CP_1
accreditate una prestazione in danno dei professionisti esterni in assenza di qualsivoglia norma di legge che gli attribuisca il potere di imporre obblighi a soggetti estranei alla propria gestione previdenziale.
Tale censura infondata per le ragioni espresse nella sentenza del tribunale di Milano
n. 4786/2024, che di seguito vengono riportate ai sensi dell'articolo 118 disp.att.
c.p.c.: "Il richiamo all'art. 23 Cost. non appare pertinente. Infatti, alle società accreditate non viene imposta alcuna prestazione di natura patrimoniale. L'obbligo di
“ritenuta alla fonte” non comporta una deminutio patrimoniale per le società accreditate. Il soggetto inciso è e resta unicamente il medico, il cui compenso è decurtato dalla trattenuta contributiva, ma non vi è alcun effetto giuridico sul patrimonio della società accreditata.
La riscossione del contributo tramite versamento a carico del committente, salvo rivalsa sui compensi dell'iscritto (soluzione peraltro approvata da parte dei Ministeri vigilanti) non pone alcun problema di compatibilità con l'art. 23 Cost. Si tratta peraltro di meccanismo di riscossione piuttosto diffuso la cui ratio è quella di assicurare
l'effettività della riscossione e, quindi, la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio nello specifico della gestione degli specialisti esterni”.
6.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
7.
Le spese, vista la novità della questione trattata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
6 Visto l'art. 429 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Visto l'art. 429 co.1 c.p.c., come mod. dal d.l.112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Torino, 17/1/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
La minuta della sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Dott. Massimo Cavaliero
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