Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore
Dott. Ignazio Cammalleri Ausiliario Della Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 201/2024 R.G.L., avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Enna, promossa
DA
con sede legale in Nicosia, Parte_1 nella via San Gaetano, in persona del legale rappresentante p.t. Dott.
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_2
Marilena Di Salvo, con studio in Nicosia nella C. Bruno n.2, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ermanno
Trebastoni, elettivamente domiciliato in Piazza Armerina in via
Umberto I n. 20
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
CP_2
Appellato Contumace
Con ricorso depositato il 26.08.2019, premesso Controparte_1 di essere stato assunto dalla società resistente, subentrata nella gestione della residenza sanitaria assistita indicata in ricorso, esponeva di aver subito nel corso del rapporto di lavoro l'irrogazione di diverse sanzioni disciplinari in relazione ai fatti partitamente indicati in ricorso.
Esponeva che tali provvedimenti di cui chiedeva la invalidazione, culminavano nell'adozione di licenziamento irrogato con lettera del
10.04.2019.
Deduceva la totale infondatezza del licenziamento che impugnava sostenendone la discriminatorietà e, comunque, la illegittimità per insussistenza dei fatti contestati e ne chiedeva, pertanto, la invalidazione, con le conseguenze di legge.
Più in particolare, il - che era stato già reintegrato nel posto CP_1 di lavoro in relazione allo stesso provvedimento espulsivo dall'11/08/2019, giusta Ordinanza del Tribunale di Enna dell'08/08/2019 pronunciata nell'ambito del procedimento ex art. 700 cpc ante causam intentato dal lavoratore - chiedeva:
1. di dichiarare, la nullità dei provvedimenti disciplinari irrogati dalla
Coop. IA con le lettere del 30.03.2019 (cfr. doc. 56), del
31.03.2019 (cfr. doc. 62), del 28.03.2019 (cfr. doc. 81) e del 03.04.2019
(cfr. doc. 86), per il loro carattere discriminatorio, a termini del combinato disposto dell'art. 2 co. 2° D.Lgs. 23/2015 e dell'art. 15 co.
1° L. 300/1970, o, ai sensi dell'art. 1418 co. 1° c.c., per violazione di norma imperativa (cioè dell'art. 629 c.p.), poiché con essi la Coop.
IA, in persona del suo rappresentante legale, realizza una condotta estorsiva;
2. in subordine, di annullare o con qualsivoglia formula rendere inefficaci i suddetti provvedimenti disciplinari, per inesistenza dei fatti addebitati o per l'esistenza di quei vizi procedimentali evidenziati nella trattazione dedicata a ciascuno di essi;
3. poi, di dichiarare la nullità del licenziamento per il suo carattere discriminatorio, a termini del combinato disposto dell'art. 2 co. 2°
D.Lgs. 23/2015 e dell'art. 15 co. 1° L. 300/1970;
4. in alternativa, di dichiarare la nullità del licenziamento, ai sensi dell'art. 1418 co. 1° c.c., per violazione di norma imperativa (cioè dell'art. 629 c.p.), poiché con esso la Coop. IA, in persona del suo rappresentante legale, realizza una condotta estorsiva;
5. in conseguenza di una delle due ipotesi di nullità del licenziamento, di ordinare alla Coop. IA, a norma dell'art. 2 co. 1° del D.Lgs.
23/2015, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e, a termini del comma 2°, di condannarla al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (id est, dal 10.04.2019: cfr. doc. 90) sino a quello dell'effettiva reintegrazione (avvenuta il 11.08.2015: cfr. doc. 116), base di calcolo quantificata in € 1.367,64 (cfr. doc. 109), e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
6. in subordine, di annullare il licenziamento, ai sensi dell'art. 3 co. 2°
D.Lgs. 23/2015, per insussistenza dei fatti materiali contestati al ricorrente;
7. in conseguenza dell'accoglimento della domanda n. 6 di condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro
e al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, base di calcolo quantificata in € 1.367,64 (cfr. doc. 109), nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
8. in ulteriore subordine, di dichiarare, ai sensi dell'art. 3 co. 1° del D.Lgs.
23/2015, la sproporzione tra il fatto contestato a e la sanzione CP_1 del licenziamento;
9. per effetto dell'accoglimento della domanda n. 8, di condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, base di calcolo quantificata in € 1.367,64 (cfr. doc. 109), in misura comunque non inferiore a sei.”
Costituitasi, la convenuta contestava in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e ne chiedeva il rigetto. Esperita attività istruttoria, ordinata l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' giusta ordinanza del 10.1.2024 che veniva CP_2 eseguita da parte ricorrente (cfr. documentazione allegata alle note del 2.5.2024), l'adito Tribunale di Enna, con sentenza n. 465/2024, pubblicata in data 08.10.2024, pronunciata nei soli confronti del ricorrente e della società convenuta, così statuiva:
“in accoglimento della domanda subordinata, annulla i provvedimenti disciplinari irrogati dalla Coop. IA con le lettere del 30.03.2019, del 31.03.2019, del 28.03.2019 e del
03.04.2019; in accoglimento della domanda subordinata, annulla il licenziamento impugnato per insussistenza dei fatti contestati e condanna la società resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con le medesime mansioni disimpegnate e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura pari
a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto;
condanna, altresì, la resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 4050,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.”.
Riteneva, in buona sostanza, il Tribunale adito, insussistenti, ma non anche ritorsivi e discriminatori, i fatti di cui alle contestazioni disciplinari in discorso, compresa quella sfociata nel licenziamento per giusta causa del 10.04.2019, annullando le stesse, con le conseguenze di legge.
Avverso detta sentenza propone appello la Parte_1
, per i motivi che saranno più avanti analizzati,
[...] chiedendone la parziale riforma, limitatamente alla quantificazione dell'indennità risarcitoria al cui pagamento essa è stata condannata e alle statuizioni concernenti la regolamentazione delle spese di lite.
Si è costituito chiedendo, preliminarmente, Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ai sensi CP_2 dell'art. 331 c.p.c., trattandosi di litisconsorte necessario nei cui confronti si era svolto in giudizio di primo grado, nonché, nel merito, il rigetto del gravame, ad eccezione della riduzione a quattro mensilità dell'indennità risarcitoria, ma ciò solo in caso di rigetto delle domande di cui al seguente n. 2 dell'appello incidentale,
e, appunto, in via incidentale, la riforma parziale della sentenza con:
1) la condanna di controparte agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sull'indennità risarcitoria riconosciuta dal primo giudice;
2) la declaratoria di nullità dei provvedimenti disciplinari impugnati, per il loro carattere discriminatorio, a termini del combinato disposto dell'art. 2 co. 2° D.Lgs. 23/2015 e dell'art. 15 co. 1° L. 300/1970, ordinando, per l'effetto, alla la reintegrazione del Parte_1 lavoratore nel posto di lavoro e condannarla al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennità ben superiore (e comunque in misura non inferiore) a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (oltre, come già chiesto, interessi e rivalutazione), nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
3) la condanna della Coop. IA alle spese legali di primo grado in misura di € 9.257,00 o quella maggiore ritenuta più equa o, in subordine, di € 5.928,00, oltre accessori di legge.
L'appellato depositava in data 13.12.2024 prova dell'avvenuta notificazione, sia a parte appellante che all della memoria di CP_2 costituzione del contenente appello incidentale, nonché, nei CP_1 confronti dell' , anche del ricorso in appello Controparte_3 proposto dalla IA e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, rendendo, dunque, superflua la necessità della chiesta integrazione del contradditorio ai sensi dell'art. 331 cpc.
L'ente previdenziale non si è tuttavia costituito, rimanendo contumace anche in questo grado.
**************************
Rileva la Corte che l'appellante in via principale ha inteso limitare il proposto gravame alle sole statuizioni con le quali il tribunale ha operato la quantificazione dell'indennità risarcitoria conseguente alla declaratoria di annullamento del licenziamento oggetto di impugnativa e alle statuizioni concernenti la regolamentazione delle spese di lite. In mancanza di impugnazione da parte dell'interessato soccombente sono dunque divenute definitive, con efficacia di giudicato tra le parti, la statuizione di annullamento dei provvedimenti disciplinari irrogati al dalla Coop. IA CP_1 con le lettere del 30.03.2019, del 31.03.2019, del 28.03.2019 e del
03.04.2019, nonché quella di annullamento, per insussistenza dei fatti contestati ai sensi della disciplina di cui all'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 23/2015, dell'impugnato licenziamento disciplinare del
10.04.2019, la statuizione concernente l'ordine di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e la statuizione di condanna della società convenuta al pagamento della prevista indennità risarcitoria, salva la relativa quantificazione che, come, detto, è stata invece oggetto di censura da parte della IA.
Non è dunque più contestabile, in particolare, né può essere oggetto di autonoma trattazione in questa sede, la insussistenza dei fatti oggetto di contestazione disciplinare, culminati nell'adozione del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente incolpato, ossia l'avere “sottoscritto “… un verbale del 15.3.2019 riferito ad una riunione ove Lei non risultava presente. Detta riunione si è tenuta presso gli uffici del dr. , alla presenza Per_1 Controparte_4 della sig.ra e ”, tenuto conto Parte_3 Controparte_5 altresì “del “comportamento complessivo tenuto in 24 mesi, avuto riguardo ai ripetuti inadempimenti degli obblighi contrattuali ed alle gravi infrazioni della disciplina inerenti il rapporto di lavoro…”, questi ultimi a loro volta puniti con l'applicazione delle sanzioni di disciplina parimenti annullate per insussistenza dei relativi fatti.
Insiste, tuttavia, con il proposto secondo motivo Controparte_1 di appello incidentale - che deve essere analizzato con carattere prioritario in quanto il suo eventuale accoglimento inciderebbe necessariamente sugli altri proposti, anche in via principale - nella declaratoria di nullità del recesso datoriale, in quanto discriminatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 co. 2° D.Lgs. 23/2015 e
15, co. 1° L. 300/1970, ovvero in quanto avente carattere estorsivo, ai sensi dell'art. 1418 co. 1° c.c., per violazione della norma imperativa dettata dall'art. 629 c.p., profili, questi ultimi, ritenuti insussistenti dal primo decidente. Il motivo in oggetto, che si sostanzia nella ripetizione delle ragioni già fatte valere nelle difese di cui al primo grado del giudizio, non appare suscettibile di accoglimento.
E, invero, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Enna, in disparte la notazione che non è dato cogliere con precisione in cosa si sarebbe sostanziata, anche a livello di motivi, la condotta discriminatoria realizzata nello specifico ai danni del e sotto CP_1 quale profilo sostanziale sia stata addotta la medesima doglianza, occorre richiamare anche in questa sede gli orientamenti consolidati nella giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisi anche da questo decidente, alla cui stregua deve essere considerato discriminatorio anche il licenziamento intimato per ritorsione e rappresaglia - supponendo che a esse l'appellato principale abbia inteso riferirsi - in quanto esso attua comunque un'illecita discriminazione rispetto agli altri dipendenti, per cui deve ritenersi applicabile l'art. 1345 cod. civ., che sancisce la nullità degli atti dettati da motivo illecito, gravando tuttavia in ogni caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del motivo illecito, eventualmente anche avvalendosi di indizi, purchè gravi, precisi e concordanti, tali da escludere la concorrenza di qualsivoglia motivo lecito, non essendo all'uopo sufficiente la generica allegazione di fatti solo in astratto rilevanti, occorrendo in ogni caso l'indicazione e la dimostrazione di elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un rapporto di causalità fra le circostanze dedotte e l'asserito intento di rappresaglia
(cfr. Cass. Lav. n. 6366 del 16.5.2000).
Ciò posto, nella specie deve rilevarsi assieme al tribunale di Enna come né la qualifica di rappresentante sindacale posseduta dal
[...]
né la ritenuta infondatezza dei provvedimenti disciplinari CP_1 irrogati e sottesi al licenziamento, possono di per sé, essere ritenuti elementi idonei e comunque sufficienti a disvelare quell'intento discriminatorio e/o ritorsivo all'uopo richiesto dalla legge, tenuto conto che, per come precisato dalla società odierna appellante, non contestato dall'originario ricorrente e ben a conoscenza anche di questa Corte, il presente contenzioso si inserisce in un filone di vertenze, oltre quaranta, azionate da un consistente numero di lavoratori che nel corso degli anni della gestione affidata all'IA sono stati a loro volta destinatari di svariati provvedimenti disciplinari, alcuni dei quali annullati.
E, per usare le parole del tribunale ennese, si tratta di un dato di per sé idoneo a comprovare l'esistenza di una grave e perdurante conflittualità tra una buona parte dei dipendenti, ivi compreso il
[...]
e il legale rappresentante della società datrice di lavoro, ma CP_1 non sufficiente a fare ritenere provata anche a livello solo indiziario - portandola anzi a escluderla proprio in ragione della molteplicità dei contenziosi, azionati anche da dipendenti non aderenti al sindacato - quella intenzionalità della condotta diretta univocamente ed unicamente ai danni dell'odierno appellato incidentale, la cui prova rigorosa è presupposto della accertamento della natura discriminatoria o estorsiva del licenziamento e delle sanzioni irrogate.
Confermata, dunque, l'annullabilità del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati ai sensi della disciplina di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 23/2015, deve ritenersi fondato il motivo di appello principale con il quale la Parte_1 ha stigmatizzato l'errore nel quale il Tribunale è incorso nel
[...] quantificare l'indennità risarcitoria conseguenziale alla statuizione di annullamento del recesso datoriale, che veniva “commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”, pur essendo documentato e pacifico tra le parti in lite che, come in premessa indicato, la reintegrazione del nel posto di lavoro era stata già operata, CP_1 con decorrenza dall'11/08/2019, all'esito del procedimento ex art. 700 cpc intentato dal lavoratore.
A tale luce, in accoglimento della doglianza, sulla cui fondatezza anche il lavoratore appellato ha del resto convenuto, in parziale riforma della sentenza gravata l'indennità risarcitoria, commisurandola ovviamente all'ultima retribuzione globale di fatto, deve essere contenuta nei circa quattro mesi intercorsi tra il licenziamento e la reintegra in discorso, con gli interessi legali, previa rivalutazione, dalla data del licenziamento al saldo, sì come richiesto dal lavoratore appellato con il primo motivo di gravame incidentale, che deve essere, dunque, parimenti accolto. Quanto alla regolamentazione delle spese afferenti al giudizio di primo grado, su di esse si appunta sia l'appello proposto in via principale dalla che quello incidentale proposto Parte_1 da Controparte_1
La società, infatti, deducendo, innanzitutto, che alla prima udienza di comparizione del 30/09/2020 il Giudice aveva formulato una proposta conciliativa che prevedeva la corresponsione a favore del sig.
di un indennizzo pari a 4,5 mensilità, che veniva rifiutata CP_1 dallo stesso. pur trattandosi di somma addirittura superiore a quella effettivamente spettante a titolo di indennità risarcitoria, pari a circa quattro mensilità dal 10.04.2019 all'11/08/2019, chiedeva, ai sensi dell'art. 91 cpc, la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali maturate dopo la formulazione della detta proposta.
In subordine, contestava, inoltre, che il primo Giudice non aveva fornito alcuna motivazione atta a giustificare la mancata applicazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c., nonostante la evidente soccombenza reciproca delle parti, chiedendo la rettifica del relativo capo della sentenza, con dichiarazione di integrale compensazione delle spese.
Lamentava, infine, che il primo decidente aveva liquidato le spese complessivamente, senza alcuna quantificazione per singole fasi di giudizio, non consentendone una specifica disamina critica, osservando che l'importo liquidato risultava pari al doppio rispetto a quello liquidato in altra sentenza emessa dallo stesso Giudice per analoga fattispecie concreta.
Riguardo l'importo della condanna alle spese, precisava inoltre la società appellante che questa Corte si era già pronunciata sulla congruità della condanna alle spese della cooperativa IA in altro giudizio innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, statuendo
“corretta anche l'applicazione dei minimi tariffari, in quanto la prolissità del ricorso e la spropositata mole della documentazione prodotta si riflettono molto negativamente sul pregio dell'attività difensiva prestata (art. 4 co. 1 D.M. n. 55/2014)”… ad ogni modo liquidando le spese del giudizio di primo grado “per l'intero, in complessivi € 2.800,00” e che, nonostante la sentenza sia stata allegata al giudizio dalla difesa della cooperativa, il Tribunale di Enna aveva statuito in difformità, senza addurre alcuna specifica motivazione al riguardo. Chiedeva, dunque, in estremo subordine, la riduzione della condanna alle spese in conformità.
La dal canto suo, lamenta, in seno al proposto CP_1 gravame incidentale, l'erroneità della liquidazione delle spese operata dal primo decidente, evidenziando che, giusta la previsione di cui all'art. 5 co. 6° del D.M. n. 55/2014, “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00”, per cui, anche volendo concedere che nel caso di specie fosse giuridicamente corretto applicare lo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000, considerando la causa di modico valore indeterminabile, la condanna a favore del ricorrente avrebbe dovuto essere ben maggiore, così come avverrebbe anche ove si volesse fare applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
Chiede, dunque, la riforma parziale della sentenza appellata, con
“condanna della Coop. IA alle spese legali di primo grado in misura di € 9.257,00 o quella maggiore ritenuta più equa o, in subordine, di € 5.928,00, oltre accessori di legge.”
Non può trovare accoglimento la prima doglianza proposta dalla società IA, concernente l'applicabilità alla specie della disciplina di cui all'art. 91, comma 1, secondo periodo, cpc, non potendo dirsi che il ricorrente abbia rifiutato la proposta conciliativa avanzata dal tribunale senza giustificato motivo, atteso che, come dallo stesso correttamente rilevato, la somma di 4,5 mensilità suggerita dal Giudice con la sua proposta conciliativa non teneva conto della necessaria condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, degli interessi legali e rivalutazione e delle spese legali per l'attività difensiva svolta in favore del ricorrente e, soprattutto, della domanda avente a oggetto la declaratoria di nullità del licenziamento, che comportava ai seni dell'art. 2 co. 2°
D.Lgs. 23/2015 il pagamento di un'indennità pari, nel minimo, a 5 mensilità, e delle altre sanzioni disciplinari inflitte, al cui annullamento il lavoratore aveva un precipuo interesse che prescindeva da riflessi puramente economici.
Quanto alla chiesta compensazione, come è ben noto sulla base di una giurisprudenza di legittimità da lungo tempo consolidata, può aversi soccombenza reciproca, che legittima la compensazione, totale o parziale delle spese, solo in caso di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, oltre che, a seguito della recente sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite del 31 ottobre 2022 n. 32061, quella in cui sia stata proposta una unica domanda, accolta in misura sensibilmente ridotta.
E, come spiegato da Cass. civ. in sent. n. 21995/2024, “… Nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi”.
Nel caso a mani, il giudizio si è concluso con una totale vittoria della parte ricorrente - che aveva chiesto l'annullamento delle sanzioni disciplinari irrogate, con tutela reintegratoria da licenziamento illegittimo e regolarizzazione della posizione contributiva e tali statuizioni ha effettivamente ottenuto, concernendo il rigetto della tutela da licenziamento discriminatorio e/o estorsivo conseguenze minime solo in punto di quantificazione dell'indennità risarcitoria conseguenziale – e una corrispondente soccombenza della controparte che non può di certo definirsi parziale.
Quanto alla liquidazione delle spettanze in ragione della totale soccombenza della società resistente, deve innanzitutto evidenziarsi la totale irrilevanza nel presente giudizio dell'importo liquidato per onorario nel precedente del tribunale di Enna citato dall'appellante principale e in quello regolato da questa Corte, in casi comunque non identici e, quanto al secondo, sulla base di una motivazione,
l'eccessiva e immotivata prolissità degli scritti difensivi di parte appellata, che non può trovare applicazione anche nel caso di specie.
Ciò posto, osserva la Corte che liquidazione delle spese doveva nella specie essere operata, in ragione della determinatezza già al momento della presentazione del ricorso introduttivo di causa dell'indennità risarcitoria oggetto di domanda, tenuto conto dello scaglione per le cause di valore compreso tra € 5.200 e € 26.000, avuto riguardo alle quattro fasi previste, atteso anche l'espletamento di prova testimoniale, con applicazione dei parametri medi - in difetto di elementi che possano fare ritenere lo scarso valore degli interessi in gioco o la estrema semplicità delle questioni proposte - per un importo complessivo quantificabile in euro 5.077,00, oltre accessori, avendo dunque l'appellante incidentale ragione di dolersi della statuizione contenuta nella sentenza impugnata.
Consegue la parziale riforma della sentenza appellata nei termini di cui al dispositivo.
Attesa la soccombenza reciproca, in ragione del rigetto parziale delle domande avanzate in seno sia all'appello principale che a quello incidentale, le spese afferenti al presente grado, comprese quelle del contumace , devono essere integralmente compensate. CP_2
P. Q. M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Enna n. 465/2024, pubblicata in data 08.10.2024
- condanna al pagamento in Parte_1 favore di di un'indennità risarcitoria Controparte_1 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (10.04.2019) sino a quello dell'effettiva reintegrazione
(11/08/2019), oltre interessi legali, previa rivalutazione, dalla data del licenziamento al saldo;
- condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese di lite afferenti al primo grado del giudizio, CP_1 liquidate in euro 5.077,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite afferenti al presente grado del giudizio.
Caltanissetta, 26.03.2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE