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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n°1040/2022 del ruolo generale e promossa
DA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Castelfidardo (An) al Piazzale Michelangelo n. 5, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Monaci, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
nato a Sant'Elpidio a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Civitanova Marche (MC) Via C.F._2
Einaudi n. 298 presso lo studio dell'avv. Simeone Valentini, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n.1093 del 27-30/9/2022 pronunciata dal Tribunale di
Ancona Sezione Specializzata Imprese
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza:
riformare – con qualsiasi statuizione - la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di
Ancona come indicato nella narrativa del presente atto disponendo che:
preliminarmente venga riformata la parte di sentenza che ha disposto la decadenza dalla eccezione di incompetenza disponendo che la riassunzione a seguito del procedimento avanti al Tribunale di Fermo andava promossa da parte appellata avanti al Tribunale di pag. 2/11 Ancona in composizione monocratica e per l'effetto dichiarare il ricorso di primo grado presentato dal inammissibile con ogni conseguenza;
CP_1
in via principale, in denegata ipotesi che l'eccezione preliminare non venga accolta dalla
Corte adita, venga riformata la parte di sentenza che ai sensi dell'art. 1381 cc ha erroneamente riconosciuto in capo alla appellante un obbligo di facere ed un obbligo di pagamento, accertando – invece – che la clausola contenuta nell'atto del 02/04/12 si tratti di un patto di manleva e come tale, verificata altresì l'assenza di causa, dichiararne la nullità con ogni conseguente effetto.
Con il favore delle spese tutte di giudizio e patrocinio, oltre IVA e CPA sugli imponibili per il doppio grado.
Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza,
eccezione deduzione disattesa:
▪ respingere, siccome inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, comunque,
carente di prova, l'appello proposto dall'attrice appellante avverso la sentenza n.
1093/2022 del Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata Impresa, condannando la
Sig.ra alla refusione delle spese di questo grado di giudizio;
Pt_1
▪ respingere comunque ogni domanda proposta dall'attrice, siccome inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata, per le ragioni tutte illustrate in atti, condannando l'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/11 Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata Imprese, in parziale accoglimento della domanda proposta da , ha Controparte_1
condannato al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma Parte_1
di € 35.000,00, oltre interessi dal 20/1/2017 al saldo, e al rimborso delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, previa dichiarazione di inammissibilità in quanto tardiva dell'eccezione di inammissibilità della domanda perché introdotta con il rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., ha accertato:
che con la scrittura in data 2/4/2012, con la quale (per quanto qui rileva) il CP_1
aveva ceduto alla l'intera quota di partecipazione della s.r.l. Les RE JO, di Pt_1
cui era titolare, quest'ultima (unitamente all'altro socio si era Persona_1
obbligata far ottenere al socio uscente “entro la data del Controparte_1
31/05/2012 la liberatoria da tutti gli obblighi derivanti dalle fideiussioni bancarie
rilasciate nei confronti della Monte dei Paschi di Siena Spa a favore della società“ Les
RE JO SR , prestando, se necessario, anche ulteriori garanzie accessorie.
L'amministratore unico, sig.ra si obbliga a non effettuare operazioni di Parte_1
addebito sul conto corrente n. 1618/38 acceso con l'Istituto Banca Monte dei Paschi di
Siena fino alla data di rilascio della liberatoria di cui al punto precedente”;
che detto impegno non era stato rispettato, sicché la s.p.a. Banca Monte dei Paschi di
Siena aveva chiesto ed ottenuto anche nei suoi confronti, quale garante in forza di fideiussione rilasciata in data 25/7/2011 fino alla concorrenza di € 375.000, il DI n.
911/2016 per il pagamento della complessiva somma di € 65.479,17, oltre interessi di mora dal 20/12/2014;
pag. 4/11 che, al solo fine di liberare la propria posizione e con animo di rivalsa, il CP_1
aveva concluso una transazione con il predetto istituto di credito versando in data
26/1/2017 l'importo di € 35.000,00;
che l'invocata clausola negoziale, riconducibile al disposto di cui all'art. 1381 c.c.,
conteneva in sè due distinte obbligazioni: da un lato quella di attivarsi presso il predetto istituto di credito per ottenere la liberazione del dalle garanzie prestate, CP_1
mediante offerta di ulteriori garanzie;
e dall'altro quello corrispondere al un CP_1
indennizzo per l'ipotesi in cui la Banca non avesse accettato;
che nella specie la convenuta non solo non aveva “fornito la prova di essersi
diligentemente attivata allo scopo di soddisfare l'interesse del alla CP_1
liberazione dalle garanzie da questi prestate ma non ha neppure allegato di aver
contattato, nel periodo 02/04/2012 (data di sottoscrizione del contratto di cessione di
quote) al 31/05/2012 (termine inserito nella citata clausola) né successivamente, la
Banca, né di essersi diversamente adoperata ai fini della liberatoria”;
che pertanto la doveva essere condannata al risarcimento del danno subito dal Pt_1
a causa del proprio inadempimento, liquidato in misura pari alla somma da CP_1
quest'ultimo versata alla S.p.a. Monte dei Paschi di Siena;
che di contro doveva essere rigettata l'ulteriore domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, per essere stato il nominativo del CP_1
segnalato nel sistema interbancario come in sofferenza e per non avere ottenuto per tale motivo accesso al credito da parte di altri istituti bancari, essendo rimaste dette circostanze del tutto sfornite di prova in punto di an prima che di quantum (circostanza questa che precludeva qualsivoglia liquidazione equitativa).
pag. 5/11 ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità del capo Parte_1
di sentenza che ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda perché
proposta nelle forme del procedimento sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c.; 2)
erroneità della decisione per avere ricondotto la clausola posta a base della decisione al disposto di cui all'art. 1381 c.c., invece di qualificarla più propriamente come patto di manleva, da ritenersi nullo per mancanza di meritevolezza, di causa e di determinatezza e determinabilità. Ha quindi concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame eccependone in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Ha quindi concluso come in epigrafe.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È
infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice,
indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni pag. 6/11 della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante,
finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra,
deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis
c.p.c. (come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7
agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alle quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole probabilità”
di accoglimento dell'appello.
Il primo motivo di appello, con il quale si reitera l'eccezione di inammissibilità
della domanda proposta da nelle forme del procedimento Controparte_1
sommario ex art. 702 bis c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile, non avendo l'appellante svolto alcuna ragionata contestazione delle ragioni poste dal Tribunale a base della decisione.
Ed infatti, la sentenza impugnata ha rilevato che l'eccezione in parola è stata sollevata dall'odierna appellante solo dopo che il Tribunale di Fermo aveva sollevato d'ufficio la propria incompetenza per materia, aveva disposto il mutamento del rito ed emesso ordinanza di dichiarazione in incompetenza, essendo competente la Sezione
pag. 7/11 specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Ancona, concedendo termine per la riassunzione, avvenuta nelle forme ordinarie davanti a detto Tribunale.
La decisione impugnata, pertanto, è avvenuta in relazione ad una domanda che ormai risultava formulata nelle forme del rito ordinario ed in ogni caso l'eventuale impugnazione avrebbe dovuto riguardare l'ordinanza con il quale il Tribunale di Fermo
ha disposto la conversione del rito ed ha declinato la propria competenza in favore della
Sezione Specializzata dal Tribunale di Ancona.
Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di impugnazione,
con il quale la insiste per la qualificazione della clausola contenuta nel Pt_1
contratto di cessione come accordo di manleva e ne eccepisce la nullità per mancanza di causa, di meritevolezza e del requisito di determinatezza o determinabilità.
La lettura sistematica delle varie clausole dell'atto di cessione induce infatti a ritenere che le parti abbiano inteso stipulare una convenzione riconducibile al disposto di cui all'art. 1381 c.c., come ritenuto dal primo giudice, o al più qualificabile come ipotesi di accollo interno. Ed infatti, dopo aver precisato che la cessione della quota facente capo al di € 10.000,00 veniva effettuata al prezzo di € 1.900,00 “in CP_1
considerazione dell'attuale situazione patrimoniale della società”, le parti dichiarano in primo luogo che, essendo stato integralmente saldato il prezzo della cessione delle quote, esse non hanno più nulla a pretendere non solo reciprocamente, ma anche “da
parte di ciascuno nei confronti della società, per alcuna ragione e causa, rinunciando
fin d'ora a promuovere reciprocamente ogni potenziale azione esperibile”. In secondo luogo, la nella sua qualità di amministratore unico della società Les RE JO, Pt_1
pag. 8/11 “dichiara di non avere nulla a pretendere, per alcuna ragione e causa nei confronti del
sig. , rinunciando fin d'ora a promuovere ogni potenziale azione Controparte_1
esperibile”. In terzo luogo, la medesima (unitamente all'altro socio rimasto, Pt_1
si obbliga a far ottenere (rispettivamente entro la data del 31/5/2012 e Persona_1
del 20/4/2012) la liberazione del da tutti gli obblighi derivanti dalle CP_1
fideiussioni prestate per la società in favore sia della s.p.a. Monte dei Paschi di Siena sia della Banca del Fermano, obbligandosi “a non effettuare operazioni di addebito sul
conto corrente della società acceso” presso i predetti istituti di credito “fino alla data di
rilascio della liberatoria” predetta. Infine, (limitatamente alla garanzia concessa alla
Banca del Fermano) viene convenuta una penale per l'ipotesi in cui la liberatoria non venga “ottenuta” entro il termine fissato.
Le richiamate clausole mostrano con evidenza che il sinallagma contrattuale è stato individuato dalle parti, nella piena consapevolezza delle difficoltà finanziarie in cui versava la società le cui quote erano cedute, nella cessione ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello nominale a fronte della liberazione del socio cedente da ogni obbligazione sia nei confronti della società che delle banche in cui favore egli aveva prestato garanzia fideiussoria, in relazione alle quali l'acquirente (unitamente al socio rimasto) aveva assunto specifica obbligazione. Nessuna ragionata contestazione è stata a riguardo svolta dall'appellante in ordine al capo di sentenza che ha accertato che l'odierna appellante non aveva assolto l'onere posto a suo carico di provare di essersi attivata per ottenere la liberazione del socio uscente dalle garanzie prestate, con conseguente correttezza dell'affermazione del diritto dell'appellato socio uscente ad pag. 9/11 essere risarcito del danno derivato dalla escussione della prestata garanzia da parte della s.p.a. Monte dei Paschi di Siena.
La fattispecie negoziale al più, come sopra anticipato, può essere qualificata come una ipotesi di accollo interno. È evidente sia la causa mista del contratto ceduto (di cessione delle quote e di contestuale assunzione dell'obbligo già gravante sul socio uscente nei confronti dei terzi creditori specificamente individuati), sia la meritevolezza degli interessi del contratto complessivamente considerato, sia la determinatezza o meglio la determinabilità delle reciproche obbligazioni assunte. Ed invero, il richiamo contenuto in contratto all'“attuale situazione patrimoniale della società” e l'impegno della a non effettuare “nuove operazioni di addebito sul conto corrente” acceso Pt_1
presso i predetti istituti di credito fino al rilascio della liberatoria, consente di individuare il debito accollato in quello esistente alla data della cessione nei confronti dei medesimi istituti di credito.
Anche alla luce di tale diverso inquadramento la condanna pronunciata dal primo giudice deve essere qui confermata.
Le considerazioni che precedono impongono l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014
per le cause del relativo scaglione di valore.
pag. 10/11 Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.1093 del 27-30/9/2022 pronunciata dal Tribunale di Ancona
Sezione Specializzata Imprese, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate nella misura di € 7.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 7/1/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n°1040/2022 del ruolo generale e promossa
DA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Castelfidardo (An) al Piazzale Michelangelo n. 5, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Monaci, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
nato a Sant'Elpidio a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Civitanova Marche (MC) Via C.F._2
Einaudi n. 298 presso lo studio dell'avv. Simeone Valentini, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n.1093 del 27-30/9/2022 pronunciata dal Tribunale di
Ancona Sezione Specializzata Imprese
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza:
riformare – con qualsiasi statuizione - la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di
Ancona come indicato nella narrativa del presente atto disponendo che:
preliminarmente venga riformata la parte di sentenza che ha disposto la decadenza dalla eccezione di incompetenza disponendo che la riassunzione a seguito del procedimento avanti al Tribunale di Fermo andava promossa da parte appellata avanti al Tribunale di pag. 2/11 Ancona in composizione monocratica e per l'effetto dichiarare il ricorso di primo grado presentato dal inammissibile con ogni conseguenza;
CP_1
in via principale, in denegata ipotesi che l'eccezione preliminare non venga accolta dalla
Corte adita, venga riformata la parte di sentenza che ai sensi dell'art. 1381 cc ha erroneamente riconosciuto in capo alla appellante un obbligo di facere ed un obbligo di pagamento, accertando – invece – che la clausola contenuta nell'atto del 02/04/12 si tratti di un patto di manleva e come tale, verificata altresì l'assenza di causa, dichiararne la nullità con ogni conseguente effetto.
Con il favore delle spese tutte di giudizio e patrocinio, oltre IVA e CPA sugli imponibili per il doppio grado.
Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza,
eccezione deduzione disattesa:
▪ respingere, siccome inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, comunque,
carente di prova, l'appello proposto dall'attrice appellante avverso la sentenza n.
1093/2022 del Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata Impresa, condannando la
Sig.ra alla refusione delle spese di questo grado di giudizio;
Pt_1
▪ respingere comunque ogni domanda proposta dall'attrice, siccome inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata, per le ragioni tutte illustrate in atti, condannando l'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/11 Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata Imprese, in parziale accoglimento della domanda proposta da , ha Controparte_1
condannato al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma Parte_1
di € 35.000,00, oltre interessi dal 20/1/2017 al saldo, e al rimborso delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, previa dichiarazione di inammissibilità in quanto tardiva dell'eccezione di inammissibilità della domanda perché introdotta con il rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., ha accertato:
che con la scrittura in data 2/4/2012, con la quale (per quanto qui rileva) il CP_1
aveva ceduto alla l'intera quota di partecipazione della s.r.l. Les RE JO, di Pt_1
cui era titolare, quest'ultima (unitamente all'altro socio si era Persona_1
obbligata far ottenere al socio uscente “entro la data del Controparte_1
31/05/2012 la liberatoria da tutti gli obblighi derivanti dalle fideiussioni bancarie
rilasciate nei confronti della Monte dei Paschi di Siena Spa a favore della società“ Les
RE JO SR , prestando, se necessario, anche ulteriori garanzie accessorie.
L'amministratore unico, sig.ra si obbliga a non effettuare operazioni di Parte_1
addebito sul conto corrente n. 1618/38 acceso con l'Istituto Banca Monte dei Paschi di
Siena fino alla data di rilascio della liberatoria di cui al punto precedente”;
che detto impegno non era stato rispettato, sicché la s.p.a. Banca Monte dei Paschi di
Siena aveva chiesto ed ottenuto anche nei suoi confronti, quale garante in forza di fideiussione rilasciata in data 25/7/2011 fino alla concorrenza di € 375.000, il DI n.
911/2016 per il pagamento della complessiva somma di € 65.479,17, oltre interessi di mora dal 20/12/2014;
pag. 4/11 che, al solo fine di liberare la propria posizione e con animo di rivalsa, il CP_1
aveva concluso una transazione con il predetto istituto di credito versando in data
26/1/2017 l'importo di € 35.000,00;
che l'invocata clausola negoziale, riconducibile al disposto di cui all'art. 1381 c.c.,
conteneva in sè due distinte obbligazioni: da un lato quella di attivarsi presso il predetto istituto di credito per ottenere la liberazione del dalle garanzie prestate, CP_1
mediante offerta di ulteriori garanzie;
e dall'altro quello corrispondere al un CP_1
indennizzo per l'ipotesi in cui la Banca non avesse accettato;
che nella specie la convenuta non solo non aveva “fornito la prova di essersi
diligentemente attivata allo scopo di soddisfare l'interesse del alla CP_1
liberazione dalle garanzie da questi prestate ma non ha neppure allegato di aver
contattato, nel periodo 02/04/2012 (data di sottoscrizione del contratto di cessione di
quote) al 31/05/2012 (termine inserito nella citata clausola) né successivamente, la
Banca, né di essersi diversamente adoperata ai fini della liberatoria”;
che pertanto la doveva essere condannata al risarcimento del danno subito dal Pt_1
a causa del proprio inadempimento, liquidato in misura pari alla somma da CP_1
quest'ultimo versata alla S.p.a. Monte dei Paschi di Siena;
che di contro doveva essere rigettata l'ulteriore domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, per essere stato il nominativo del CP_1
segnalato nel sistema interbancario come in sofferenza e per non avere ottenuto per tale motivo accesso al credito da parte di altri istituti bancari, essendo rimaste dette circostanze del tutto sfornite di prova in punto di an prima che di quantum (circostanza questa che precludeva qualsivoglia liquidazione equitativa).
pag. 5/11 ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità del capo Parte_1
di sentenza che ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda perché
proposta nelle forme del procedimento sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c.; 2)
erroneità della decisione per avere ricondotto la clausola posta a base della decisione al disposto di cui all'art. 1381 c.c., invece di qualificarla più propriamente come patto di manleva, da ritenersi nullo per mancanza di meritevolezza, di causa e di determinatezza e determinabilità. Ha quindi concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame eccependone in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Ha quindi concluso come in epigrafe.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È
infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice,
indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni pag. 6/11 della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante,
finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra,
deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis
c.p.c. (come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7
agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alle quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole probabilità”
di accoglimento dell'appello.
Il primo motivo di appello, con il quale si reitera l'eccezione di inammissibilità
della domanda proposta da nelle forme del procedimento Controparte_1
sommario ex art. 702 bis c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile, non avendo l'appellante svolto alcuna ragionata contestazione delle ragioni poste dal Tribunale a base della decisione.
Ed infatti, la sentenza impugnata ha rilevato che l'eccezione in parola è stata sollevata dall'odierna appellante solo dopo che il Tribunale di Fermo aveva sollevato d'ufficio la propria incompetenza per materia, aveva disposto il mutamento del rito ed emesso ordinanza di dichiarazione in incompetenza, essendo competente la Sezione
pag. 7/11 specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Ancona, concedendo termine per la riassunzione, avvenuta nelle forme ordinarie davanti a detto Tribunale.
La decisione impugnata, pertanto, è avvenuta in relazione ad una domanda che ormai risultava formulata nelle forme del rito ordinario ed in ogni caso l'eventuale impugnazione avrebbe dovuto riguardare l'ordinanza con il quale il Tribunale di Fermo
ha disposto la conversione del rito ed ha declinato la propria competenza in favore della
Sezione Specializzata dal Tribunale di Ancona.
Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di impugnazione,
con il quale la insiste per la qualificazione della clausola contenuta nel Pt_1
contratto di cessione come accordo di manleva e ne eccepisce la nullità per mancanza di causa, di meritevolezza e del requisito di determinatezza o determinabilità.
La lettura sistematica delle varie clausole dell'atto di cessione induce infatti a ritenere che le parti abbiano inteso stipulare una convenzione riconducibile al disposto di cui all'art. 1381 c.c., come ritenuto dal primo giudice, o al più qualificabile come ipotesi di accollo interno. Ed infatti, dopo aver precisato che la cessione della quota facente capo al di € 10.000,00 veniva effettuata al prezzo di € 1.900,00 “in CP_1
considerazione dell'attuale situazione patrimoniale della società”, le parti dichiarano in primo luogo che, essendo stato integralmente saldato il prezzo della cessione delle quote, esse non hanno più nulla a pretendere non solo reciprocamente, ma anche “da
parte di ciascuno nei confronti della società, per alcuna ragione e causa, rinunciando
fin d'ora a promuovere reciprocamente ogni potenziale azione esperibile”. In secondo luogo, la nella sua qualità di amministratore unico della società Les RE JO, Pt_1
pag. 8/11 “dichiara di non avere nulla a pretendere, per alcuna ragione e causa nei confronti del
sig. , rinunciando fin d'ora a promuovere ogni potenziale azione Controparte_1
esperibile”. In terzo luogo, la medesima (unitamente all'altro socio rimasto, Pt_1
si obbliga a far ottenere (rispettivamente entro la data del 31/5/2012 e Persona_1
del 20/4/2012) la liberazione del da tutti gli obblighi derivanti dalle CP_1
fideiussioni prestate per la società in favore sia della s.p.a. Monte dei Paschi di Siena sia della Banca del Fermano, obbligandosi “a non effettuare operazioni di addebito sul
conto corrente della società acceso” presso i predetti istituti di credito “fino alla data di
rilascio della liberatoria” predetta. Infine, (limitatamente alla garanzia concessa alla
Banca del Fermano) viene convenuta una penale per l'ipotesi in cui la liberatoria non venga “ottenuta” entro il termine fissato.
Le richiamate clausole mostrano con evidenza che il sinallagma contrattuale è stato individuato dalle parti, nella piena consapevolezza delle difficoltà finanziarie in cui versava la società le cui quote erano cedute, nella cessione ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello nominale a fronte della liberazione del socio cedente da ogni obbligazione sia nei confronti della società che delle banche in cui favore egli aveva prestato garanzia fideiussoria, in relazione alle quali l'acquirente (unitamente al socio rimasto) aveva assunto specifica obbligazione. Nessuna ragionata contestazione è stata a riguardo svolta dall'appellante in ordine al capo di sentenza che ha accertato che l'odierna appellante non aveva assolto l'onere posto a suo carico di provare di essersi attivata per ottenere la liberazione del socio uscente dalle garanzie prestate, con conseguente correttezza dell'affermazione del diritto dell'appellato socio uscente ad pag. 9/11 essere risarcito del danno derivato dalla escussione della prestata garanzia da parte della s.p.a. Monte dei Paschi di Siena.
La fattispecie negoziale al più, come sopra anticipato, può essere qualificata come una ipotesi di accollo interno. È evidente sia la causa mista del contratto ceduto (di cessione delle quote e di contestuale assunzione dell'obbligo già gravante sul socio uscente nei confronti dei terzi creditori specificamente individuati), sia la meritevolezza degli interessi del contratto complessivamente considerato, sia la determinatezza o meglio la determinabilità delle reciproche obbligazioni assunte. Ed invero, il richiamo contenuto in contratto all'“attuale situazione patrimoniale della società” e l'impegno della a non effettuare “nuove operazioni di addebito sul conto corrente” acceso Pt_1
presso i predetti istituti di credito fino al rilascio della liberatoria, consente di individuare il debito accollato in quello esistente alla data della cessione nei confronti dei medesimi istituti di credito.
Anche alla luce di tale diverso inquadramento la condanna pronunciata dal primo giudice deve essere qui confermata.
Le considerazioni che precedono impongono l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014
per le cause del relativo scaglione di valore.
pag. 10/11 Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.1093 del 27-30/9/2022 pronunciata dal Tribunale di Ancona
Sezione Specializzata Imprese, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate nella misura di € 7.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 7/1/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco
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