TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4649 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI - I SEZIONE CIVILE -
composto dai signori Magistrati:
Dott. PE AT Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa RI LA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3710/2025, discussa nella camera di consiglio del 16.12.2025, promossa con ricorso depositato in data 21.03.2025
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Cutrone, Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: All'udienza del 24.11.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, di cui al verbale di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in data
26.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e contraevano matrimonio concordatario in Palo del Colle (BA) in Parte_1 CP_1 data 09.10.1997, debitamente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune. L'unione, dalla quale nascevano i figli (02.01.1998), (07.03.1999), (16.09.2003), Per_1 Per_2 Per_3
(16.10.2005) e (09.05.2008), si rivelava infelice. Per_4 Per_5
Si procedeva, dunque, alla separazione consensuale tra le parti con decreto di omologa n. 10926/2023, pubblicato il 09.05.2023, alle seguenti condizioni: assegnazione della casa familiare al Caputo;
affidamento condiviso delle figlie e allora entrambe minorenni, con Per_4 Per_5 collocamento prevalente presso la madre;
obbligo a carico del di corrispondere alla CP_1
l'importo complessivo di euro 300,00 mensili, soggetto ad adeguamento ISTAT, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento delle figlie e (euro 150,00 per ciascuna), oltre al Per_4 Per_5
50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 21.03.2025 e ritualmente notificato, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di separazione, domandando in particolare che l'Assegno
Unico Universale relativo alla figlia minore fosse attribuito in misura integrale in suo favore, Per_5 con erogazione diretta da parte dell' di Controparte_2 CP_3
Con decreto dell'08.04.2025, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 24.11.2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la contumacia del resistente, procedeva all'ascolto della parte ricorrente. Quest'ultima confermava integralmente il ricorso, riferendo che l'Assegno Unico Universale relativo alla figlia minore ammontava ad euro 236,00 mensili e che il resistente ne percepiva il 50%, nonostante Per_5 la minore fosse collocata presso di lei. La ricorrente precisava, inoltre, che il resistente non aveva mai versato l'assegno di mantenimento per le figlie concordato in sede di separazione. Rappresentava, altresì, che il si trovava agli arresti domiciliari e non aveva alcun rapporto con i figli. CP_1
Indi, il Giudice rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico , che rassegnava le proprie conclusioni in data 26.11.2025. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ebbene, il Collegio ritiene che l'Assegno Unico Universale spetti pacificamente al genitore collocatario della prole e, dunque, nel caso di specie alla ricorrente (in tal senso Cass. n. 4672/2025).
Va inoltre rilevato che il padre, disinteressandosi dell'esito del presente procedimento (non costituendosi né comparendo all'udienza) ha dimostrato di non avere argomenti contrari a quelli svolti dalla ricorrente a sostegno della richiesta di assegnazione integrale dell'A.U.U.
Pertanto, ritiene il Collegio che l'Assegno Unico Universale debba essere attribuito integralmente alla ricorrente, in quanto genitore collocatario della figlia minore oggi diciassettenne, con Per_5 decorrenza dalla presentazione della domanda.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e devono essere versate in favore dello Stato, atteso che la ricorrente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto di omologa n. 10926/2023 del Tribunale di Bari - I sezione civile del 09.05.2023 nel proc. R.G. 15279/2022, così provvede:
1) dispone che l'Assegno Unico Universale per la figlia sarà richiesto e Per_5 corrisposto interamente in favore di genitore collocatario della figlia Parte_1 minore, con decorrenza dal dì della domanda;
2) condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della I sezione civile, il 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
RI LA PE AT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI - I SEZIONE CIVILE -
composto dai signori Magistrati:
Dott. PE AT Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa RI LA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3710/2025, discussa nella camera di consiglio del 16.12.2025, promossa con ricorso depositato in data 21.03.2025
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Cutrone, Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: All'udienza del 24.11.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, di cui al verbale di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in data
26.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e contraevano matrimonio concordatario in Palo del Colle (BA) in Parte_1 CP_1 data 09.10.1997, debitamente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune. L'unione, dalla quale nascevano i figli (02.01.1998), (07.03.1999), (16.09.2003), Per_1 Per_2 Per_3
(16.10.2005) e (09.05.2008), si rivelava infelice. Per_4 Per_5
Si procedeva, dunque, alla separazione consensuale tra le parti con decreto di omologa n. 10926/2023, pubblicato il 09.05.2023, alle seguenti condizioni: assegnazione della casa familiare al Caputo;
affidamento condiviso delle figlie e allora entrambe minorenni, con Per_4 Per_5 collocamento prevalente presso la madre;
obbligo a carico del di corrispondere alla CP_1
l'importo complessivo di euro 300,00 mensili, soggetto ad adeguamento ISTAT, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento delle figlie e (euro 150,00 per ciascuna), oltre al Per_4 Per_5
50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 21.03.2025 e ritualmente notificato, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di separazione, domandando in particolare che l'Assegno
Unico Universale relativo alla figlia minore fosse attribuito in misura integrale in suo favore, Per_5 con erogazione diretta da parte dell' di Controparte_2 CP_3
Con decreto dell'08.04.2025, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 24.11.2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la contumacia del resistente, procedeva all'ascolto della parte ricorrente. Quest'ultima confermava integralmente il ricorso, riferendo che l'Assegno Unico Universale relativo alla figlia minore ammontava ad euro 236,00 mensili e che il resistente ne percepiva il 50%, nonostante Per_5 la minore fosse collocata presso di lei. La ricorrente precisava, inoltre, che il resistente non aveva mai versato l'assegno di mantenimento per le figlie concordato in sede di separazione. Rappresentava, altresì, che il si trovava agli arresti domiciliari e non aveva alcun rapporto con i figli. CP_1
Indi, il Giudice rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico , che rassegnava le proprie conclusioni in data 26.11.2025. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ebbene, il Collegio ritiene che l'Assegno Unico Universale spetti pacificamente al genitore collocatario della prole e, dunque, nel caso di specie alla ricorrente (in tal senso Cass. n. 4672/2025).
Va inoltre rilevato che il padre, disinteressandosi dell'esito del presente procedimento (non costituendosi né comparendo all'udienza) ha dimostrato di non avere argomenti contrari a quelli svolti dalla ricorrente a sostegno della richiesta di assegnazione integrale dell'A.U.U.
Pertanto, ritiene il Collegio che l'Assegno Unico Universale debba essere attribuito integralmente alla ricorrente, in quanto genitore collocatario della figlia minore oggi diciassettenne, con Per_5 decorrenza dalla presentazione della domanda.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e devono essere versate in favore dello Stato, atteso che la ricorrente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto di omologa n. 10926/2023 del Tribunale di Bari - I sezione civile del 09.05.2023 nel proc. R.G. 15279/2022, così provvede:
1) dispone che l'Assegno Unico Universale per la figlia sarà richiesto e Per_5 corrisposto interamente in favore di genitore collocatario della figlia Parte_1 minore, con decorrenza dal dì della domanda;
2) condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della I sezione civile, il 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
RI LA PE AT