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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 418/2023 R.G.L. promossa da:
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Simone Forte, per procura in atti appellante
CONTRO
c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv.ta Sara Trisoglio, per procura in atti appellati CP_2 CP_3
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello depositato il 19.12.2023.
Per l'appellata costituita: come da note depositate il 17.3.2025.
FATTI DI CAUSA
Il signor ha convenuto in giudizio , ed , Parte_1 CP_4 CP_2 CP_3 precisando di aver ricevuto l'intimazione di pagamento n.
05220199002855009000 e di aver inoltrato in data 11.3.2020 ad CP_4
l'istanza di sospensione della riscossione ai sensi dell'art. 1, da comma 537
a comma 544, della Legge n. 228 del 2012. Il ricorrente ha lamentato che non aveva trasmesso agli Enti creditori, CP_4
nel termine di 10 giorni, l'istanza di sospensione della riscossione e che, comunque, non era pervenuta alcuna risposta da parte degli Enti nel termine di 220 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, quindi ha chiesto la declaratoria dell'intervenuta cancellazione dal ruolo esattoriale degli stessi titoli.
, ed si sono costituiti, chiedendo di respingere il ricorso. CP_4 CP_3 CP_2
Con sentenza n. 73 del 2023, il Tribunale di Imperia ha respinto il ricorso.
Ha proposto appello il signor . Pt_1
Si è costituita , chiedendo di respingere l'appello. CP_4
ed non si sono costituiti. CP_3 CP_2
Con ordinanza in data 22.10.2024, questa Corte ha quindi ritenuto necessario acquisire la prova dell'avvenuta notifica del ricorso in appello ad ed , concedendo termine per il relativo deposito. CP_3 CP_2
Con le successive note di trattazione scritta, l'appellante ha precisato che
“per errore” il ricorso in appello non era stato notificato ad ed CP_3 CP_2
ed ha quindi chiesto di “essere rimesso nei termini e di essere autorizzato alla notifica”.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 25.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Come già ricordato, l'appellante ha dichiarato di non aver notificato l'appello ad ed e gli Istituti, in effetti, non si sono costituiti. CP_3 CP_2
Si deve di conseguenza dichiarare improcedibile l'appello nei confronti di ed e respingere la richiesta dell'appellante di concessione di CP_3 CP_2
termini per la notifica, alla luce degli univoci ed ormai consolidati nel tempo, principi giurisprudenziali sanciti dalla Suprema Corte, secondo cui
“Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione
2 lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio”, Cassazione civile sezione lavoro n. 14356 del 2020, principio confermato ancora più recentemente da Cassazione civile sezione sesta n. 32748 del 2021.
L'appello può invece essere esaminato nel merito nei confronti dell'appellata , costituitasi anche in questo giudizio di appello, a CP_4
seguito di regolare notifica.
Il Tribunale di Imperia ha respinto il ricorso innanzitutto dando atto che non aveva omesso di dare riscontro all'istanza di sospensione, CP_4
avendo tempestivamente inoltrato in data 12.3.2021 comunicazione PEC con la quale rilevava che “la dichiarazione, presentata da un soggetto diverso dall'intestatario del ruolo, non è corredata dall'apposita delega”, altresì invitando, senza riscontro, il ricorrente a riproporre istanza in conformità alla norma. Il Tribunale ha poi confermato la correttezza di tale comunicazione, in quanto l'istanza di sospensione presentata dall'avv.
Forte, siccome avanzata da un soggetto non legittimato, non costituiva atto idoneo ai fini dell'attivazione della invocata procedura amministrativa, atteso che unicamente un'istanza ritualmente e correttamente proposta avrebbe potuto produrre, nell'inerzia dell'ente creditore, lo sgravio della cartella. Infine, il Tribunale ha aggiunto che al mancato riscontro dell'istanza di sospensione legale ex art. 1, commi da 537 a 543, L.
228/2012, non consegue, in via automatica, come vorrebbe il ricorrente, la caducazione del ruolo, richiamando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'
[...]
entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. CP_5 art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è
3 annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa iscritta a ruolo”,
Cass. n. 14416/2021.
Con il primo motivo di appello si eccepisce “inutilizzabilità ed invalidità delle difese di per non essersi costituita a mezzo del personale CP_4 interno”.
Con il secondo motivo si ribadisce la sussistenza di un obbligo della trasmissione dell'istanza di sospensione da parte di e si evidenzia che CP_4 in questo caso l' non ha adempiuto a tale obbligo, non trasmettendo CP_1 ad ed l'istanza di sospensione. CP_3 CP_2
Con il terzo motivo si evidenzia la irrilevanza della documentazione depositate dai convenuti in primo grado, non avendo gli stessi prodotto alcuna prova sui puntuali riscontri che avrebbero dovuto fornire al contribuente così come previsto dall'art. 1, comma 540, Legge 218/2012.
Con il quarto motivo si lamenta la “erroneità della sentenza” per la
“mancata applicazione della Legge 228/2012”.
L'appello è infondato, questa Corte deve infatti confermare la propria precedente decisione, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, ed in questo senso si richiama, anche quale precedente conforme ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza n. 125 del
2022: “L'eccezione preliminare di nullità della costituzione in giudizio dell' deve ritenersi infondata alla stregua Controparte_6
dei principi giurisprudenziali ormai sul punto consolidati.
Con la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 30008 del
19.11.2019 è stato com'è noto superato il precedente contrario orientamento giurisprudenziale (Cass. 28684/2018, Cass. 28741/2018,
Cass. 33639/2018, Cass. 1992/2019), essendosi affermato che
“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l si avvale: - Controparte_6
dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla
4 convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l.
193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_1
l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Nella specie, versandosi in ipotesi di liti afferenti l'attività di riscossione innanzi alle sezioni lavoro del Tribunale e della Corte di Appello, per le quali la Convenzione tra l' e l'Avvocatura autorizza il patrocinio ad CP_1
avvocato del libero foro, il mandato del difensore di risulta CP_4
validamente conferito.
Passando all'esame del merito, la normativa invocata dall'appellante, ossia l'art. 1, co. 537 ss., legge n. 228/2012, nel testo vigente ratione temporis prevede quanto segue: comma 537: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una
5 dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
Comma 538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
Comma 539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento
6 resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Comma 540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito. Comma 541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
Ora, la procura allegata all'istanza di sospensione risulta così formulata:
“La nomino e costituisco mio avvocato, procuratore e mandatario speciale, conferendole il più ampio mandato di difendermi e rappresentarmi nel giudizio di cui al presente atto e atti conseguenziali, in tutti i gradi e stadi anche giudizio esecutivo, compresa la redazione dell'atto di precetto, con ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere o conciliare la lite, rinunziare agli atti e all'azione, chiamare in causa terzi, spiegare domanda riconvenzionale, delegare, riscuotere o quietanzare, ritenendo il Suo operato rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica”. Trattasi all'evidenza di mandato alle liti, comportante pertanto l'investitura del ruolo di rappresentante in giudizio, con il relativo ius postulandi. Vi resta all'evidenza estranea l'istanza di sospensione della riscossione in esame, che non può certo ritenersi rientrare, come vorrebbe l'appellante, tra gli atti necessari al compimento del mandato difensivo. La domanda di
7 sospensione, in quanto proveniente da soggetto non legittimato, non è pertanto idonea ad avviare il procedimento amministrativo in esame.
Tale conclusione assorbe l'esame degli ulteriori motivi di appello.”
In applicazione dei predetti principi affermati da questa Corte nella sentenza appena richiamata, principi ai quali questo collegio ritiene di dare continuità, l'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del grado sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta dall'unica appellata costituita.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Dichiara improcedibile l'appello nei confronti di ed . CP_2 CP_3
Respinge l'appello nei confronti di . CP_4
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata costituita, delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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