Ordinanza collegiale 20 giugno 2024
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 16 giugno 2025
Inammissibile
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00206/2026REG.PROV.COLL.
N. 05175/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5175 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11780/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. OS De LI;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con appello ritualmente notificato e depositato in data 25.6.2025 è impugnata la sentenza 16.6.2025 n. 11780 con cui il Tar Lazio – Roma ha dichiarato inammissibile un incidente di esecuzione volto a denunciare l’inazione del già nominato commissario ad acta nell’ambito di un giudizio di ottemperanza, in base al rilievo che l’incidente di esecuzione non era stato notificato al Ministero resistente.
1.2. Con l’unico motivo di appello si lamenta che il Tar è incorso in una svista materiale essendo stata depositata nel giudizio di primo grado la prova della avvenuta notificazione.
2. Si è costituito il Ministero appellato.
3. La causa è passata in decisione in esito all’udienza in camera di consiglio dell’8.1.2026 nel corso della quale è stata sottoposta al contraddittorio delle parti la questione, rilevata d’ufficio, dell’inammissibilità dell’appello.
4. Non tutti i provvedimenti emessi dal giudice dell’ottemperanza sono suscettibili di appello, dovendosi distinguere tra provvedimenti decisori e non decisori, come si evince da consolidata giurisprudenza e dal tenore testuale dell’art. 114, c. 8 c.p.a. che prevede l’impugnazione solo per i “provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza”.
Invero, nel giudizio di ottemperanza possono essere adottati una pluralità di provvedimenti finalizzati a definire le modalità dell’ottemperanza e a risolvere difficoltà che possano insorgere nel corso di essa. Si tratta di provvedimenti da qualificare come ordinatori o istruttori, che come tali non sono immediatamente lesivi e non sono immediatamente impugnabili.
Nel caso di specie, è adottato un provvedimento che, sebbene abbia forma di sentenza, ha contenuto di provvedimento ordinatorio e non decisorio, essendo finalizzato a statuire su un incidente di esecuzione. Si tratta di un provvedimento ordinatorio, privo di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva, come tale non appellabile.
4.1. Né rileva che la parte abbia, in primo grado, qualificato l’incidente di esecuzione da essa azionato come “reclamo”, finalizzato all’adozione di un provvedimento decisorio. Invero, il “reclamo” è tecnicamente il rimedio consentito alla parte contro gli atti del commissario ad acta, e non contro l’inerzia dello stesso (art. 114 c. 6 c.p.a.). L’inerzia del commissario ad acta giustifica la proposizione non già del reclamo, bensì di un incidente di esecuzione, finalizzato all’adozione di provvedimenti ordinatori/istruttori. Sicché, il nomen iuris dato dalla parte alla sua istanza, è irrilevante avuto riguardo al contenuto dell’istanza e alla circostanza che nella specie non si trattava di contestare provvedimenti del commissario ad acta, ma di sostituire un commissario ad acta rimasto inerte.
4.2. Giova aggiungere che la svista materiale in cui è incorso il Tar nel ritenere non provata la notifica dell’incidente di esecuzione, era ed è tuttora agevolmente rimediabile presentando al Tar, alternativamente, o una istanza di revoca del provvedimento ordinatorio, o una nuova istanza di esecuzione. Il provvedimento adottato dal Tar non ha alcuna portata preclusiva di ulteriori istanze di esecuzione, che vanno reiterate al Tar.
5. In conclusione, l’appello è inammissibile.
6. Le spese possono essere compensate in assenza di difesa sostanziale da parte dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS De LI, Presidente, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS De LI |
IL SEGRETARIO