TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 2° grado iscritta al n° 3001/2022 R.G. affari contenziosi civili, intrapresa da:
, rappresentato/a e difeso/a dall' avv. VITO LORENZO VIELI - Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato/a e difeso/a dall' avv. CARMINE Controparte_1
CINERARI (già dall' GENCARELLI ROSARIA) – APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace di Oriolo n. 55/2022 - opposizione a verbale accertamento violazione c.d.s. – rito speciale ex art. 6 d. lvo
150/2011
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con ricorso depositato il 23.12.2022, ha proposto appello alla Parte_1
sentenza del giudice di pace di Oriolo n. 55/2022, dolendosi della compensazione delle spese di lite nonostante l' accoglimento dell' opposizione proposta dalla detta società nei confronti del avverso il verbale n. Controparte_1
1439V/1439/2022 del 27.1.2022 che aveva contestato la violazione del limite di velocità (art. 142 commi 2/7 c.d.s.).
2 Il ha resistito all' appello, insistendo nella conferma del Controparte_1
verbale opposto.
******
3 L' appello è infondato.
Il ricorso in opposizione proposto dalla elencava i seguenti motivi di Parte_1
illegittimità del verbale impugnato:
1 1) violazione decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7175/2016, nonché errore / mancata / incompleta e/o inesatta indicazione della norma violata;
2) mancata indicazione nel verbale dei riferimenti per la visualizzazione o richiesta dei rilievi fotografici dell' asserita infrazione;
3) illegittimità del sistema CELERITAS EVO 1506 per violazione del principio di non discriminazione e mancanza di idonea procedura di verifica del funzionamento dell' apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità;
4) erronea applicazione della tolleranza;
5) incapacità da parte dell' apparecchio di rilevamento di applicare la tolleranza del 5%;
6) Mancata omologazione dell' apparecchio di rilevamento;
7) mancanza della sottoscrizione dell' agente notificatore e invio al trasgressore di fotocopia non autentica;
8) mancanza di idonea segnalazione verticale del sistema di rilevazione media della velocità.
4 Orbene, il giudice di pace, applicando implicitamente la regola decisoria della ragione più liquida, ha motivato l' annullamento della sanzione assumendo che il non avrebbe fornito prova dell' effettiva omologazione dell' apparecchio CP_1
rilevatore della velocità. In punto di spese, il primo giudice ha osservato che <il contemperamento dei contrapposti interessi sottesi all' accertamento d' infrazione impugnato, quali, da un lato, la sicurezza della circolazione stradale, e, dall' altro, l' aspettativa al legittimo esercizio dei poteri accertamento delle violazioni … induce il giudicante a disporre la compensazione …>>.
5 Reputa questo giudice del gravame che la motivazione adottata dal g.d.p. non sia idonea a giustificare la compensazione, in quanto implicante di fatto una interpretazione abrogativa della regola della soccombenza in tutte le controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzione per violazione del codice della strada.
6 Tuttavia, nel caso in esame, lo scrivente reputa che – a fronte della motivazione addotta dal primo giudice - vi fossero comunque gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione.
Assume rilevanza il fatto che la società ricorrente abbia contestato il verbale sulla base di un format oppositivo onnicomprensivo di tutti i vizi di cui esso poteva essere astrattamente e ipoteticamente affetto, adducendo doglianze di cui era palese l'
2 infondatezza. Tale è, ad esempio, l' assunto sulla invalidità del verbale non sottoscritto in originale dall' agente accertatore. Invalidità affermata da una giurisprudenza completamente superata dallo jus superveniens costituito dall' art. 15 comma 2 legge n. 59/1997, a mente del quale < gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge …>>.
7 Tale modalità di impugnazione del verbale di accertamento dell' infrazione implica un dispendio di energie da parte sia dell' amministrazione opposta, costretta per difendersi a contro argomentare a tutti i vizi (nella specie, la comparsa del CP_1 costituitosi in primo grado, è stata di 8 pagine) sia del giudice – che, in assenza dell' individuazione di un motivo fondato assorbente, si vede pure costretto a redigere una motivazione pletorica -.
Tale condotta abusante dell' opponente costituiva una grave ed eccezionale ragione giustificativa della compensazione delle spese, pur a fronte dell' accoglimento dell' opposizione.
Quanto esposto rende ragione del rigetto dell' appello.
8 La richiesta del appellato di conferma del verbale impugnato è CP_1
inammissibile, non avendo il proposto formale appello incidentale. CP_1
9 Le spese seguono la soccombenza (valore della causa compreso nello scaglione
0,01/1.100,00) .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del giudice di pace di Oriolo n. 55/2022, così provvede:
a) Rigetta l' appello;
b) Condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado in favore del che liquida in € 400,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per CP_1
rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Così deciso in Castrovillari, il 13/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Di Pede)
3