TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/08/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 575/2024 R.G. del Tribunale di Pordenone in data
26/03/2024, promossa:
d a
(CF: ), n. il 01/12/1977 a SAN VITO AL Parte_1 C.F._1
TAGLIAMENTO (PN) e residente in [...] FIUME VENETO;
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Violo
a t t r i c e
c o n t r o
(C.F.: ), n. il 16/10/2005 a ZOPPOLA (PN); Parte_2 C.F._2
c o n v e n u t o - c o n t u m a c e
OGGETTO: Usucapione trattenuta in decisione nell'udienza di discussione del giorno 19/6/2025, nella quale l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni, formulate con l'atto introduttivo del giudizio:
“Voglia il Tribunale adito: per i motivi sopra esposti:
- accertare e dichiarare che la IG.ra – C.F. – è proprietaria a Parte_1 C.F._1 titolo originario per intervenuta usucapione ex artt. 1158 e ss c.c. dell'immobile sito in Fiume
Veneto (PN) – catastalmente individuato al Foglio 10 del Catasto Terreni del Comune di Fiume
Veneto (PN), particella 87, sup. 10 are – ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo dello stesso per oltre un ventennio ex art. 1146 c.p.c.;
1 - e conseguentemente che venga eseguita la trascrizione del provvedimento presso la Conservatoria
R.R.I.I. e la relativa voltura catastale;
- condannare la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si deposita copia dei seguenti documenti: 1) Visura catastale bene immobile;
2) PEC comune di Fiume Veneto (PN) per irreperibilità 3) Estratto Parte_2 atto di compravendita bene contiguo;
4) Immagine stato di fatto dei luoghi. Parte_1
Si chiede che il Giudice voglia ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova (sui capp. da
1 a 6 teste IG. sui capp. 4-7-8 teste IG. , sui capp. da 9 a 12 teste Tes_1 Testimone_2 IG.ra ): 1) Vero che lei si occupa della gestione e coltivazione del terreno di proprietà Tes_3 della IG.ra ? 2) Vero che la IG.ra le ha sempre detto di considerare come linea Parte_1 Pt_1 di confine quella rappresentata dalla linea A che le viene rammostrata dalla seguente foto
(rammostrare al teste foto doc. 4)?; 3) Vero che anche la parte di terreno indicata nel capitolo precedente (racchiusa all'interno delle linee A e B) è sempre stata utilizzata per la piantagione di soia e/o pioppi e/o altre colture dal 19/4/2019?; 4) Vero che nel lato fronte strada la recinzione costituita da piantumazioni arboree che costeggia il fondo di proprietà della IG.ra è sempre Pt_1 stata estesa per ulteriori 10 metri lineari circa fino a giungere la proiezione della linea A indicata nella foto che si rammostra (rammostrare doc. 4)?; 5) Vero che ha sempre tenuto la capezzagna di cui al doc. 4 pulita ed in ordine (rammostrare al teste doc. 4)?; 6) Vero che per le piantagioni presenti nel fondo della IG.ra , nel calcolo delle distanze dai confini si è sempre fatto Pt_1 riferimento alla linea di cui al cap. 2?; 7) Vero che ha sempre visto il IG. e la IG.ra Tes_1 Pt_1 coltivare il terreno compreso tra la linea A e la linea B di cui alla foto che si rammostra
(rammostrare al teste doc. 4)?; 8) Vero che ha sempre visto il IG. e la IG.ra tenere la Tes_1 Pt_1 capezzagna pulita ed in ordine? 9) Vero che il terreno venduto alla IG.ra con atto del Parte_1
19/4/2019 era di proprietà di suo papà sin dal 1980? 10) Vero che lei ha sempre ritenuto quale confine della proprietà di cui al punto che precede all'incirca quello indicato dalla linea A nella foto che le si rammostra (rammostrare al teste doc. 4)?; 11) Vero che lei ha sempre considerato la linea di confine di cui al cap. 10 perché ha sempre visto il padre coltivare a sua Persona_1 volta fino a quel “confine”? 12) Vero che era a conoscenza di un terreno di proprietà del IG.
” Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato ex art. 150 c.p.c., parte attrice ha rappresentato di aver esercitato per un periodo superiore a vent'anni, subentrando a titolo particolare ai precedenti possessori, il possesso esclusivo uti dominus sull'immobile indicato nell'atto introduttivo, costituito da una striscia di terreno contigua alla sua proprietà, sita in comune di Fiume Veneto (PN) e censita nel Catasto Terreni al Foglio 10, Particella 87, superficie 10 are, Reddito Dominicale € 11,36,
Reddito Agrario € 7,23.
La domanda è stata promossa nei confronti di formale intestatario del Parte_2 bene, rimasto contumace.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale ed è stata discussa e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 19/6/2025.
Come noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
L'attrice ha provato, sia con i documenti prodotti, sia con le deposizioni testimoniali di
[...]
, e di essere subentrata ex art. 1146 comma Controparte_1 Testimone_2 Tes_3
2 c.c., per effetto del trasferimento di proprietà di cui all'atto notarile registrato in data 19/4/2019
(doc.3), nel possesso pacifico, pieno, libero e ininterrotto dell'immobile oggetto di causa, in precedenza esercitato dalle venditrici e Tes_3 CP_2
3 marito dell'attrice, ha dichiarato di occuparsi tuttora e di essersi Controparte_1 occupato in passato, assieme alla moglie, della coltivazione e della manutenzione della striscia di terreno di cui si discute, avendola in passato seminata a soia o a mais ed avendola utilizzata come capezzagna da qualche mese, cioè da quando sui terreni adiacenti di proprietà sono stati piantati dei pioppi. Il teste premettendo di riconoscere i luoghi per averli frequentati per Testimone_2 andare a funghi o a caccia e per aver abitato in passato nelle immediate vicinanze, ha confermato che, nel lato fronte strada, il confine del fondo di proprietà di rappresentato da Parte_1 piantumazioni arboree, si era sempre esteso in corrispondenza con la striscia di terreno oggetto della domanda di usucapione e che l'attrice e il marito avevano sempre lavorato anche tale porzione di bene, dapprima coltivandola e poi destinandola a capezzagna e quindi tenendola pulita. Da ultimo, la teste in passato comproprietaria dei terreni ceduti all'attrice, ha riferito che la Tes_3 striscia in questione sin dal 1980 era sempre stata utilizzata e coltivata, dapprima da suo padre e poi, alla sua morte, da lei e da sua sorella, avendo le stesse ritenuto che fosse compresa nella loro proprietà, ceduta a con l'atto notarile di compravendita registrato in data 19/4/2019. Parte_1
Gli elementi probatori riassunti rivelano l'unione nel possesso in precedenza esercitato dalle danti causa e ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., da parte dell'attrice Tes_3 CP_2 quale successore a titolo particolare, accessione della quale si sono integrati entrambi i requisiti, da un lato essendosi fondato il trasferimento del possesso in un atto di cessione astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (doc.3), d'altro lato avendo esercitato la cessionaria, secondo quanto riferito dai testimoni, un possesso identico, per tipo e contenuto, di quello esercitato dalle venditrici.
In definitiva, è stato accertato l'esercizio da parte di anche per effetto di accessione Parte_1 nel possesso, per tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario sull'immobile in oggetto, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena IGnoria, che non risulta essere stata contestata. Sussistono pertanto i presupposti per accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione del bene.
Accolta la domanda, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 575/2024, così decide:
1. accerta che , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) è titolare esclusiva, per intervenuta usucapione ventennale, della piena C.F._1 proprietà sui beni immobili così censiti:
Catasto Terreni del Comune di Fiume Veneto (PN)
Foglio 10, particella 87, sup. 10 are
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore dell'attore;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, 13/08/2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
5
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 575/2024 R.G. del Tribunale di Pordenone in data
26/03/2024, promossa:
d a
(CF: ), n. il 01/12/1977 a SAN VITO AL Parte_1 C.F._1
TAGLIAMENTO (PN) e residente in [...] FIUME VENETO;
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Violo
a t t r i c e
c o n t r o
(C.F.: ), n. il 16/10/2005 a ZOPPOLA (PN); Parte_2 C.F._2
c o n v e n u t o - c o n t u m a c e
OGGETTO: Usucapione trattenuta in decisione nell'udienza di discussione del giorno 19/6/2025, nella quale l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni, formulate con l'atto introduttivo del giudizio:
“Voglia il Tribunale adito: per i motivi sopra esposti:
- accertare e dichiarare che la IG.ra – C.F. – è proprietaria a Parte_1 C.F._1 titolo originario per intervenuta usucapione ex artt. 1158 e ss c.c. dell'immobile sito in Fiume
Veneto (PN) – catastalmente individuato al Foglio 10 del Catasto Terreni del Comune di Fiume
Veneto (PN), particella 87, sup. 10 are – ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo dello stesso per oltre un ventennio ex art. 1146 c.p.c.;
1 - e conseguentemente che venga eseguita la trascrizione del provvedimento presso la Conservatoria
R.R.I.I. e la relativa voltura catastale;
- condannare la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si deposita copia dei seguenti documenti: 1) Visura catastale bene immobile;
2) PEC comune di Fiume Veneto (PN) per irreperibilità 3) Estratto Parte_2 atto di compravendita bene contiguo;
4) Immagine stato di fatto dei luoghi. Parte_1
Si chiede che il Giudice voglia ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova (sui capp. da
1 a 6 teste IG. sui capp. 4-7-8 teste IG. , sui capp. da 9 a 12 teste Tes_1 Testimone_2 IG.ra ): 1) Vero che lei si occupa della gestione e coltivazione del terreno di proprietà Tes_3 della IG.ra ? 2) Vero che la IG.ra le ha sempre detto di considerare come linea Parte_1 Pt_1 di confine quella rappresentata dalla linea A che le viene rammostrata dalla seguente foto
(rammostrare al teste foto doc. 4)?; 3) Vero che anche la parte di terreno indicata nel capitolo precedente (racchiusa all'interno delle linee A e B) è sempre stata utilizzata per la piantagione di soia e/o pioppi e/o altre colture dal 19/4/2019?; 4) Vero che nel lato fronte strada la recinzione costituita da piantumazioni arboree che costeggia il fondo di proprietà della IG.ra è sempre Pt_1 stata estesa per ulteriori 10 metri lineari circa fino a giungere la proiezione della linea A indicata nella foto che si rammostra (rammostrare doc. 4)?; 5) Vero che ha sempre tenuto la capezzagna di cui al doc. 4 pulita ed in ordine (rammostrare al teste doc. 4)?; 6) Vero che per le piantagioni presenti nel fondo della IG.ra , nel calcolo delle distanze dai confini si è sempre fatto Pt_1 riferimento alla linea di cui al cap. 2?; 7) Vero che ha sempre visto il IG. e la IG.ra Tes_1 Pt_1 coltivare il terreno compreso tra la linea A e la linea B di cui alla foto che si rammostra
(rammostrare al teste doc. 4)?; 8) Vero che ha sempre visto il IG. e la IG.ra tenere la Tes_1 Pt_1 capezzagna pulita ed in ordine? 9) Vero che il terreno venduto alla IG.ra con atto del Parte_1
19/4/2019 era di proprietà di suo papà sin dal 1980? 10) Vero che lei ha sempre ritenuto quale confine della proprietà di cui al punto che precede all'incirca quello indicato dalla linea A nella foto che le si rammostra (rammostrare al teste doc. 4)?; 11) Vero che lei ha sempre considerato la linea di confine di cui al cap. 10 perché ha sempre visto il padre coltivare a sua Persona_1 volta fino a quel “confine”? 12) Vero che era a conoscenza di un terreno di proprietà del IG.
” Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato ex art. 150 c.p.c., parte attrice ha rappresentato di aver esercitato per un periodo superiore a vent'anni, subentrando a titolo particolare ai precedenti possessori, il possesso esclusivo uti dominus sull'immobile indicato nell'atto introduttivo, costituito da una striscia di terreno contigua alla sua proprietà, sita in comune di Fiume Veneto (PN) e censita nel Catasto Terreni al Foglio 10, Particella 87, superficie 10 are, Reddito Dominicale € 11,36,
Reddito Agrario € 7,23.
La domanda è stata promossa nei confronti di formale intestatario del Parte_2 bene, rimasto contumace.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale ed è stata discussa e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 19/6/2025.
Come noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
L'attrice ha provato, sia con i documenti prodotti, sia con le deposizioni testimoniali di
[...]
, e di essere subentrata ex art. 1146 comma Controparte_1 Testimone_2 Tes_3
2 c.c., per effetto del trasferimento di proprietà di cui all'atto notarile registrato in data 19/4/2019
(doc.3), nel possesso pacifico, pieno, libero e ininterrotto dell'immobile oggetto di causa, in precedenza esercitato dalle venditrici e Tes_3 CP_2
3 marito dell'attrice, ha dichiarato di occuparsi tuttora e di essersi Controparte_1 occupato in passato, assieme alla moglie, della coltivazione e della manutenzione della striscia di terreno di cui si discute, avendola in passato seminata a soia o a mais ed avendola utilizzata come capezzagna da qualche mese, cioè da quando sui terreni adiacenti di proprietà sono stati piantati dei pioppi. Il teste premettendo di riconoscere i luoghi per averli frequentati per Testimone_2 andare a funghi o a caccia e per aver abitato in passato nelle immediate vicinanze, ha confermato che, nel lato fronte strada, il confine del fondo di proprietà di rappresentato da Parte_1 piantumazioni arboree, si era sempre esteso in corrispondenza con la striscia di terreno oggetto della domanda di usucapione e che l'attrice e il marito avevano sempre lavorato anche tale porzione di bene, dapprima coltivandola e poi destinandola a capezzagna e quindi tenendola pulita. Da ultimo, la teste in passato comproprietaria dei terreni ceduti all'attrice, ha riferito che la Tes_3 striscia in questione sin dal 1980 era sempre stata utilizzata e coltivata, dapprima da suo padre e poi, alla sua morte, da lei e da sua sorella, avendo le stesse ritenuto che fosse compresa nella loro proprietà, ceduta a con l'atto notarile di compravendita registrato in data 19/4/2019. Parte_1
Gli elementi probatori riassunti rivelano l'unione nel possesso in precedenza esercitato dalle danti causa e ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., da parte dell'attrice Tes_3 CP_2 quale successore a titolo particolare, accessione della quale si sono integrati entrambi i requisiti, da un lato essendosi fondato il trasferimento del possesso in un atto di cessione astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (doc.3), d'altro lato avendo esercitato la cessionaria, secondo quanto riferito dai testimoni, un possesso identico, per tipo e contenuto, di quello esercitato dalle venditrici.
In definitiva, è stato accertato l'esercizio da parte di anche per effetto di accessione Parte_1 nel possesso, per tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario sull'immobile in oggetto, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena IGnoria, che non risulta essere stata contestata. Sussistono pertanto i presupposti per accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione del bene.
Accolta la domanda, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 575/2024, così decide:
1. accerta che , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) è titolare esclusiva, per intervenuta usucapione ventennale, della piena C.F._1 proprietà sui beni immobili così censiti:
Catasto Terreni del Comune di Fiume Veneto (PN)
Foglio 10, particella 87, sup. 10 are
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore dell'attore;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, 13/08/2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
5