Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 284/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 284/2025 promossa con ricorso congiunto in data 17.1.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Seregno (MB) in Via Victor Hugo n.4, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Ambra
Antonino che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Ambra Antonino che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Pronunciare, in merito alla separazione dei coniugi, la sentenza di omologa delle seguenti condizioni di separazione:
• il sig. lascerà la casa famigliare entro il 30 gennaio 2025. Parte_2
• i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
• La casa famigliare e tutti gli arredi verranno assegnati alla sig.ra che la abiterà con le Pt_1 figlie sino alla data della vendita del predetto immobile, che le parti consensualmente concordano, dovrà avvenire entro il mese di dicembre 2026.
Ove, in caso di imprevisto, la sig.ra e le minori avessero necessità di rimanere nell'immobile Pt_1 di Seregno per un tempo ulteriore alla vendita, ossia oltre la fine di dicembre 2026, tale circostanza le sarà consentita per un tempo massimo di 4 (quattro) mesi in esplicito accordo tra le parti ed il terzo acquirente.
• Il conto corrente cointestato acceso aperto presso cc n.71155090, rimarrà Controparte_2 aperto al sol fine di provvedere al pagamento della rata di mutuo e le spese di gestione del conto corrente stesso saranno da suddividere tra le parti nella misura del 50%. Entro il giorno 4 di ogni mese, ciascuna parte dovrà premurarsi di versare sul predetto conto la propria quota parte pari al
50% della rata di mutuo mensile. Altresì, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo tutte le utenze relative all'immobile adibito a casa famigliare verranno intestate alla sig.ra Pt_1 che continuerà ad abitare l'immobile stesso insieme alle minori e l'addebito delle medesime verrà spostato su conto corrente intestato esclusivamente alla sig.ra Gli ulteriori addebiti oggi Pt_1 presenti sul conto corrente cointestato verranno divisi tra i coniugi in accordo.
• Le figlie minori e verranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità̀ genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza del minore presso di sé. Le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte con esercizio congiunto della suddetta responsabilità̀, significando che i genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie.
• Quanto al diritto di visita: il padre terrà con sé le minori 2 giorni a settimana e, a weekend alternati secondo il calendario dei turni che mensilmente il sig. si premurerà di comunicare alla sig.ra Parte_2 Pt_1
Esclusivamente durante i giorni di visita infrasettimanali, il sig. potrà permanere presso Parte_2 la casa famigliare di Seregno. Negli altri giorni il padre potrà accedere alla casa famigliare previo avviso ed accordo con la sig.ra Infatti, il sig. resterà in possesso delle chiavi Pt_1 Parte_2 per accedere all'immobile di Seregno nei momenti di visita delle minori, per come pattuiti.
Dopo la vendita dell'immobile di Seregno, per come precedentemente concordata tra le parti, il sig. non potrà più incontrare le minori presso il nuovo immobile che la sig.ra eperirà Parte_2 CP_1
o presso l'immobile di Seregno, ove fosse la sig.ra l'acquirente. Altresì il sig. Pt_1 Parte_2 non avrà il diritto di detenerne le chiavi per accedere al nuovo immobile ove andranno a vivere le figlie o le chiavi dell'immobile di Seregno, ove questo venga acquisto dalla sig.ra Infatti, in Per_3 entrambi i casi il diritto di visita del padre dovrà aver luogo in altro e diverso ambiente, come la propria residenza.
In particolare, nelle settimane in cui non spetta il weekend al padre, il sig. si premurerà Parte_2 di prelevare le minori da scuola e di riaccompagnarle presso la casa famigliare ove si intratterrà con loro per il pranzo, per il pomeriggio ed eventualmente anche per la cena.
Nella settimana in cui spetta al padre il weekend, questi potrà cenare con le minori già il venerdì sera, per poi prelevare da scuola il sabato e occuparsi degli impegni che le ragazze avranno Per_1 durante il weekend, ivi compreso accompagnarle presso la chiesa evangelica che la famiglia è solita frequentare e riaccompagnarle a casa la domenica sera.
Quando il padre pranzerà presso la casa famigliare con le minori, si occuperà egli stesso di fare la spesa per i relativi pasti e\o di accordarsi con la sig.ra per un eventuale rimborso. CP_1 In considerazione dell'età delle minori, certamente i genitori potranno vedere le minori anche fuori dall'orari di diritto di visita previo accordo tra gli stessi ed in considerazione della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie.
- quanto alle vacanze natalizie: ad anni alterni, le minori trascorreranno con un genitore i giorni del 24 e 26 dicembre e con l'altro genitore il giorno del 25 dicembre. Anche i giorni del 31 dicembre e del 1gennaio verranno trascorsi dalle ragazze in alternanza con uno e con l'altro genitore.
- le restanti festività e ponti pasquali verranno suddivisi di anno in anno tra i genitori in base ai loro impegni lavorati e alle esigenze delle ragazze. Poiché il sig. non ha un calendario fisso, Parte_2 ove quell'anno ha la possibilità di trascorrere con le minori le principali festività, e l'anno prima quegli stesi giorni sono stati trascorsi dalle ragazze con la madre, nella decisione dell'alternanza sarà da preferire il padre.
- vacanze estive: le minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre e con la madre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Il tutto salvo diverso e miglior accordo tra i genitori.
• Stabilire che il Sig. contribuirà al mantenimento delle minori versando alla madre la Parte_2 somma mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta) entro il giorno 10 di ogni mese (con rivalutazione Istat annuale), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Monza, assegno unico da dividersi al 50% così come le detrazioni fiscali, come per legge.
• Stabilire che i genitori sin da ora si impegnano reciprocamente a rendere il proprio consenso al rilascio e rinnovo di tutti documenti di identità̀ e/o validi per l'espatrio propri e delle minori.
• I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e in tal senso espressamente rinunciano ad ogni reciproca richiesta in punto economico.
• I genitori si impegnano espressamente a non presentare alle minori nuovi compagni, se non prima che sia trascorso un congruo termine, utile alle figlie per elaborare la separazione dei genitori.
Tutto ciò premesso, le parti chiedono che il Giudice Voglia,
1) preliminarmente, pronunciare, in merito alla separazione dei coniugi, la sentenza di omologa delle condizioni di cui al ricorso già depositato, con specifica attenzione alle modifiche delle conclusioni di cui alla presente istanza.
A tal proposito le parti dichiarano espressamente di voler rinunciare al termine ex lege previsto per l'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Nova
Milanese in data 29.5.2004 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 24.2.2025 per l'udienza del 26.2.2025in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse delle figlie minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nova Milanese per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi