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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2024, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Avv. Maria DI PAOLO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel reclamo ai sensi dell'art.1, comma 58 L. 28 giugno 2012 n. 92 avverso la sentenza n. 607/24 del Tribunale di Monza, est. Dott.ssa Emilia Antenore, discusso all'udienza collegiale del 9/12/24 e promosso
DA
(c.f. e P. Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 proprio Presidente del C.d.A., Dott. con sede legale in RI Parte_2
TO, Via Stabilimenti n. 31, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Marco Bertazzoli Grabinski Broglio del Foro di Milano, presso lo studio del quale, in Milano, Via Durini n. 26, è elettivamente domiciliata, giusta delega allegata alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado
RECLAMANTE
CONTRO
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
Matteotti n. 25, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tatiana Biagioni, Anna Danesi e Marco Andrea Guerra e domiciliato presso lo Studio legale Biagioni Danesi in Milano, Via M. Melloni n. 10 giusta procura allegata alla memoria di costituzione di secondo grado ex art. 83 cpc
RECLAMATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA RECLAMANTE come da ricorso:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in integrale riforma della sentenza n. 607/2024, pronunciata dal Tribunale di Monza, G.U. dott.ssa Emilia Antenore, in data 7 agosto 2024, notificata in data 20 settembre 2024, così giudicare:
In via principale: rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dal sig. nei confronti di Controparte_1 dichiarando legittimo il licenziamento irrogato ed infondata la Parte_1 domanda di pagamento del saldo del TFR, per i motivi di cui al presente atto e per quanto si dimostrerà in corso di causa;
condannare il ricorrente sig. a restituire a tutte le Controparte_1 Parte_1 somme da quest'ultima vers n esecuzione 23 del Tribunale di Monza (R.G. 774/2022) del 27 ottobre 2023 e della sentenza n. 607/2024 del Tribunale di Monza (R.G. 2185/2023) del 7 agosto 2024 qui impugnata, oltre all'importo complessivo di euro 13.132,08 (al lordo di IVA e ritenuta d'acconto) a titolo di spese legali liquidate nel primo grado di giudizio, corrisposto direttamente allo ovvero il Controparte_2 diverso importo che risulterà dovuto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali sia del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede che siano sentiti quali testimoni i signori: - omissis –
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova articolati da controparte con i medesimi testimoni sopra indicati.”
PER IL RECLAMATO come da memoria di costituzione:
“in via principale e nel merito: rigettare il ricorso in appello promosso da Parte_1 perché infondato tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 607/2024 emessa dal Tribunale di Monza – G.U. dr.ssa E. Antenore, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 7.8.24, anche ove occorrendo con diversa motivazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in diretto favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria si ribadiscono le istanze tutte svolte nel ricorso di primo grado da aversi qui integralmente riportate e trascritte, con interpello e/o con i testi ivi indicati.
Ci si oppone all'eventuale ammissione delle avversarie istanze e degli avversari capitoli di prova perché generici, contraddittori, inconferenti, meramente esplorativi, inammissibili e comunque irrilevanti.
Nella denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, senza inversione della prova, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i testi indicati.
In ogni caso, sempre senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova diretta per interpello e testi su tutte le circostanze riportate nella parte in fatto della presente memoria, che qui si hanno per trascritte e precedute dalle parole "Vero che", eliminate eventuali espressioni valutative, nonché ed allo stesso modo per i medesimi punti da 1 a 39 della parte in fatto del ricorso ex art. 1 co. 47 e ss. L. 92/12 e della memoria di costituzione al ricorso in opposizione ex art. 1 co. 51 L. 92/12 qui riportati da pag. 2 a pag. 6, sempre con i testi ivi già indicati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 607/24 rigettava l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza emessa dal medesimo Ufficio in data 27/10/23 a definizione della fase sommaria, con la quale, in accoglimento della domanda principale avanzata da - assunto dalla predetta società il 24/4/90 presso lo Controparte_1 stabilimento di RI TO (MB) con mansioni di operaio del reparto produzione addetto alle macchine, cui era stata riconosciuta un'invalidità dell'80% dal 2015 con conseguente computo nelle quote obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 e che era stato licenziato con effetto dal 18/9/21 all'esito della procedura di licenziamento collettivo avviata con comunicazione ex art. 4,9^ comma, della legge n. 223/91 del 3/7/21 relativa a 152 esuberi da individuare nelle unità produttive di RI TO (MB) e di NE (BS) - era stato annullato il licenziamento de quo per violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5,1^ comma della legge citata e la predetta società era stata condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto per la complessiva somma di € 31.800,48, maggiorata di rivalutazione monetaria e agli interessi legali, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed alle spese processuali, liquidate in € 4.500,00, più gli accessori di legge;
condannava la opponente al pagamento in favore del lavoratore della somma lorda di € 10.934,03, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di t.f.r.; e poneva le spese di lite (liquidate in € 4.500,00, oltre accessori di legge) a carico della parte soccombente.
Il giudice a quo, ricostruiti i fatti di causa, le rispettive difese svolte nella fase sommaria e dato atto della definitiva cessazione del rapporto di lavoro in seguito all'opzione esercitata dal lavoratore il 14/11/23, riportava il contenuto della ordinanza opposta, di seguito richiamata nei passaggi motivazionali più significativi:
“1. Il licenziamento collettivo per cui è causa risulta affetto da un vizio genetico, che ha depotenziato la funzione propria della procedura di cui all'art. 4 della l. 223/1991, impedendo che il confronto tra l'azienda e i sindacati sulla situazione di crisi e sul suo impatto in termini occupazionali si svolgesse partendo da una situazione di equilibrio dialettico.
E', invero, documentale e pacifico che nel corso della medesima giornata del 3.7.2021 la Società resistente:
1.- ha inviato ai dipendenti della sede di CERIANO LAGHETTO un telegramma del seguente tenore “Con la presente le comunichiamo che, a seguito dell'avvio della procedura di chiusura del sito di RI TO, a far data dal 5 luglio lei sarà posto in ferie sino a nostra differente comunicazione”;
2.- ha pubblicato sulla piattaforma aziendale EVO il seguente comunicato: “Ai dipendenti addetti allo stab. Di RI TO
RI TO. 03/07/2021
Oggetto: chiusura stabilimento di RI TO
Con la presente si informano tutti i Dipendenti addetti allo stabilimento di RI TO che con effetto dalla data odierna lo stabilimento di RI TO rimarrà chiuso.
Con lettera di pari data della presente è stato dato avvio alla procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, art. 1 D.Lgs. 26.5.1997 n. 151 e D.Lgs. n. 23/2015. I lavoratori addetti allo stabilimento di RI TO, sino al termine della procedura, saranno posti in ferie (sino al loro integrale esaurimento) e successivamente saranno in permesso retribuito con espresso esonero dal rendere la prestazione lavorativa. …..”
3.- ha inviato alle OO.SS. comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 l 223/91 per riduzione del personale determinata dalla decisione aziendale di chiudere lo stabilimento di RI TO, indicando 152 esuberi, dato numerico coincidente con l'organico impiegato presso detto sito produttivo.
In sostanza, così facendo, la ha informato direttamente i lavoratori Parte_1 impiegati nell'unità produttiva di RI TO dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale e della decisione, espressamente qualificata in termini di consequenzialità (“a seguito dell'avvio”), di chiudere da quello stesso giorno il sito aziendale e di collocarli in ferie e permessi retribuiti sino al termine della procedura, anticipando per tal fatta al personale in esubero determinazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di informativa e confronto “preventivi” con le OO.SS., come imposto dall'art. 4, commi 2 e ss., l. 223/1991 e precludendo agli organismi sindacali di svolgere appieno le funzioni -agli stessi deputate nell'ambito della procedura- di controllo e di mediazione in vista della ricerca di soluzioni, per quanto possibile, condivise o, comunque, co-gestite mediante un confronto leale e trasparente sul processo decisionale datoriale e su eventuali misure atte ad evitare/limitare i licenziamenti o ad attenuarne l'impatto sulla forza lavoro a tutela del personale interessato dalla crisi.
Se è, infatti, vero che, come sostenuto dalla resistente, la comunicazione ex art. 4, comma 2, l. 223/1991 è da intendersi come preventiva rispetto all'avvio della procedura di licenziamento collettivo e alle comunicazioni di recesso, lo è altrettanto che entrambe le comunicazioni dirette ai lavoratori contengono un'espressa menzione della procedura di licenziamento collettivo contestualmente avviata e riconducono alla stessa la decisione di chiudere lo stabilimento ed integrano, pertanto, un'indebita anticipazione di comunicazioni che avrebbero dovuto essere previamente dirette ai sindacati ed essere quindi portate, solo in un secondo momento, a conoscenza del personale tramite questi ultimi.
E', inoltre, evidente che la collocazione del personale del solo sito produttivo di RI TO in ferie e permessi “forzati” sino a diversa comunicazione, espressamente rapportata in termini di causa-effetto, alla determinazione, già assunta, di chiusura definitiva dello stabilimento è apparsa ai lavoratori impiegati presso lo stesso come “anticamera” della comunicazione di recesso e, per la pressoché totalità di loro, ha comportato, di fatto, il contestuale definitivo allontanamento dal posto di lavoro, con conseguente indebita anticipazione di decisioni da assumersi all'esito della procedura.
La violazione procedurale, pertanto, sussiste, come nel frattempo accertato anche dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 897/2022, resa nel procedimento ex art. 28 Stat. Lav. promosso dai sindacati ( , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
) nei confronti dell'odierna resistente, pronuncia le cui argomentazioni e statuizioni si CP_5 ritrascrivono, in quanto in tutto condivise………..
2. Ferma la sussistenza del vizio procedurale sopra acclarato, la stessa comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, comma 2, l. 223/1991 risulta, in sé, carente e contraddittoria nei contenuti quanto all'individuazione della platea dei lavoratori interessati dalla riduzione del personale e dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare……..
La contraddittorietà e la scarsa chiarezza dell'informazione fornita emerge dal raffronto tra la premessa esposta nella comunicazione – per cui l'individuazione dei lavoratori in esubero sarebbe stata effettuata attraverso un confronto esteso all'intero organico aziendale e, quindi, sia a quello dello stabilimento di RI TO che a quello di NE, sicché, come indicato nell'allegato 2, le 152 posizioni eccedentarie sono state indicate reparto per reparto sulla totalità del personale impiegato nei reparti di entrambi gli stabilimenti- e i punteggi attribuiti ai criteri legali di cui all'art. 5, comma 1, della l. 223/1991 nell'allegato 1 e, segnatamente, al criterio delle esigenze tecnico-produttive e organizzative. Infatti, senza spiegazione alcuna, è stata prevista l'applicazione al personale dello stabilimento di RI TO di un punteggio di 5 per il solo fatto dell'appartenenza territoriale all'unità produttiva destinata alla chiusura, mentre a quello dello stabilimento di NE è stato attribuito per tale criterio un solo punto, con una disparità di trattamento di consistenza tale da penalizzare fortemente il primo a vantaggio del secondo, nonostante la concorrente applicazione degli altri due criteri legali dei carichi di famiglia e dell'anzianità di servizio1 e da vanificare nella sostanza l'unitaria considerazione dei due organici, posti sullo stesso piano solo all'apparenza, ma in realtà discriminati non per ragioni legate alla professionalità e fungibilità del personale considerato (nella specie pacificamente equivalente), ma per via della loro collocazione lavorativa presso l'uno piuttosto che presso l'altro stabilimento.
Tale penalizzazione, intuibile ex ante dalla comunicazione di apertura della procedura, risulta confermata, anche ex post, dalla comunicazione di chiusura ex art. 4, comma 9, l. 223/1991, nella quale, giusta l'applicazione dei preannunciati criteri di scelta e l'attribuzione dei relativi punteggi, i 132 esuberi residuati all'esito - detratti gli 11 lavoratori destinatari di separata successiva comunicazione di trasferimento collettivo dal sito produttivo di RI TO e quello di NE e i 9 lavoratori nel frattempo già “usciti”- sono stati individuati quali destinatari del licenziamento, con un punteggio pari o superiore a 12, per la pressoché totalità e, segnatamente, nel numero di 121 tra i lavoratori dello stabilimento di RI TO e solo nel numero di 11 tra quelli dello stabilimento di Parte_3
Nel caso esaminato tali informazioni non sono rinvenibili nella comunicazione di avvio della procedura, nella quale la datrice di lavoro si è limitata a dare atto dell'impossibilità di riassorbire il personale in esubero presso lo stabilimento di NE, in quanto operante a pieno organico, mentre, dichiarata l'intenzione di considerare unitariamente nelle platea dei lavoratori licenziabili gli organici dei due siti produttivi (sul presupposto implicito della loro piena fungibilità all'interno dei reparti di appartenenza), non è stata fornita alcuna spiegazione in merito al differente punteggio attribuito, a parità di mansioni, al personale dei due stabilimenti e non è stata neppure presa in considerazione l'ipotesi, da sottoporre al vaglio degli interlocutori della procedura, di verificare la disponibilità del personale di RI TO a trasferirsi presso lo stabilimento di NE ove per la concorrente operatività degli altri due criteri di scelta (dei carichi di famiglia e dell'anzianità di servizio) e per un'omogenea considerazione delle esigenze tecnico- produttive e organizzative (in ragione dell'equivalente professionalità) si fosse trovato in posizione utile per la conservazione del posto di lavoro rispetto a posizioni recessive del personale di NE.
3. Le acclarate mancanze procedurali (alle quali conseguirebbe l'applicazione della tutela indennitaria sulla base del combinato disposto degli artt. 5 co. 3, secondo periodo L. 223/1991, 18 co. 7, terzo periodo, e co. 5, si sono qui tradotte, per via dell'attribuzione di un punteggio CP_6 fortemente penalizzante, a parità di professionalità, al personale dello stabilimento del RI TO, in una sostanziale violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, della l. 223/1991, con diretta incidenza sulla posizione lavorativa del ricorrente, il quale, come emerge dalla tabella depositata dalla resistente in data 2.10.2023, neutralizzato il differente punteggio attribuito per le esigenze tecnico – produttive e organizzative in ragione della sua mera appartenenza territoriale allo stabilimento da chiudere, con il punteggio di 8 conseguito grazie alla concorrente applicazione degli altri due criteri dei carichi familiari e dell'anzianità di servizio, non sarebbe rientrato tra i lavoratori del reparto produzione da licenziare…...” (così ordinanza del 27/10/23).
Tutto ciò premesso, il giudice a quo disattendeva le doglianze sollevate nel ricorso in opposizione.
In ordine alla asserita errata interpretazione dell'art. 4, 2^ comma della legge n. 223/91, affermava che l'interpretazione offerta dal giudice della fase sommaria era da condividere considerate le evidenze documentali versate in atti: “come è noto il comma 2 dell'art 4 della Legge 223/91 indica chiaramente come le imprese che intendono procedere ad una riduzione collettiva del personale siano tenute “a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria”. Nel caso di specie tale adempimento è stato del tutto disatteso: la comunicazione è stata effettuata da prima ai lavoratori per il tramite di un telegramma e solo successivamente Pt_1 ai sindacati, in violazione di quanto previsto dalla norma.
Si osserva che la procedura prevista dall'art. 4 Legge cit. prevede:
- l'invio della “comunicazione preventiva” per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali;
- che entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, le rappresentanze sindacali chiedano di procedere con un esame congiunto;
- l'esame congiunto deve concludersi entro 45 giorni;
- l'azienda comunica all'Ufficio Provinciale del Lavoro l'esito della consultazione;
- in caso di mancato accordo, l'Ufficio Provinciale convoca le parti al fine di svolgere un ulteriore esame;
- raggiunto l'accordo ovvero esaurita la procedura, l'impresa ha facoltà di licenziare.
Trattasi di procedura molto rigida nel definire i tempi, i modi e i soggetti coinvolti. La comunicazione preventiva ai sindacati fa già parte di questa procedura, ed è anzi la fase di avvio della stessa.
Ne consegue che è sfornita di addentellato normativo l'ipotesi della Società opponente secondo cui tale comunicazione possa essere preceduta da qualsiasi altra iniziativa aziendale;
la società che voglia ricorrere alla facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo non può comunicare le sue intenzioni all'Ufficio Provinciale prima che al sindacato, o ai lavoratori prima che al sindacato, o al Governo prima che al sindacato, pena la violazione della procedura di cui all'art. 4 della l. 223/91.”.
In ordine alla pretesa legittimità dei criteri di scelta, osservava che la ravvisata violazione sostanziale non era censurabile: “la convenuta con la comunicazione di CP_7 avvio della procedura di riduzione del personale, correttamente, non ha ristretto la platea dei lavoratori licenziabili agli addetti alla Divisione di RI TO, ma ha annunciato che avrebbe effettuato la comparazione per individuare i lavoratori in eccedenza tra tutti gli addetti alla Società ritenendo (come pacificamente lo sono) che le funzioni aziendali fossero trasversali ad entrambe le Divisioni e che gli addetti alle funzioni operanti nelle due Divisioni fossero fungibili tra loro.
La Società (in assenza di criteri concordati con i sindacati) ha poi individuato i criteri previsti dalla legge: carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative. Tuttavia, ha delimitato il contenuto di quest'ultimo criterio ancorandolo unicamente all'appartenenza all'uno o all'altro sito attribuendo il punteggio deteriore a coloro che erano addetti alla Divisione di RI TO e ciò senza ulteriori giustificazioni collegate, ad esempio, alle difficoltà logistiche di trasferimento dei lavoratori dalla Divisione chiusa alla Divisione ancora aperta o alle interferenze che tali trasferimenti avrebbero potuto avere sull'assetto produttivo come prefigurato dall'imprenditore, giustificazioni che sarebbero state oggetto del confronto con le organizzazioni sindacali….
La Società sostiene che non vi sarebbe stato uno sbilanciamento a favore del criterio delle esigenze tecnico-organizzative a detrimento dei dipendenti di RI TO rispetto agli altri perché detto criterio concorreva con gli altri previsti dal legislatore e in quanto sui 18 punti che al massimo potevano essere assegnati ai lavoratori (8 per carichi di famiglia e 5 per anzianità e 5 per il criterio dell'appartenenza alla Divisione di RI TO), l'appartenenza a RI TO incideva per 5 punti, pari al 27% del punteggio totale, mentre gli altri due criteri incidevano per il 73% del punteggio totale.
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che la dimostrazione che il punteggio deteriore attribuito agli addetti alla Divisione di RI TO li ha sicuramente penalizzati è evidente se solo si considera che dei 152 lavoratori licenziati (poi ridotti a 132), ben 141 appartenevano alla sede di RI TO e solo 11 a quella di NE e, in secondo luogo – e ciò è dirimente –, si osserva che è l'attribuzione in sé del punteggio per esigenze tecnico – organizzative sulla base della sola appartenenza territoriale alla Divisione da chiudere o alla Divisione che rimane aperta e senza nessuna giustificazione o ulteriore specificazione delle ragioni di tale scelta, che è contraria al principio di razionalità, come più sopra motivato, a prescindere dall'incidenza concreta sul punteggio finale in concorso con gli altri criteri.
In conclusione, è incongruente manifestare la volontà di estendere la platea dei licenziabili a tutti gli addetti del complesso aziendale e poi attribuire un significativo punteggio in base alla appartenenza territoriale all'uno o all'atro stabilimento, senza alcuna giustificazione o ulteriore indicazione.
In ordine alla omessa statuizione sull'aliunde perceptum, rilevato che CP_1 aveva ammesso di aver trovato lavoro il 4/7/22 con una retribuzione
[...] annua lorda di € 24.000, come da documentazione prodotta, avendo in precedenza usufruito in parte della affermava che alcuna somma poteva CP_8 essere detratta in base al metodo di calcolo chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3824/22, che comportava il raffronto tra quanto il lavoratore avrebbe percepito dal licenziamento fino alla riammissione in servizio o – come nel caso in esame – fino all'esercizio dell'opzione con quanto percepito dallo stesso nei successivi rapporti di lavoro:” Risulta, così, come evidenziato dai conteggi, che il reale danno subito dal sig. è pari a € 35.402,28, ovvero una somma superiore CP_1 all'equivalente di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto (pari ad € 31.800,48). Spetterà dunque al ricorrente la minore ma corretta somma liquidata nell'ordinanza impugnata pari a euro 31.800,48 lordi, corrispondenti alla misura massima dell'indennità risarcitoria definita dall'art. 18 L. 300/70 (oltre al corrispettivo del posto di lavoro stante l'esercizio dell'opzione).
Riteneva, da ultimo, ammissibile e meritevole di accoglimento la domanda svolta dal lavoratore per ottenere il saldo del t.f.r., pari, alla luce della Certificazione Unica 2022 (relativa all'anno 2021) – doc. 11 , all'importo lordo di CP_1
€10.934,03: ”La Società opponente non ha fornito la prova di aver versato tale somma. In particolare, non ha provato l'affermazione di aver corrisposto anticipi del TFR pari a euro 11.000. A tal fine questo Giudice osserva che non è sufficiente, a fronte delle contestazioni del creditore, che nel CUD 2022 sia riportata sotto la voce acconti l'importo di euro 11.000,00 in quanto trattasi di documento di formazione dello stesso debitore che non può avere effetti a lui favorevoli.”
ha proposto appello (rectius reclamo), affidandosi a Parte_1 tre ordini di censure.
Con il primo motivo - “L'insussistenza del mancato confronto con i sindacati” (pag. 13 e seg.) - impugna la sentenza n. 607/24 là dove il Tribunale di Monza ha ravvisato la violazione dell'art. 4 della legge n. 223/91.
Rileva innanzi tutto come “il telegramma inviato ai lavoratori nella medesima giornata del 3 luglio 202127 non riguardasse l'avvio della procedura di licenziamento collettivo ma esclusivamente l'intervenuta chiusura dello stabilimento di RI TO e la messa in ferie di tutti i suoi addetti…. Il telegramma non costituisce alcuna comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo (non facendovi nemmeno riferimento) ma è una comunicazione di carattere organizzativo rivolta ai dipendenti di con la quale si ponevano tutti i lavoratori in ferie a Pt_1 seguito dell'intervenuta chiusura dello stabilimento di RI TO.
È evidente che la chiusura di uno stabilimento – temporanea o definitiva – debba essere comunicata dal datore di lavoro ai propri lavoratori indipendentemente dall'esistenza o meno di una procedura di licenziamento collettivo.
Il telegramma del 3 luglio 2021, dunque, non costituisce alcuna comunicazione di inizio procedura ma ha un contenuto di natura organizzativa che non ha inciso in alcun modo sulla legittimità della procedura di licenziamento collettivo sia perché ne è rimasta al di fuori del relativo perimetro sia perché non ha leso in alcun modo i diritti delle Organizzazioni Sindacali…..
Il significato della norma è assolutamente chiaro: non può essere iniziata alcuna procedura di licenziamento collettivo senza averne data una comunicazione scritta preventiva alle Organizzazioni Sindacali.
E ha iniziato la procedura di licenziamento collettivo dandone comunicazione preventiva Pt_1 scritta – in data 3 luglio 2021 - a tutte le Organizzazioni Sindacali, sia alle segreterie regionali, sia alle segreterie provinciali di Brescia e , sia alle RSU aziendali. CP_3
Il carattere preventivo riguarda la procedura e non qualsiasi altra comunicazione al di fuori del perimetro della stessa procedura….”
Evidenzia, poi, di avere impugnato la sentenza della Corte d'Appello n. 897/2022 - richiamata dal giudice a quo a sostegno della propria decisione - che ha accertato la violazione procedurale a causa dell'intervenuta preventiva comunicazione ai lavoratori e come detta sentenza, pur ritenendo sussistere una violazione dell'obbligo informativo ex art. 4 della legge n. 223/91, abbia statuito che tale violazione non può avere alcun effetto sulla validità della procedura stessa.
Con il secondo motivo - “La legittimità dei criteri di scelta ” (pag. 17 e seg.) - impugna la sentenza n. 607/24 là dove il Tribunale di Monza ha ravvisato la violazione dell'art. 5 della legge n. 223/91.
Contesta la valutazione del giudice di prime cure secondo cui “l'appartenenza dei lavoratori allo stabilimento da chiudere piuttosto che a quello che avrebbe continuato ad operare, non possa essere considerato quale criterio di scelta tecnico-organizzativo che concorra con gli altri criteri previsti dal legislatore (anzianità e carichi di famiglia).
Qui non si tratta di scegliere i lavoratori da licenziare in base esclusivamente allo stabilimento di appartenenza (una scelta di tal genere, infatti, sarebbe stata irragionevole in quanto contrastante con la decisione di estendere il confronto a tutti i lavoratori) ma di valorizzare l'elemento tecnico- organizzativo dell'appartenenza ad uno stabilimento piuttosto che ad un altro, considerato che le due unità produttive erano localizzate in Provincie diverse (Monza-Brianza e Brescia).
Una volta identificato il contesto aziendale “in crisi”, e deciso di estendere la valutazione a tutta la platea dei lavoratori, l'appartenenza dei lavoratori ad una unità produttiva o ad un'altra non è elemento irrilevante nella determinazione dei singoli criteri di scelta, potendosi ben attribuire un punteggio specifico a tale elemento, da intendersi quale esigenza tecnica-organizzativa….
Se, dunque, i profili professionali da prendere in considerazione sono quelli propri di tutti i dipendenti potenzialmente interessati alla mobilità tra i quali, all'esito della procedura, il datore di lavoro potrà operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, nulla esclude che nel criterio delle esigenze tecniche-organizzative rientri l'appartenenza allo stabilimento in via di chiusura….
Sui 18 punti totali assegnati, l'appartenenza a RI TO ha inciso per 5 punti, pari al 27% del punteggio totale, mentre gli altri due criteri hanno inciso per il 73% del punteggio totale.
Non si comprende, dunque, dove sarebbe lo sbilanciamento a favore del criterio delle esigenze tecniche-produttive….”
Nell'ottica del gravame, inoltre, il giudice a quo “non si è solo limitato a verificare il rispetto dei criteri legali stabiliti dalla legge ma si è sostituito all'imprenditore decidendo quali lavoratori licenziare in base a “nuove tabelle” dallo stesso rielaborate…..
L'esponente Società non ha violato in alcun modo i criteri di scelta, che sono stati, al contrario,
“rimodulati” con l'invito alla produzione di tabelle epurate completamente dal criterio relativo alle
“esigenze tecnico produttive ed organizzative”.
Di fatto, pertanto, l'invito del Tribunale a produrre tabelle prive del criterio di cui alla lettera c), ha privato di contenuto il dettato normativo, contrastandone la ratio e conducendo, così, alla pronuncia di un'ordinanza che, esse sì, in violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5, co. 1, L. n. 223/1991, ha allo stato travolto gli effetti della procedura di licenziamento collettivo”.
Infine, con il terzo motivo - “L'infondatezza della domanda di pagamento del saldo del TFR” (pag. 22 e seg.) - impugna la sentenza n. 607/24 là dove il Tribunale di Monza la ha condannata alla corresponsione della somma lorda di € 10.934,03.
Ribadisce che “la Certificazione Unica 202239, prodotta sub documento 47 da sin Pt_1 dalla propria costituzione nella fase sommaria del primo grado di giudizio, dimostra l'avvenuto pagamento di un anticipo del TFR pari ad euro 11.000,00.
Tale dato risulta anche dall'estratto delle scritture contabili di relativo agli anticipi del Pt_1
TFR corrisposti a tutti i dipendenti, prodotta sub documento 48, e non considerato in alcun modo dal Giudice di prime cure, dal quale risulta in maniera evidente che ha erogato al sig. Pt_1
l'importo di euro 11.000,00 nel mese di dicembre 2001… CP_1
Se tale documento, infatti, vale come prova del TFR maturato, deve necessariamente avere lo stesso valore probatorio con riferimento all'anticipo di TFR già corrisposto.
Si produce qui, quale documento F, il modello 770 semplificato relativo al sig. che CP_1 Pt_1 ha ottenuto, previa istruttoria, solamente in data 16 settembre 2024.
Da tale documento risulta ancora una volta che il sig. ha percepito un anticipo di TFR di euro CP_1
11.000,00 a fronte di un TFR maturato di euro 14.187,0041.
Si produce, inoltre, quale documento G, l'estratto del sig. relativo CP_9 CP_1 all'anno 2007 dal quale risulta che il TFR accantonato in azienda a quella data era pari ad euro 10.981,0042.
La circostanza che il TFR accantonato in azienda in sei anni non solo non sia aumentato, ma sia addirittura diminuito di euro 3.206,00, dimostra l'avvenuta erogazione dell'anticipo a favore del sig. ” CP_1
resiste in giudizio per la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
Preliminarmente si oppone alla documentazione ulteriore (doc. F e doc. G di controparte) prodotta poiché tardiva / nuova, in quanto avrebbe dovuto essere offerta in visione nel corso del giudizio di primo grado (fase sommaria e opposizione) e comunque inidonea a dimostrare l'avvenuto pagamento del saldo, perché di provenienza aziendale
Replica puntualmente ad ogni singola doglianza avversaria, di cui eccepisce la infondatezza.
La causa, all'esito della discussione orale delle parti, è stata decisa all'udienza del 9/12/24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è formato giudicato sul capo della sentenza n. 607/24 del Tribunale di Monza che ha disatteso l'eccezione sull'aliunde perceptum, non essendo stato impugnato da Parte_1
*Violazione dell'art.4 della legge n. 223/91 (I motivo)
La censura non è condivisibile.
Premesso che sono inconferenti le considerazioni inerenti “l'insussistenza del mancato confronto con i sindacati”, dato che il denunciato vizio procedurale consiste nell'avere la anticipato la decisione di Parte_1 licenziare senza avere preventivamente attivato l'iter previsto dal disposto citato, come d'altra parte emerge già dalla – documentata – successione temporale delle comunicazioni aziendali, essendo il telegramma indirizzato ai lavoratori stato inviato prima della pec diretta alle OO.SS, il Collegio condivide le conclusioni cui sono pervenuti il Tribunale di Monza e questa stessa Corte territoriale nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/70:
“….appare evidente che la messa in ferie forzate di tutti gli addetti sia apparso ai lavoratori come atto prodromico al già deciso licenziamento per riduzione del personale. Non può quindi ritenersi rispettato da parte di l'obbligo di inviare alle OOSS comunicazione preventiva di inizio Pt_1 della procedura.
Se si tiene conto dell'orario in cui le descritte comunicazioni sono pervenute ai destinatari si deve rilevare che i lavoratori ne sono venuti a conoscenza prima delle OOSS, se invece si considera solo la data di ricezione, le comunicazioni sono contestuali. In ogni caso va escluso che ai sindacati sia pervenuta una comunicazione prima che i lavoratori siano stati informati dell'inizio della procedura, palese è quindi la violazione dell'art 4 cit.
Tale conclusione trova altresì conferma se si esamina la ratio della procedura di licenziamento collettivo ben evidenziata nella giurisprudenza della Suprema Corte nei termini che di seguito si riportano;
“la procedura disciplinata dall'art. 4 della legge n. 223/1991 è diretta sia a consentire una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato, sia a rendere trasparente il processo decisionale datoriale, in funzione della tutela dell'interesse del lavoratore potenzialmente destinato ad essere ad essere estromesso dall'azienda.”
………gli adempimenti imposti dal citato art. 4, sono intesi a garantire la trasparenza delle scelte aziendali e l'effettività del ruolo svolto dal sindacato attraverso una corretta e completa informazione preventiva (così anche Cass. n. 4228 del 5 aprile 2000 nonché Cass. n. 9743 del 18/07/2001 (Cass. sent. n. 6959/2013) .
Premesso che lo scopo della procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale è
“rappresentato dal consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e trasparenza della complessiva operazione e la rispondenza ad eventuali accordi raggiunti “ (Cass. sent. n. 23526/2016), la Corte ha osservato che la "comunicazione preventiva" di cui comma 2 dell'art. 4 della I. n. 223 del 1991, come richiamato dall'art. 24, comma 1, stessa legge, esprime, per testuale disposizione normativa, una "intenzione" dell'impresa di procedere ad un licenziamento collettivo;
la comunicazione deve avere i contenuti di cui al comma3 dell'art. 4 e deve essere indirizzata ai soggetti indicati dai commi 4 e 5 dello stesso articolo;
essa è finalizzata a promuovere un "esame congiunto" tra impresa e organizzazioni sindacali "allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte" (comma 5, art. 4, I. n. 223 del 1991). Ove la consultazione sindacale dia esito negativo anche il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame, "formulando proposte per la realizzazione di un accordo" (commi 6 e 7, art. 4, I. n. 223 del 1.991). Raggiunto tale accordo o comunque esaurita la procedura "l'impresa ha facoltà di licenziare", comunicando, tra l'altro, la "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta" ex art. 4, comma 9, 1. n. 223 del 1991. Dunque l'intenzione unilateralmente manifestata dall'impresa è destinata a misurarsi nel confronto sindacale, anche con la mediazione pubblica, ….”(Cass sent. n. 18504/2016)…..
Alla luce di tale consolidata interpretazione ritiene il Collegio che all'aggettivo “preventiva” – riferito alla comunicazione- a mente dell'art 4 non possa darsi altro significato se non quello letterale e cioè di informativa che deve pervenire ai destinatari prima della comunicazione dei recessi al fine di consentire alle OOSS di cogestire la crisi aziendale e cioè “partecipare all'esame della situazione di crisi e a proporre soluzioni della stessa.
La successione temporale delle comunicazioni aziendali come sopra descritta, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, costituisce a parere del collegio una violazione dell'art 4 della l. 223/91 e una condotta antisindacale in quanto ha messo i sindacati davanti al fatto compiuto (chiusura dello stabilimento e allontanamento degli lavoratori ivi addetti) pregiudicando l'immagine del sindacato davanti ai lavoratori e il diritto delle organizzazioni sindacali di assistere i dipendenti estromessi.
L'azienda ha illegittimamente anticipato quelli che avrebbero dovuto essere gli esiti della procedura, non solo ha adottato la decisione di chiudere lo stabilimento, rimessa effettivamente alla unilaterale volontà del datore nell'esercizio della libertà imprenditoriale di cui all'art 41 Cost, ma ha altresì estromesso i lavoratori dallo stabilimento mettendoli forzosamente in ferie e ha preannunciato la procedura di licenziamento collettivo in tal modo rendendo l'esame congiunto solo un evento formale a valle di una decisione già assunta.
Vero è che la messa in ferie dei dipendenti non comporta la cessazione del rapporto, i dipendenti continuano il rapporto e vengono retribuiti, tuttavia l'allontanamento forzato dei lavoratori dello stabilimento indebolisce all'evidenza l'azione del sindacato e ne sminuisce la capacità agli occhi dei lavoratori che, senza essere preventivamente informati della sorte del loro rapporto di lavoro, si trovano improvvisamente a casa” (così sentenza n. 897/23 CA MI, Pres. rel. Ravazzoni).
*Violazione dell'art. 5 della legge n. 223/91 (II motivo)
Le doglianze sono prive di pregio.
Il percorso motivazionale del Tribunale di Monza è del tutto lineare e conforme ai principi di diritto enunciati in materia dalla Suprema Corte.
Il giudice a quo ha ritenuto che - a fronte di una procedura di esubero di 152 lavoratori licenziabili che riguardava due stabilimenti con la stessa produzione di ruote in acciaio (quelle di RI TO destinate al settore automotive e quelle di NE destinate al settore agricolo) e dunque di lavoratori fungibili (circostanze pacifiche) - l'assegnazione di un punteggio di 5 punti quale criterio tecnico-organizzativo al personale in forza a RI TO (rispetto al punteggio di 1 punto al personale in forza a NE) fosse in contraddizione, stante la mancata esplicazione di ragioni che giustificavano detta scelta, con la decisione aziendale di coinvolgere entrambe le sedi;
e che ciò ha comportato
- come dimostrato dalle tabelle neutralizzate, richieste al solo fine di valutare l'incidenza del criterio in contestazione sulla individuazione del personale da collocare in mobilità e dunque sul licenziamento de quo - un effettivo pregiudizio per , che, senza la attribuzione dei 5 punti, avrebbe Controparte_1 mantenuto il proprio posto di lavoro.
Il criterio in questione è rimasto incomprensibile anche in questa sede, poiché, pur se formalmente ancorato ad esigenze tecnico-organizzative, ha portato di fatto alla “espulsione” dei dipendenti in forza a RI TO, come è confermato dall'elenco del personale in esubero (su 152 unità eccedentarie, poi scese a 132, solo 12 provengono dalla sede di NE).
*Domanda avente ad oggetto il saldo del t.f.r. (III motivo)
Il rilievo coglie nel segno.
ha azionato la pretesa concernente l'importo di € 10.934,03 Controparte_1
(asseritamente) dovutogli quale saldo del t.f.r. - come risulta dal conteggio riportato anche in motivazione - fin dalla fase sommaria e la Parte_1
ha tempestivamente eccepito di avergli pagato integralmente il t.f.r. e di
[...] nulla dovere, atteso l'acconto di € 11.000 risultante dal CU del 2022 per l'anno di imposta 2021 (doc. 47 reclamante) e dalla tabella degli anticipi dei t.f.r. tenuta dalla azienda (doc. 48 reclamante).
Il Tribunale di Monza non ha attribuito alcuna rilevanza probatoria alla suddetta documentazione, essendo stata formata dallo stesso debitore, conformemente all'indirizzo di legittimità secondo cui “il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione” (così Cass. n. 31173/18); e secondo cui la Certificazione Unica (o l'ex modello CUD), solo in presenza di altri elementi (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici), può dimostrare l'avvenuto pagamento del t.f.r. (cfr. Cass. 19820/23; conf. Cass. n. 7186/24).
Il Collegio, peraltro, rileva che alla prima udienza della fase sommaria CP_1 ha ammesso di avere ricevuto, negli anni passati, un acconto sul t.f.r.,
[...] pur non essendo in grado di ricordare né l'importo, né la data (cfr. verbale del 4/10/23).
Quanto riferito dal lavoratore conferma l'assunto della Parte_1
e permette, pertanto, l'acquisizione ai sensi dell'art. 437, 2^ comma c.p.c. del documento sub lettera F, offerto solo in questa sede dall'attuale reclamante.
Va invero rammentato che i poteri officiosi riconosciuti al giudice del lavoro possono essere esercitati, anche su sollecitazione della parte, se il documento risulta indispensabile per la decisione, cioè se è necessario per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (cfr. per tutte così Cass. n. 33393/19).
Uniformandosi ad un orientamento ormai consolidato in materia (Cass. S.U. n. 10790/17; conf. Cass. S.U. n. 8202/05), la Suprema Corte ha ribadito che il giudizio di indispensabilità della prova implica "una valutazione sull'idoneità del mezzo istruttorio a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi, smentendo o confermando senza lasciare margini di dubbio" (così Cass. n. 26843/20).
Il modello 770 semplificato di per l''anno di imposta 2003 Controparte_1 dimostra (voce 070) la corresponsione della somma di € 11.000 - conformemente a quanto si ricava dalla documentazione proveniente dall'ex datrice di lavoro sopra richiamata - con la conseguenza che il t.f.r. risulta essergli stato integralmente corrisposto.
In parziale riforma della sentenza n. 607/24 del Tribunale di Monza, deve essere perciò rigettata la domanda diretta ad ottenere il saldo del t.f.r., mentre la sentenza gravata deve essere confermata nelle restanti statuizioni di merito.
Con riferimento alla domanda di restituzione delle somme erogate in esecuzione della pronuncia di primo grado (“Si precisa qui che nelle more del giudizio di primo grado, in data 22 febbraio 2024 la società ed il sig. hanno concordato un piano di rientro Pt_1 CP_1 delle somme dovute per effetto della pronuncia di illegittimità del licenziamento, accordo rispettato con il pagamento, in data 29 febbraio 2024, della prima rata di euro 17.172,25, pari al 24% della somma complessivamente dovuta;
le rate successive sono previste per le scadenze del 31 dicembre 2024, 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027”, così reclamo), il Collegio osserva che l'accordo di rateizzazione attiene alla domanda relativa al licenziamento e non a quella avente ad oggetto il t.f.r. per cui alcun importo deve essere restituito a tale titolo dal lavoratore.
Analogamente deve argomentarsi per quanto concerne il pagamento delle spese di primo grado alla luce della regolamentazione delle spese processuali che viene disposta - ai sensi del D.M. 147/22 in base al valore della controversia - in questa sede, dovendo le spese del doppio grado essere parzialmente compensate ex art. 92 c.p.c. per la reciproca soccombenza
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 607/24 del Tribunale di Monza, rigetta la domanda avente ad oggetto il saldo del t.f.r.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Liquida le spese del primo grado in € 9.000,00 e del secondo grado in € 4.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, che compensa per un quinto e pone nel resto a carico della attuale reclamante con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Milano 9/12/24
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Avv. Maria DI PAOLO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel reclamo ai sensi dell'art.1, comma 58 L. 28 giugno 2012 n. 92 avverso la sentenza n. 607/24 del Tribunale di Monza, est. Dott.ssa Emilia Antenore, discusso all'udienza collegiale del 9/12/24 e promosso
DA
(c.f. e P. Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 proprio Presidente del C.d.A., Dott. con sede legale in RI Parte_2
TO, Via Stabilimenti n. 31, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Marco Bertazzoli Grabinski Broglio del Foro di Milano, presso lo studio del quale, in Milano, Via Durini n. 26, è elettivamente domiciliata, giusta delega allegata alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado
RECLAMANTE
CONTRO
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
Matteotti n. 25, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tatiana Biagioni, Anna Danesi e Marco Andrea Guerra e domiciliato presso lo Studio legale Biagioni Danesi in Milano, Via M. Melloni n. 10 giusta procura allegata alla memoria di costituzione di secondo grado ex art. 83 cpc
RECLAMATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA RECLAMANTE come da ricorso:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in integrale riforma della sentenza n. 607/2024, pronunciata dal Tribunale di Monza, G.U. dott.ssa Emilia Antenore, in data 7 agosto 2024, notificata in data 20 settembre 2024, così giudicare:
In via principale: rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dal sig. nei confronti di Controparte_1 dichiarando legittimo il licenziamento irrogato ed infondata la Parte_1 domanda di pagamento del saldo del TFR, per i motivi di cui al presente atto e per quanto si dimostrerà in corso di causa;
condannare il ricorrente sig. a restituire a tutte le Controparte_1 Parte_1 somme da quest'ultima vers n esecuzione 23 del Tribunale di Monza (R.G. 774/2022) del 27 ottobre 2023 e della sentenza n. 607/2024 del Tribunale di Monza (R.G. 2185/2023) del 7 agosto 2024 qui impugnata, oltre all'importo complessivo di euro 13.132,08 (al lordo di IVA e ritenuta d'acconto) a titolo di spese legali liquidate nel primo grado di giudizio, corrisposto direttamente allo ovvero il Controparte_2 diverso importo che risulterà dovuto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali sia del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede che siano sentiti quali testimoni i signori: - omissis –
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova articolati da controparte con i medesimi testimoni sopra indicati.”
PER IL RECLAMATO come da memoria di costituzione:
“in via principale e nel merito: rigettare il ricorso in appello promosso da Parte_1 perché infondato tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 607/2024 emessa dal Tribunale di Monza – G.U. dr.ssa E. Antenore, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 7.8.24, anche ove occorrendo con diversa motivazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in diretto favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria si ribadiscono le istanze tutte svolte nel ricorso di primo grado da aversi qui integralmente riportate e trascritte, con interpello e/o con i testi ivi indicati.
Ci si oppone all'eventuale ammissione delle avversarie istanze e degli avversari capitoli di prova perché generici, contraddittori, inconferenti, meramente esplorativi, inammissibili e comunque irrilevanti.
Nella denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, senza inversione della prova, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i testi indicati.
In ogni caso, sempre senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova diretta per interpello e testi su tutte le circostanze riportate nella parte in fatto della presente memoria, che qui si hanno per trascritte e precedute dalle parole "Vero che", eliminate eventuali espressioni valutative, nonché ed allo stesso modo per i medesimi punti da 1 a 39 della parte in fatto del ricorso ex art. 1 co. 47 e ss. L. 92/12 e della memoria di costituzione al ricorso in opposizione ex art. 1 co. 51 L. 92/12 qui riportati da pag. 2 a pag. 6, sempre con i testi ivi già indicati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 607/24 rigettava l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza emessa dal medesimo Ufficio in data 27/10/23 a definizione della fase sommaria, con la quale, in accoglimento della domanda principale avanzata da - assunto dalla predetta società il 24/4/90 presso lo Controparte_1 stabilimento di RI TO (MB) con mansioni di operaio del reparto produzione addetto alle macchine, cui era stata riconosciuta un'invalidità dell'80% dal 2015 con conseguente computo nelle quote obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 e che era stato licenziato con effetto dal 18/9/21 all'esito della procedura di licenziamento collettivo avviata con comunicazione ex art. 4,9^ comma, della legge n. 223/91 del 3/7/21 relativa a 152 esuberi da individuare nelle unità produttive di RI TO (MB) e di NE (BS) - era stato annullato il licenziamento de quo per violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5,1^ comma della legge citata e la predetta società era stata condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto per la complessiva somma di € 31.800,48, maggiorata di rivalutazione monetaria e agli interessi legali, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed alle spese processuali, liquidate in € 4.500,00, più gli accessori di legge;
condannava la opponente al pagamento in favore del lavoratore della somma lorda di € 10.934,03, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di t.f.r.; e poneva le spese di lite (liquidate in € 4.500,00, oltre accessori di legge) a carico della parte soccombente.
Il giudice a quo, ricostruiti i fatti di causa, le rispettive difese svolte nella fase sommaria e dato atto della definitiva cessazione del rapporto di lavoro in seguito all'opzione esercitata dal lavoratore il 14/11/23, riportava il contenuto della ordinanza opposta, di seguito richiamata nei passaggi motivazionali più significativi:
“1. Il licenziamento collettivo per cui è causa risulta affetto da un vizio genetico, che ha depotenziato la funzione propria della procedura di cui all'art. 4 della l. 223/1991, impedendo che il confronto tra l'azienda e i sindacati sulla situazione di crisi e sul suo impatto in termini occupazionali si svolgesse partendo da una situazione di equilibrio dialettico.
E', invero, documentale e pacifico che nel corso della medesima giornata del 3.7.2021 la Società resistente:
1.- ha inviato ai dipendenti della sede di CERIANO LAGHETTO un telegramma del seguente tenore “Con la presente le comunichiamo che, a seguito dell'avvio della procedura di chiusura del sito di RI TO, a far data dal 5 luglio lei sarà posto in ferie sino a nostra differente comunicazione”;
2.- ha pubblicato sulla piattaforma aziendale EVO il seguente comunicato: “Ai dipendenti addetti allo stab. Di RI TO
RI TO. 03/07/2021
Oggetto: chiusura stabilimento di RI TO
Con la presente si informano tutti i Dipendenti addetti allo stabilimento di RI TO che con effetto dalla data odierna lo stabilimento di RI TO rimarrà chiuso.
Con lettera di pari data della presente è stato dato avvio alla procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, art. 1 D.Lgs. 26.5.1997 n. 151 e D.Lgs. n. 23/2015. I lavoratori addetti allo stabilimento di RI TO, sino al termine della procedura, saranno posti in ferie (sino al loro integrale esaurimento) e successivamente saranno in permesso retribuito con espresso esonero dal rendere la prestazione lavorativa. …..”
3.- ha inviato alle OO.SS. comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 l 223/91 per riduzione del personale determinata dalla decisione aziendale di chiudere lo stabilimento di RI TO, indicando 152 esuberi, dato numerico coincidente con l'organico impiegato presso detto sito produttivo.
In sostanza, così facendo, la ha informato direttamente i lavoratori Parte_1 impiegati nell'unità produttiva di RI TO dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale e della decisione, espressamente qualificata in termini di consequenzialità (“a seguito dell'avvio”), di chiudere da quello stesso giorno il sito aziendale e di collocarli in ferie e permessi retribuiti sino al termine della procedura, anticipando per tal fatta al personale in esubero determinazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di informativa e confronto “preventivi” con le OO.SS., come imposto dall'art. 4, commi 2 e ss., l. 223/1991 e precludendo agli organismi sindacali di svolgere appieno le funzioni -agli stessi deputate nell'ambito della procedura- di controllo e di mediazione in vista della ricerca di soluzioni, per quanto possibile, condivise o, comunque, co-gestite mediante un confronto leale e trasparente sul processo decisionale datoriale e su eventuali misure atte ad evitare/limitare i licenziamenti o ad attenuarne l'impatto sulla forza lavoro a tutela del personale interessato dalla crisi.
Se è, infatti, vero che, come sostenuto dalla resistente, la comunicazione ex art. 4, comma 2, l. 223/1991 è da intendersi come preventiva rispetto all'avvio della procedura di licenziamento collettivo e alle comunicazioni di recesso, lo è altrettanto che entrambe le comunicazioni dirette ai lavoratori contengono un'espressa menzione della procedura di licenziamento collettivo contestualmente avviata e riconducono alla stessa la decisione di chiudere lo stabilimento ed integrano, pertanto, un'indebita anticipazione di comunicazioni che avrebbero dovuto essere previamente dirette ai sindacati ed essere quindi portate, solo in un secondo momento, a conoscenza del personale tramite questi ultimi.
E', inoltre, evidente che la collocazione del personale del solo sito produttivo di RI TO in ferie e permessi “forzati” sino a diversa comunicazione, espressamente rapportata in termini di causa-effetto, alla determinazione, già assunta, di chiusura definitiva dello stabilimento è apparsa ai lavoratori impiegati presso lo stesso come “anticamera” della comunicazione di recesso e, per la pressoché totalità di loro, ha comportato, di fatto, il contestuale definitivo allontanamento dal posto di lavoro, con conseguente indebita anticipazione di decisioni da assumersi all'esito della procedura.
La violazione procedurale, pertanto, sussiste, come nel frattempo accertato anche dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 897/2022, resa nel procedimento ex art. 28 Stat. Lav. promosso dai sindacati ( , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
) nei confronti dell'odierna resistente, pronuncia le cui argomentazioni e statuizioni si CP_5 ritrascrivono, in quanto in tutto condivise………..
2. Ferma la sussistenza del vizio procedurale sopra acclarato, la stessa comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, comma 2, l. 223/1991 risulta, in sé, carente e contraddittoria nei contenuti quanto all'individuazione della platea dei lavoratori interessati dalla riduzione del personale e dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare……..
La contraddittorietà e la scarsa chiarezza dell'informazione fornita emerge dal raffronto tra la premessa esposta nella comunicazione – per cui l'individuazione dei lavoratori in esubero sarebbe stata effettuata attraverso un confronto esteso all'intero organico aziendale e, quindi, sia a quello dello stabilimento di RI TO che a quello di NE, sicché, come indicato nell'allegato 2, le 152 posizioni eccedentarie sono state indicate reparto per reparto sulla totalità del personale impiegato nei reparti di entrambi gli stabilimenti- e i punteggi attribuiti ai criteri legali di cui all'art. 5, comma 1, della l. 223/1991 nell'allegato 1 e, segnatamente, al criterio delle esigenze tecnico-produttive e organizzative. Infatti, senza spiegazione alcuna, è stata prevista l'applicazione al personale dello stabilimento di RI TO di un punteggio di 5 per il solo fatto dell'appartenenza territoriale all'unità produttiva destinata alla chiusura, mentre a quello dello stabilimento di NE è stato attribuito per tale criterio un solo punto, con una disparità di trattamento di consistenza tale da penalizzare fortemente il primo a vantaggio del secondo, nonostante la concorrente applicazione degli altri due criteri legali dei carichi di famiglia e dell'anzianità di servizio1 e da vanificare nella sostanza l'unitaria considerazione dei due organici, posti sullo stesso piano solo all'apparenza, ma in realtà discriminati non per ragioni legate alla professionalità e fungibilità del personale considerato (nella specie pacificamente equivalente), ma per via della loro collocazione lavorativa presso l'uno piuttosto che presso l'altro stabilimento.
Tale penalizzazione, intuibile ex ante dalla comunicazione di apertura della procedura, risulta confermata, anche ex post, dalla comunicazione di chiusura ex art. 4, comma 9, l. 223/1991, nella quale, giusta l'applicazione dei preannunciati criteri di scelta e l'attribuzione dei relativi punteggi, i 132 esuberi residuati all'esito - detratti gli 11 lavoratori destinatari di separata successiva comunicazione di trasferimento collettivo dal sito produttivo di RI TO e quello di NE e i 9 lavoratori nel frattempo già “usciti”- sono stati individuati quali destinatari del licenziamento, con un punteggio pari o superiore a 12, per la pressoché totalità e, segnatamente, nel numero di 121 tra i lavoratori dello stabilimento di RI TO e solo nel numero di 11 tra quelli dello stabilimento di Parte_3
Nel caso esaminato tali informazioni non sono rinvenibili nella comunicazione di avvio della procedura, nella quale la datrice di lavoro si è limitata a dare atto dell'impossibilità di riassorbire il personale in esubero presso lo stabilimento di NE, in quanto operante a pieno organico, mentre, dichiarata l'intenzione di considerare unitariamente nelle platea dei lavoratori licenziabili gli organici dei due siti produttivi (sul presupposto implicito della loro piena fungibilità all'interno dei reparti di appartenenza), non è stata fornita alcuna spiegazione in merito al differente punteggio attribuito, a parità di mansioni, al personale dei due stabilimenti e non è stata neppure presa in considerazione l'ipotesi, da sottoporre al vaglio degli interlocutori della procedura, di verificare la disponibilità del personale di RI TO a trasferirsi presso lo stabilimento di NE ove per la concorrente operatività degli altri due criteri di scelta (dei carichi di famiglia e dell'anzianità di servizio) e per un'omogenea considerazione delle esigenze tecnico- produttive e organizzative (in ragione dell'equivalente professionalità) si fosse trovato in posizione utile per la conservazione del posto di lavoro rispetto a posizioni recessive del personale di NE.
3. Le acclarate mancanze procedurali (alle quali conseguirebbe l'applicazione della tutela indennitaria sulla base del combinato disposto degli artt. 5 co. 3, secondo periodo L. 223/1991, 18 co. 7, terzo periodo, e co. 5, si sono qui tradotte, per via dell'attribuzione di un punteggio CP_6 fortemente penalizzante, a parità di professionalità, al personale dello stabilimento del RI TO, in una sostanziale violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, della l. 223/1991, con diretta incidenza sulla posizione lavorativa del ricorrente, il quale, come emerge dalla tabella depositata dalla resistente in data 2.10.2023, neutralizzato il differente punteggio attribuito per le esigenze tecnico – produttive e organizzative in ragione della sua mera appartenenza territoriale allo stabilimento da chiudere, con il punteggio di 8 conseguito grazie alla concorrente applicazione degli altri due criteri dei carichi familiari e dell'anzianità di servizio, non sarebbe rientrato tra i lavoratori del reparto produzione da licenziare…...” (così ordinanza del 27/10/23).
Tutto ciò premesso, il giudice a quo disattendeva le doglianze sollevate nel ricorso in opposizione.
In ordine alla asserita errata interpretazione dell'art. 4, 2^ comma della legge n. 223/91, affermava che l'interpretazione offerta dal giudice della fase sommaria era da condividere considerate le evidenze documentali versate in atti: “come è noto il comma 2 dell'art 4 della Legge 223/91 indica chiaramente come le imprese che intendono procedere ad una riduzione collettiva del personale siano tenute “a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria”. Nel caso di specie tale adempimento è stato del tutto disatteso: la comunicazione è stata effettuata da prima ai lavoratori per il tramite di un telegramma e solo successivamente Pt_1 ai sindacati, in violazione di quanto previsto dalla norma.
Si osserva che la procedura prevista dall'art. 4 Legge cit. prevede:
- l'invio della “comunicazione preventiva” per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali;
- che entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, le rappresentanze sindacali chiedano di procedere con un esame congiunto;
- l'esame congiunto deve concludersi entro 45 giorni;
- l'azienda comunica all'Ufficio Provinciale del Lavoro l'esito della consultazione;
- in caso di mancato accordo, l'Ufficio Provinciale convoca le parti al fine di svolgere un ulteriore esame;
- raggiunto l'accordo ovvero esaurita la procedura, l'impresa ha facoltà di licenziare.
Trattasi di procedura molto rigida nel definire i tempi, i modi e i soggetti coinvolti. La comunicazione preventiva ai sindacati fa già parte di questa procedura, ed è anzi la fase di avvio della stessa.
Ne consegue che è sfornita di addentellato normativo l'ipotesi della Società opponente secondo cui tale comunicazione possa essere preceduta da qualsiasi altra iniziativa aziendale;
la società che voglia ricorrere alla facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo non può comunicare le sue intenzioni all'Ufficio Provinciale prima che al sindacato, o ai lavoratori prima che al sindacato, o al Governo prima che al sindacato, pena la violazione della procedura di cui all'art. 4 della l. 223/91.”.
In ordine alla pretesa legittimità dei criteri di scelta, osservava che la ravvisata violazione sostanziale non era censurabile: “la convenuta con la comunicazione di CP_7 avvio della procedura di riduzione del personale, correttamente, non ha ristretto la platea dei lavoratori licenziabili agli addetti alla Divisione di RI TO, ma ha annunciato che avrebbe effettuato la comparazione per individuare i lavoratori in eccedenza tra tutti gli addetti alla Società ritenendo (come pacificamente lo sono) che le funzioni aziendali fossero trasversali ad entrambe le Divisioni e che gli addetti alle funzioni operanti nelle due Divisioni fossero fungibili tra loro.
La Società (in assenza di criteri concordati con i sindacati) ha poi individuato i criteri previsti dalla legge: carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative. Tuttavia, ha delimitato il contenuto di quest'ultimo criterio ancorandolo unicamente all'appartenenza all'uno o all'altro sito attribuendo il punteggio deteriore a coloro che erano addetti alla Divisione di RI TO e ciò senza ulteriori giustificazioni collegate, ad esempio, alle difficoltà logistiche di trasferimento dei lavoratori dalla Divisione chiusa alla Divisione ancora aperta o alle interferenze che tali trasferimenti avrebbero potuto avere sull'assetto produttivo come prefigurato dall'imprenditore, giustificazioni che sarebbero state oggetto del confronto con le organizzazioni sindacali….
La Società sostiene che non vi sarebbe stato uno sbilanciamento a favore del criterio delle esigenze tecnico-organizzative a detrimento dei dipendenti di RI TO rispetto agli altri perché detto criterio concorreva con gli altri previsti dal legislatore e in quanto sui 18 punti che al massimo potevano essere assegnati ai lavoratori (8 per carichi di famiglia e 5 per anzianità e 5 per il criterio dell'appartenenza alla Divisione di RI TO), l'appartenenza a RI TO incideva per 5 punti, pari al 27% del punteggio totale, mentre gli altri due criteri incidevano per il 73% del punteggio totale.
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che la dimostrazione che il punteggio deteriore attribuito agli addetti alla Divisione di RI TO li ha sicuramente penalizzati è evidente se solo si considera che dei 152 lavoratori licenziati (poi ridotti a 132), ben 141 appartenevano alla sede di RI TO e solo 11 a quella di NE e, in secondo luogo – e ciò è dirimente –, si osserva che è l'attribuzione in sé del punteggio per esigenze tecnico – organizzative sulla base della sola appartenenza territoriale alla Divisione da chiudere o alla Divisione che rimane aperta e senza nessuna giustificazione o ulteriore specificazione delle ragioni di tale scelta, che è contraria al principio di razionalità, come più sopra motivato, a prescindere dall'incidenza concreta sul punteggio finale in concorso con gli altri criteri.
In conclusione, è incongruente manifestare la volontà di estendere la platea dei licenziabili a tutti gli addetti del complesso aziendale e poi attribuire un significativo punteggio in base alla appartenenza territoriale all'uno o all'atro stabilimento, senza alcuna giustificazione o ulteriore indicazione.
In ordine alla omessa statuizione sull'aliunde perceptum, rilevato che CP_1 aveva ammesso di aver trovato lavoro il 4/7/22 con una retribuzione
[...] annua lorda di € 24.000, come da documentazione prodotta, avendo in precedenza usufruito in parte della affermava che alcuna somma poteva CP_8 essere detratta in base al metodo di calcolo chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3824/22, che comportava il raffronto tra quanto il lavoratore avrebbe percepito dal licenziamento fino alla riammissione in servizio o – come nel caso in esame – fino all'esercizio dell'opzione con quanto percepito dallo stesso nei successivi rapporti di lavoro:” Risulta, così, come evidenziato dai conteggi, che il reale danno subito dal sig. è pari a € 35.402,28, ovvero una somma superiore CP_1 all'equivalente di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto (pari ad € 31.800,48). Spetterà dunque al ricorrente la minore ma corretta somma liquidata nell'ordinanza impugnata pari a euro 31.800,48 lordi, corrispondenti alla misura massima dell'indennità risarcitoria definita dall'art. 18 L. 300/70 (oltre al corrispettivo del posto di lavoro stante l'esercizio dell'opzione).
Riteneva, da ultimo, ammissibile e meritevole di accoglimento la domanda svolta dal lavoratore per ottenere il saldo del t.f.r., pari, alla luce della Certificazione Unica 2022 (relativa all'anno 2021) – doc. 11 , all'importo lordo di CP_1
€10.934,03: ”La Società opponente non ha fornito la prova di aver versato tale somma. In particolare, non ha provato l'affermazione di aver corrisposto anticipi del TFR pari a euro 11.000. A tal fine questo Giudice osserva che non è sufficiente, a fronte delle contestazioni del creditore, che nel CUD 2022 sia riportata sotto la voce acconti l'importo di euro 11.000,00 in quanto trattasi di documento di formazione dello stesso debitore che non può avere effetti a lui favorevoli.”
ha proposto appello (rectius reclamo), affidandosi a Parte_1 tre ordini di censure.
Con il primo motivo - “L'insussistenza del mancato confronto con i sindacati” (pag. 13 e seg.) - impugna la sentenza n. 607/24 là dove il Tribunale di Monza ha ravvisato la violazione dell'art. 4 della legge n. 223/91.
Rileva innanzi tutto come “il telegramma inviato ai lavoratori nella medesima giornata del 3 luglio 202127 non riguardasse l'avvio della procedura di licenziamento collettivo ma esclusivamente l'intervenuta chiusura dello stabilimento di RI TO e la messa in ferie di tutti i suoi addetti…. Il telegramma non costituisce alcuna comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo (non facendovi nemmeno riferimento) ma è una comunicazione di carattere organizzativo rivolta ai dipendenti di con la quale si ponevano tutti i lavoratori in ferie a Pt_1 seguito dell'intervenuta chiusura dello stabilimento di RI TO.
È evidente che la chiusura di uno stabilimento – temporanea o definitiva – debba essere comunicata dal datore di lavoro ai propri lavoratori indipendentemente dall'esistenza o meno di una procedura di licenziamento collettivo.
Il telegramma del 3 luglio 2021, dunque, non costituisce alcuna comunicazione di inizio procedura ma ha un contenuto di natura organizzativa che non ha inciso in alcun modo sulla legittimità della procedura di licenziamento collettivo sia perché ne è rimasta al di fuori del relativo perimetro sia perché non ha leso in alcun modo i diritti delle Organizzazioni Sindacali…..
Il significato della norma è assolutamente chiaro: non può essere iniziata alcuna procedura di licenziamento collettivo senza averne data una comunicazione scritta preventiva alle Organizzazioni Sindacali.
E ha iniziato la procedura di licenziamento collettivo dandone comunicazione preventiva Pt_1 scritta – in data 3 luglio 2021 - a tutte le Organizzazioni Sindacali, sia alle segreterie regionali, sia alle segreterie provinciali di Brescia e , sia alle RSU aziendali. CP_3
Il carattere preventivo riguarda la procedura e non qualsiasi altra comunicazione al di fuori del perimetro della stessa procedura….”
Evidenzia, poi, di avere impugnato la sentenza della Corte d'Appello n. 897/2022 - richiamata dal giudice a quo a sostegno della propria decisione - che ha accertato la violazione procedurale a causa dell'intervenuta preventiva comunicazione ai lavoratori e come detta sentenza, pur ritenendo sussistere una violazione dell'obbligo informativo ex art. 4 della legge n. 223/91, abbia statuito che tale violazione non può avere alcun effetto sulla validità della procedura stessa.
Con il secondo motivo - “La legittimità dei criteri di scelta ” (pag. 17 e seg.) - impugna la sentenza n. 607/24 là dove il Tribunale di Monza ha ravvisato la violazione dell'art. 5 della legge n. 223/91.
Contesta la valutazione del giudice di prime cure secondo cui “l'appartenenza dei lavoratori allo stabilimento da chiudere piuttosto che a quello che avrebbe continuato ad operare, non possa essere considerato quale criterio di scelta tecnico-organizzativo che concorra con gli altri criteri previsti dal legislatore (anzianità e carichi di famiglia).
Qui non si tratta di scegliere i lavoratori da licenziare in base esclusivamente allo stabilimento di appartenenza (una scelta di tal genere, infatti, sarebbe stata irragionevole in quanto contrastante con la decisione di estendere il confronto a tutti i lavoratori) ma di valorizzare l'elemento tecnico- organizzativo dell'appartenenza ad uno stabilimento piuttosto che ad un altro, considerato che le due unità produttive erano localizzate in Provincie diverse (Monza-Brianza e Brescia).
Una volta identificato il contesto aziendale “in crisi”, e deciso di estendere la valutazione a tutta la platea dei lavoratori, l'appartenenza dei lavoratori ad una unità produttiva o ad un'altra non è elemento irrilevante nella determinazione dei singoli criteri di scelta, potendosi ben attribuire un punteggio specifico a tale elemento, da intendersi quale esigenza tecnica-organizzativa….
Se, dunque, i profili professionali da prendere in considerazione sono quelli propri di tutti i dipendenti potenzialmente interessati alla mobilità tra i quali, all'esito della procedura, il datore di lavoro potrà operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, nulla esclude che nel criterio delle esigenze tecniche-organizzative rientri l'appartenenza allo stabilimento in via di chiusura….
Sui 18 punti totali assegnati, l'appartenenza a RI TO ha inciso per 5 punti, pari al 27% del punteggio totale, mentre gli altri due criteri hanno inciso per il 73% del punteggio totale.
Non si comprende, dunque, dove sarebbe lo sbilanciamento a favore del criterio delle esigenze tecniche-produttive….”
Nell'ottica del gravame, inoltre, il giudice a quo “non si è solo limitato a verificare il rispetto dei criteri legali stabiliti dalla legge ma si è sostituito all'imprenditore decidendo quali lavoratori licenziare in base a “nuove tabelle” dallo stesso rielaborate…..
L'esponente Società non ha violato in alcun modo i criteri di scelta, che sono stati, al contrario,
“rimodulati” con l'invito alla produzione di tabelle epurate completamente dal criterio relativo alle
“esigenze tecnico produttive ed organizzative”.
Di fatto, pertanto, l'invito del Tribunale a produrre tabelle prive del criterio di cui alla lettera c), ha privato di contenuto il dettato normativo, contrastandone la ratio e conducendo, così, alla pronuncia di un'ordinanza che, esse sì, in violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5, co. 1, L. n. 223/1991, ha allo stato travolto gli effetti della procedura di licenziamento collettivo”.
Infine, con il terzo motivo - “L'infondatezza della domanda di pagamento del saldo del TFR” (pag. 22 e seg.) - impugna la sentenza n. 607/24 là dove il Tribunale di Monza la ha condannata alla corresponsione della somma lorda di € 10.934,03.
Ribadisce che “la Certificazione Unica 202239, prodotta sub documento 47 da sin Pt_1 dalla propria costituzione nella fase sommaria del primo grado di giudizio, dimostra l'avvenuto pagamento di un anticipo del TFR pari ad euro 11.000,00.
Tale dato risulta anche dall'estratto delle scritture contabili di relativo agli anticipi del Pt_1
TFR corrisposti a tutti i dipendenti, prodotta sub documento 48, e non considerato in alcun modo dal Giudice di prime cure, dal quale risulta in maniera evidente che ha erogato al sig. Pt_1
l'importo di euro 11.000,00 nel mese di dicembre 2001… CP_1
Se tale documento, infatti, vale come prova del TFR maturato, deve necessariamente avere lo stesso valore probatorio con riferimento all'anticipo di TFR già corrisposto.
Si produce qui, quale documento F, il modello 770 semplificato relativo al sig. che CP_1 Pt_1 ha ottenuto, previa istruttoria, solamente in data 16 settembre 2024.
Da tale documento risulta ancora una volta che il sig. ha percepito un anticipo di TFR di euro CP_1
11.000,00 a fronte di un TFR maturato di euro 14.187,0041.
Si produce, inoltre, quale documento G, l'estratto del sig. relativo CP_9 CP_1 all'anno 2007 dal quale risulta che il TFR accantonato in azienda a quella data era pari ad euro 10.981,0042.
La circostanza che il TFR accantonato in azienda in sei anni non solo non sia aumentato, ma sia addirittura diminuito di euro 3.206,00, dimostra l'avvenuta erogazione dell'anticipo a favore del sig. ” CP_1
resiste in giudizio per la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
Preliminarmente si oppone alla documentazione ulteriore (doc. F e doc. G di controparte) prodotta poiché tardiva / nuova, in quanto avrebbe dovuto essere offerta in visione nel corso del giudizio di primo grado (fase sommaria e opposizione) e comunque inidonea a dimostrare l'avvenuto pagamento del saldo, perché di provenienza aziendale
Replica puntualmente ad ogni singola doglianza avversaria, di cui eccepisce la infondatezza.
La causa, all'esito della discussione orale delle parti, è stata decisa all'udienza del 9/12/24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è formato giudicato sul capo della sentenza n. 607/24 del Tribunale di Monza che ha disatteso l'eccezione sull'aliunde perceptum, non essendo stato impugnato da Parte_1
*Violazione dell'art.4 della legge n. 223/91 (I motivo)
La censura non è condivisibile.
Premesso che sono inconferenti le considerazioni inerenti “l'insussistenza del mancato confronto con i sindacati”, dato che il denunciato vizio procedurale consiste nell'avere la anticipato la decisione di Parte_1 licenziare senza avere preventivamente attivato l'iter previsto dal disposto citato, come d'altra parte emerge già dalla – documentata – successione temporale delle comunicazioni aziendali, essendo il telegramma indirizzato ai lavoratori stato inviato prima della pec diretta alle OO.SS, il Collegio condivide le conclusioni cui sono pervenuti il Tribunale di Monza e questa stessa Corte territoriale nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/70:
“….appare evidente che la messa in ferie forzate di tutti gli addetti sia apparso ai lavoratori come atto prodromico al già deciso licenziamento per riduzione del personale. Non può quindi ritenersi rispettato da parte di l'obbligo di inviare alle OOSS comunicazione preventiva di inizio Pt_1 della procedura.
Se si tiene conto dell'orario in cui le descritte comunicazioni sono pervenute ai destinatari si deve rilevare che i lavoratori ne sono venuti a conoscenza prima delle OOSS, se invece si considera solo la data di ricezione, le comunicazioni sono contestuali. In ogni caso va escluso che ai sindacati sia pervenuta una comunicazione prima che i lavoratori siano stati informati dell'inizio della procedura, palese è quindi la violazione dell'art 4 cit.
Tale conclusione trova altresì conferma se si esamina la ratio della procedura di licenziamento collettivo ben evidenziata nella giurisprudenza della Suprema Corte nei termini che di seguito si riportano;
“la procedura disciplinata dall'art. 4 della legge n. 223/1991 è diretta sia a consentire una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato, sia a rendere trasparente il processo decisionale datoriale, in funzione della tutela dell'interesse del lavoratore potenzialmente destinato ad essere ad essere estromesso dall'azienda.”
………gli adempimenti imposti dal citato art. 4, sono intesi a garantire la trasparenza delle scelte aziendali e l'effettività del ruolo svolto dal sindacato attraverso una corretta e completa informazione preventiva (così anche Cass. n. 4228 del 5 aprile 2000 nonché Cass. n. 9743 del 18/07/2001 (Cass. sent. n. 6959/2013) .
Premesso che lo scopo della procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale è
“rappresentato dal consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e trasparenza della complessiva operazione e la rispondenza ad eventuali accordi raggiunti “ (Cass. sent. n. 23526/2016), la Corte ha osservato che la "comunicazione preventiva" di cui comma 2 dell'art. 4 della I. n. 223 del 1991, come richiamato dall'art. 24, comma 1, stessa legge, esprime, per testuale disposizione normativa, una "intenzione" dell'impresa di procedere ad un licenziamento collettivo;
la comunicazione deve avere i contenuti di cui al comma3 dell'art. 4 e deve essere indirizzata ai soggetti indicati dai commi 4 e 5 dello stesso articolo;
essa è finalizzata a promuovere un "esame congiunto" tra impresa e organizzazioni sindacali "allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte" (comma 5, art. 4, I. n. 223 del 1991). Ove la consultazione sindacale dia esito negativo anche il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame, "formulando proposte per la realizzazione di un accordo" (commi 6 e 7, art. 4, I. n. 223 del 1.991). Raggiunto tale accordo o comunque esaurita la procedura "l'impresa ha facoltà di licenziare", comunicando, tra l'altro, la "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta" ex art. 4, comma 9, 1. n. 223 del 1991. Dunque l'intenzione unilateralmente manifestata dall'impresa è destinata a misurarsi nel confronto sindacale, anche con la mediazione pubblica, ….”(Cass sent. n. 18504/2016)…..
Alla luce di tale consolidata interpretazione ritiene il Collegio che all'aggettivo “preventiva” – riferito alla comunicazione- a mente dell'art 4 non possa darsi altro significato se non quello letterale e cioè di informativa che deve pervenire ai destinatari prima della comunicazione dei recessi al fine di consentire alle OOSS di cogestire la crisi aziendale e cioè “partecipare all'esame della situazione di crisi e a proporre soluzioni della stessa.
La successione temporale delle comunicazioni aziendali come sopra descritta, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, costituisce a parere del collegio una violazione dell'art 4 della l. 223/91 e una condotta antisindacale in quanto ha messo i sindacati davanti al fatto compiuto (chiusura dello stabilimento e allontanamento degli lavoratori ivi addetti) pregiudicando l'immagine del sindacato davanti ai lavoratori e il diritto delle organizzazioni sindacali di assistere i dipendenti estromessi.
L'azienda ha illegittimamente anticipato quelli che avrebbero dovuto essere gli esiti della procedura, non solo ha adottato la decisione di chiudere lo stabilimento, rimessa effettivamente alla unilaterale volontà del datore nell'esercizio della libertà imprenditoriale di cui all'art 41 Cost, ma ha altresì estromesso i lavoratori dallo stabilimento mettendoli forzosamente in ferie e ha preannunciato la procedura di licenziamento collettivo in tal modo rendendo l'esame congiunto solo un evento formale a valle di una decisione già assunta.
Vero è che la messa in ferie dei dipendenti non comporta la cessazione del rapporto, i dipendenti continuano il rapporto e vengono retribuiti, tuttavia l'allontanamento forzato dei lavoratori dello stabilimento indebolisce all'evidenza l'azione del sindacato e ne sminuisce la capacità agli occhi dei lavoratori che, senza essere preventivamente informati della sorte del loro rapporto di lavoro, si trovano improvvisamente a casa” (così sentenza n. 897/23 CA MI, Pres. rel. Ravazzoni).
*Violazione dell'art. 5 della legge n. 223/91 (II motivo)
Le doglianze sono prive di pregio.
Il percorso motivazionale del Tribunale di Monza è del tutto lineare e conforme ai principi di diritto enunciati in materia dalla Suprema Corte.
Il giudice a quo ha ritenuto che - a fronte di una procedura di esubero di 152 lavoratori licenziabili che riguardava due stabilimenti con la stessa produzione di ruote in acciaio (quelle di RI TO destinate al settore automotive e quelle di NE destinate al settore agricolo) e dunque di lavoratori fungibili (circostanze pacifiche) - l'assegnazione di un punteggio di 5 punti quale criterio tecnico-organizzativo al personale in forza a RI TO (rispetto al punteggio di 1 punto al personale in forza a NE) fosse in contraddizione, stante la mancata esplicazione di ragioni che giustificavano detta scelta, con la decisione aziendale di coinvolgere entrambe le sedi;
e che ciò ha comportato
- come dimostrato dalle tabelle neutralizzate, richieste al solo fine di valutare l'incidenza del criterio in contestazione sulla individuazione del personale da collocare in mobilità e dunque sul licenziamento de quo - un effettivo pregiudizio per , che, senza la attribuzione dei 5 punti, avrebbe Controparte_1 mantenuto il proprio posto di lavoro.
Il criterio in questione è rimasto incomprensibile anche in questa sede, poiché, pur se formalmente ancorato ad esigenze tecnico-organizzative, ha portato di fatto alla “espulsione” dei dipendenti in forza a RI TO, come è confermato dall'elenco del personale in esubero (su 152 unità eccedentarie, poi scese a 132, solo 12 provengono dalla sede di NE).
*Domanda avente ad oggetto il saldo del t.f.r. (III motivo)
Il rilievo coglie nel segno.
ha azionato la pretesa concernente l'importo di € 10.934,03 Controparte_1
(asseritamente) dovutogli quale saldo del t.f.r. - come risulta dal conteggio riportato anche in motivazione - fin dalla fase sommaria e la Parte_1
ha tempestivamente eccepito di avergli pagato integralmente il t.f.r. e di
[...] nulla dovere, atteso l'acconto di € 11.000 risultante dal CU del 2022 per l'anno di imposta 2021 (doc. 47 reclamante) e dalla tabella degli anticipi dei t.f.r. tenuta dalla azienda (doc. 48 reclamante).
Il Tribunale di Monza non ha attribuito alcuna rilevanza probatoria alla suddetta documentazione, essendo stata formata dallo stesso debitore, conformemente all'indirizzo di legittimità secondo cui “il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione” (così Cass. n. 31173/18); e secondo cui la Certificazione Unica (o l'ex modello CUD), solo in presenza di altri elementi (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici), può dimostrare l'avvenuto pagamento del t.f.r. (cfr. Cass. 19820/23; conf. Cass. n. 7186/24).
Il Collegio, peraltro, rileva che alla prima udienza della fase sommaria CP_1 ha ammesso di avere ricevuto, negli anni passati, un acconto sul t.f.r.,
[...] pur non essendo in grado di ricordare né l'importo, né la data (cfr. verbale del 4/10/23).
Quanto riferito dal lavoratore conferma l'assunto della Parte_1
e permette, pertanto, l'acquisizione ai sensi dell'art. 437, 2^ comma c.p.c. del documento sub lettera F, offerto solo in questa sede dall'attuale reclamante.
Va invero rammentato che i poteri officiosi riconosciuti al giudice del lavoro possono essere esercitati, anche su sollecitazione della parte, se il documento risulta indispensabile per la decisione, cioè se è necessario per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (cfr. per tutte così Cass. n. 33393/19).
Uniformandosi ad un orientamento ormai consolidato in materia (Cass. S.U. n. 10790/17; conf. Cass. S.U. n. 8202/05), la Suprema Corte ha ribadito che il giudizio di indispensabilità della prova implica "una valutazione sull'idoneità del mezzo istruttorio a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi, smentendo o confermando senza lasciare margini di dubbio" (così Cass. n. 26843/20).
Il modello 770 semplificato di per l''anno di imposta 2003 Controparte_1 dimostra (voce 070) la corresponsione della somma di € 11.000 - conformemente a quanto si ricava dalla documentazione proveniente dall'ex datrice di lavoro sopra richiamata - con la conseguenza che il t.f.r. risulta essergli stato integralmente corrisposto.
In parziale riforma della sentenza n. 607/24 del Tribunale di Monza, deve essere perciò rigettata la domanda diretta ad ottenere il saldo del t.f.r., mentre la sentenza gravata deve essere confermata nelle restanti statuizioni di merito.
Con riferimento alla domanda di restituzione delle somme erogate in esecuzione della pronuncia di primo grado (“Si precisa qui che nelle more del giudizio di primo grado, in data 22 febbraio 2024 la società ed il sig. hanno concordato un piano di rientro Pt_1 CP_1 delle somme dovute per effetto della pronuncia di illegittimità del licenziamento, accordo rispettato con il pagamento, in data 29 febbraio 2024, della prima rata di euro 17.172,25, pari al 24% della somma complessivamente dovuta;
le rate successive sono previste per le scadenze del 31 dicembre 2024, 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027”, così reclamo), il Collegio osserva che l'accordo di rateizzazione attiene alla domanda relativa al licenziamento e non a quella avente ad oggetto il t.f.r. per cui alcun importo deve essere restituito a tale titolo dal lavoratore.
Analogamente deve argomentarsi per quanto concerne il pagamento delle spese di primo grado alla luce della regolamentazione delle spese processuali che viene disposta - ai sensi del D.M. 147/22 in base al valore della controversia - in questa sede, dovendo le spese del doppio grado essere parzialmente compensate ex art. 92 c.p.c. per la reciproca soccombenza
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 607/24 del Tribunale di Monza, rigetta la domanda avente ad oggetto il saldo del t.f.r.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Liquida le spese del primo grado in € 9.000,00 e del secondo grado in € 4.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, che compensa per un quinto e pone nel resto a carico della attuale reclamante con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Milano 9/12/24
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni