Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/06/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 33 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Messina Via Comunale Santo 311, Complesso La Palma, pal. 4, C.F.:
, elettivamente domiciliato in Messina, Via Lenzi C.F._1
n° 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Zanghì che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio in primo grado, ed il quale ha dichiarato i seguenti dati: C.F.:
; P. IVA;
pec: C.F._2 P.IVA_1
email: ; tel. fax Email_1 Email_2
090674991; cell. 335250743, volendo ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo pec PARTE APPELLANTE Email_1
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
cod. fisc.: , ivi residente in [...]
Palace, pal.C, elettivamente domiciliata in via Trento 2/L, Messina, presso lo studio dell'avv. Marianna Barbaro (cod. fisc.: – C.F._4
PEC: , dal quale è Email_3
rappresentata e difesa per procura in atti;
PARTE APPELLATA
1
Giudice di Pace di Messina il 14.03.2024 e pubblicata l'15.10.2024
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza presidenziale del 27.05.2020, resa nel procedimento
R.G. 328/2020, avente ad oggetto separazione coniugi, proposto da contro , il Presidente del Controparte_1 CP_2
Tribunale di Messina disponeva in via provvisoria un assegno di € 650,00 mensili a carico del e a favore di CP_2 Controparte_1
di cui € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due
[...]
figlie domiciliate con la madre, ed € 150,00 per il mantenimento del coniuge.
Il in forza della provvisoria esecutorietà di detta ordinanza CP_2
presidenziale, pagava l'importo ordinato dal Presidente per 12 mensilità e, conseguentemente, percepiva la Controparte_1
complessiva somma di € 1.800,00 per il di lei mantenimento.
Nel contempo, tuttavia, ritenendo ingiusto ed CP_2
erroneo il provvedimento presidenziale in parte qua, proponeva reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Messina.
Con decreto del 03.05.2021 R.G. 24/2021 V.G., la Corte di Appello di Messina accoglieva il reclamo e revocava l'assegno per il mantenimento del coniuge disposto dal Presidente delegato con ordinanza del 27.05.2020, osservando in particolare che la percepiva uno stipendio CP_1
quale lavoratrice dipendente e che non vi era uno squilibrio reddituale.
Con sentenza n° 810 del 09.05.2022, il Tribunale di Messina pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi e, tra l'altro, rigettava la domanda avanzata da volta ad ottenere la Controparte_1
corresponsione di un assegno per il di lei mantenimento.
2 Con ricorso depositato il 07.04.2023 presso l'Ufficio del Giudice di
Pace di Messina chiedeva che fosse ingiunto a CP_2
di restituire la somma di € 1.800,00 Controparte_1
percepita indebitamente, a seguito della caducazione giudiziale del titolo provvisoriamente esecutivo in forza del quale era stato pagato detto importo.
Il Giudice di Pace di Messina con D.I. n. 611/2023 emesso in data 30 giugno 2023 nel procedimento n.1260/2023 ingiungeva a
[...]
di pagare la somma di € 1.800,00 oltre accessori e spese di CP_1
lite.
Con ricorso depositato il 27.07.2023 Controparte_1
proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, contestando la fondatezza della pretesa avversaria, In particolare, evidenziava che la indicata sentenza di separazione aveva disposto ex nunc in ordine all'insussistenza dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, come si desumeva dal fatto che il Tribunale aveva sottolineato in motivazione che la aveva beneficiato nel corso del CP_1
giudizio di una progressione stipendiale, con la conseguenza che le somme versate nel corso del giudizio in forza della ordinanza presidenziale poi revocata in sede di reclamo dovevano ritenersi irripetibili.
In detto procedimento di opposizione davanti al Giudice di Pace di
Messina si costituiva , il quale evidenziava che la Corte di Parte_1
Appello di Messina, con il decreto del 03.05.2021 R.G. 24/2021 V.G., aveva accolto il reclamo, rivalutando le medesime risultanze istruttorie già valutate dal Presidente, sicché non era vero che la revoca dell'assegno per il mantenimento del coniuge fosse fondata su un miglioramento delle condizioni economiche della intervenuta nel corso CP_1
del giudizio, né poteva attribuirsi alcun rilievo al fatto che il Tribunale con
3 la sentenza di separazione non avesse disposto nulla in ordine ad una eventuale ripetizione delle somme versate. Chiedeva, pertanto, l'integrale rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 1134/29024 depositata il 15.10.2024, il Giudice di
Pace di Messina accoglieva l'opposizione proposta, revocando il D.I. n°
611/2023 emesso dal Giudice di Pace di Messina in data 01-04.05.2023, e condannava parte opposta alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 700,00, di cui € 100,00 per spese ed € 600,00 per onorari e competenze, oltre il 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Avvero la suddetta sentenza, non notificata, Parte_1
proponeva impugnazione davanti a questo Tribunale con atto di citazione notificato il 01.01.2025, nel quale sottolineava l'errore in cui era incorso il primo Giudice, il quale aveva assimilato la posizione del creditore titolare del diritto all'assegno a quella del creditore alla restituzione di una somma indebitamente versata, sostenendo che a seguito della revoca dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui era stato previsto un assegno per il coniuge, il titolo esecutivo su cui si fondava la pretesa non poteva essere azionato né per il pagamento dell'assegno, né per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte durante il tempo in cui l'ordinanza era in vigore.
Evidenziava, quindi, che tale motivazione era puramente apparente ed eccepiva, pertanto, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
Lamentava, inoltre, che il Giudice di Pace aveva disconosciuto l'efficacia ex tunc del decreto della Corte di Appello con il quale era stata parzialmente revocata l'ordinanza presidenziale applicando erroneamente l'art. 709 comma 4 c.p.c., che riguardava la diversa fattispecie nella modificabilità del provvedimento presidenziale. Osservava, infine, che il principio condivisibile secondo cui l'ordinanza presidenziale è un provvedimento autonomo rispetto alla sentenza definitiva e mantiene la sua
4 efficacia esecutiva per tutto il tempo in cui è in vigore era stato del tutto travisato, facendo discendere da tale principio una sorta di irripetibilità delle somme versate. Chiedeva, pertanto, che in riforma della sentenza di primo grado, l'opponente fosse condannata al pagamento della somma di €
1.800,00 oltre interessi legali da ciascuna scadenza mensile sino al soddisfo.
Con comparsa depositata il 24.04.2025 si costituiva
[...]
la quale contestava la fondatezza dell'impugnazione CP_1
avversaria, ribadendo tutte le argomentazioni svolte davanti al primo giudice e sottolineando la correttezza della sentenza appellata. Evidenziava, poi, che non avendo giudice della separazione statuito alcunché con la sentenza che aveva definito quel giudizio, in ordine alla eventuale restituzione faceva presumere che la restituzione non fosse dovuta.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite.
All'udienza di comparizione ex art. 350 c.p.c. del 05.06.2025 compariva esclusivamente il procuratore della parte appellata che chiedeva la decisione della causa. Il Giudice disponeva, quindi, la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. ed assegnava, quindi, la causa a sentenza, stabilendo che il provvedimento sarebbe stato depositato nel termine di trenta giorni.
Ritiene questo Giudice che l'impugnazione proposta sia fondata e che la sentenza appellata vada integralmente riformata.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea motivazione della sentenza in punto di esclusione della ripetibilità delle somme pagate in esecuzione dell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., benché detta ordinanza fosse stata revocata dalla Corte di Appello in sede
5 di reclamo ed il diritto all'assegno fosse stato escluso con la sentenza che aveva definito il giudizio di separazione.
In particolare, l'appellante ha evidenziato la contraddittorietà della motivazione della sentenza di prime cure laddove si affermava che l'odierno appellante non avrebbe potuto richiedere la restituzione delle somme versate perché il titolo esecutivo in forza del quale aveva dovuto pagare era venuto meno e, di conseguenza, l'unico momento in cui il CP_2
avrebbe potuto chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, sarebbe stato tutto il tempo durante il quale l'ordinanza era in vigore.
Inoltre, l'appellante ha lamentato la violazione 708 c.p.c e 709, co.4,
c.p.c laddove la sentenza del GdP aveva escluso l'efficacia ex tunc del provvedimento della CdA con cui era stato accolto il reclamo avverso l'ordinanza presidenziale.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art.2033 c.p.c laddove il giudice di prime cure aveva escluso la ripetibilità delle somme pagate in virtù della natura autonoma del provvedimento ex art.708 c.p.c che si fondava su presupposti differenti rispetto alla sentenza emessa all'esito del giudizio.
I suddetti motivi di gravame, concernenti l'esclusione della ripetibilità delle somme pagate dall'appellante in ottemperanza dell'ordinanza presidenziale, successivamente revocata in sede di reclamo innanzi alla CdA, la cui statuizione sul punto è stata confermata dal
Tribunale con la pronuncia della sentenza di separazione, possono essere esaminati congiuntamente.
La questione che occorre, in primo luogo, esaminare riguarda la astratta ripetibilità o meno delle somme versate in forza di provvedimenti provvisori emessi nel corso del giudizio di separazione o di divorzio. Sul
6 punto si deve premettere che l'ordinanza presidenziale ed i successivi provvedimenti di modifica dell'ordinanza presidenziale emessi dal Giudice
Istruttore nel corso del giudizio di separazione, ai sensi dell'art. 709 ult. comma c.p.c., o di divorzio ai sensi dell'art. 4 legge 898/1970, sono provvedimenti aventi funzione senso latu cautelare e, comunque, anticipatoria degli effetti della pronuncia di merito, dalla quale sono destinati ad essere assorbiti e sostituiti. Di conseguenza, se la sentenza definitiva, emessa a cognizione piena, accerta che fin dalla domanda originaria non vi erano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno, tale pronuncia assorbe e supera i provvedimenti provvisori in precedenza emessi e le somme versate in forza di tali provvedimenti (come anche in forza di una sentenza di primo grado, poi riformata) diventano “indebite”.
Proprio in ragione di ciò bisogna verificare se dette somme siano suscettibili di “ripetizione” ai sensi dell'art. 2033 c.c.
In passato la giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n.
21675/2012; Cass. n. 15186/2015) aveva sovente affermato l'irripetibilità
(in tutto o in parte) delle somme versate da un coniuge all'altro sulla base di un provvedimento provvisorio emesso nel corso del giudizio di separazione o di divorzio, in base alla asserita natura alimentare o para- alimentare dell'assegno di mantenimento del coniuge separato o dell'assegno divorzile ed alla affermata irripetibilità della prestazione di alimenti desumibile, in difetto di un'espressa disposizione normativa, dalla complessiva disciplina dettata in punto di incedibilità, impignorabilità e non compensabilità delle somme dovute a titolo di alimenti, ai sensi degli artt. 447 c.c., 545 e 671 c.p.c., oltre che dai princìpi costituzionali.
Altre pronunce avevano, però, sottolineato le differenze esistenti, sul piano ontologico, tra assegno di mantenimento ed assegno alimentare
(Cass. n. 6519/1996), così mettendo in dubbio la correttezza della soluzione
7 adottata in tema di irripetibilità degli assegni provvisori stabiliti in seno ai giudizi di separazione e di divorzio;
alcune pronunce avevano, quindi, adottato una diversa soluzione, che si discostava dall'orientamento tradizionale (Cass. Ord. n. 28646/ 2021), affermando che “In caso di riforma del provvedimento che ha disposto l'assegno divorzile, ove sia revocata l'originaria statuizione per la mancanza ab origine dei presupposti di legge, il coniuge che ha versato il mantenimento ha diritto alla restituzione integrale delle somme versate e degli interessi maturati. Non rileva lo stato soggettivo di buona o mala fede, poiché chi ha ricevuto, lo ha fatto con la consapevolezza della provvisorietà e modificabilità del titolo, realizzando un arricchimento senza giusta causa”.
La Suprema Corte di Cassazione, nella autorevole composizione a
Sezioni Unite (Cass. n. 32914 del 9 novembre 2022), superando il suddetto contrasto giurisprudenziale, ha recentemente chiarito i presupposti ed i limiti della ripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento del coniuge separando (o dell'ex coniuge), sulla base di un provvedimento provvisorio oggetto di revoca in sede di pronuncia definitiva sul merito. In detta pronuncia si è, in primo luogo, escluso che l'irripetibilità possa farsi discendere dalla natura cautelare dei provvedimenti presidenziali e dalla particolare disciplina dettata dall'art. 189 disp. att. c.p.c.; si è, poi, rilevato che non si rinviene, nell'ordinamento, una disposizione che, sul piano sostanziale, sancisca la irripetibilità dell'assegno propriamente alimentare provvisoriamente disposto a favore dell'alimentando, atteso che l'art. 447
c.c. si occupa di disciplinare la cessione del credito alimentare e la sua compensazione con un controcredito dell'obbligato, ma non ne sancisce la irripetibilità. Le Sezioni Unite hanno, pertanto, concluso affermando che un temperamento al principio di piena ripetibilità può trovare giustificazione solo in ragioni equitative, sulla base dei princìpi costituzionali di solidarietà
8 umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.). Sulla scorta di tali premesse, le Sezioni Unite hanno affermato il principio che “In tema di assegno di mantenimento (separativo e divorzile), ove si accerti nella sentenza di primo o secondo grado l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti, la quale può essere derogata (con conseguente applicazione del principio di irripetibilità) esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo in virtù di una diversa valutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia;
e ove si proceda soltanto a una rimodulazione al ribasso di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge o ex coniuge in condizioni di debolezza economica.
Tale conclusione è stata, quindi, ribadita da diverse pronunce della
Suprema Corte e può, ormai considerarsi un indirizzo consolidato (vedi nello stesso senso anche Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 gennaio 2023, n. 477;
Cass. 26.04.2023 n. 10974).
Nel caso che ci occupa, la sentenza che ha definito il giudizio di separazione tra le parti in causa ha affermato l'insussistenza, in capo alla
, dei presupposti per il riconoscimento del diritto ad CP_1
un assegno di mantenimento sulla base di elementi di valutazione esistenti sin dall'inizio del giudizio (anche se soggetti ad accertamento nel corso del giudizio). E' ben vero che nella sentenza di separazione viene esclusa l'esistenza di un significativo squilibrio nelle condizioni economiche dei
9 coniugi, tale da imporre un intervento perequativo, “anche in considerazione del fatto che la ha beneficiato nel CP_1
corso del giudizio di una progressione stipendiale”, ma tale argomentazione
è volta esclusivamente a corroborare ulteriormente la decisione di negare il diritto all'assegno, già presa dalla Corte di Appello con il provvedimento che, in sede di reclamo, ha disposto la revoca parziale dell'ordinanza presidenziale. Infatti, il Tribunale non ha, comunque, messo in discussione le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello nel menzionato provvedimento, ove non si fa alcuna menzione di un eventuale miglioramento delle condizioni economiche della CP_1
nel corso del giudizio, ma si sottolinea che il aveva allegato che la Pt_1
moglie, la quale aveva affermato davanti al Presidente delegato di avere un reddito mensile di appena € 750,00, poteva in realtà godere di “un complessivo reddito mensile di € 1.131.000 al netto” e tale circostanza non era stata contestata dalla “in maniera puntuale e concreta”, CP_1
sicché non vi era “uno squilibrio concreto tra le situazioni economiche delle parti, e in particolare che quella della moglie è pressappoco corrispondente alla situazione del marito - ove si tega tenuto conto dell'utilità che la prima trae dal godimento della casa coniugale, della circostanza che il per vedere le figlie deve affrontare viaggi da La CP_2
Spezia a Messina, ed altresì che avrà esborsi per procurarsi un alloggio”.
La decisione del Tribunale di disattendere, con la sentenza di separazione, la richiesta della di vedersi CP_1
riconosciuto il diritto ad un assegno di mantenimento, non è stata, poi, formulata sulla base di una diversa valutazione, rispetto a quella effettuata nei provvedimenti provvisori, delle sole condizioni economiche dell'obbligato, posto che, al contrario, il Tribunale ha rigettato la domanda di assegno divorzile prendendo in considerazione in via esclusiva la
10 condizione economica del soggetto richiedente l'assegno, escludendo la configurabilità di una eventuale funzione perequativa dell'assegno stesso.
Invero, si evince che, in base ai rispettivi CUD del 2021, tra i coniugi non sussisteva ab origine alcuna condizione di significativo squilibrio economico.
Alla stregua dei principi sopra esposti ed alla luce del contenuto dei provvedimenti giurisdizionali emessi in sede di giudizio di separazione deve, allora, concludersi che nella specie opera la regola generale della condictio indebiti, mentre nessun rilievo può attribuirsi al fatto che il giudice della separazione non abbia disposto nulla con riferimento ad una eventuale ripetizione delle somme versate nel corso del giudizio, anche in considerazione del fatto che non risulta che nel giudizio di separazione il abbia formulato una domanda in tal senso sulla quale possa essersi Pt_1
formato il giudicato. Peraltro, ove pure nel giudizio di separazione fosse stata proposta dal soggetto interessato una domanda di ripetizione delle somme versate nel corso del giudizio ed il Tribunale abbia omesso di provvedere sulla predetta istanza, è pacifico che la parte può, alternativamente, denunciare la minuspetizione con gli ordinari mezzi di impugnazione oppure riproporla in un autonomo giudizio (posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale), mentre, è solo nell'ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (anche implicitamente), che il relativo giudicato non può essere contrastato in un separato giudizio (Cass. civ. 21.08.2023 n. 24896)
Di conseguenza, la motivazione della sentenza del giudice di prime cure appare inconferente, laddove esclude la ripetibilità delle somme pagate in ossequio all'ordinanza presidenziale ex art.708 c.p.c in virtù dell'inefficacia ex tunc della stessa a seguito della pronuncia della sentenza di separazione. Il giudice di prime cure pare, infatti, affermare che la
11 ripetibilità di quanto pagato sarebbe ammessa solo durante il periodo di vigenza della stessa ordinanza presidenziale che obbligava l'odierno appellante al pagamento, mentre una simile conclusione non trova alcun riscontro normativo.
Restano assorbiti gli altri motivi di gravame.
Alla stregua delle superiori considerazioni sentenza impugnata va integralmente riformata, ma non è più possibile confermare il decreto ingiuntivo opposto che lo stesso è stato ormai definitivamente revocato con la sentenza di primo grado (tra le tante Cass. civ. 06.09.2017 n. 20868), mentre la va condannata alla restituzione in favore CP_1
dell'appellante delle somme percepite in forza dell'ordinanza presidenziale del 27.05.2020 poi revocata, somme che vanno quantificate in complessivi
€ 1.800,00 (€ 150,00 x 12 mesi = 1.800,00), oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo. Infatti, secondo la regola contenuta nell'art. 2033 c.c., il solvens, pur avendo diritto di ripetere ciò che ha indebitamente pagato, non ha diritto al pagamento degli interessi relativi se non nel caso di mala fede dell'accipiens oppure, se questi era in buona fede (che comunque si presume), dal giorno della domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico dell'appellata e liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dei parametri di cui al D.M. 147/2022 tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sull'appello promosso con citazione notificata il 01.01.2025, da nei CP_2
confronti di così provvede: Controparte_1
12 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata n. 1134/29024 emessa dal Giudice di Pace di
Messina e depositata il 15.10.2024;
2) condanna a corrispondere a Controparte_1
la somma di in € 1.800,00 oltre interessi legali CP_2
dalla domanda sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 174,00 per spese non imponibili ed in complessivi € 1.278,00 per compensi di cui €
213,00 per fase studio, € 213,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase istruttoria ed € 426,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina lì 16.06.29025
IL GIUDICE
(dott. Corrado Bonanzinga)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Fabio Bucaria, m.o.t. in tirocinio
13