TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4672 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] al Tagliamento Controparte_1 C.F._1
(PN) il 26/09/1969,
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Carla CARRADORE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di
fissare la propria residenza;
2) la casa coniugale, con i relativi arredi, sita in MA NO (Vi), via XXV aprile
38, di proprietà della SI.ra , catastalmente identificata al fg. 7 numero 465 CP_1
sub 27, verrà assegnata alla stessa, che vi abiterà con i figli.
3) Il SI. trasferirà la propria residenza in altra abitazione entro e non oltre il CP_2
30.09.2025;
4) le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i genitori per quanto Per_1 Per_2
riguarda la loro educazione ed istruzione, con collocazione prevalente presso la
madre. Il SInor avrà facoltà di stare con le figlie e ogni qualvolta CP_2 Per_1 Per_2
ciò sarà possibile, dovendo intendersi gli incontri tra padre e figlie improntati alla
massima libertà, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, e
previo accordo con le stesse.
5) a far data dal mese di gennaio 2025 il SI. verserà alla SI.ra un CP_2 CP_1
assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00
per ciascun figlio), fino al raggiungimento di una stabile occupazione, rivalutabile
secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche,
sportive e ricreative, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di
Vicenza, entro il 5 di ogni mese;
6) Le parti convengono che l'Assegno Unico verrà percepito e goduto nella misura del
100% dalla SI.ra ; Controparte_1
7) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e ogni
altro documento equipollente dei figli;
8) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto dichiarano di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in MA NO (VI) in data 16/09/2006,
che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori e , alla prevalente collocazione Per_1 Per_2
delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie e a carico del padre così come concordato dalle parti, che si Per_1 Per_2
ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze
delle minori;
- le spese straordinarie relative alle figlie minori e , come regolamentate Per_1 Per_2
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al
50%;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo CP_2
di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento del Controparte_1
figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_3
mensile di euro 200,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio medesimo, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti,
vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
MA NO (VI), Via XXV Aprile 38 in favore di quale Controparte_1
genitore convivente con le figlie minori e e con il figlio maggiorenne ma Per_1 Per_2
economicamente non autosufficiente;
Per_3
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente dei figli;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
uniti in matrimonio in MA NO (VI) in data 16/09/2006 con atto CP_2
trascritto al n. 12, parte I, anno 2006, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA
NO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 27.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4672 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] al Tagliamento Controparte_1 C.F._1
(PN) il 26/09/1969,
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Carla CARRADORE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di
fissare la propria residenza;
2) la casa coniugale, con i relativi arredi, sita in MA NO (Vi), via XXV aprile
38, di proprietà della SI.ra , catastalmente identificata al fg. 7 numero 465 CP_1
sub 27, verrà assegnata alla stessa, che vi abiterà con i figli.
3) Il SI. trasferirà la propria residenza in altra abitazione entro e non oltre il CP_2
30.09.2025;
4) le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i genitori per quanto Per_1 Per_2
riguarda la loro educazione ed istruzione, con collocazione prevalente presso la
madre. Il SInor avrà facoltà di stare con le figlie e ogni qualvolta CP_2 Per_1 Per_2
ciò sarà possibile, dovendo intendersi gli incontri tra padre e figlie improntati alla
massima libertà, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, e
previo accordo con le stesse.
5) a far data dal mese di gennaio 2025 il SI. verserà alla SI.ra un CP_2 CP_1
assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00
per ciascun figlio), fino al raggiungimento di una stabile occupazione, rivalutabile
secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche,
sportive e ricreative, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di
Vicenza, entro il 5 di ogni mese;
6) Le parti convengono che l'Assegno Unico verrà percepito e goduto nella misura del
100% dalla SI.ra ; Controparte_1
7) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e ogni
altro documento equipollente dei figli;
8) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto dichiarano di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in MA NO (VI) in data 16/09/2006,
che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori e , alla prevalente collocazione Per_1 Per_2
delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie e a carico del padre così come concordato dalle parti, che si Per_1 Per_2
ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze
delle minori;
- le spese straordinarie relative alle figlie minori e , come regolamentate Per_1 Per_2
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al
50%;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo CP_2
di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento del Controparte_1
figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_3
mensile di euro 200,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio medesimo, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti,
vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
MA NO (VI), Via XXV Aprile 38 in favore di quale Controparte_1
genitore convivente con le figlie minori e e con il figlio maggiorenne ma Per_1 Per_2
economicamente non autosufficiente;
Per_3
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente dei figli;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
uniti in matrimonio in MA NO (VI) in data 16/09/2006 con atto CP_2
trascritto al n. 12, parte I, anno 2006, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA
NO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 27.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello