Articolo 13 della Legge 15 novembre 1965, n. 1288
Articolo 12Articolo 14
Versione
10 dicembre 1965
Art. 13.
Le ammende previste dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate alla costituzione di un fondo per l'annuale erogazione di borse di studio a favore degli orfani di guerra e degli orfani dei caduti per causa di servizio.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1965