Art. 2.
L' art. 605 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi 80 anni dalla nascita della persona medesima.
Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative a:
1) sentenze di proscioglimento da delitto trascorsi dieci anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili nel caso di sentenza di proscioglimento in istruttoria, se il reato non sia ancora estinto per prescrizione, la eliminazione si effettua al compimento del termine per la prescrizione;
2) sentenze o decreti di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta;
3) sentenze pronunciate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti di gli articoli 1 , 3 , 4 , 5 della legge 25 febbraio 1925, n. 2608 , nonche' dagli articoli 120 e 252 Codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II, del Codice penale , eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso 2°, 262, capoverso 2°, Codice penale ;
4) sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi tre anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili.
Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini su indicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e se questa e' stata applicata o sostituita con decreto ai sensi dell'articolo precedente n. 1), lettera c) anche i relativi provvedimenti sono eliminati".
L' art. 605 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi 80 anni dalla nascita della persona medesima.
Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative a:
1) sentenze di proscioglimento da delitto trascorsi dieci anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili nel caso di sentenza di proscioglimento in istruttoria, se il reato non sia ancora estinto per prescrizione, la eliminazione si effettua al compimento del termine per la prescrizione;
2) sentenze o decreti di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta;
3) sentenze pronunciate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti di gli articoli 1 , 3 , 4 , 5 della legge 25 febbraio 1925, n. 2608 , nonche' dagli articoli 120 e 252 Codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II, del Codice penale , eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso 2°, 262, capoverso 2°, Codice penale ;
4) sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi tre anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili.
Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini su indicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e se questa e' stata applicata o sostituita con decreto ai sensi dell'articolo precedente n. 1), lettera c) anche i relativi provvedimenti sono eliminati".