Versione
12 aprile 1952
12 aprile 1952
Art. 2.
L' art. 605 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi 80 anni dalla nascita della persona medesima.
Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative a:
1) sentenze di proscioglimento da delitto trascorsi dieci anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili nel caso di sentenza di proscioglimento in istruttoria, se il reato non sia ancora estinto per prescrizione, la eliminazione si effettua al compimento del termine per la prescrizione;
2) sentenze o decreti di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta;
3) sentenze pronunciate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti di gli articoli 1 , 3 , 4 , 5 della legge 25 febbraio 1925, n. 2608 , nonche' dagli articoli 120 e 252 Codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II, del Codice penale , eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso 2°, 262, capoverso 2°, Codice penale ;
4) sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi tre anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili.
Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini su indicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e se questa e' stata applicata o sostituita con decreto ai sensi dell'articolo precedente n. 1), lettera c) anche i relativi provvedimenti sono eliminati".
L' art. 605 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi 80 anni dalla nascita della persona medesima.
Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative a:
1) sentenze di proscioglimento da delitto trascorsi dieci anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili nel caso di sentenza di proscioglimento in istruttoria, se il reato non sia ancora estinto per prescrizione, la eliminazione si effettua al compimento del termine per la prescrizione;
2) sentenze o decreti di condanna per contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta;
3) sentenze pronunciate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti di gli articoli 1 , 3 , 4 , 5 della legge 25 febbraio 1925, n. 2608 , nonche' dagli articoli 120 e 252 Codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II, del Codice penale , eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso 2°, 262, capoverso 2°, Codice penale ;
4) sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi tre anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili.
Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini su indicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e se questa e' stata applicata o sostituita con decreto ai sensi dell'articolo precedente n. 1), lettera c) anche i relativi provvedimenti sono eliminati".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 28/05/1987, n. 209Provvedimento: N. 209 SENTENZA 22-28 MAGGIO 1987 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe FERRARI; Giudici: dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 605, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1979 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da AL ME, iscritta al n. …Leggi di più...
- sent. 209/87. casellario giudiziale·
- omesso divieto ai giudici di non tenerne conto·
- inammissibilita' della questione.·
- eliminazione·
- iscrizioni per gli ultraottantenni·
- precedenti penali risultanti aliunde