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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3812 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 19.09.2024 e vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. CIOFFI RAFFAELE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione;
opponente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. RICCI COSTANTINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato a margine del ricorso monitorio;
opposta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 762/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di €
8.834,74, oltre interessi e spese del procedimento, quale compenso per l'attività di custode svolta dall' nell'ambito della procedura esecutiva n. Controparte_1
3603/19 R.G.E., pendente tra (quale creditore procedente) e Parte_1
(quale debitore esecutato). L'odierna Controparte_2
opposta, infatti, ai sensi dell'art. 521-bis c.p.c., veniva incaricata della custodia di n. 2 veicoli commerciali appartenenti alla debitrice: un Ford Wagon Transit, targato
CE582RB, e un Fiat Iveco 30E9, targato BB183WG. Tuttavia, preso atto
1 dell'intervenuto fallimento della società esecutata, in data 28.06.2021 il G.E. disponeva l'estinzione della procedura esecutiva, svincolando i beni pignorati ed esonerando il custode da ogni responsabilità. La quindi, emetteva fattura CP_1
proforma n. 8/PB del 27.04.2022, mettendo in mora prima la debitrice e poi la Parte_1
ed – infine – depositava il ricorso monitorio. Il G.I. della fase monitoria, dopo
[...]
aver ordinato l'integrazione della documentazione con il provvedimento del G.E. di nomina quale custode, nonché quello di liquidazione del compenso, emetteva il decreto ingiuntivo a seguito dei chiarimenti resi dall'IVG, che aveva evidenziato che - trattandosi di un pignoramento ex art.521-bis c.p.c. - l'incarico di custode le era stato conferito non dal G.E., ma dall'avvocato della creditrice, ragion per cui il credito sarebbe disceso direttamente dall'art. 4 del D.M. 80/2009.
Con l'opposizione spiegata la eccepiva, in primo luogo, la mancata Parte_1
prova della sussistenza del credito, giacché né la fattura proforma (allegata in atti nel procedimento monitorio), né l'atto di pignoramento costituivano titoli idonei a fondare il diritto paventato;
nel merito, poi, evidenziava l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione intrapresa: in particolare, l'opponente sosteneva che l' avrebbe CP_1
dovuto chiedere la liquidazione del compenso in sede di esecuzione, impugnando con gli strumenti ad hoc l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, con la quale era stata rigettata la sua istanza di liquidazione e contestando anche nel quantum la somma ingiunta.
Costituitasi in giudizio, contestava fermamente l'avversa Controparte_1
opposizione e insisteva sulla conferma del decreto ingiuntivo, chiedendone la sua provvisoria esecuzione.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ritenuta la causa di pronta soluzione, all'udienza del 19.09.2024 la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti) e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento.
Pur avendo compiutamente provato l'intervenuta nomina con l'atto di pignoramento degli autoveicoli ex art. 521 bis c.p.c., nonché l'effettiva custodia persistente ancora al momento del deposito dell'istanza di vendita mobiliare ex art. 529 c.p.c., infatti, la
2 pretesa di parte opposta manca del decreto di liquidazione del G.E. ex art. 65 c.p.c. ed ex art. 33 del Decreto Ministeriale dell'11.02.1997, n. 109, opportunamente richiamati dalla difesa dell'opponente.
In particolare, il citato art. 33 dispone “se il processo esecutivo si estingue e se la vendita non ha luogo per cause non dipendenti dall'istituto, a quest'ultimo è dovuto secondo statuizione del giudice dell'esecuzione, dal creditore o dal debitore, un compenso nella misura indicata nella allegata tariffa”; spetta – infatti – al G.E. vagliare le cause della mancata vendita, potendosi porre a carico del creditore le spese sostenute dall'I.V.G. allorquando egli abbia determinato inutilmente l'inizio della procedura esecutiva non conclusasi e dovendosi – invece – porre le stesse a carico del debitore, alla luce del principio di cui all'art. 95 c.p.c., ove l'omessa conclusione del procedimento esecutivo non sia imputabile al mero disinteresse del creditore;
aggiungasi che il decreto del giudice procedente serve anche a determinare il compenso spettante al custode, sulla base delle tabelle applicabili al caso concreto (cfr. contestazioni formulate anche sul punto dall'opponente).
Nel caso in esame, l'istanza di vendita documentava chiaramente che nessun disinteresse è imputabile al creditore e, del resto, dall'ordinanza del 28.6.2021 si evince che il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva solo per intervenuto fallimento del debitore esecutato, liberando i beni pignorati dal vincolo del pignoramento ed esonerando espressamente il custode da ogni responsabilità; con la citata ordinanza, inoltre, il G.E. rigettava l'istanza di liquidazione delle spese.
Non ci si può esimere dall'evidenziare, inoltre, che anche l'art. 4 del D.M. 80/2009 – invocato da parte opposta – fa espressamente riferimento ad una liquidazione, presupponendo quindi il relativo decreto, in mancanza del quale il credito di parte opposta non può ritenersi provato e, soprattutto, non sussistono elementi per porre a carico dell'odierno opponente le spese di custodia, ragion per cui l'opposizione merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1) in accoglimento dell'opposizione spiegata, REVOCA il decreto n. 762/2022;
2) Condanna l' al rimborso in favore dell'Avv. Raffaele CIOFFI Controparte_1
(dichiaratosi antitastario) delle spese di giudizio che si liquidano in € 118,50 per C.U. ed € 27,00 per diritti, nonchè complessivi € 2.896,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.200,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 03/04/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott. ssa Ilaria Pietrovito, funzionaria addetta all'UPP.
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