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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2643/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2643 del ruolo generale per l'anno 2023, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza cartolare del 13 marzo 2025 e vertente
TRA
nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Gaeta, Via Cagliari n. 18 int. 5, presso lo studio dell'Avv. VALENTE
FRANCESCO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF , in persona Capo del Compartimento Controparte_1 P.IVA_1
marittimo - Comandante pro tempo re, in giudizio personalmente a mezzo del funzionario delegato, ai sensi dell'art. 6 co. 9 d.lgs. 150/2011;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione decreto di assegnazione punti licenza n. 346/2023.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 13.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 depositato in data 7/9/2023, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto di assegnazione punti licenza n. 346 del 2023
[...]
emesso dalla Capitaneria di Porto di Gaeta con il quale venivano assegnati n. 3 punti alla licenza da pesca n. UE018105 del M/P GA 1965.
1 N. 2643/2023 R.G.
A tal fine, parte ricorrente deduceva: - che con verbale n. 09/23, redatto in data 27.04.2023 e notificato in pari data (doc. 2), i verbalizzanti, Uff. di P.G. – Parte_2 [...]
e a seguito di controlli effettuati a bordo Parte_3 Parte_4 Parte_5
del matr. GA 1965 n. UE 18105, contestavano al sig. al sig. in CP_2 Parte_1 qualità di armatore, la presunta violazione degli artt. 14 e 15 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e dell'art. 10, comma 1, lettera “o” del D.Lgs n. 04/2012 (all'atto dell'accertamento non risultavano registrate sul logbook elettronico le catture relative alla data del 27.04.2023, nonostante la presenza di pescato a bordo”; - che i verbalizzanti comminavano oltre ad una sanzione pecuniaria a carico del
Comandante, sig. e dell'armatore sig. in solido tra Persona_1 Parte_1 loro, la sanzione amministrativa di € 2.000,00 oltre alle spese di procedimento e la segnalazione di nn. 3 punti al Comandante e 3 punti sulla licenza di pesca;
- che il signor , in data Pt_1
25.05.2023, proponeva scritti difensivi avverso il citato verbale di accertamento notificato (doc. 3) evidenziando il rispetto della procedura europea in tema di registrazioni e trasmissione dati tramite logbook; - che il signor veniva ascoltato personalmente sulle violazioni a lui ascritte Pt_1
(doc. 4); - che successivamente, la , senza per nulla prendere in Controparte_1
considerazione le motivazioni a difesa fornite dai signori , con nota del 03.08.2023, Pt_1
prot. n. 21768, recapitata ai signori in data 09.08.2023, notificava ai medesimi Pt_1
l'ordinanza ingiunzione n. 345 del 28.07.2023(doc. A)con la quale, nel ritenere fondato l'eseguito accertamento, ordinava ed ingiungeva agli stessi signori , coobbligati in solido, il Pt_1 pagamento di una sanzione amministrativa di € 2.000,00(duemila/00) per la presunta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento CE n. 1224/2009 ed art. 10, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 09.01.2012 n. 4 e ss. modd. ed integrazioni;
- che, oltre all'ordinanza ingiunzione per la sanzione pecuniaria, la notificava, sempre in data Controparte_1
09.08.2023, il decreto di assegnazione punti licenza n. disponendo che per la violazione Numer_1
grave di cui al suddetto p.v. n. fossero assegnati punti 3 alla licenza di pesca n. del Nu_2 Numer_1
M/P GA 1965; - che i militari hanno operato l'ispezione del M/P quando le operazioni di pesca non erano ancora ultimate, anzi l'equipaggio era nel clou delle bordate di pesca;
- che il quantitativo di pescato/catture rinvenuto nella stiva era di appena 20 Kg, di gran lunga inferiore a quello disciplinato dall'art. 14, comma 1, del Reg. CE n. 1224/2009(50 Kg); - che il comandante del M/p
è tenuto alla registrazione e successiva trasmissione dei dati almeno una volta al giorno;
- che per la registrazione dei dati, il comandante avrebbe avuto tempo sino al completamento dell'ultima operazione di pesca.
2 N. 2643/2023 R.G.
Il ricorrente chiedeva pertanto l'annullamento, previa adozione di ordinanza di sospensione, del decreto di assegnazione punti licenza.
Si costituiva la resistente, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondato sia in fatto che in diritto.
Respinta l'istanza di sospensione, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale.
All'udienza del 13 marzo 2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata decisa mediante lettura della sentenza, previa concessione di un termine per note conclusionali.
Nel merito, l'opposizione va respinta.
Preliminarmente deve evidenziarsi come la circostanza che il giudice di pace con sentenza n.
610/2023 abbia annullato l'ordinanza ingiunzione connessa al decreto di assegnazione punti non risulti dirimente. Infatti, il sistema di applicazione punti licenza previsto dal Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è applicato solo per infrazioni gravi di cui al Reg. (CE) n. 1005/2008, a prescindere dall'emissione dell'ordinanza ingiunzione, configurandosi pertanto come sanzione autonoma.
Pertanto, nella fattispecie in esame, a nulla rileva che l'ordinanza-ingiunzione sia stata annullata dal Giudice di Pace di Gaeta, considerata l'indipendenza del sistema di assegnazione punti rispetto al sistema sanzionatorio.
Ciò posto, occorre premettere che l'art. 14 del Reg. CE 1224/2009 dispone al paragrafo 1 che “Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di ciascun peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutta pari o superiore a 10 metri tiene un giornale di pesca delle sue attività, in cui annota in particolare, per ciascuna bordata di pesca, tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg in equivalente peso vivo. La soglia dei 50 kg si applica non appena le catture di una specie superano i 50 kg”. Il successivo paragrafo 2 lett. g dispone ulteriormente che il giornale di pesca comprende in particolare il numero di operazioni di pesca. L'art. 15 dispone altresì che “1. I comandanti di pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri registrano elettronicamente le informazioni di cui all'articolo 14 e le trasmettono per via elettronica all'autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno una volta al giorno. 2. I comandanti di pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri trasmettono le informazioni di cui all'articolo 14 su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di bandiera e in ogni caso trasmettono i pertinenti dati del giornale di pesca dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto.”.
3 N. 2643/2023 R.G.
Infine, l'art. 10, comma 1, lett. o, del D.lgs. n. 4/2012, stabilisce che, al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.
Dalla lettura delle norme citate risulta evidente che nel giornale di pesca vadano annotati sia i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg in equivalente peso vivo sia il numero di operazioni di pesca. Sebbene la trasmissione dei dati del giornale di pesca possa avvenire una volta al giorno, risulta evidente che la registrazione dei dati nel giornale di pesca debba essere svolta tempestivamente e comunque dopo ogni operazione di pesca in modo da consentire un controllo efficace in tempo reale.
Nel caso di specie, all'atto dell'accertamento non risultavano registrate elettronicamente le operazioni di pesca effettuata, nonostante la presenza di pescato a bordo, sebbene inferiore ai 50 kg.
In conclusione, ritiene il Tribunale che il ricorrente non possa invocare l'esimente della buona fede quale causa di esclusione della responsabilità per l'annullamento del Decreto di assegnazione punti, considerata la gravità dell'infrazione commessa dall'opponente, così come previsto dalla normativa di settore, e l'indipendenza del sistema di applicazione punti rispetto al sistema sanzionatorio dell'ordinanza-ingiunzione. Peraltro, il comandante del peschereccio in questione risulta essere un operatore professionale, tenuto al conseguente obbligo di diligenza e alla conoscenza della normativa di riferimento (“In tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con
l'uso dell'ordinaria diligenza.” Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 6018 del 28/02/2019, Rv. 652932 - 01).
Né è dimostrata la sussistenza della forza maggiore o del caso fortuito.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, nulla può riconoscersi a titolo di compensi alla resistente, giacché essa si è difesa in proprio e non ha documentato le spese vive sostenute. Invero, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (ex multis, Cass. 30597/2017).
4 N. 2643/2023 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma l'atto impugnato;
b) nulla sulle spese.
Così deciso in Cassino il 13 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2643 del ruolo generale per l'anno 2023, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza cartolare del 13 marzo 2025 e vertente
TRA
nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Gaeta, Via Cagliari n. 18 int. 5, presso lo studio dell'Avv. VALENTE
FRANCESCO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF , in persona Capo del Compartimento Controparte_1 P.IVA_1
marittimo - Comandante pro tempo re, in giudizio personalmente a mezzo del funzionario delegato, ai sensi dell'art. 6 co. 9 d.lgs. 150/2011;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione decreto di assegnazione punti licenza n. 346/2023.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 13.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 depositato in data 7/9/2023, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto di assegnazione punti licenza n. 346 del 2023
[...]
emesso dalla Capitaneria di Porto di Gaeta con il quale venivano assegnati n. 3 punti alla licenza da pesca n. UE018105 del M/P GA 1965.
1 N. 2643/2023 R.G.
A tal fine, parte ricorrente deduceva: - che con verbale n. 09/23, redatto in data 27.04.2023 e notificato in pari data (doc. 2), i verbalizzanti, Uff. di P.G. – Parte_2 [...]
e a seguito di controlli effettuati a bordo Parte_3 Parte_4 Parte_5
del matr. GA 1965 n. UE 18105, contestavano al sig. al sig. in CP_2 Parte_1 qualità di armatore, la presunta violazione degli artt. 14 e 15 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e dell'art. 10, comma 1, lettera “o” del D.Lgs n. 04/2012 (all'atto dell'accertamento non risultavano registrate sul logbook elettronico le catture relative alla data del 27.04.2023, nonostante la presenza di pescato a bordo”; - che i verbalizzanti comminavano oltre ad una sanzione pecuniaria a carico del
Comandante, sig. e dell'armatore sig. in solido tra Persona_1 Parte_1 loro, la sanzione amministrativa di € 2.000,00 oltre alle spese di procedimento e la segnalazione di nn. 3 punti al Comandante e 3 punti sulla licenza di pesca;
- che il signor , in data Pt_1
25.05.2023, proponeva scritti difensivi avverso il citato verbale di accertamento notificato (doc. 3) evidenziando il rispetto della procedura europea in tema di registrazioni e trasmissione dati tramite logbook; - che il signor veniva ascoltato personalmente sulle violazioni a lui ascritte Pt_1
(doc. 4); - che successivamente, la , senza per nulla prendere in Controparte_1
considerazione le motivazioni a difesa fornite dai signori , con nota del 03.08.2023, Pt_1
prot. n. 21768, recapitata ai signori in data 09.08.2023, notificava ai medesimi Pt_1
l'ordinanza ingiunzione n. 345 del 28.07.2023(doc. A)con la quale, nel ritenere fondato l'eseguito accertamento, ordinava ed ingiungeva agli stessi signori , coobbligati in solido, il Pt_1 pagamento di una sanzione amministrativa di € 2.000,00(duemila/00) per la presunta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento CE n. 1224/2009 ed art. 10, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 09.01.2012 n. 4 e ss. modd. ed integrazioni;
- che, oltre all'ordinanza ingiunzione per la sanzione pecuniaria, la notificava, sempre in data Controparte_1
09.08.2023, il decreto di assegnazione punti licenza n. disponendo che per la violazione Numer_1
grave di cui al suddetto p.v. n. fossero assegnati punti 3 alla licenza di pesca n. del Nu_2 Numer_1
M/P GA 1965; - che i militari hanno operato l'ispezione del M/P quando le operazioni di pesca non erano ancora ultimate, anzi l'equipaggio era nel clou delle bordate di pesca;
- che il quantitativo di pescato/catture rinvenuto nella stiva era di appena 20 Kg, di gran lunga inferiore a quello disciplinato dall'art. 14, comma 1, del Reg. CE n. 1224/2009(50 Kg); - che il comandante del M/p
è tenuto alla registrazione e successiva trasmissione dei dati almeno una volta al giorno;
- che per la registrazione dei dati, il comandante avrebbe avuto tempo sino al completamento dell'ultima operazione di pesca.
2 N. 2643/2023 R.G.
Il ricorrente chiedeva pertanto l'annullamento, previa adozione di ordinanza di sospensione, del decreto di assegnazione punti licenza.
Si costituiva la resistente, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondato sia in fatto che in diritto.
Respinta l'istanza di sospensione, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale.
All'udienza del 13 marzo 2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata decisa mediante lettura della sentenza, previa concessione di un termine per note conclusionali.
Nel merito, l'opposizione va respinta.
Preliminarmente deve evidenziarsi come la circostanza che il giudice di pace con sentenza n.
610/2023 abbia annullato l'ordinanza ingiunzione connessa al decreto di assegnazione punti non risulti dirimente. Infatti, il sistema di applicazione punti licenza previsto dal Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è applicato solo per infrazioni gravi di cui al Reg. (CE) n. 1005/2008, a prescindere dall'emissione dell'ordinanza ingiunzione, configurandosi pertanto come sanzione autonoma.
Pertanto, nella fattispecie in esame, a nulla rileva che l'ordinanza-ingiunzione sia stata annullata dal Giudice di Pace di Gaeta, considerata l'indipendenza del sistema di assegnazione punti rispetto al sistema sanzionatorio.
Ciò posto, occorre premettere che l'art. 14 del Reg. CE 1224/2009 dispone al paragrafo 1 che “Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di ciascun peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutta pari o superiore a 10 metri tiene un giornale di pesca delle sue attività, in cui annota in particolare, per ciascuna bordata di pesca, tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg in equivalente peso vivo. La soglia dei 50 kg si applica non appena le catture di una specie superano i 50 kg”. Il successivo paragrafo 2 lett. g dispone ulteriormente che il giornale di pesca comprende in particolare il numero di operazioni di pesca. L'art. 15 dispone altresì che “1. I comandanti di pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri registrano elettronicamente le informazioni di cui all'articolo 14 e le trasmettono per via elettronica all'autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno una volta al giorno. 2. I comandanti di pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri trasmettono le informazioni di cui all'articolo 14 su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di bandiera e in ogni caso trasmettono i pertinenti dati del giornale di pesca dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto.”.
3 N. 2643/2023 R.G.
Infine, l'art. 10, comma 1, lett. o, del D.lgs. n. 4/2012, stabilisce che, al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.
Dalla lettura delle norme citate risulta evidente che nel giornale di pesca vadano annotati sia i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg in equivalente peso vivo sia il numero di operazioni di pesca. Sebbene la trasmissione dei dati del giornale di pesca possa avvenire una volta al giorno, risulta evidente che la registrazione dei dati nel giornale di pesca debba essere svolta tempestivamente e comunque dopo ogni operazione di pesca in modo da consentire un controllo efficace in tempo reale.
Nel caso di specie, all'atto dell'accertamento non risultavano registrate elettronicamente le operazioni di pesca effettuata, nonostante la presenza di pescato a bordo, sebbene inferiore ai 50 kg.
In conclusione, ritiene il Tribunale che il ricorrente non possa invocare l'esimente della buona fede quale causa di esclusione della responsabilità per l'annullamento del Decreto di assegnazione punti, considerata la gravità dell'infrazione commessa dall'opponente, così come previsto dalla normativa di settore, e l'indipendenza del sistema di applicazione punti rispetto al sistema sanzionatorio dell'ordinanza-ingiunzione. Peraltro, il comandante del peschereccio in questione risulta essere un operatore professionale, tenuto al conseguente obbligo di diligenza e alla conoscenza della normativa di riferimento (“In tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con
l'uso dell'ordinaria diligenza.” Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 6018 del 28/02/2019, Rv. 652932 - 01).
Né è dimostrata la sussistenza della forza maggiore o del caso fortuito.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, nulla può riconoscersi a titolo di compensi alla resistente, giacché essa si è difesa in proprio e non ha documentato le spese vive sostenute. Invero, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (ex multis, Cass. 30597/2017).
4 N. 2643/2023 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma l'atto impugnato;
b) nulla sulle spese.
Così deciso in Cassino il 13 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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