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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa UR RO
In esito all'udienza del 16 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 2148/2025 R.G. e al n. 4395/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nato il [...] ad [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]n.1, rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Gugliotta giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875 rac. 7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Fiumicino. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento - condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato (art.3 comma 3 legge n. 104/1992)
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 14.4.2025 Parte_1 esponeva di aver presentato, con ricorso ex art. 445bis comma 1 c.p.c. dell'11.8.2024, istanza di ATP al fine di verificare il suo diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento oltre ai benefici di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della L. 104/92, ma che, disposta c.t.u. medico legale non era stata accertata la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento dei benefici invocati;
che in data 16.3.2025 era stata depositata dichiarazione di dissenso alla consulenza tecnica di ufficio depositata. Contestava le conclusioni della c.t.u., deducendo che il consulente aveva sottovalutato le gravità delle patologie accertate e il modo in cui esse si incidevano sulla sua autonomia personale. Rilevava, inoltre, l'omessa adeguata valutazione degli esiti dei test ADL ai quali era stato sottoposto. Evidenziava che, a causa delle patologie da cui risultava affetto, egli non era in grado di svolgere alcune attività essenziali, quali vestirsi, preparare il cibo o utilizzare il telefono. Rilevava, infine, che la perizia di parte prodotta in atti evidenziava una condizione clinica tale per cui egli ricorrente, pur potendo deambulare all'interno e all'esterno dell'abitazione, non era in grado, per la natura delle patologie da cui risultava affetto, di provvedere autonomamente ai bisogni della vita quotidiana. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, accertare e dichiarare che le sue condizioni di salute sono tali da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché alla concessione dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L.
104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, condannare l' alla corresponsione dei relativi benefici economici, oltre interessi e rivalutazione CP_1 monetaria;
instava per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei proprio difensore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 3.7.2025 si costituiva in giudizio l' , eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla prestazione o di condanna al relativo pagamento.
Nel merito, contestava l'infondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario, di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento relativo alla fase sommaria, iscritto al n. 4395/2024 R.G., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 16.12.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
2 4.- La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Si rileva che il c.t.u. nominato nella presente fase di merito ha accertato che il ricorrente è affetto da “Vasculopatia cerebrale aterosclerotica con grave decadimento cognitivo in soggetto di anni 89 con artrosi polidistrettuale a significativa incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva
e grave ipoacusia bilaterale” rilevando che il ricorrente “è abbisognevole di assistenza continua e quindi della presenza permanente di un accompagnatore, in quanto per le patologie di cui soffre non può compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita.”.
Il c.t.u. ha concluso affermando che “Quanto alla decorrenza, si è dell'avviso possa far data dal mese di Marzo dell'anno 2025, epoca in cui dalla visita specialistica geriatrica con valutazione multidimensionale, eseguita il 20-3-2025 presso il Distretto di Taormina (A.S.P. di
Messina), è stato documentato il grave decadimento cognitivo causato dalla vasculopatia cerebrale aterosclerotica”.
Il ct.u. ha, infine, rilevato che “che le stesse infermità con la medesima decorrenza riducono la sua autonomia personale correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione e quindi si configura una situazione che assume connotazione di gravità” rilevando che il predetto possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ed è soggetto portatore di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 a decorrere dal mese di marzo 2025.
Il c.t.u. ha poi ribadito in maniera analitica e convincente tale conclusione nel rispondere alle osservazioni formulate dal ricorrente, che ha contestato la data di decorrenza dei benefici riconosciuti dal consulente, sostenendo in particolare che le stesse condizioni di non autosufficienza erano già state descritte nella visita specialistica con valutazione multidimensionale dell'8.1.2025 e poi nuovamente evidenziata in quella del 20.3.2025.
Il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni formulate, ha osservato che “Dall'esito della prima visita specialistica, si evince intanto la mancata valutazione del deficit cognitivo (lieve, moderato, grave) e dalla valutazione multidimensionale la non totale dipendenza da terzi per
l'espletamento degli atti quotidiani della vita, in quanto il ricorrente mantiene tre funzioni su sei delle attività basilari della vita quotidiana ed una funzione delle attività strumentali. Il peggioramento del quadro clinico con l'impossibilità ad espletare in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita, si evince invece da quanto riportato nella visita specialistica geriatrica con valutazione multidimensionale, eseguita il 20-3- 2025 presso il Distretto di Taormina
3 (A.S.P. di Messina), che documenta un grave decadimento cognitivo e, alla valutazione multidimensionale, la non autosufficienza e la non autonomia (ADL = 1/6 ; IADL=0/8)” ed ha confermato le conclusioni rese.
L'esame medico-legale condotto dal c.t.u., sulla base di un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e a seguito dell'esame obiettivo condotto sulla persona del ricorrente, appare completo ed approfondito.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono va dichiarato che possiede Parte_1 il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dal marzo 2025.
6.- La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude ogni altra indagine e impedisce la pronunzia di condanna dell' al pagamento dei ratei. La relativa domanda va CP_1 pertanto rigettata.
7.- Il limitato accoglimento delle domande attoree, tenuto conto della decorrenza dello stato invalidante accertato e dell'inammissibilità della domanda diretta alla liquidazione della prestazione ed alla corresponsione dei ratei, giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio relative alla fase sommaria e di due terzi delle spese di giudizio relative alla fase di merito. La restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore del ricorrente come CP_1 da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura assistenziale e del valore controversia ed applicando i valori tariffari minimi, considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Mariagrazia Gugliotta, sussistendo la dichiarazioni di rito.
8.- Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex art. Parte_1
445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 11.8.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c.
4 depositato in data 14.4.2025, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che possiede il Parte_1 requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dal marzo 2025;
- condanna l' alla rifusione di un terzo delle spese giudiziali relative alla fase di CP_1 merito, che liquida – già ridotte – in euro 898,50 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario avv. Mariagrazia GUGLIOTTA, compensando la restante quota e le spese di lite relative alla fase sommaria;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1 liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 17 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
UR RO
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