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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/04/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1308/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1308/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Elisabetta Giordano, in forza di procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sala Consilina (Sa), alla via G. Mezzacapo n. 61D
-ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione su domanda congiunta ex art. 473-bis 51 c.p.c..
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 17.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 20.12.2024, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Teggiano (Sa) il Parte_2
pagina 1 di 3 25.10.1975 in regime di comunione dei beni e che dall'unione sono nati a Polla (Sa), il Per_1
2.02.1977 e il 30.11.1979, entrambi maggiorenni e autosufficienti, hanno dedotto che, Per_2
a seguito di gravi contrasti, è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra essi coniugi e la convivenza si è resa impossibile;
che ogni bene in comunione verrà diviso in parti uguali;
che
è casalinga e non svolge alcuna attività lavorativa in quanto ha provveduto Parte_2
sempre alla gestione della casa e della famiglia.
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi ai patti e condizioni di seguito meglio precisati:
“Il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente dai genitori. Per_2
La casa coniugale sita in Sassano (Sa) alla via Mautoni n. 79 resta nella piena disponibilità della sig.ra con tutti gli arredi e corredi. Il sig. non avanza alcunché a Parte_2 Parte_1
pretendere nei confronti della moglie: Le parti con la presente statuiscono di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra in ragione della separazione, se non l'autorizzazione a vivere separati”.
Il PM non ha rassegnato le proprie conclusioni nel termine di cui al decreto del 27.12.2024 pur ritualmente comunicatogli.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente dai genitori. Per_2
La casa coniugale sita in Sassano (Sa) alla via Mautoni n. 79 resta nella piena disponibilità della sig.ra con tutti gli arredi e corredi. Il sig. non avanza alcunché a Parte_2 Parte_1
pretendere nei confronti della moglie: Le parti con la presente statuiscono di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra in ragione della separazione, se non l'autorizzazione a vivere separati”.
In particolare, all'udienza del 17.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto rinunciando alla comparizione personale dei coniugi.
Alla medesima udienza, il Tribunale ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
pagina 2 di 3 3. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Sa) il 18.08.1950 e nata a [...] il [...] i quali Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in Teggiano (Sa), il 25.10.1975;
2) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e riportate in parte motiva;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teggiano (Sa) per gli adempimenti di competenza di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 42, Parte 2, Serie
A, anno 1975 del Comune di Teggiano (Sa);
4) nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 24.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1308/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Elisabetta Giordano, in forza di procura in calce all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sala Consilina (Sa), alla via G. Mezzacapo n. 61D
-ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione su domanda congiunta ex art. 473-bis 51 c.p.c..
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 17.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 20.12.2024, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Teggiano (Sa) il Parte_2
pagina 1 di 3 25.10.1975 in regime di comunione dei beni e che dall'unione sono nati a Polla (Sa), il Per_1
2.02.1977 e il 30.11.1979, entrambi maggiorenni e autosufficienti, hanno dedotto che, Per_2
a seguito di gravi contrasti, è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra essi coniugi e la convivenza si è resa impossibile;
che ogni bene in comunione verrà diviso in parti uguali;
che
è casalinga e non svolge alcuna attività lavorativa in quanto ha provveduto Parte_2
sempre alla gestione della casa e della famiglia.
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi ai patti e condizioni di seguito meglio precisati:
“Il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente dai genitori. Per_2
La casa coniugale sita in Sassano (Sa) alla via Mautoni n. 79 resta nella piena disponibilità della sig.ra con tutti gli arredi e corredi. Il sig. non avanza alcunché a Parte_2 Parte_1
pretendere nei confronti della moglie: Le parti con la presente statuiscono di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra in ragione della separazione, se non l'autorizzazione a vivere separati”.
Il PM non ha rassegnato le proprie conclusioni nel termine di cui al decreto del 27.12.2024 pur ritualmente comunicatogli.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Il figlio è maggiorenne ed economicamente indipendente dai genitori. Per_2
La casa coniugale sita in Sassano (Sa) alla via Mautoni n. 79 resta nella piena disponibilità della sig.ra con tutti gli arredi e corredi. Il sig. non avanza alcunché a Parte_2 Parte_1
pretendere nei confronti della moglie: Le parti con la presente statuiscono di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra in ragione della separazione, se non l'autorizzazione a vivere separati”.
In particolare, all'udienza del 17.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto rinunciando alla comparizione personale dei coniugi.
Alla medesima udienza, il Tribunale ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
pagina 2 di 3 3. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Sa) il 18.08.1950 e nata a [...] il [...] i quali Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in Teggiano (Sa), il 25.10.1975;
2) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e riportate in parte motiva;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teggiano (Sa) per gli adempimenti di competenza di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 42, Parte 2, Serie
A, anno 1975 del Comune di Teggiano (Sa);
4) nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 24.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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