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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9878 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. LB NF ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 33638.2023del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
1. , C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1 28/01/1968, figlio ed erede legittimo di , nata a [...] il Persona_1 13/02/1947 ed ivi deceduta il 08/03/2010, a sua volta figlia ed erede legittima di
, nato a [...] il [...] e deceduto a Praia a Mare Persona_2 (Cs) il 17/02/1994; 2. , C.F.: , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2 08/06/1968, figlia ed erede legittima di , nato a [...] Persona_3 il 20/05/1923 ed ivi deceduto il 19/01/2020; 3. C.F.: nato ad [...] il CP_3 C.F._3 07/08/1982, , C.F.: nata ad [...] il CP_4 C.F._4 03/04/1988, e , C.F.: nata a Controparte_5 C.F._5 CA (Av) il 01/08/1950, figli, moglie e tutti eredi legittimi di Per_4
, nato a [...] il [...] e deceduto ad Avellino il
[...] 11/11/2002, a sua volta figlio ed erede legittimo di nato a Persona_5 CA (Av) il 16/04/1916 e deceduto a Canaze (Tn) il 02/05/1953; 4. , C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._6 (Av) il 08/04/1954, , C.F.; , nato Parte_2 C.F._7 a AS IN (Av) il 21/01/1948, Parte_3 C.F.: nata a [...] il [...], C.F._8 [...]
, C.F.: nato a [...] il Parte_4 C.F._9 12/05/1956, , C.F.: , nata a [...] Parte_5 C.F._10
IN (Av) il 03/12/1960, C.F.: Parte_6
, nata a [...] il [...], tutti figli ed C.F._11 eredi legittimi di , nato a [...] il [...] e Persona_6 deceduto a AT ZZ (Va) il 20/08/1999, nonché , Parte_7 C.F.: nato a [...] il [...], C.F._12 [...]
, C.F.: , nato a [...] il Parte_2 C.F._13 10/05/1956, e , C.F.: , nato a Persona_6 C.F._14 AS IN (Av) il 17/03/1960, tutti figli ed eredi legittimi di
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a AT Parte_4 ZZ (Va) il 26/08/1986;
1 2
5. , C.F.: , nata a [...] il Controparte_6 C.F._15
23/03/1951, C.F.: nato a Controparte_7 C.F._16 NT (Av) il 11/04/1947, entrambi figli ed eredi legittimi Per_7
, nato a [...] il [...] e deceduto a TE (Av) il
[...] 01/09/1971; 6. C.F.: , nato a [...] il Parte_8 C.F._17
09/01/1964, , C.F.: , nata a [...] Parte_9 C.F._18 il 28/11/1974, entrambi figli ed eredi legittimi di , nato a [...] Persona_8 (Pz) il 08/07/1923 e deceduto a UR (Pz) il 25/08/2007; 7. , C.F.: nato a [...] il Controparte_8 C.F._19 29/12/1948, , C.F.: , nata a [...] Controparte_9 C.F._20
(Av) il 02/09/1946, e , C.F.: , nata a Controparte_10 C.F._21 AI (Av) il 17/05/1941, tutti figli ed eredi legittimi di Persona_9
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 05/07/1984;
[...] 8. , C.F.: , nato a [...] il Controparte_11 C.F._22 24/10/1969, e C.F.: , nata a Controparte_12 C.F._23
TA (Sa) il 27/02/1937, figlio, moglie ed entrambi eredi legittimi di
, nato a [...] il [...] e deceduto ad OL (Sa) Persona_10 il 05/12/1996; 9. C.F.: , nato a [...] il CP_13 C.F._24 23/10/1952, figlio ed erede legittimo di , nato a [...] Persona_11 (Pz) il 04/12/1913 e deceduto ad Episcopia (Pz) il 10/01/1984; 10. , C.F.: nato a [...] il Parte_10 C.F._25 10/05/1967, , C.F.: , nato a [...] Parte_11 C.F._26 (Av) il 01/01/1957, e , C.F.: , nata a Parte_12 C.F._27 GE (Av) il 18/06/1932, figli, moglie e tutti eredi legittimi di Per_12
, nato a [...] il [...] e deceduto a San Nicola Baronia
[...] (Av) il 17/08/2001; 11. , C.F.: nata a [...] il Parte_13 C.F._28 01/11/1948, C.F.: , nato a Parte_14 C.F._29 CA (Av) il 19/04/1953, C.F.: Parte_15
, nata a [...] il [...], C.F._30 Parte_16
, C.F.: , nata a [...] il [...],
[...] C.F._31
, C.F.: , nato a [...] il Parte_17 C.F._32 04/07/1958, 08/03/1961, tutti figli ed eredi legittimi di , nato a Persona_13 CA (Av) il 02/05/1923 ed ivi deceduto il 14/03/1999; 12. , C.F.: , nata ad [...] il Parte_18 C.F._33 25/10/1948, figlia ed erede legittima di nato ad Persona_14 AN (Av) il 05/09/1924 ed ivi deceduto il 18/01/1953; 13. C.F.: , nato a [...] il Parte_19 C.F._34 20/02/1947, figlio ed erede legittimo di nato a [...] il Persona_15 31/08/1921 e deceduto a AI (Av) il 19/08/2001; 14. C.F.: , nato a [...] Parte_20 C.F._35 AR (Av) il 21/01/1958, C.F.: Parte_21 C.F._36 nata a [...] il [...], e C.F.: Parte_22
, nata a [...] il [...], tutti figli ed eredi C.F._37 legittimi di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_16 AI (Av) il 20/10/2003;
2 3
15. C.F.: , nato in [...] il Parte_23 C.F._38
27/09/1961, e C.F.: , nata in Parte_24 C.F._39 Argentina il 25/03/1965, entrambi figli ed eredi legittimi di Persona_17 nato a [...] il [...] e deceduto in Argentina il 04/10/1984; 16. , C.F.: , nata a [...] Controparte_14 C.F._40 il 16/04/1949, figlia ed erede legittima di , nato a Persona_18
DA (Pz) il 01/01/1915 ed ivi deceduto il 24/01/2019; 17. C.F.: , nata a [...] il CP_15 C.F._41 28/07/1946, C.F.: nato a [...] Controparte_16 C.F._42 il 05/01/1944, entrambi figli ed eredi legittimi di nato a Persona_19 ON (Pz) il 28/06/1913 e deceduto a RC (Mi) il 04/03/1980, nonchè
, C.F.: , nata a [...] il Controparte_17 C.F._43 10/12/1966, e , C.F.: , nata a [...] Controparte_18 C.F._44 (Mi) l'11/03/1973, entrambi figli ed eredi legittimi di nata a Persona_20 ON (Pz) il 18/11/1938 e deceduta a Monza (MB) il 30/03/2020, figlia ed erede legittima del predetto Persona_19
18. , C.F.: nato a [...] il CP_19 C.F._45 16/09/1958, e , C.F.: nato a Controparte_20 C.F._46 CA (Av) il 25/09/1949, entrambi figli ed eredi legittimi di Per_21
, nato a [...] il [...] e deceduto l'11/01/2011;
[...] 19. C.F.: , nato a [...] il Controparte_21 C.F._47 22/03/1948, e C.F.: , nata a Controparte_22 C.F._48 RN (Av) il 13/11/1953, entrambi figli ed eredi legittimi di Persona_22 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 27/07/2013; 20. , C.F.: , nata ad [...] il Parte_25 C.F._49 04/10/1959, , C.F.: nata ad [...] Parte_26 C.F._50 (Av) il 28/09/1966, C.F.: Parte_27
, nato ad [...] il [...], e C.F._51 CP_23
, C.F.: nata a [...] il [...],
[...] C.F._52 figli, moglie e tutti eredi legittimi di , nato ad Persona_23 AN (Av) il 08/03/1922 ed ivi deceduto il 17/06/1995; 21. C.F.: , nata ad [...] Controparte_24 C.F._53 (Av) il 23/11/1951, e , C.F.: nata ad Controparte_25 C.F._54 AN (Av) il 23/11/1951, entrambre figlie ed eredi legittime di
[...]
, nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto il 16/08/2014; Per_24 22. , C.F.: , nato a [...] il Controparte_26 C.F._55 21/05/1961, e , C.F.: , nato a [...] CP_27 C.F._56 (Av) il 12/01/1959, entrambi figli ed eredi legittimi di , nato a Persona_25 LL (Av) il 10/03/1920 ed ivi deceduto il 12/06/2016; 23. , C.F.: , nata ad [...] il Parte_28 C.F._57 29/05/1946, , C.F.: , nata a [...] Parte_29 C.F._58 (Pz) il 14/10/1939, , C.F.: , nata Parte_30 C.F._59 ad Episcopia (Pz) il 29/07/1952, C.F.: Parte_31
nato ad [...] il [...], e C.F._60 Parte_32
, C.F.: nata ad [...] il [...], tutti
[...] C.F._61 figli ed eredilegittimi di nato ad [...] il [...] Persona_26 ed ivi deceduto il 31/07/1991; 24. , C.F.: nata a [...] il Parte_33 C.F._62 30/06/1947, , C.F.: , nato a [...] Parte_34 C.F._63
3 4
(Pz) il 30/06/1947, , C.F.: , nata a Parte_35 C.F._64
DA (Pz) 21/06/1950, e , C.F.: , Controparte_28 C.F._65 nato a [...] il [...], tutti figli ed eredi legittimi di Persona_27
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 10/12/1971;
[...] 25. C.F.: , nato a [...] CP_29 C.F._66 il 28/10/1948, figlio ed erede legittimo di nato a [...] Persona_28
LD (Pz) l'11/11/1920 e deceduto a ET (Pz) il 26/12/2015; 26. C.F.: , nato a [...] il Parte_36 C.F._67 02/05/1952, figlio ed erede legittimo di nato a [...] Persona_29 il 17/11/1923 e deceduto a NT (Av) l'08/01/2017; 27. C.F.: nata a [...] il [...], e Parte_37 C.F._68
C.F.: , nata a [...] il Parte_38 C.F._69 15/09/1952, entrambe figlie ed eredi legittime di , nato a [...] Persona_30 LD (Pz) il 18/03/1923 ed ivi deceduto l'08/11/2000; 28. , C.F.: nata a [...] Parte_39 C.F._70 AR (Av) il 07/03/1947, , C.F.: , Parte_40 C.F._71 nato a [...] il [...], , C.F.: Parte_41
, nato a [...] il [...], C.F._72 [...]
, C.F.: , nata a [...] Parte_42 C.F._73 (Av) il 05/10/1950, e , C.F.: , nato a [...] Parte_43 C.F._74 EL dei AR (Av) il 29/01/1953, tutti figli ed eredi legittimi di
[...]
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Per_31 06/01/1974; 29. C.F.: , nata a [...] il CP_30 C.F._75 03/09/1961, e , C.F.: , nata a [...] CP_31 C.F._76 il 16/05/1947, entrambe figlie ed eredi legittime di , nato a Persona_32 CA (Av) il 30/11/1924 ed ivi deceduto il 24/11/2015; 30. C.F.: , nato a [...] il CP_32 C.F._77 04/03/1964, C.F.: , nata a Parte_44 C.F._78 Guardiagrele (Ch) il 28/07/1962, ed C.F.: Controparte_33
, nata a [...] il [...], figli e moglie di C.F._79
, nato a [...] il [...] e deceduto a Chieti il Persona_33
30/01/1994;
31. C.F.: nato a [...] il Testimone_1 C.F._80 12/04/1923;
32. , C.F.: , nata a [...] CP_34 C.F._81 l'11/07/1949, figlia ed erede legittima di , nato a [...] Persona_34 il 26/03/1919 e deceduto in AT (Av) il 21/10/1997;
33. C.F.: , nato ad [...] il CP_35 C.F._82 12/12/1967, figlio ed erede legittimo di , nato a [...] il Persona_35 27/08/1923 ed ivi deceduto il 28/09/1994; 34. C.F.: , nato a [...] il CP_36 C.F._83 25/11/1923; 35. C.F.: , nato ad [...] il CP_37 C.F._84 13/01/1960, figlio ed erede legittimo di nato ad [...] il Persona_36 07/09/1921 ed ivi deceduto il 20/04/1994; 36. C.F.: nata a [...] il Parte_45 C.F._85 13/11/1958, , C.F.: , nata a [...] il Parte_46 C.F._86 10/01/1964, , C.F.: , nato a [...] Parte_47 C.F._87
4 5
(Av) il 26/02/1961, e C.F.: nata a Controparte_38 C.F._88
RN (Av) il 01/09/1931, figli, moglie ed eredi legittimi di , nato a Persona_37 GE (Av) il 03/07/1924 ed ivi deceduto il 16/11/1990, nonchè CP_39
C.F.: , nata a [...] il [...],
[...] C.F._89
C.F.: , nata a [...] il Parte_48 C.F._90 02/03/1976, entrambe figlie ed eredi legittime di , nata a [...] Per_38
(Av) il 18/10/1953 e deceduta a Napoli il 20/08/1976, figlia ed erede legittima del predetto;
Persona_37
37. C.F.: , nato a [...] CP_40 C.F._91 il 25/03/1951, e C.F.: , nato a [...] Parte_49 C.F._92 ST (An) il 09/06/1958, entrambi figli ed eredi legittimi di Persona_39 nato a [...] il [...] e deceduto a SI (An) il 19/12/2011;
38. C.F.: , nata a [...] il CP_41 C.F._93 03/07/1953, e C.F.: , nata a [...] CP_42 C.F._94 (Av) il 05/02/1940, entrambe figlie ed eredi legittime di Persona_40
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 16/03/1998;
[...]
39. , C.F.: , nato a [...] Parte_50 C.F._95 il 06/06/1963, C.F.: , nato a [...] Parte_51 C.F._96 SA (Av) il 06/11/1961, e C.F.: Parte_52
, nata a [...] il [...], tutti eredi C.F._97 testamentari di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_41 deceduto il 07/09/1998; 40. C.F.: , nata a [...] Controparte_43 C.F._98 Pt_18 30/11/1953, figlia ed erede legittima di nato a [...] Persona_42 il 29/10/1913 e deceduto a il 06/02/1999; Pt_18 41. , C.F.: , nata a [...] il CP_44 C.F._99 03/06/1966, figlia ed erede legittima di , nata a [...] il Persona_43 17/04/1934 e deceduta a CA (Av) il 02/10/2022, sorella ed erede legittima di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_44 deceduto il 25/12/1999 senza lasciar figli nè testamento;
42. C.F.: , nato a [...] il CP_45 C.F._100 30/12/1948, e C.F.: , nata a [...] Parte_53 C.F._101 (Av) il 01/01/1951, entrambi figli ed eredi legittimi di nato ad Persona_45 AN (Av) l'01/10/1920 e deceduto a CI (Av) il 02/02/2003;
43. , C.F.: , nata a [...] Controparte_46 C.F._102 (Av) il 08/03/1943, figlia ed erede legittima di , nato a Controparte_47 OR De SA (Av) il 16/01/1914 (erroneamente riportato in alcuni documenti come , nato a [...] il [...], essendo la Persona_46 medesima persona) e deceduto in Eisenach (Germania) il 26/08/1944;
44. , C.F.: , nata a [...] il Controparte_48 C.F._103 28/11/1954, e , C.F.: , nata a [...] CP_49 C.F._104 (Av) il 28/04/1952, entrambe figlie ed eredi legittime di , nato a Persona_47 CA (Av) il 01/09/1923 e deceduto a NT (Av) il 03/11/1980; 45. C.F.: , nato a [...] CP_50 C.F._105 (Av) il 10/07/1946, e C.F.: , nato a [...] CP_51 C.F._106 EL dei AR (Av) l'08/12/1943, entrambi figli ed eredi legittimi di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_48 l'11/01/2005;
5 6
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Enzo Molettieri, C.F.: C.F._107
[...] Email_1 parti ricorrenti ex art.281 decies c.p.c. contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a in Via Pt_18
San Martino della Battaglia n. 4; parte resistente contumace contro
, in persona del Presidente del Consiglio p.t. e il Controparte_52 [...]
(cod. fiscale ), in persona del Controparte_53 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. fax: 0696514000 – PEC: P.IVA_2
, presso i cui uffici in alla Via dei Email_2 Pt_18
Portoghesi n. 12 domiciliano per legge;
parti resistenti/intervenute
FATTO
La difesa delle parti ricorrenti premette che trattasi nella fattispecie, di miliari fatti prigionieri in tempo di guerra. Nel ricorso è scritto: “Tra i soldati italiani ad essere deportati nei lager tedeschi vi furono anche i Sigg.;
1. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_2 il 9 settembre 1943 e liberato dalle truppe alleate il 1maggio 1945;
2. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_3 il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'11 settembre 1945;
3. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_5 tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 7 ottobre 1945;
4. , nato a [...] il [...] (erroneamente Persona_6 indicato nel foglio matricolare con anno di nascita 1929), catturato dai tedeschi
l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
5. , nato a [...] il [...] (erroneamente Persona_7 indicato nel foglio matricolare con il mese di nascita di marzo anzichè maggio),
6 7
catturato dai tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio
1945;
6. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi il 15 Persona_8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'11 aprile 1945;
7. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_9 tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dai russi il 6 luglio 1944;
8. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_10 il 15 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'11 dicembre 1944;
9. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_11 tedeschi il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 13 novembre 1945;
10. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_12 il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
11. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_13 tedeschi il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
12. , nato ad [...] il [...] (indicato nel Persona_14 foglio matricolare con il solo nome di , catturato dai tedeschi l'8 Pt_2 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
13. nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_15 il 15 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 24 settembre 1945;
14. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_16 il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 20 agosto 1945;
15. nato a [...] il [...], catturato dai Persona_17 tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 settembre 1945;
16. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_18 tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 9 marzo 1945;
17. nato a [...] il [...], catturato dai Persona_19 tedeschi il 10 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
18. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_21 tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
19. nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi il 9 Persona_22 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
7 8
20. , nato ad [...] il [...] (indicato Persona_23 nel foglio matricolare con il solo nome di , catturato dai tedeschi l'8 Per_19 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
21. , nato ad [...] il [...], catturato dai Persona_24 tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
22. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi il Persona_25
15 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
23. , nato ad [...] il [...], catturato dai Persona_26 tedeschi l'11 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 15 aprile 1945;
24. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_27 tedeschi il 14 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 9 aprile 1945;
25. nato a [...] l'[...], catturato dai Persona_28 tedeschi il 13 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 30 ottobre 1945;
26. nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_29
l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
27. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_30 tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 7 aprile 1945;
28. , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_31 deceduto il 06/01/1974, catturato dai tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 26 giugno 1945;
29. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_32
l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
30. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_33 tedeschi il 16 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 4 maggio 1945;
31. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Testimone_1 il 12 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
32. (indicato nel foglio matricolare come Persona_34 Persona_49
), nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi
[...]
l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
33. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi il 9 Persona_35 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
34. nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi CP_36
l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
8 9
35. nato ad [...] il [...], catturato dai tedeschi l'8 Persona_36 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
36. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi l'8 Persona_37 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
37. nato a [...] il [...], catturato dai Persona_39 tedeschi il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 29 giugno 1945;
38. nato a [...] il [...] (indicato Persona_40 nel foglio matricolare con il solo nome di ), catturato dai tedeschi l'8 Per_40 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
39. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_41 tedeschi il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 29 luglio 1945;
40. nato a [...] il [...], catturato dai Persona_42 tedeschi il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 29 aprile 1945;
41. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_44 il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
42. , nato ad [...] l'[...], catturato dai tedeschi il 9 Persona_45 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
43. , nato a [...] il [...], Controparte_47 catturato dai tedeschi il 9 settembre 1943 e deceduto in prigionia per malattia il
28/08/1944;
44. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_50 tedeschi il 9 settembre 1943, condotto in un campo di concentramento in
Germania, evaso, nuovamente catturato e poi fucilato in data 08/12/1944;
45. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_47 tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 settembre 1945;
46. nato a [...] il [...], catturato dai Persona_48 tedeschi il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945.
La difesa delle parti ricorrenti premette che: ”dopo la proclamazione dell'armistizio, detti soldati vennero disarmati dalle forze tedesche ed arrestati.
Dopo qualche giorno, con le armi dei soldati tedeschi spianate contro, vennero caricati come bestie su treni e, ammassati in piedi insieme ad altri commilitoni, iniziarono un viaggio senza sapere la loro destinazione. Il viaggio durò alcuni giorni. I treni non si fermarono neanche per permettere ai soldati di effettuare
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esternamente i loro bisogni corporali o per dar loro qualcosa da mangiare o bere. Solo giunti a destinazione fu loro dato un pezzo di pane nero, duro e puzzolente. I soldati italiani rimasero sgomenti quando i treni si fermarono ai capilinea. Pur non essendo soldati nemici, atteso che la dichiarazione di guerra da parte dell'Italia contro la Germania fu proclamata in data 13 ottobre 1943, essi erano stati deportati nei campi di concentramento del Terzo Reich, nei quali vivranno come schiavi sino all'8 maggio 1945, per ben 20 mesi. Invero, non riconoscendo loro lo status di prigionieri di guerra neanche dopo il 13 ottobre
1943, i soldati delle Schutzstaffel, cc.dd. S.S., e della Wehrmacht deliberatamente
e su ordine dei loro diretti superiori misero più volte a digiuno i parenti dei ricorrenti o i ricorrenti medesimi (nel caso di e di , al fine di Tes_1 CP_36 costringerli a combattere al fianco delle truppe naziste, li percossero ed insultarono con parole come "porci italiani", "traditori badogliani", "makaroni", li segregarono in campi cinti da fili spinati sotto il controllo di sentinelle munite di mitragliatrici, dai quali gli internati italiani non potevano allontanarsi tranne che per recarsi al lavoro scortati da militari armati, che di notte li rinchiudevano
a chiave in dormitori angusti e privi delle più elementari misure igieniche, senza la possibilità di poter fuggire in caso di bombardamenti. Gli internati furono sottoposti a lavori insalubri nelle miniere o nelle fabbriche siderurgiche, senza alcun tipo di protezione, o furono costretti a lavorare in luoghi oggetto di possibili bombardamenti da parte delle truppe nemiche, come ponti e ferrovie.
Nessuna retribuzione fu loro corrisposta per i lavori fatti durante la prigionia, anzi, essendo mal nutriti e soggetti a turni di lavoro massacranti, essi iniziarono ad essere puniti con la c.d. , cioè con razioni di cibo Controparte_54 proporzionati alla prestazione lavorativa offerta. Essendo già di per sè indeboliti,
a seguito di questa pratica, la loro produttività invece di aumentare diminuì considerevolmente e le razioni di cibo divennero così misere che per non morire di fame iniziarono a mangiare bucce di patate ed altri scarti di verdure rubate tra
l'immondizia. Nonostante il regime carcerario e le umiliazioni subite, la Part costrizione ad effettuare lavori massacranti in condizioni di denutrizione, gli riuscirono a trovare sempre la forza per dire "NO" all'adesione alla Repubblica
Sociale di Salò o a combattere al fianco delle truppe tedesche, aggravando così sempre più il trattamento al quale venivano di volta in volta sottoposti sino alla
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liberazione dei campi da parte delle truppe alleate o dei russi. Tale stato di cose, però, alla lunga determinò ingenti danni sui medesimi”
La difesa della parte ricorrente concludeva: “per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere dalla Repubblica Federale di Germania e/o, anche in via solidale e congiunta, dalla Repubblica Italiana il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai loro danti causa ovvero da essi personalmente a seguito dei fatti analiticamente descritti in narrativa;
e per l'effetto, II) condannare la Repubblica Federale di Germania e/o, anche in via solidale e congiunta, la Repubblica Italiana a pagare in favore dei ricorrenti la somma equitativamente determinata di € 3.000,00 - ovvero la diversa maggior o minor somma ritenuta di Giustizia – per ogni mese di internamento subito dai loro danti causa ovvero da essi personalmente, a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali occorsi, oltre interessi compensativi dal momento della commissione del fatto illecito, rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di emanazione della sentenza a quella di effettivo soddisfo;
III) condannare la
Repubblica Federale di Germania e/o, anche in via solidale e congiunta, la a pagare in favore della Sig.ra e dei Sigg. Controparte_52 Controparte_46
, e Per_14 Pt_2 CP_5 Pt_4 Pt_5 Parte_6 nella loro qualità di eredi legittimi e successori di , nato a Persona_6
LL (Av) il 16/05/1923 e deceduto a AT ZZ (Va) il 20/08/1999, fratello di , nonché dei Sigg. , e Persona_50 Pt_7 Pt_2 [...]
, nella loro qualità di eredi legittimi e successori di Persona_6 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a AT Parte_4
ZZ (Va) il 26/08/1986, altro fratello di , la somma Persona_50 equitativamente ritenuta di Giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale rispettivamente con il padre e con il fratello , oltre Controparte_47 Persona_50 interessi compensativi dal momento della commissione del fatto illecito, rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di emanazione della sentenza a quella di effettivo soddisfo;
IV) condannare la Repubblica Federale di Germania
e/o, anche in via solidale e congiunta, la Repubblica Italiana al pagamento delle spese ed onorari di causa.
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Si costituiva la difesa erariale e dopo alcune eccezioni processuali eccepivano altresì la prescrizione. Nel merito rilevava che ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno era onere degli attori dimostrare sia la propria qualità di eredi, sia che il de cuius rientri effettivamente fra le vittime: a) di un crimine di guerra o contro l'umanità; b) che abbia leso un diritto inviolabile della persona;
c) compiuto sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani;
d) dalle forze del Terzo Reich;
e) nel periodo compreso tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945. Era onere degli attori dimostrare altresì l'effettiva sussistenza dei soli danni direttamente riferibili ai diritti inviolabili della persona patiti dall'internato e la loro entità, con la precisazione che – dal relativo ammontare – andrà comunque dedotto quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa.
Concludeva chiedendo di: dichiarare l'incompetenza territoriale ex art. 25 c.p.c. del Tribunale di Roma;
dichiarare inammissibile la domanda per insussistenza dei presupposti per il litisconsorzio facoltativo di cui all'art. 103, primo comma,
c.p.c.; in subordine rispetto al punto b), disporre la separazione delle cause ai sensi dell'art. 103, secondo comma, c.p.c.; in subordine e nel merito: affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di Controparte_53 cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
in ogni caso, rigettare nel merito la domanda, in quanto attinente a crediti prescritti o, comunque, perché infondata in fatto e in diritto;
in via gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. Spese vinte.
Nessuno si costituiva per la Repubblica Federale di Germania.
All'udienza del 24.6.2024 erano assegnati i termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 12.5.2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti ricorrenti, commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella
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fattispecie in esame – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
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Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi
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indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di
Guerra del 27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori.
Inoltre, non appare condivisibile l'affermazione che sembra emergere implicitamente dal ricorso, secondo la quale ogni violazione della Convenzione di
Ginevra assurga sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità.
Nel caso in esame trattasi di militari in stato di prigionia.
La restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità.
Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra,
15 16
stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. La stessa morte del militare prigioniero non assurge sempre ed automaticamente a crimine di guerra poiché la stessa può essere stata determinata da una molteplicità di fattori non sempre riconducibili al crimine di guerra.
La prigionia del militare di uno Stato belligerante, in quanto espressamente consentita, deve essere tenuta ben distinta da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato.
L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt.
6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del
12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
Le vicende narrate dalla difesa delle parti ricorrenti sono scarsamente documentate;
egli effettua nel ricorso una mera elencazione di militari prigionieri o anche uccisi e ricava da tale atroce accadimento l'automatico inserimento di quanto narrato nella fattispecie del crimine di guerra.
Trattasi di militari semplicemente prigionieri e successivamente liberati.
Due sono deceduti:
43. , nato a [...] il [...], Controparte_47 catturato dai tedeschi il 9 settembre 1943 e deceduto in prigionia per malattia il
28/08/1944 (in questo caso è la stessa difesa che indica la causa di morte estranea al crimine di guerra);
44. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_50 tedeschi il 9 settembre 1943, condotto in un campo di concentramento in
Germania, evaso, nuovamente catturato e poi fucilato in data 08/12/1944. Egli
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risulta comunque un militare catturato in Albania e condotto in un campo di concentramento ove era fucilato, per come indicato nel foglio matricolare.
Tuttavia, anche in questo caso la morte del militare non assurge alla definizione di crimine di guerra.
E) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta dai ricorrenti è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile.
Il travalicamento di tali limiti deve essere provato nel caso concreto non essendo sufficiente il mero inquadramento all'interno della categoria degli I.M.I. al fine di ritenere configurabile un crimine di guerra sottoposto in quanto tale alla giurisdizione del giudice italiano. Invero, il legislatore statale nell'istituire il
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità di cui all'art. 43 del D.L. n.36/2022 ha previsto quale necessario presupposto per il risarcimento la sussistenza di un accertamento giudiziale dei pregiudizi subiti in concreto dal soggetto di cui è causa, secondo le regole proprie del processo civile. Ne discende che non può dedursi in via presuntiva la sussistenza di un crimine di guerra in conseguenza del solo inquadramento del militare prigioniero nella categoria degli I.M.I.. Dunque, non possono assurgere a criterio presuntivo per l'accertamento del fatto illecito oggetto del presente giudizio le ricerche realizzate dagli storici relativamente alle generali condizioni dei prigionieri italiani, rimanendo impregiudicato l'onere per l'attore di fornire elementi probatori specificatamente riferiti al soggetto che si assume essere vittima del crimine di guerra oggetto del giudizio.
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Dunque, il giudice è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione unicamente qualora nel caso di specie a lui sottoposto sia stata fornita la prova della commissione di un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del singolo individuo della cui cattura e prigionia si tratta.
Tale prova non risulta essere stata fornita dalle parti ricorrenti in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito
(segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno del militare italiano prigioniero). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della
Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli
Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa
- di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa. Nel caso di specie trattasi tutti di militari dell'Esercito Italiano, catturati dalle Forze Armate Tedesche e, successivamente, sottoposti a lavori coatti. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
-belligeranti, la restrizione in prigionia da parte della forza nemica non costituisce un elemento di per sé sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c.
Dai fogli matricolari prodotti si evince unicamente lo status di militare. Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e,
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dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento. Tuttavia, le parti ricorrenti non hanno prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
È onere, dunque, dei ricorrenti fornire la prova dei fatti costitutivi di tale responsabilità. I ricorrenti hanno agito, iure hereditatis, per il risarcimento del danno subito dal de cuius in seguito alla prigionia.
Si osserva che sul piano probatorio, è necessario provare non solo il danno-evento
(il fatto illecito costituito dal crimine di guerra o contro l'umanità, che non risulta comunque provato nel caso di specie) ma anche il danno-conseguenza, rappresentato dalle ripercussioni negative dal punto di vista psicofisico, uniti dal nesso di causalità giuridica. A tale riguardo, decisiva valenza probatoria assume sul piano pratico la documentazione medico-legale, la quale non è stata allegata dalle parti ricorrenti del presente giudizio.
Avuto riguardo poi al risarcimento richiesto per il danno morale patito per i trattamenti inumani subiti durante la prigionia, si riporta quanto affermato in merito dalla giurisprudenza di legittimità. In materia di onere probatorio relativo alla sofferenza morale, la Corte di cassazione ha recentemente precisato che, sebbene sia difficoltoso fornire una prova diretta e oggettiva del dolore interiore, il danneggiato deve comunque offrire elementi sufficientemente idonei a dimostrare l'esistenza e la gravità della sofferenza subita (cfr. ordinanza n. 6444 del 3 marzo
2023). Tale onere probatorio non risulta soddisfatto in quanto non è stata allegata alcuna documentazione relativa alle eventuali gravi violazioni della Convenzione di Ginevra.
Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate dalla guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò condurrebbe alla configurabilità di un danno in re ipsa, in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
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Infine, per quanto riguarda il danno esistenziale, si richiama l'orientamento della
Corte di cassazione secondo cui il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. La relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass.
n.28742/2018). Non sono stati allegati elementi che possano costituire indici di uno stravolgimento della vita del de cuius in grado di configurare il danno esistenziale.
Al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, invero, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei soldati tedeschi, delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni conseguenza ingiusti patiti dal militare in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subìto.
Nessuno di tali elementi è stato provato in questo giudizio dai ricorrenti.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
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Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti ricorrenti, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dai ricorrenti in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 2.7.2025 Il Giudice
LB NF
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. LB NF ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 33638.2023del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
1. , C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1 28/01/1968, figlio ed erede legittimo di , nata a [...] il Persona_1 13/02/1947 ed ivi deceduta il 08/03/2010, a sua volta figlia ed erede legittima di
, nato a [...] il [...] e deceduto a Praia a Mare Persona_2 (Cs) il 17/02/1994; 2. , C.F.: , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2 08/06/1968, figlia ed erede legittima di , nato a [...] Persona_3 il 20/05/1923 ed ivi deceduto il 19/01/2020; 3. C.F.: nato ad [...] il CP_3 C.F._3 07/08/1982, , C.F.: nata ad [...] il CP_4 C.F._4 03/04/1988, e , C.F.: nata a Controparte_5 C.F._5 CA (Av) il 01/08/1950, figli, moglie e tutti eredi legittimi di Per_4
, nato a [...] il [...] e deceduto ad Avellino il
[...] 11/11/2002, a sua volta figlio ed erede legittimo di nato a Persona_5 CA (Av) il 16/04/1916 e deceduto a Canaze (Tn) il 02/05/1953; 4. , C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._6 (Av) il 08/04/1954, , C.F.; , nato Parte_2 C.F._7 a AS IN (Av) il 21/01/1948, Parte_3 C.F.: nata a [...] il [...], C.F._8 [...]
, C.F.: nato a [...] il Parte_4 C.F._9 12/05/1956, , C.F.: , nata a [...] Parte_5 C.F._10
IN (Av) il 03/12/1960, C.F.: Parte_6
, nata a [...] il [...], tutti figli ed C.F._11 eredi legittimi di , nato a [...] il [...] e Persona_6 deceduto a AT ZZ (Va) il 20/08/1999, nonché , Parte_7 C.F.: nato a [...] il [...], C.F._12 [...]
, C.F.: , nato a [...] il Parte_2 C.F._13 10/05/1956, e , C.F.: , nato a Persona_6 C.F._14 AS IN (Av) il 17/03/1960, tutti figli ed eredi legittimi di
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a AT Parte_4 ZZ (Va) il 26/08/1986;
1 2
5. , C.F.: , nata a [...] il Controparte_6 C.F._15
23/03/1951, C.F.: nato a Controparte_7 C.F._16 NT (Av) il 11/04/1947, entrambi figli ed eredi legittimi Per_7
, nato a [...] il [...] e deceduto a TE (Av) il
[...] 01/09/1971; 6. C.F.: , nato a [...] il Parte_8 C.F._17
09/01/1964, , C.F.: , nata a [...] Parte_9 C.F._18 il 28/11/1974, entrambi figli ed eredi legittimi di , nato a [...] Persona_8 (Pz) il 08/07/1923 e deceduto a UR (Pz) il 25/08/2007; 7. , C.F.: nato a [...] il Controparte_8 C.F._19 29/12/1948, , C.F.: , nata a [...] Controparte_9 C.F._20
(Av) il 02/09/1946, e , C.F.: , nata a Controparte_10 C.F._21 AI (Av) il 17/05/1941, tutti figli ed eredi legittimi di Persona_9
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 05/07/1984;
[...] 8. , C.F.: , nato a [...] il Controparte_11 C.F._22 24/10/1969, e C.F.: , nata a Controparte_12 C.F._23
TA (Sa) il 27/02/1937, figlio, moglie ed entrambi eredi legittimi di
, nato a [...] il [...] e deceduto ad OL (Sa) Persona_10 il 05/12/1996; 9. C.F.: , nato a [...] il CP_13 C.F._24 23/10/1952, figlio ed erede legittimo di , nato a [...] Persona_11 (Pz) il 04/12/1913 e deceduto ad Episcopia (Pz) il 10/01/1984; 10. , C.F.: nato a [...] il Parte_10 C.F._25 10/05/1967, , C.F.: , nato a [...] Parte_11 C.F._26 (Av) il 01/01/1957, e , C.F.: , nata a Parte_12 C.F._27 GE (Av) il 18/06/1932, figli, moglie e tutti eredi legittimi di Per_12
, nato a [...] il [...] e deceduto a San Nicola Baronia
[...] (Av) il 17/08/2001; 11. , C.F.: nata a [...] il Parte_13 C.F._28 01/11/1948, C.F.: , nato a Parte_14 C.F._29 CA (Av) il 19/04/1953, C.F.: Parte_15
, nata a [...] il [...], C.F._30 Parte_16
, C.F.: , nata a [...] il [...],
[...] C.F._31
, C.F.: , nato a [...] il Parte_17 C.F._32 04/07/1958, 08/03/1961, tutti figli ed eredi legittimi di , nato a Persona_13 CA (Av) il 02/05/1923 ed ivi deceduto il 14/03/1999; 12. , C.F.: , nata ad [...] il Parte_18 C.F._33 25/10/1948, figlia ed erede legittima di nato ad Persona_14 AN (Av) il 05/09/1924 ed ivi deceduto il 18/01/1953; 13. C.F.: , nato a [...] il Parte_19 C.F._34 20/02/1947, figlio ed erede legittimo di nato a [...] il Persona_15 31/08/1921 e deceduto a AI (Av) il 19/08/2001; 14. C.F.: , nato a [...] Parte_20 C.F._35 AR (Av) il 21/01/1958, C.F.: Parte_21 C.F._36 nata a [...] il [...], e C.F.: Parte_22
, nata a [...] il [...], tutti figli ed eredi C.F._37 legittimi di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_16 AI (Av) il 20/10/2003;
2 3
15. C.F.: , nato in [...] il Parte_23 C.F._38
27/09/1961, e C.F.: , nata in Parte_24 C.F._39 Argentina il 25/03/1965, entrambi figli ed eredi legittimi di Persona_17 nato a [...] il [...] e deceduto in Argentina il 04/10/1984; 16. , C.F.: , nata a [...] Controparte_14 C.F._40 il 16/04/1949, figlia ed erede legittima di , nato a Persona_18
DA (Pz) il 01/01/1915 ed ivi deceduto il 24/01/2019; 17. C.F.: , nata a [...] il CP_15 C.F._41 28/07/1946, C.F.: nato a [...] Controparte_16 C.F._42 il 05/01/1944, entrambi figli ed eredi legittimi di nato a Persona_19 ON (Pz) il 28/06/1913 e deceduto a RC (Mi) il 04/03/1980, nonchè
, C.F.: , nata a [...] il Controparte_17 C.F._43 10/12/1966, e , C.F.: , nata a [...] Controparte_18 C.F._44 (Mi) l'11/03/1973, entrambi figli ed eredi legittimi di nata a Persona_20 ON (Pz) il 18/11/1938 e deceduta a Monza (MB) il 30/03/2020, figlia ed erede legittima del predetto Persona_19
18. , C.F.: nato a [...] il CP_19 C.F._45 16/09/1958, e , C.F.: nato a Controparte_20 C.F._46 CA (Av) il 25/09/1949, entrambi figli ed eredi legittimi di Per_21
, nato a [...] il [...] e deceduto l'11/01/2011;
[...] 19. C.F.: , nato a [...] il Controparte_21 C.F._47 22/03/1948, e C.F.: , nata a Controparte_22 C.F._48 RN (Av) il 13/11/1953, entrambi figli ed eredi legittimi di Persona_22 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 27/07/2013; 20. , C.F.: , nata ad [...] il Parte_25 C.F._49 04/10/1959, , C.F.: nata ad [...] Parte_26 C.F._50 (Av) il 28/09/1966, C.F.: Parte_27
, nato ad [...] il [...], e C.F._51 CP_23
, C.F.: nata a [...] il [...],
[...] C.F._52 figli, moglie e tutti eredi legittimi di , nato ad Persona_23 AN (Av) il 08/03/1922 ed ivi deceduto il 17/06/1995; 21. C.F.: , nata ad [...] Controparte_24 C.F._53 (Av) il 23/11/1951, e , C.F.: nata ad Controparte_25 C.F._54 AN (Av) il 23/11/1951, entrambre figlie ed eredi legittime di
[...]
, nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto il 16/08/2014; Per_24 22. , C.F.: , nato a [...] il Controparte_26 C.F._55 21/05/1961, e , C.F.: , nato a [...] CP_27 C.F._56 (Av) il 12/01/1959, entrambi figli ed eredi legittimi di , nato a Persona_25 LL (Av) il 10/03/1920 ed ivi deceduto il 12/06/2016; 23. , C.F.: , nata ad [...] il Parte_28 C.F._57 29/05/1946, , C.F.: , nata a [...] Parte_29 C.F._58 (Pz) il 14/10/1939, , C.F.: , nata Parte_30 C.F._59 ad Episcopia (Pz) il 29/07/1952, C.F.: Parte_31
nato ad [...] il [...], e C.F._60 Parte_32
, C.F.: nata ad [...] il [...], tutti
[...] C.F._61 figli ed eredilegittimi di nato ad [...] il [...] Persona_26 ed ivi deceduto il 31/07/1991; 24. , C.F.: nata a [...] il Parte_33 C.F._62 30/06/1947, , C.F.: , nato a [...] Parte_34 C.F._63
3 4
(Pz) il 30/06/1947, , C.F.: , nata a Parte_35 C.F._64
DA (Pz) 21/06/1950, e , C.F.: , Controparte_28 C.F._65 nato a [...] il [...], tutti figli ed eredi legittimi di Persona_27
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 10/12/1971;
[...] 25. C.F.: , nato a [...] CP_29 C.F._66 il 28/10/1948, figlio ed erede legittimo di nato a [...] Persona_28
LD (Pz) l'11/11/1920 e deceduto a ET (Pz) il 26/12/2015; 26. C.F.: , nato a [...] il Parte_36 C.F._67 02/05/1952, figlio ed erede legittimo di nato a [...] Persona_29 il 17/11/1923 e deceduto a NT (Av) l'08/01/2017; 27. C.F.: nata a [...] il [...], e Parte_37 C.F._68
C.F.: , nata a [...] il Parte_38 C.F._69 15/09/1952, entrambe figlie ed eredi legittime di , nato a [...] Persona_30 LD (Pz) il 18/03/1923 ed ivi deceduto l'08/11/2000; 28. , C.F.: nata a [...] Parte_39 C.F._70 AR (Av) il 07/03/1947, , C.F.: , Parte_40 C.F._71 nato a [...] il [...], , C.F.: Parte_41
, nato a [...] il [...], C.F._72 [...]
, C.F.: , nata a [...] Parte_42 C.F._73 (Av) il 05/10/1950, e , C.F.: , nato a [...] Parte_43 C.F._74 EL dei AR (Av) il 29/01/1953, tutti figli ed eredi legittimi di
[...]
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Per_31 06/01/1974; 29. C.F.: , nata a [...] il CP_30 C.F._75 03/09/1961, e , C.F.: , nata a [...] CP_31 C.F._76 il 16/05/1947, entrambe figlie ed eredi legittime di , nato a Persona_32 CA (Av) il 30/11/1924 ed ivi deceduto il 24/11/2015; 30. C.F.: , nato a [...] il CP_32 C.F._77 04/03/1964, C.F.: , nata a Parte_44 C.F._78 Guardiagrele (Ch) il 28/07/1962, ed C.F.: Controparte_33
, nata a [...] il [...], figli e moglie di C.F._79
, nato a [...] il [...] e deceduto a Chieti il Persona_33
30/01/1994;
31. C.F.: nato a [...] il Testimone_1 C.F._80 12/04/1923;
32. , C.F.: , nata a [...] CP_34 C.F._81 l'11/07/1949, figlia ed erede legittima di , nato a [...] Persona_34 il 26/03/1919 e deceduto in AT (Av) il 21/10/1997;
33. C.F.: , nato ad [...] il CP_35 C.F._82 12/12/1967, figlio ed erede legittimo di , nato a [...] il Persona_35 27/08/1923 ed ivi deceduto il 28/09/1994; 34. C.F.: , nato a [...] il CP_36 C.F._83 25/11/1923; 35. C.F.: , nato ad [...] il CP_37 C.F._84 13/01/1960, figlio ed erede legittimo di nato ad [...] il Persona_36 07/09/1921 ed ivi deceduto il 20/04/1994; 36. C.F.: nata a [...] il Parte_45 C.F._85 13/11/1958, , C.F.: , nata a [...] il Parte_46 C.F._86 10/01/1964, , C.F.: , nato a [...] Parte_47 C.F._87
4 5
(Av) il 26/02/1961, e C.F.: nata a Controparte_38 C.F._88
RN (Av) il 01/09/1931, figli, moglie ed eredi legittimi di , nato a Persona_37 GE (Av) il 03/07/1924 ed ivi deceduto il 16/11/1990, nonchè CP_39
C.F.: , nata a [...] il [...],
[...] C.F._89
C.F.: , nata a [...] il Parte_48 C.F._90 02/03/1976, entrambe figlie ed eredi legittime di , nata a [...] Per_38
(Av) il 18/10/1953 e deceduta a Napoli il 20/08/1976, figlia ed erede legittima del predetto;
Persona_37
37. C.F.: , nato a [...] CP_40 C.F._91 il 25/03/1951, e C.F.: , nato a [...] Parte_49 C.F._92 ST (An) il 09/06/1958, entrambi figli ed eredi legittimi di Persona_39 nato a [...] il [...] e deceduto a SI (An) il 19/12/2011;
38. C.F.: , nata a [...] il CP_41 C.F._93 03/07/1953, e C.F.: , nata a [...] CP_42 C.F._94 (Av) il 05/02/1940, entrambe figlie ed eredi legittime di Persona_40
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 16/03/1998;
[...]
39. , C.F.: , nato a [...] Parte_50 C.F._95 il 06/06/1963, C.F.: , nato a [...] Parte_51 C.F._96 SA (Av) il 06/11/1961, e C.F.: Parte_52
, nata a [...] il [...], tutti eredi C.F._97 testamentari di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_41 deceduto il 07/09/1998; 40. C.F.: , nata a [...] Controparte_43 C.F._98 Pt_18 30/11/1953, figlia ed erede legittima di nato a [...] Persona_42 il 29/10/1913 e deceduto a il 06/02/1999; Pt_18 41. , C.F.: , nata a [...] il CP_44 C.F._99 03/06/1966, figlia ed erede legittima di , nata a [...] il Persona_43 17/04/1934 e deceduta a CA (Av) il 02/10/2022, sorella ed erede legittima di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_44 deceduto il 25/12/1999 senza lasciar figli nè testamento;
42. C.F.: , nato a [...] il CP_45 C.F._100 30/12/1948, e C.F.: , nata a [...] Parte_53 C.F._101 (Av) il 01/01/1951, entrambi figli ed eredi legittimi di nato ad Persona_45 AN (Av) l'01/10/1920 e deceduto a CI (Av) il 02/02/2003;
43. , C.F.: , nata a [...] Controparte_46 C.F._102 (Av) il 08/03/1943, figlia ed erede legittima di , nato a Controparte_47 OR De SA (Av) il 16/01/1914 (erroneamente riportato in alcuni documenti come , nato a [...] il [...], essendo la Persona_46 medesima persona) e deceduto in Eisenach (Germania) il 26/08/1944;
44. , C.F.: , nata a [...] il Controparte_48 C.F._103 28/11/1954, e , C.F.: , nata a [...] CP_49 C.F._104 (Av) il 28/04/1952, entrambe figlie ed eredi legittime di , nato a Persona_47 CA (Av) il 01/09/1923 e deceduto a NT (Av) il 03/11/1980; 45. C.F.: , nato a [...] CP_50 C.F._105 (Av) il 10/07/1946, e C.F.: , nato a [...] CP_51 C.F._106 EL dei AR (Av) l'08/12/1943, entrambi figli ed eredi legittimi di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_48 l'11/01/2005;
5 6
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Enzo Molettieri, C.F.: C.F._107
[...] Email_1 parti ricorrenti ex art.281 decies c.p.c. contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a in Via Pt_18
San Martino della Battaglia n. 4; parte resistente contumace contro
, in persona del Presidente del Consiglio p.t. e il Controparte_52 [...]
(cod. fiscale ), in persona del Controparte_53 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. fax: 0696514000 – PEC: P.IVA_2
, presso i cui uffici in alla Via dei Email_2 Pt_18
Portoghesi n. 12 domiciliano per legge;
parti resistenti/intervenute
FATTO
La difesa delle parti ricorrenti premette che trattasi nella fattispecie, di miliari fatti prigionieri in tempo di guerra. Nel ricorso è scritto: “Tra i soldati italiani ad essere deportati nei lager tedeschi vi furono anche i Sigg.;
1. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_2 il 9 settembre 1943 e liberato dalle truppe alleate il 1maggio 1945;
2. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_3 il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'11 settembre 1945;
3. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_5 tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 7 ottobre 1945;
4. , nato a [...] il [...] (erroneamente Persona_6 indicato nel foglio matricolare con anno di nascita 1929), catturato dai tedeschi
l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
5. , nato a [...] il [...] (erroneamente Persona_7 indicato nel foglio matricolare con il mese di nascita di marzo anzichè maggio),
6 7
catturato dai tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio
1945;
6. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi il 15 Persona_8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'11 aprile 1945;
7. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_9 tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dai russi il 6 luglio 1944;
8. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_10 il 15 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'11 dicembre 1944;
9. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_11 tedeschi il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 13 novembre 1945;
10. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_12 il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
11. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_13 tedeschi il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
12. , nato ad [...] il [...] (indicato nel Persona_14 foglio matricolare con il solo nome di , catturato dai tedeschi l'8 Pt_2 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
13. nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_15 il 15 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 24 settembre 1945;
14. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_16 il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 20 agosto 1945;
15. nato a [...] il [...], catturato dai Persona_17 tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 settembre 1945;
16. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_18 tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 9 marzo 1945;
17. nato a [...] il [...], catturato dai Persona_19 tedeschi il 10 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
18. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_21 tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
19. nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi il 9 Persona_22 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
7 8
20. , nato ad [...] il [...] (indicato Persona_23 nel foglio matricolare con il solo nome di , catturato dai tedeschi l'8 Per_19 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
21. , nato ad [...] il [...], catturato dai Persona_24 tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
22. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi il Persona_25
15 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
23. , nato ad [...] il [...], catturato dai Persona_26 tedeschi l'11 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 15 aprile 1945;
24. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_27 tedeschi il 14 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 9 aprile 1945;
25. nato a [...] l'[...], catturato dai Persona_28 tedeschi il 13 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 30 ottobre 1945;
26. nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_29
l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
27. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_30 tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 7 aprile 1945;
28. , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_31 deceduto il 06/01/1974, catturato dai tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 26 giugno 1945;
29. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_32
l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
30. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_33 tedeschi il 16 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 4 maggio 1945;
31. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Testimone_1 il 12 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
32. (indicato nel foglio matricolare come Persona_34 Persona_49
), nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi
[...]
l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
33. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi il 9 Persona_35 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
34. nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi CP_36
l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
8 9
35. nato ad [...] il [...], catturato dai tedeschi l'8 Persona_36 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
36. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi l'8 Persona_37 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
37. nato a [...] il [...], catturato dai Persona_39 tedeschi il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 29 giugno 1945;
38. nato a [...] il [...] (indicato Persona_40 nel foglio matricolare con il solo nome di ), catturato dai tedeschi l'8 Per_40 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
39. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_41 tedeschi il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 29 luglio 1945;
40. nato a [...] il [...], catturato dai Persona_42 tedeschi il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia il 29 aprile 1945;
41. , nato a [...] il [...], catturato dai tedeschi Persona_44 il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
42. , nato ad [...] l'[...], catturato dai tedeschi il 9 Persona_45 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945;
43. , nato a [...] il [...], Controparte_47 catturato dai tedeschi il 9 settembre 1943 e deceduto in prigionia per malattia il
28/08/1944;
44. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_50 tedeschi il 9 settembre 1943, condotto in un campo di concentramento in
Germania, evaso, nuovamente catturato e poi fucilato in data 08/12/1944;
45. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_47 tedeschi l'8 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 settembre 1945;
46. nato a [...] il [...], catturato dai Persona_48 tedeschi il 9 settembre 1943 e liberato dalla prigionia l'8 maggio 1945.
La difesa delle parti ricorrenti premette che: ”dopo la proclamazione dell'armistizio, detti soldati vennero disarmati dalle forze tedesche ed arrestati.
Dopo qualche giorno, con le armi dei soldati tedeschi spianate contro, vennero caricati come bestie su treni e, ammassati in piedi insieme ad altri commilitoni, iniziarono un viaggio senza sapere la loro destinazione. Il viaggio durò alcuni giorni. I treni non si fermarono neanche per permettere ai soldati di effettuare
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esternamente i loro bisogni corporali o per dar loro qualcosa da mangiare o bere. Solo giunti a destinazione fu loro dato un pezzo di pane nero, duro e puzzolente. I soldati italiani rimasero sgomenti quando i treni si fermarono ai capilinea. Pur non essendo soldati nemici, atteso che la dichiarazione di guerra da parte dell'Italia contro la Germania fu proclamata in data 13 ottobre 1943, essi erano stati deportati nei campi di concentramento del Terzo Reich, nei quali vivranno come schiavi sino all'8 maggio 1945, per ben 20 mesi. Invero, non riconoscendo loro lo status di prigionieri di guerra neanche dopo il 13 ottobre
1943, i soldati delle Schutzstaffel, cc.dd. S.S., e della Wehrmacht deliberatamente
e su ordine dei loro diretti superiori misero più volte a digiuno i parenti dei ricorrenti o i ricorrenti medesimi (nel caso di e di , al fine di Tes_1 CP_36 costringerli a combattere al fianco delle truppe naziste, li percossero ed insultarono con parole come "porci italiani", "traditori badogliani", "makaroni", li segregarono in campi cinti da fili spinati sotto il controllo di sentinelle munite di mitragliatrici, dai quali gli internati italiani non potevano allontanarsi tranne che per recarsi al lavoro scortati da militari armati, che di notte li rinchiudevano
a chiave in dormitori angusti e privi delle più elementari misure igieniche, senza la possibilità di poter fuggire in caso di bombardamenti. Gli internati furono sottoposti a lavori insalubri nelle miniere o nelle fabbriche siderurgiche, senza alcun tipo di protezione, o furono costretti a lavorare in luoghi oggetto di possibili bombardamenti da parte delle truppe nemiche, come ponti e ferrovie.
Nessuna retribuzione fu loro corrisposta per i lavori fatti durante la prigionia, anzi, essendo mal nutriti e soggetti a turni di lavoro massacranti, essi iniziarono ad essere puniti con la c.d. , cioè con razioni di cibo Controparte_54 proporzionati alla prestazione lavorativa offerta. Essendo già di per sè indeboliti,
a seguito di questa pratica, la loro produttività invece di aumentare diminuì considerevolmente e le razioni di cibo divennero così misere che per non morire di fame iniziarono a mangiare bucce di patate ed altri scarti di verdure rubate tra
l'immondizia. Nonostante il regime carcerario e le umiliazioni subite, la Part costrizione ad effettuare lavori massacranti in condizioni di denutrizione, gli riuscirono a trovare sempre la forza per dire "NO" all'adesione alla Repubblica
Sociale di Salò o a combattere al fianco delle truppe tedesche, aggravando così sempre più il trattamento al quale venivano di volta in volta sottoposti sino alla
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liberazione dei campi da parte delle truppe alleate o dei russi. Tale stato di cose, però, alla lunga determinò ingenti danni sui medesimi”
La difesa della parte ricorrente concludeva: “per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere dalla Repubblica Federale di Germania e/o, anche in via solidale e congiunta, dalla Repubblica Italiana il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai loro danti causa ovvero da essi personalmente a seguito dei fatti analiticamente descritti in narrativa;
e per l'effetto, II) condannare la Repubblica Federale di Germania e/o, anche in via solidale e congiunta, la Repubblica Italiana a pagare in favore dei ricorrenti la somma equitativamente determinata di € 3.000,00 - ovvero la diversa maggior o minor somma ritenuta di Giustizia – per ogni mese di internamento subito dai loro danti causa ovvero da essi personalmente, a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali occorsi, oltre interessi compensativi dal momento della commissione del fatto illecito, rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di emanazione della sentenza a quella di effettivo soddisfo;
III) condannare la
Repubblica Federale di Germania e/o, anche in via solidale e congiunta, la a pagare in favore della Sig.ra e dei Sigg. Controparte_52 Controparte_46
, e Per_14 Pt_2 CP_5 Pt_4 Pt_5 Parte_6 nella loro qualità di eredi legittimi e successori di , nato a Persona_6
LL (Av) il 16/05/1923 e deceduto a AT ZZ (Va) il 20/08/1999, fratello di , nonché dei Sigg. , e Persona_50 Pt_7 Pt_2 [...]
, nella loro qualità di eredi legittimi e successori di Persona_6 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a AT Parte_4
ZZ (Va) il 26/08/1986, altro fratello di , la somma Persona_50 equitativamente ritenuta di Giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale rispettivamente con il padre e con il fratello , oltre Controparte_47 Persona_50 interessi compensativi dal momento della commissione del fatto illecito, rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di emanazione della sentenza a quella di effettivo soddisfo;
IV) condannare la Repubblica Federale di Germania
e/o, anche in via solidale e congiunta, la Repubblica Italiana al pagamento delle spese ed onorari di causa.
11 12
Si costituiva la difesa erariale e dopo alcune eccezioni processuali eccepivano altresì la prescrizione. Nel merito rilevava che ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno era onere degli attori dimostrare sia la propria qualità di eredi, sia che il de cuius rientri effettivamente fra le vittime: a) di un crimine di guerra o contro l'umanità; b) che abbia leso un diritto inviolabile della persona;
c) compiuto sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani;
d) dalle forze del Terzo Reich;
e) nel periodo compreso tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945. Era onere degli attori dimostrare altresì l'effettiva sussistenza dei soli danni direttamente riferibili ai diritti inviolabili della persona patiti dall'internato e la loro entità, con la precisazione che – dal relativo ammontare – andrà comunque dedotto quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa.
Concludeva chiedendo di: dichiarare l'incompetenza territoriale ex art. 25 c.p.c. del Tribunale di Roma;
dichiarare inammissibile la domanda per insussistenza dei presupposti per il litisconsorzio facoltativo di cui all'art. 103, primo comma,
c.p.c.; in subordine rispetto al punto b), disporre la separazione delle cause ai sensi dell'art. 103, secondo comma, c.p.c.; in subordine e nel merito: affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di Controparte_53 cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
in ogni caso, rigettare nel merito la domanda, in quanto attinente a crediti prescritti o, comunque, perché infondata in fatto e in diritto;
in via gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. Spese vinte.
Nessuno si costituiva per la Repubblica Federale di Germania.
All'udienza del 24.6.2024 erano assegnati i termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 12.5.2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti ricorrenti, commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella
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fattispecie in esame – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
13 14
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi
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indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di
Guerra del 27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori.
Inoltre, non appare condivisibile l'affermazione che sembra emergere implicitamente dal ricorso, secondo la quale ogni violazione della Convenzione di
Ginevra assurga sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità.
Nel caso in esame trattasi di militari in stato di prigionia.
La restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità.
Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra,
15 16
stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. La stessa morte del militare prigioniero non assurge sempre ed automaticamente a crimine di guerra poiché la stessa può essere stata determinata da una molteplicità di fattori non sempre riconducibili al crimine di guerra.
La prigionia del militare di uno Stato belligerante, in quanto espressamente consentita, deve essere tenuta ben distinta da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato.
L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt.
6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del
12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
Le vicende narrate dalla difesa delle parti ricorrenti sono scarsamente documentate;
egli effettua nel ricorso una mera elencazione di militari prigionieri o anche uccisi e ricava da tale atroce accadimento l'automatico inserimento di quanto narrato nella fattispecie del crimine di guerra.
Trattasi di militari semplicemente prigionieri e successivamente liberati.
Due sono deceduti:
43. , nato a [...] il [...], Controparte_47 catturato dai tedeschi il 9 settembre 1943 e deceduto in prigionia per malattia il
28/08/1944 (in questo caso è la stessa difesa che indica la causa di morte estranea al crimine di guerra);
44. , nato a [...] il [...], catturato dai Persona_50 tedeschi il 9 settembre 1943, condotto in un campo di concentramento in
Germania, evaso, nuovamente catturato e poi fucilato in data 08/12/1944. Egli
16 17
risulta comunque un militare catturato in Albania e condotto in un campo di concentramento ove era fucilato, per come indicato nel foglio matricolare.
Tuttavia, anche in questo caso la morte del militare non assurge alla definizione di crimine di guerra.
E) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta dai ricorrenti è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile.
Il travalicamento di tali limiti deve essere provato nel caso concreto non essendo sufficiente il mero inquadramento all'interno della categoria degli I.M.I. al fine di ritenere configurabile un crimine di guerra sottoposto in quanto tale alla giurisdizione del giudice italiano. Invero, il legislatore statale nell'istituire il
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità di cui all'art. 43 del D.L. n.36/2022 ha previsto quale necessario presupposto per il risarcimento la sussistenza di un accertamento giudiziale dei pregiudizi subiti in concreto dal soggetto di cui è causa, secondo le regole proprie del processo civile. Ne discende che non può dedursi in via presuntiva la sussistenza di un crimine di guerra in conseguenza del solo inquadramento del militare prigioniero nella categoria degli I.M.I.. Dunque, non possono assurgere a criterio presuntivo per l'accertamento del fatto illecito oggetto del presente giudizio le ricerche realizzate dagli storici relativamente alle generali condizioni dei prigionieri italiani, rimanendo impregiudicato l'onere per l'attore di fornire elementi probatori specificatamente riferiti al soggetto che si assume essere vittima del crimine di guerra oggetto del giudizio.
17 18
Dunque, il giudice è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione unicamente qualora nel caso di specie a lui sottoposto sia stata fornita la prova della commissione di un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del singolo individuo della cui cattura e prigionia si tratta.
Tale prova non risulta essere stata fornita dalle parti ricorrenti in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito
(segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno del militare italiano prigioniero). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della
Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli
Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa
- di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa. Nel caso di specie trattasi tutti di militari dell'Esercito Italiano, catturati dalle Forze Armate Tedesche e, successivamente, sottoposti a lavori coatti. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
-belligeranti, la restrizione in prigionia da parte della forza nemica non costituisce un elemento di per sé sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c.
Dai fogli matricolari prodotti si evince unicamente lo status di militare. Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e,
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dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento. Tuttavia, le parti ricorrenti non hanno prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
È onere, dunque, dei ricorrenti fornire la prova dei fatti costitutivi di tale responsabilità. I ricorrenti hanno agito, iure hereditatis, per il risarcimento del danno subito dal de cuius in seguito alla prigionia.
Si osserva che sul piano probatorio, è necessario provare non solo il danno-evento
(il fatto illecito costituito dal crimine di guerra o contro l'umanità, che non risulta comunque provato nel caso di specie) ma anche il danno-conseguenza, rappresentato dalle ripercussioni negative dal punto di vista psicofisico, uniti dal nesso di causalità giuridica. A tale riguardo, decisiva valenza probatoria assume sul piano pratico la documentazione medico-legale, la quale non è stata allegata dalle parti ricorrenti del presente giudizio.
Avuto riguardo poi al risarcimento richiesto per il danno morale patito per i trattamenti inumani subiti durante la prigionia, si riporta quanto affermato in merito dalla giurisprudenza di legittimità. In materia di onere probatorio relativo alla sofferenza morale, la Corte di cassazione ha recentemente precisato che, sebbene sia difficoltoso fornire una prova diretta e oggettiva del dolore interiore, il danneggiato deve comunque offrire elementi sufficientemente idonei a dimostrare l'esistenza e la gravità della sofferenza subita (cfr. ordinanza n. 6444 del 3 marzo
2023). Tale onere probatorio non risulta soddisfatto in quanto non è stata allegata alcuna documentazione relativa alle eventuali gravi violazioni della Convenzione di Ginevra.
Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate dalla guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò condurrebbe alla configurabilità di un danno in re ipsa, in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
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Infine, per quanto riguarda il danno esistenziale, si richiama l'orientamento della
Corte di cassazione secondo cui il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. La relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass.
n.28742/2018). Non sono stati allegati elementi che possano costituire indici di uno stravolgimento della vita del de cuius in grado di configurare il danno esistenziale.
Al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, invero, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei soldati tedeschi, delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni conseguenza ingiusti patiti dal militare in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subìto.
Nessuno di tali elementi è stato provato in questo giudizio dai ricorrenti.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
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Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti ricorrenti, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dai ricorrenti in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 2.7.2025 Il Giudice
LB NF
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