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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 16/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1602/2024 RG
promossa da
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
o il c ia alla via XX Settembre n. 19/11 è eletto domicilio
–attore – contro
(CF. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 d 'avv. e dall'avv. Valentina VENTURA BOERI, presso il cui studio in Sanremo alla via Feraldi n.6 è eletto domicilio
– convenuto–
Ragioni della decisione 1) quale condomina del Parte_1 Controparte_1 nzo al Mare, premess
[...] sua assenza, l'assemblea ordinaria ove veniva approvato il consuntivo 2023/2024, lamentata l'illegittimità (i) dell'attribuzione di quote spese legali relative a causa promossa nei di lei confronti dal condominio, (ii) dell'attribuzione di spese già oggetto del decreto ingiuntivo con efficacia sospesa indicate come morosità pregressa e spese personali e (iii) della imputazione della spesa di pulizia gronde, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio il Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro-tempore, instando per la declaratoria di
[...] annullamento della delibera dell'assemblea condominiale del 10.08.2024 in relazione al n.1 dell'ordine del giorno, con vittoria di spese, comprese quelle di mediazione.
2) Si costituiva in giudizio il , nella Controparte_1 persona dell'amministratore pro-tempore, che ritenuta la fondatezza della prima doglianza svolta da parte attrice, la parziale fondatezza della seconda doglianza svolta dalla parte attrice e l'infondatezza della terza doglianza svolta dalla parte attrice, instava per il parziale accoglimento della domanda attorea, con spese compensate.
3) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 16.4.2025, previo deposto del verbale di assemblea straordinaria del convenuto del 12.4.2025. CP_1
4) sui primi due motivi di doglianza. Il contenuto del verbale di assemblea straordinaria del del 12.4.2025 ha Controparte_1
1 dott. Pasquale LONGARINI determinato una situazione sostanziale o concreta nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento dell'atto di citazione, situazione che soddisfa l'attore in ordine ai primi due motivi di doglianza, rendendo inutile la sua azione. Si impone, dunque, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere” quanto ai primi due punti di doglianza della delibera di approvazione del rendiconto del 10.08.2024 in relazione al punto 1 dell'ordine del giorno. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite
5) sul terzo motivo di doglianza. Il rendiconto presenta una spesa di pulizia gronde, suddivisa per le diverse scale che costituiscono il CP_1 [...]
, ma sono stati esclusi dalla ripartizione spesa tutti gli esercizi Controparte_1 commerciali posti al piano terra del Per la ripartizione della spesa di
CP_1 pulizia gronde è stata, dunque, utilizz prevista per le scale. Non esistendo, nel regolamento condominiale, clausola alcuna che limita la responsabilità di spesa degli esercizi commerciali posti al piano terra del (doc. 12 parte attrice) e,
CP_1 considerato che la pulizia gronde, in quanto direttamente collegata al buon funzionamento dei sistemi di protezione del dall'acqua piovana, interessa
CP_1 anche tali esercizi commerciali, l'esclusione dalla spesa di questi è motivo di nullità/annullabilità della delibera di approvazione del consuntivo per violazione dell'art. 1123 cc. Dal punto A dell'art. 3 del Regolamento condominiale si inferisce che le gronde, i pluviali e le condotte verticali di scarico delle acque luride appartengono a tutti i condomini del ertanto, la divisione per scala delle spese di pulizia
CP_1 delle gronde costituisce modalità illegittima di ripartizione delle spese. Sullo specifico punto, in relazione al n.1 dell'ordine del giorno, la delibera dell'assemblea condominiale del 10.08.2024 deve essere annullata. 5) Le spese di lite, in ragione del comportamento del convenuto, vanno
CP_1 compensate nella misura del 40%, Pertanto, il Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro-tempore, va condannato a rimborsare a
[...] le spese di lite che vanno liquidate nella somma di € 1.524,00 oltre Parte_1
, IVA e CPA come per legge
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
2 dott. Pasquale LONGARINI (a) dichiara la cessazione della materia del contendere quanto ai primi due motivi di doglianza della delibera di cui al punto n. 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 10/8/2024 (B) annulla la delibera di cui al punto n. 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 10/8/2024 limitatamente alla imputazione delle spese di pulizia gronde (c) condanna il , in persona Controparte_1 dell'amministratore p delle Controparte_2 spese di giudizio che liquida in € 1.524,00 oltre spese ge come per legge In Imperia, 16.04.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
3 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1602/2024 RG
promossa da
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
o il c ia alla via XX Settembre n. 19/11 è eletto domicilio
–attore – contro
(CF. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 d 'avv. e dall'avv. Valentina VENTURA BOERI, presso il cui studio in Sanremo alla via Feraldi n.6 è eletto domicilio
– convenuto–
Ragioni della decisione 1) quale condomina del Parte_1 Controparte_1 nzo al Mare, premess
[...] sua assenza, l'assemblea ordinaria ove veniva approvato il consuntivo 2023/2024, lamentata l'illegittimità (i) dell'attribuzione di quote spese legali relative a causa promossa nei di lei confronti dal condominio, (ii) dell'attribuzione di spese già oggetto del decreto ingiuntivo con efficacia sospesa indicate come morosità pregressa e spese personali e (iii) della imputazione della spesa di pulizia gronde, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio il Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro-tempore, instando per la declaratoria di
[...] annullamento della delibera dell'assemblea condominiale del 10.08.2024 in relazione al n.1 dell'ordine del giorno, con vittoria di spese, comprese quelle di mediazione.
2) Si costituiva in giudizio il , nella Controparte_1 persona dell'amministratore pro-tempore, che ritenuta la fondatezza della prima doglianza svolta da parte attrice, la parziale fondatezza della seconda doglianza svolta dalla parte attrice e l'infondatezza della terza doglianza svolta dalla parte attrice, instava per il parziale accoglimento della domanda attorea, con spese compensate.
3) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 16.4.2025, previo deposto del verbale di assemblea straordinaria del convenuto del 12.4.2025. CP_1
4) sui primi due motivi di doglianza. Il contenuto del verbale di assemblea straordinaria del del 12.4.2025 ha Controparte_1
1 dott. Pasquale LONGARINI determinato una situazione sostanziale o concreta nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento dell'atto di citazione, situazione che soddisfa l'attore in ordine ai primi due motivi di doglianza, rendendo inutile la sua azione. Si impone, dunque, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere” quanto ai primi due punti di doglianza della delibera di approvazione del rendiconto del 10.08.2024 in relazione al punto 1 dell'ordine del giorno. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite
5) sul terzo motivo di doglianza. Il rendiconto presenta una spesa di pulizia gronde, suddivisa per le diverse scale che costituiscono il CP_1 [...]
, ma sono stati esclusi dalla ripartizione spesa tutti gli esercizi Controparte_1 commerciali posti al piano terra del Per la ripartizione della spesa di
CP_1 pulizia gronde è stata, dunque, utilizz prevista per le scale. Non esistendo, nel regolamento condominiale, clausola alcuna che limita la responsabilità di spesa degli esercizi commerciali posti al piano terra del (doc. 12 parte attrice) e,
CP_1 considerato che la pulizia gronde, in quanto direttamente collegata al buon funzionamento dei sistemi di protezione del dall'acqua piovana, interessa
CP_1 anche tali esercizi commerciali, l'esclusione dalla spesa di questi è motivo di nullità/annullabilità della delibera di approvazione del consuntivo per violazione dell'art. 1123 cc. Dal punto A dell'art. 3 del Regolamento condominiale si inferisce che le gronde, i pluviali e le condotte verticali di scarico delle acque luride appartengono a tutti i condomini del ertanto, la divisione per scala delle spese di pulizia
CP_1 delle gronde costituisce modalità illegittima di ripartizione delle spese. Sullo specifico punto, in relazione al n.1 dell'ordine del giorno, la delibera dell'assemblea condominiale del 10.08.2024 deve essere annullata. 5) Le spese di lite, in ragione del comportamento del convenuto, vanno
CP_1 compensate nella misura del 40%, Pertanto, il Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro-tempore, va condannato a rimborsare a
[...] le spese di lite che vanno liquidate nella somma di € 1.524,00 oltre Parte_1
, IVA e CPA come per legge
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
2 dott. Pasquale LONGARINI (a) dichiara la cessazione della materia del contendere quanto ai primi due motivi di doglianza della delibera di cui al punto n. 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 10/8/2024 (B) annulla la delibera di cui al punto n. 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 10/8/2024 limitatamente alla imputazione delle spese di pulizia gronde (c) condanna il , in persona Controparte_1 dell'amministratore p delle Controparte_2 spese di giudizio che liquida in € 1.524,00 oltre spese ge come per legge In Imperia, 16.04.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
3 dott. Pasquale LONGARINI