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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2401/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2401/2024 dell'udienza del 14/04/2025
Il giorno 14 aprile 2025, alle ore 10:53, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
[...]
RICORRENTI
E
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Sono presenti:
Per la resistente l'Avv. Concetta Pomponio, per delega Controparte_2 del procuratore costituito, Avv. , che ribadisce la legittimità dell'attività Controparte_3 posta in essere dall'Agente della Riscossione atteso che le censure degli odierni opponenti
[... riguardano esclusivamente il merito del ruolo esattoriale redatto dall'ente impositore CP_1
Si richiamano pertanto integralmente le eccezioni e difese di cui alla Controparte_1 comparsa di costituzione versata in atti. L'Avv. Pomponio deduce, come osservato dal
Giudicante, che l'azione proposta dagli opponenti ha natura recuperatoria intendendo gli stessi sottoporre al vaglio dell'adito Tribunale anche e preliminarmente la legittimità dell'atto presupposto a quello impugnato, con potenziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito a conoscere della presente controversia, in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo. Non necessitando attività istruttoria l'Avv. Pomponio chiede che la causa sia decisa. Per i ricorrenti ed , l'Avv. Ronca Domenico, il quale Parte_1 Parte_1 preliminarmente si riporta ai propri scritti difensivi, contestando, ex adverso, tutto quanto dedotto e argomentato dalle parti resistenti in quanto assolutamente infondato in fatto e diritto.
Relativamente alla questione sollevata dal Giudice adito, l'Avv. Ronca precisa che l'odierno giudizio non ha ad oggetto l'impugnazione di una irrogazione sanzionatoria in materia urbanistica, bensì l'ingiunzione/ordinanza di pagamento di un debito che presuntamente gli odierni ricorrenti avrebbero maturato nei confronti del Controparte_1
Intimazione viziata dall'oggettivo difetto di notifica relativo all'atto presupposto. A tal proposito,
l'art 6, comma 5, del d.lgs. 150/2011, dispone che l'impugnazione della intimazione di pagamento (a prescindere dalla materia) vada fatta innanzi al G.O. allorquando l'importo della sanzione pecuniaria sia superiore ad Euro 15.493,00. Per quanto concerne, poi, il richiamo che l'adito Giudice fa all'art. 133, comma 1, lett. f), in materia di giurisdizione esclusiva del G.A., l'Avv. Ronca precisa che la norma rimette alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia urbanistica purché espressione di un potere autoritario mediante il quale sia stato disciplinato l'uso del territorio. Nel caso di specie l'intimazione impugnata non è il n. 2401/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 12 N. 2401/2024 R.G.A.C.
riflesso di un potere autoritativo, bensì di un'attività meramente ricognitiva da parte dell'ente di riscossione che agisce per il comune. Il comune di a valle del presente giudizio, si è CP_1 effettivamente reso conto di aver omesso la notifica dell'ordinanza di accertamento dell'inottemperanza alla demolizione e, per l'effetto, ha provveduto a notificarla nell'ottobre del
2024. Avverso tale provvedimento, espressione di potere autoritario, si è proposta impugnazione innanzi al TAR Campania, così come emerge dai documenti versati nel fascicolo informativo.
Tutto ciò argomentato, l'Avv. Ronca chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con accoglimento integrale di quanto richiesto in atto di ricorso. Il Giudice, letti gli artt. 6, D.Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori comparsi per le parti si riportano ai loro atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:23, in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi degli artt. 6, D.Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 6, D.Lgs. 150/2011
e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2401/2024 R.G.A.C., pendente
TRA (c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_1
), entrambi elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania alla C.F._2
Piazza Gramsci n. 6, presso lo studio dell'Avv. Ronca Domenico (c.f.: ), C.F._3 dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo depositato telematicamente
RICORRENTI
E (c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia alla Via Donizetti angolo Via
Primicerio, rappresentato e difeso dall'Avv. Marciano Raffaele (c.f.: ) in C.F._4 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
RESISTENTE
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Marcianise alla Via G. Verdi n.38, presso lo studio dell'Avv. (c.f.: ), dalla quale è rappresentata e Controparte_3 C.F._5 difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
RESISTENTE
n. 2401/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 12 N. 2401/2024 R.G.A.C.
Oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a s.a.”
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 6, D.Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato telematicamente in data 20 marzo 2024, i ricorrenti, Parte_1
e impugnavano la cartella di pagamento n.
[...] Parte_1
07120230120368106001 loro asseritamente notificata in data 27/02/2024 da
[...]
, per la complessiva somma di euro 32.505,88, di cui euro 25.000,00 a Controparte_1 titolo di sanzione principale ed euro 7.500,00 a titolo di interessi, emessa per la riscossione di una ordinanza-ingiunzione spiccata nei loro confronti e irrogatoria di sanzione per abusi edilizi relativi all'anno 2021.
In particolare, i ricorrenti lamentavano: (i) l'omessa motivazione della cartella impugnata;
(ii) l'omessa notificazione, nei loro confronti, del provvedimento sanzionatorio posto a base della riscossione tramite ruolo;
(iii) l'illegittimità della sanzione irrogata, riferita ad abusi edilizi risalenti all'anno 2021, poiché
l'Amministrazione procedente, trascorsi 90 giorni dall'accertamento dell'illecito, non avrebbe altresì accertato l'effettiva inottemperanza dei ricorrenti all'ordine di demolizione impartito;
(iv) l'illegittimità della sanzione irrogata anche nel quantum, essendo stata ingiunta una somma superiore al massimo edittale previsto in materia.
Ciò premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo all'adito Tribunale di:
1. Accertare la carenza motivazionale dell'ordinanza di ingiunzione gravata, secondo le disposizioni delle leggi nn . 241/1990 e 689/1981, e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento con n. 071 2023 01203681 06 001 emessa nei propri confronti dall' della prov. di su Controparte_4 CP_1 incarico del Controparte_1
2. Accertare il difetto di notifica del provvedimento amministrativo sanzionatorio e, per l'effetto, annullare il ruolo n. 2023/013729 del e la CP_1 Controparte_1 cartella di pagamento con n. 07120230120368106001 emessa nei propri confronti dall' Agente della Riscossione della prov. di su Controparte_4 CP_1 incarico del citato Ente Locale;
In via subordinata
n. 2401/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 12 N. 2401/2024 R.G.A.C.
3. Accertare la violazione dell'art. 31, commi 4 e 4 bis , del d.p.r. 380/2001 e, per
l'effetto, annullare il ruolo n. 2023/013729 del e la Controparte_1 cartella di pagamento con n. 07120230120368106001 emessa nei propri confronti dall' della prov. di Napoli su Controparte_4 incarico del citato Ente Locale;
”.
Fissata l'udienza e notificati, a cura della Cancelleria del Giudice adito, il ricorso e il decreto di fissazione udienza nei confronti delle Amministrazioni resistenti, quest'ultime si costituivano con separate memorie difensive depositate telematicamente in atti, rispettivamente, in data 18/07/2024 (per ) e Controparte_1
07/10/2024 (per il . Controparte_1
In particolare, la resistente , deduceva ed eccepiva: — Controparte_1 in primo luogo, la non riferibilità a sé delle doglianze sollevate dai ricorrenti con riguardo alla notificazione del titolo posto a base dell'iscrizione esattoriale, di competenza, invece, dell'Ente Comunale creditore;
— in secondo luogo, la piena legittimità della cartella di pagamento notificata alle controparti, aderente al modello legale;
— in terzo luogo, l'inammissibilità dei motivi di opposizione avversamente proposti e attinenti a presunti vizi formali della procedura esecutiva, per decorso del termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Tutto ciò premesso, la predetta resistente concludeva chiedendo:
“perché sia rigettato il ricorso nei confronti della concludente siccome inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese di giudizio.”.
Di contro, l'ulteriore resistente, deduceva ed eccepiva: — Controparte_1 il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi propri della cartella di pagamento, poiché atto proprio dell'Agente della riscossione;
— l'infondatezza delle doglianze sollevate da parte attrice con riguardo alla presunta mancata notificazione del titolo sanzionatorio posto alla base della riscossione esattoriale.
Ciò premesso, essa resistente concludeva chiedendo:
“1. In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
estromettendolo dal giudizio de quo. Controparte_1
2. In via principale, accertare la legittimità e la fondatezza delle somme richieste dal gestore della riscossione, confermando la cartella di pagamento.”.
In via del tutto preliminare occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione giudiziaria promossa dagli odierni ricorrenti.
Dall'esame del libello introduttivo, dalla sua forma (opposizione proposta dai ricorrenti espressamente ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011, ivi richiamato) e delle motivazioni poste dai ricorrenti a base della spiegata opposizione, deve ritenersi che essa vada qualificata quale opposizione c.d. recuperatoria in senso proprio, proposta dagli istanti n. 2401/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 12 N. 2401/2024 R.G.A.C.
avverso una ordinanza-ingiunzione che i medesimi istanti hanno affermato non essere mai stata loro notificata;
cosicchè la successiva notificazione della cartella di pagamento sarebbe stata la prima occasione in cui essi ricorrenti avrebbero avuto la possibilità di dolersi della ordinanza-ingiunzione posta a base della pretesa creditoria azionata già in executivis nei loro confronti.
In particolare, sul punto, giova chiarire che nella giurisprudenza di legittimità della
Suprema Corte è stata operata una netta distinzione tra opposizioni recuperatorie
“improprie” e opposizioni recuperatorie in senso proprio.
Antesignana e chiarificatrice di tale distinzione è stata una pronuncia resa a Sezioni
Unite dalla Suprema Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017), secondo cui vanno proposte “ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” le impugnazione di “una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione”; in tale ultimo caso — ha chiarito la Suprema Corte — è, tuttavia, possibile parlare di opposizione recuperatoria solo in senso improprio, poichè, “[…] quando viene
"recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene "recuperato" è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida”.
Al contrario, è opposizione recuperatoria in senso proprio “[…] l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.” (cfr. Cass., SS.UU. 22080/2017 cit.); infatti,
l'azione “[…] che venga esperita avverso l'ordinanza-ingiunzione non notificata (ora disciplinata dall'art. 6 del d. lgs. n. 150/2011), recuperando, per l'appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non aveva potuto avvalersi tempestivamente per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa evenienza, il destinatario dell'ingiunzione (e della conseguente cartella) ha diritto — e viene a trovarsi nella condizione di - "recuperare" tutte le difese che avrebbe potuto svolgere contro
l'ordinanza-ingiunzione (sul presupposto della rituale conoscenza del verbale di accertamento "a monte"), sia sul piano formale (concernenti, cioè, il procedimento di formazione del titolo) che su
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quello sostanziale (ovvero riguardanti la legittimità o meno della pretesa sanzionatoria).” (cfr.
Cass. 11789/2019).
Nel caso delle opposizioni recuperatorie in senso proprio, infatti, “[…] la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. In altri termini, con siffatte opposizioni (cd. opposizioni recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente
l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti.” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ord., 12/02/2024, n. 3870).
In definitiva, costituisce principio oramai acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui quando con l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per la riscossione coattiva di una sanzione amministrativa si contesti, in realtà, il titolo esecutivo che ne è alla base, lamentandone l'omessa notificazione, occorre distinguere i casi in cui tale titolo è costituito da una ordinanza-ingiunzione vera e propria
(impugnabile ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011), dai casi in cui il titolo esecutivo è costituito da un verbale di accertamento di violazione al codice della strada
(impugnabile nelle forme di cui all'art. 7, D.Lgs. 150/2011). Nel primo caso si è al cospetto di un'azione “recuperatoria” in senso proprio, poiché l'istante mira a recuperare, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione (quale atto finale e conclusivo del procedimento sanzionatorio, che, tuttavia, ha visto la parte comunque già destinataria della notificazione dei verbali di accertamento e degli altri atti presupposti — a differenza di quanto avviene con la notifica del verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, che, invece, costituisce il primo e unico atto del procedimento notificatorio, non seguito dalla notificazione di una vera e propria ordinanza- ingiunzione): in questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può
"recuperare" tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza- ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti perciò il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti perciò la pretesa sanzionatoria); di contro, “[…] quando viene "recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento,
l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se
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l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene "recuperato" è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione” (cfr. Cass., SS.UU.
22080/2017; Cass. 11789/2019; Cass. 4690/2022).
Erra, pertanto, la difesa dei ricorrenti nell'affermare che quella da essa spiegata nella specie non sarebbe una opposizione recuperatoria in senso proprio, potendosi, dunque, la medesima parte limitarsi a dedurre soltanto la mancata notificazione del verbale di accertamento quale vizio di formazione della pretesa dell'Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione.
Tale affermazione si fonda, invero, palesemente sull'improprio richiamo — da parte del ricorrente — alla giurisprudenza (anche innanzi richiamata) relativa alla mancata notificazione del verbale di accertamento di irrogazione di sanzioni per violazione di norme del codice della strada e della conseguente opposizione ex art. 7, D.Lgs. 150/2011, onde, invece, nella specie non vi sono dubbi che la cartella esattoriale impugnata aveva ad oggetto il recupero di una sanzione amministrativa irrogata con ordinanza- ingiunzione e passibile, dunque, di impugnazione ex art. 6, D.Lgs. 150/2011.
In forza di tutta la giurisprudenza sopra richiamata, infatti, è solo in relazione alla casistica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada non notificato e succeduto direttamente dalla notifica della cartella esattoriale (ovvero casistica estranea al presente giudizio) che il ricorrente può limitarsi ad eccepire e dedurre la mancata notificazione dell'atto presupposto al fine di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale (trattandosi, in tal caso, di azione “recuperatoria” in senso improprio, poiché ciò che viene "recuperata" è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione — cfr. Cass.,
SS.UU. 22080/2017, cit. — ); di contro, quando trattasi di ordinanza-ingiunzione impugnata contestualmente alla cartella esattoriale, il ricorrente non può limitarsi a dedurre solo l'omessa notificazione degli atti presupposti, dovendo egli dispiegare in tale sede anche l'impugnativa di merito che avrebbe potuto proporre in caso di notifica tempestiva della sanzione (ed invero, giova ribadire: “Il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l'annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, al contrario, necessaria qualora sia proposta un'opposizione, riconducibile all'art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un'ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché l'emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al
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trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatoria.”, come chiarito da Cass. 11789/2019, peraltro richiamando e confermando quanto già statuito da Cass., SS.UU. 22080/2017, cit.).
Nella specie, parte ricorrente, deducendo l'omessa notificazione nei propri confronti dell'ordinanza-ingiunzione irrogata per violazione di norme in materia di edilizia e spiegando espressamente — a seguito della notificazione nei propri confronti direttamente della cartella esattoriale per la riscossione di una tale sanzione — una impugnazione ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011 (norma, peraltro, richiamata espressamente da parte istante anche nell'epigrafe del ricorso presentato) — che, dunque, è rivolta in prima battuta proprio contro l'ordinanza-ingiunzione e solo indirettamente avverso la cartella di pagamento — non poteva limitarsi a dedurre soltanto il difetto di notifica, avendo dovuto, invece, spiegare proprio nell'ambito del presente giudizio anche tutte le impugnative di merito attinenti all'irrogazione sanzionatoria contestata.
Peraltro, tali difese risultano anche state effettivamente proposte dai ricorrenti — seppur in subordine rispetto alla principale difesa di contestazione della sola notificazione degli atti presupposti — , i quali istanti, dunque, hanno mostrato di aver ben chiaro che la cartella di pagamento contestata era stata emessa proprio per la violazione di norme in materia di edilizia ed urbanistica (deducendo, invero, la mancata notificazione nei loro confronti, al più, dell'atto di accertamento di inottemperanza e dell'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, ma non anche, ad esempio, dell'ordine di demolizione e di tutta la restante catena degli atti provvedimentali a monte, che connotano la complessa catena procedimentale che sfocia nella irrogazione sanzionatoria pecuniaria in questione).
In definitiva, la presente controversia ha solo indirettamente ad oggetto la cartella di pagamento di cui parte ricorrente ha ricevuto notificazione (e avverso la quale gli istanti non risultano aver proposto alcun motivo di opposizione astrattamente riconducibile agli artt. 615 e/o 617 c.p.c.), vertendo essa, di contro, in via diretta e immediata, avverso l'ordinanza-ingiunzione e l'irrogazione sanzionatoria che ne sono alla base e di cui gli istanti hanno dedotto l'omessa notificazione nei loro confronti.
Tutto ciò precisato in punto di qualificazione giuridica della domanda attorea e chiarito che essa va intesa quale impugnazione avverso una sanzione amministrativa irrogata in materia di edilizia e urbanistica (seppure in sede recuperatoria a seguito della notificazione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero coattivo di tali somme), va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito a conoscere della controversia, in favore della Giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Come noto, ai sensi dell'art. 133 del D.lgs. n. 104/2010 “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: […] f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio e, ferme restando le
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giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonchè del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (e, ancora prima, dalla
Corte Costituzionale), per radicare la giurisdizione esclusiva non è sufficiente che la controversia riguardi una delle materie indicate dall'art. 133 cod. proc. amm., poiché è necessario che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri (cfr., tra le altre, Cass., Sez. U, 12/01/2021, n. 254; Cass., Sez. U, 28/04/2020, n. 8236; Cass., Sez. U,
11/07/2019, n. 18676).
In altri termini, nell'ambito della giurisdizione esclusiva del G.A., affinché possa affermarsi la “riconducibilità mediata del rapporto dedotto in giudizio all'esercizio del potere amministrativo”, occorre la sussistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti giuridici, di diritto comune ed amministrativo (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n.
12429 del 2021; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 4607 del 14/02/2023).
Peraltro, proprio nella materia dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito della materia dell'edilizia, di recente, la Suprema Corte ha chiarito che “La controversia avente ad oggetto la sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 33, comma 2, del
d.P.R. n. 380 del 2001, anche se relativa solo al "quantum", rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché, seppur afferente al diritto soggettivo a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge, è legata da un nesso di stretta pregiudizialità- dipendenza con il rapporto amministrativo concernente l'uso del territorio, che presuppone
l'esercizio del potere amministrativo di demolizione dell'opera edilizia realizzata in assenza o totale difformità dal permesso.” (cfr. Cass. Civ., Sez. U., Ordinanza n. 4607 del 14/02/2023).
In questo senso si è orientata tutta la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, nell'affermare che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica ed edilizia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto espressamente dall'art. 133, comma 1, lett. f),
c.p.a., ha precisato che “la controversia inerisce a diritti soggettivi perché attiene al diritto a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge. Trattasi tuttavia di rapporto giuridico di diritto comune legato da un nesso di pregiudizialità-dipendenza al rapporto amministrativo avente ad oggetto l'uso del territorio in quanto
l'irrogazione della sanzione pecuniaria presuppone l'esercizio del potere amministrativo di rimozione, ovvero demolizione, dell'opera di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso o in totale difformità da esso. Pregiudiziale rispetto all'irrogazione della sanzione è l'esercizio della potestà relativa all'uso del territorio prevista dal
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 33. L'inerenza della controversia al solo profilo del quantum della sanzione pecuniaria non esclude la pregiudizialità-dipendenza con il rapporto amministrativo, da cui origina il rapporto di diritto comune […]” (cfr. Cass. Civ., Sez.
U., 11/05/2021, n. 12429).
n. 2401/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 12 N. 2401/2024 R.G.A.C.
A sostegno della tesi della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia milita, inoltre, un'altra considerazione: a seguito dell'abrogazione, ad opera del
D.Lgs. n. 150/2011, dell'art. 22bis, L. 689/1981 (il quale, nel devolvere alla competenza del Tribunale la cognizione delle cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni emesse, tra le altre, in materia di “urbanistica ed edilizia”, presupponeva evidentemente sussistente in capo al G.O. la giurisdizione in ordine alle controversie de quibus) e dell'entrata in vigore dell'art. 6 del medesimo D.Lgs. 150/2011 cit. (il quale, di contro, nel riprodurre, nella sostanza, l'elenco delle materie di competenza del Tribunale già previsto dal citato art. 22-bis, ha espunto proprio la materia dell'urbanistica e dell'edilizia), deve prendersi atto della definitiva presa di posizione del legislatore in favore della devoluzione dei giudizi di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni di pagamento emesse in materia di urbanistica ed edilizia alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo.
In ultimo, la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia è stata di recente ribadita anche dalla stessa giurisprudenza amministrativa, la quale ha osservato che in materia urbanistica ed edilizia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia i provvedimenti con i quali vengono irrogate sanzioni a carattere ripristinatorio in materia, sia quelle a carattere pecuniario, poiché anche queste ultime risultano strumentali al governo del territorio e costituiscono esercizio della relativa potestà autoritativa (cfr. Cons. Stato n. 1344/21 e n. 484/21).
Nel medesimo solco dell'orientamento interpretativo innanzi illustrato si colloca anche la recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 3974 del 19 aprile 2023) con cui sono stati rimessi all'Adunanza plenaria quesiti in materia urbanistica, nella specie sulla natura e sugli effetti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione di un abuso edilizio.
Anche nella ricostruzione giurisprudenziale ivi elaborata si evince che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti alla inottemperanza alla ingiunzione di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001,
e alla irrogazione della conseguente sanzione di cui all'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. cit,
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3974 del 19 aprile 2023, nonché, ex multis, Consiglio di
Stato, sez. VI, 24/07/2019 n.5242; Consiglio di Stato, sez. VII, 28/12/2022 n. 11397;
Consiglio di Stato, sez. VI, 25/07/2022 n.6519).
Ciò precisato, nella specie non vi è dubbio che parte ricorrente abbia dedotto e lamentato l'illegittimità di una sanzione amministrativa irrogata nei propri confronti ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001 per la mancata ottemperanza ad un ordine di demolizione di una opera abusiva, la cui irrogazione sanzionatoria è in stretto rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto agli atti prodromici adottati dalla stessa amministrazione comunale resistente in materia di governo del territorio.
Quanto precede risulta sostanzialmente confermato anche dagli ulteriori atti depositati dalla stessa parte ricorrente, in allegato alla nota scritta depositata in data 26.03.2025 (in sostituzione dell'udienza del 31 marzo 2025).
n. 2401/2024 r.g.a.c. Pag. 10 di 12 N. 2401/2024 R.G.A.C.
Ora, sul punto va innanzitutto premesso che costituisce principio processuale di diritto assolutamente pacifico in giurisprudenza quello secondo cui il principio di acquisizione probatoria comporta l'impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (cfr., ex multis, Cass. 15480/2012, Cass.
21909/2013; Cass. 15162/2008; Cass. 2015/1963).
Inoltre, la produzione documentale in parola deve anche ritenersi ammissibile, perché riferita ad atti formati successivamente alla instaurazione del presente giudizio e che, dunque, non potevano essere oggetto di più tempestiva produzione documentale.
In ogni caso, per quel che in questa sede rileva, i menzionati atti non fanno altro che confermare che si è al cospetto di una irrogazione sanzionatoria emessa in materia di urbanistica ed edilizia (e, nella specie, per mancata ottemperanza di un ordine di demolizione di una opera “abusiva”), le cui contestazioni (in via recuperatoria, come innanzi diffusamente già illustrato) vanno sollevate in sede di giurisdizione amministrativa (presentando un indissolubile legame di pregiudizialità-dipendenza con provvedimenti amministrativi emessi dall'Amministrazione resistente in materia di governo del territorio).
Quanto precede basta, dunque, per affermare la devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Del resto, parte ricorrente, in allegato alla già richiamata nota scritta depositata in data
26/03/2025 (in sostituzione dell'udienza del 31 marzo 2025) ha anche prodotto in atti il ricorso già spiegato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la CP_5 col quale ha impugnato gli atti di cui ha ricevuto notifica in data 23/10/2024 e
[...] che risulta esporre, peraltro, anche le contestazioni già mosse in questa sede avverso l'irrogazione sanzionatoria emessa nei propri confronti ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis,
D.P.R. 380/2001, che — giova ripeterlo — è indissolubilmente connessa ai precedenti atti amministrativi (ordine di demolizione e accertamento di inottemperanza) sulla quale essa si fonda, onde la pacifica estensione della giurisdizione del G.A. adito a conoscere della intera controversia in sede di giurisdizione esclusiva.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, l'obiettiva peculiarità della controversia in esame e l'esito della stessa, nonché l'evoluzione giurisprudenziale avutasi sulla questione dirimente per la decisione, costituiscono motivi idonei — complessivamente considerati — a integrare le gravi ed eccezionali ragioni valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2
c.p.c.
Ed invero, il Giudice delle Leggi (Corte Cost., sent. n. 77/2018 depositata in data 19 aprile 2018) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014,
n. 2401/2024 r.g.a.c. Pag. 11 di 12 N. 2401/2024 R.G.A.C.
n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma;
ragioni equivalenti ritenute sussistenti nella specie per quanto innanzi illustrato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 6, D.Lgs. 150/2011
e 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 2401/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/2021 relative a sanzioni amministrative”, pendente tra e – ricorrenti – e Parte_1 Parte_1
e Controparte_1 Controparte_1
– resistenti – , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione
[...] assorbita, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo;
2. compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 14/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 2401/2024 r.g.a.c. Pag. 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2401/2024 dell'udienza del 14/04/2025
Il giorno 14 aprile 2025, alle ore 10:53, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
[...]
RICORRENTI
E
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Sono presenti:
Per la resistente l'Avv. Concetta Pomponio, per delega Controparte_2 del procuratore costituito, Avv. , che ribadisce la legittimità dell'attività Controparte_3 posta in essere dall'Agente della Riscossione atteso che le censure degli odierni opponenti
[... riguardano esclusivamente il merito del ruolo esattoriale redatto dall'ente impositore CP_1
Si richiamano pertanto integralmente le eccezioni e difese di cui alla Controparte_1 comparsa di costituzione versata in atti. L'Avv. Pomponio deduce, come osservato dal
Giudicante, che l'azione proposta dagli opponenti ha natura recuperatoria intendendo gli stessi sottoporre al vaglio dell'adito Tribunale anche e preliminarmente la legittimità dell'atto presupposto a quello impugnato, con potenziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito a conoscere della presente controversia, in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo. Non necessitando attività istruttoria l'Avv. Pomponio chiede che la causa sia decisa. Per i ricorrenti ed , l'Avv. Ronca Domenico, il quale Parte_1 Parte_1 preliminarmente si riporta ai propri scritti difensivi, contestando, ex adverso, tutto quanto dedotto e argomentato dalle parti resistenti in quanto assolutamente infondato in fatto e diritto.
Relativamente alla questione sollevata dal Giudice adito, l'Avv. Ronca precisa che l'odierno giudizio non ha ad oggetto l'impugnazione di una irrogazione sanzionatoria in materia urbanistica, bensì l'ingiunzione/ordinanza di pagamento di un debito che presuntamente gli odierni ricorrenti avrebbero maturato nei confronti del Controparte_1
Intimazione viziata dall'oggettivo difetto di notifica relativo all'atto presupposto. A tal proposito,
l'art 6, comma 5, del d.lgs. 150/2011, dispone che l'impugnazione della intimazione di pagamento (a prescindere dalla materia) vada fatta innanzi al G.O. allorquando l'importo della sanzione pecuniaria sia superiore ad Euro 15.493,00. Per quanto concerne, poi, il richiamo che l'adito Giudice fa all'art. 133, comma 1, lett. f), in materia di giurisdizione esclusiva del G.A., l'Avv. Ronca precisa che la norma rimette alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia urbanistica purché espressione di un potere autoritario mediante il quale sia stato disciplinato l'uso del territorio. Nel caso di specie l'intimazione impugnata non è il n. 2401/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 12 N. 2401/2024 R.G.A.C.
riflesso di un potere autoritativo, bensì di un'attività meramente ricognitiva da parte dell'ente di riscossione che agisce per il comune. Il comune di a valle del presente giudizio, si è CP_1 effettivamente reso conto di aver omesso la notifica dell'ordinanza di accertamento dell'inottemperanza alla demolizione e, per l'effetto, ha provveduto a notificarla nell'ottobre del
2024. Avverso tale provvedimento, espressione di potere autoritario, si è proposta impugnazione innanzi al TAR Campania, così come emerge dai documenti versati nel fascicolo informativo.
Tutto ciò argomentato, l'Avv. Ronca chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con accoglimento integrale di quanto richiesto in atto di ricorso. Il Giudice, letti gli artt. 6, D.Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori comparsi per le parti si riportano ai loro atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:23, in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi degli artt. 6, D.Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 6, D.Lgs. 150/2011
e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2401/2024 R.G.A.C., pendente
TRA (c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_1
), entrambi elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania alla C.F._2
Piazza Gramsci n. 6, presso lo studio dell'Avv. Ronca Domenico (c.f.: ), C.F._3 dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo depositato telematicamente
RICORRENTI
E (c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia alla Via Donizetti angolo Via
Primicerio, rappresentato e difeso dall'Avv. Marciano Raffaele (c.f.: ) in C.F._4 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
RESISTENTE
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Marcianise alla Via G. Verdi n.38, presso lo studio dell'Avv. (c.f.: ), dalla quale è rappresentata e Controparte_3 C.F._5 difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
RESISTENTE
n. 2401/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 12 N. 2401/2024 R.G.A.C.
Oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a s.a.”
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 6, D.Lgs. 150/2011 e 429 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato telematicamente in data 20 marzo 2024, i ricorrenti, Parte_1
e impugnavano la cartella di pagamento n.
[...] Parte_1
07120230120368106001 loro asseritamente notificata in data 27/02/2024 da
[...]
, per la complessiva somma di euro 32.505,88, di cui euro 25.000,00 a Controparte_1 titolo di sanzione principale ed euro 7.500,00 a titolo di interessi, emessa per la riscossione di una ordinanza-ingiunzione spiccata nei loro confronti e irrogatoria di sanzione per abusi edilizi relativi all'anno 2021.
In particolare, i ricorrenti lamentavano: (i) l'omessa motivazione della cartella impugnata;
(ii) l'omessa notificazione, nei loro confronti, del provvedimento sanzionatorio posto a base della riscossione tramite ruolo;
(iii) l'illegittimità della sanzione irrogata, riferita ad abusi edilizi risalenti all'anno 2021, poiché
l'Amministrazione procedente, trascorsi 90 giorni dall'accertamento dell'illecito, non avrebbe altresì accertato l'effettiva inottemperanza dei ricorrenti all'ordine di demolizione impartito;
(iv) l'illegittimità della sanzione irrogata anche nel quantum, essendo stata ingiunta una somma superiore al massimo edittale previsto in materia.
Ciò premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo all'adito Tribunale di:
1. Accertare la carenza motivazionale dell'ordinanza di ingiunzione gravata, secondo le disposizioni delle leggi nn . 241/1990 e 689/1981, e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento con n. 071 2023 01203681 06 001 emessa nei propri confronti dall' della prov. di su Controparte_4 CP_1 incarico del Controparte_1
2. Accertare il difetto di notifica del provvedimento amministrativo sanzionatorio e, per l'effetto, annullare il ruolo n. 2023/013729 del e la CP_1 Controparte_1 cartella di pagamento con n. 07120230120368106001 emessa nei propri confronti dall' Agente della Riscossione della prov. di su Controparte_4 CP_1 incarico del citato Ente Locale;
In via subordinata
n. 2401/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 12 N. 2401/2024 R.G.A.C.
3. Accertare la violazione dell'art. 31, commi 4 e 4 bis , del d.p.r. 380/2001 e, per
l'effetto, annullare il ruolo n. 2023/013729 del e la Controparte_1 cartella di pagamento con n. 07120230120368106001 emessa nei propri confronti dall' della prov. di Napoli su Controparte_4 incarico del citato Ente Locale;
”.
Fissata l'udienza e notificati, a cura della Cancelleria del Giudice adito, il ricorso e il decreto di fissazione udienza nei confronti delle Amministrazioni resistenti, quest'ultime si costituivano con separate memorie difensive depositate telematicamente in atti, rispettivamente, in data 18/07/2024 (per ) e Controparte_1
07/10/2024 (per il . Controparte_1
In particolare, la resistente , deduceva ed eccepiva: — Controparte_1 in primo luogo, la non riferibilità a sé delle doglianze sollevate dai ricorrenti con riguardo alla notificazione del titolo posto a base dell'iscrizione esattoriale, di competenza, invece, dell'Ente Comunale creditore;
— in secondo luogo, la piena legittimità della cartella di pagamento notificata alle controparti, aderente al modello legale;
— in terzo luogo, l'inammissibilità dei motivi di opposizione avversamente proposti e attinenti a presunti vizi formali della procedura esecutiva, per decorso del termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Tutto ciò premesso, la predetta resistente concludeva chiedendo:
“perché sia rigettato il ricorso nei confronti della concludente siccome inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese di giudizio.”.
Di contro, l'ulteriore resistente, deduceva ed eccepiva: — Controparte_1 il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi propri della cartella di pagamento, poiché atto proprio dell'Agente della riscossione;
— l'infondatezza delle doglianze sollevate da parte attrice con riguardo alla presunta mancata notificazione del titolo sanzionatorio posto alla base della riscossione esattoriale.
Ciò premesso, essa resistente concludeva chiedendo:
“1. In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
estromettendolo dal giudizio de quo. Controparte_1
2. In via principale, accertare la legittimità e la fondatezza delle somme richieste dal gestore della riscossione, confermando la cartella di pagamento.”.
In via del tutto preliminare occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione giudiziaria promossa dagli odierni ricorrenti.
Dall'esame del libello introduttivo, dalla sua forma (opposizione proposta dai ricorrenti espressamente ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011, ivi richiamato) e delle motivazioni poste dai ricorrenti a base della spiegata opposizione, deve ritenersi che essa vada qualificata quale opposizione c.d. recuperatoria in senso proprio, proposta dagli istanti n. 2401/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 12 N. 2401/2024 R.G.A.C.
avverso una ordinanza-ingiunzione che i medesimi istanti hanno affermato non essere mai stata loro notificata;
cosicchè la successiva notificazione della cartella di pagamento sarebbe stata la prima occasione in cui essi ricorrenti avrebbero avuto la possibilità di dolersi della ordinanza-ingiunzione posta a base della pretesa creditoria azionata già in executivis nei loro confronti.
In particolare, sul punto, giova chiarire che nella giurisprudenza di legittimità della
Suprema Corte è stata operata una netta distinzione tra opposizioni recuperatorie
“improprie” e opposizioni recuperatorie in senso proprio.
Antesignana e chiarificatrice di tale distinzione è stata una pronuncia resa a Sezioni
Unite dalla Suprema Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017), secondo cui vanno proposte “ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” le impugnazione di “una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione”; in tale ultimo caso — ha chiarito la Suprema Corte — è, tuttavia, possibile parlare di opposizione recuperatoria solo in senso improprio, poichè, “[…] quando viene
"recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene "recuperato" è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida”.
Al contrario, è opposizione recuperatoria in senso proprio “[…] l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.” (cfr. Cass., SS.UU. 22080/2017 cit.); infatti,
l'azione “[…] che venga esperita avverso l'ordinanza-ingiunzione non notificata (ora disciplinata dall'art. 6 del d. lgs. n. 150/2011), recuperando, per l'appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non aveva potuto avvalersi tempestivamente per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa evenienza, il destinatario dell'ingiunzione (e della conseguente cartella) ha diritto — e viene a trovarsi nella condizione di - "recuperare" tutte le difese che avrebbe potuto svolgere contro
l'ordinanza-ingiunzione (sul presupposto della rituale conoscenza del verbale di accertamento "a monte"), sia sul piano formale (concernenti, cioè, il procedimento di formazione del titolo) che su
n. 2401/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 12 N. 2401/2024 R.G.A.C.
quello sostanziale (ovvero riguardanti la legittimità o meno della pretesa sanzionatoria).” (cfr.
Cass. 11789/2019).
Nel caso delle opposizioni recuperatorie in senso proprio, infatti, “[…] la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. In altri termini, con siffatte opposizioni (cd. opposizioni recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente
l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti.” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ord., 12/02/2024, n. 3870).
In definitiva, costituisce principio oramai acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui quando con l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per la riscossione coattiva di una sanzione amministrativa si contesti, in realtà, il titolo esecutivo che ne è alla base, lamentandone l'omessa notificazione, occorre distinguere i casi in cui tale titolo è costituito da una ordinanza-ingiunzione vera e propria
(impugnabile ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011), dai casi in cui il titolo esecutivo è costituito da un verbale di accertamento di violazione al codice della strada
(impugnabile nelle forme di cui all'art. 7, D.Lgs. 150/2011). Nel primo caso si è al cospetto di un'azione “recuperatoria” in senso proprio, poiché l'istante mira a recuperare, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione (quale atto finale e conclusivo del procedimento sanzionatorio, che, tuttavia, ha visto la parte comunque già destinataria della notificazione dei verbali di accertamento e degli altri atti presupposti — a differenza di quanto avviene con la notifica del verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, che, invece, costituisce il primo e unico atto del procedimento notificatorio, non seguito dalla notificazione di una vera e propria ordinanza- ingiunzione): in questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può
"recuperare" tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza- ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti perciò il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti perciò la pretesa sanzionatoria); di contro, “[…] quando viene "recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento,
l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se
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l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene "recuperato" è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione” (cfr. Cass., SS.UU.
22080/2017; Cass. 11789/2019; Cass. 4690/2022).
Erra, pertanto, la difesa dei ricorrenti nell'affermare che quella da essa spiegata nella specie non sarebbe una opposizione recuperatoria in senso proprio, potendosi, dunque, la medesima parte limitarsi a dedurre soltanto la mancata notificazione del verbale di accertamento quale vizio di formazione della pretesa dell'Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione.
Tale affermazione si fonda, invero, palesemente sull'improprio richiamo — da parte del ricorrente — alla giurisprudenza (anche innanzi richiamata) relativa alla mancata notificazione del verbale di accertamento di irrogazione di sanzioni per violazione di norme del codice della strada e della conseguente opposizione ex art. 7, D.Lgs. 150/2011, onde, invece, nella specie non vi sono dubbi che la cartella esattoriale impugnata aveva ad oggetto il recupero di una sanzione amministrativa irrogata con ordinanza- ingiunzione e passibile, dunque, di impugnazione ex art. 6, D.Lgs. 150/2011.
In forza di tutta la giurisprudenza sopra richiamata, infatti, è solo in relazione alla casistica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada non notificato e succeduto direttamente dalla notifica della cartella esattoriale (ovvero casistica estranea al presente giudizio) che il ricorrente può limitarsi ad eccepire e dedurre la mancata notificazione dell'atto presupposto al fine di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale (trattandosi, in tal caso, di azione “recuperatoria” in senso improprio, poiché ciò che viene "recuperata" è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione — cfr. Cass.,
SS.UU. 22080/2017, cit. — ); di contro, quando trattasi di ordinanza-ingiunzione impugnata contestualmente alla cartella esattoriale, il ricorrente non può limitarsi a dedurre solo l'omessa notificazione degli atti presupposti, dovendo egli dispiegare in tale sede anche l'impugnativa di merito che avrebbe potuto proporre in caso di notifica tempestiva della sanzione (ed invero, giova ribadire: “Il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l'annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, al contrario, necessaria qualora sia proposta un'opposizione, riconducibile all'art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un'ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché l'emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al
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trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatoria.”, come chiarito da Cass. 11789/2019, peraltro richiamando e confermando quanto già statuito da Cass., SS.UU. 22080/2017, cit.).
Nella specie, parte ricorrente, deducendo l'omessa notificazione nei propri confronti dell'ordinanza-ingiunzione irrogata per violazione di norme in materia di edilizia e spiegando espressamente — a seguito della notificazione nei propri confronti direttamente della cartella esattoriale per la riscossione di una tale sanzione — una impugnazione ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011 (norma, peraltro, richiamata espressamente da parte istante anche nell'epigrafe del ricorso presentato) — che, dunque, è rivolta in prima battuta proprio contro l'ordinanza-ingiunzione e solo indirettamente avverso la cartella di pagamento — non poteva limitarsi a dedurre soltanto il difetto di notifica, avendo dovuto, invece, spiegare proprio nell'ambito del presente giudizio anche tutte le impugnative di merito attinenti all'irrogazione sanzionatoria contestata.
Peraltro, tali difese risultano anche state effettivamente proposte dai ricorrenti — seppur in subordine rispetto alla principale difesa di contestazione della sola notificazione degli atti presupposti — , i quali istanti, dunque, hanno mostrato di aver ben chiaro che la cartella di pagamento contestata era stata emessa proprio per la violazione di norme in materia di edilizia ed urbanistica (deducendo, invero, la mancata notificazione nei loro confronti, al più, dell'atto di accertamento di inottemperanza e dell'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, ma non anche, ad esempio, dell'ordine di demolizione e di tutta la restante catena degli atti provvedimentali a monte, che connotano la complessa catena procedimentale che sfocia nella irrogazione sanzionatoria pecuniaria in questione).
In definitiva, la presente controversia ha solo indirettamente ad oggetto la cartella di pagamento di cui parte ricorrente ha ricevuto notificazione (e avverso la quale gli istanti non risultano aver proposto alcun motivo di opposizione astrattamente riconducibile agli artt. 615 e/o 617 c.p.c.), vertendo essa, di contro, in via diretta e immediata, avverso l'ordinanza-ingiunzione e l'irrogazione sanzionatoria che ne sono alla base e di cui gli istanti hanno dedotto l'omessa notificazione nei loro confronti.
Tutto ciò precisato in punto di qualificazione giuridica della domanda attorea e chiarito che essa va intesa quale impugnazione avverso una sanzione amministrativa irrogata in materia di edilizia e urbanistica (seppure in sede recuperatoria a seguito della notificazione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero coattivo di tali somme), va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito a conoscere della controversia, in favore della Giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Come noto, ai sensi dell'art. 133 del D.lgs. n. 104/2010 “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: […] f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio e, ferme restando le
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giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonchè del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (e, ancora prima, dalla
Corte Costituzionale), per radicare la giurisdizione esclusiva non è sufficiente che la controversia riguardi una delle materie indicate dall'art. 133 cod. proc. amm., poiché è necessario che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri (cfr., tra le altre, Cass., Sez. U, 12/01/2021, n. 254; Cass., Sez. U, 28/04/2020, n. 8236; Cass., Sez. U,
11/07/2019, n. 18676).
In altri termini, nell'ambito della giurisdizione esclusiva del G.A., affinché possa affermarsi la “riconducibilità mediata del rapporto dedotto in giudizio all'esercizio del potere amministrativo”, occorre la sussistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza fra rapporti giuridici, di diritto comune ed amministrativo (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n.
12429 del 2021; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 4607 del 14/02/2023).
Peraltro, proprio nella materia dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito della materia dell'edilizia, di recente, la Suprema Corte ha chiarito che “La controversia avente ad oggetto la sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 33, comma 2, del
d.P.R. n. 380 del 2001, anche se relativa solo al "quantum", rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché, seppur afferente al diritto soggettivo a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge, è legata da un nesso di stretta pregiudizialità- dipendenza con il rapporto amministrativo concernente l'uso del territorio, che presuppone
l'esercizio del potere amministrativo di demolizione dell'opera edilizia realizzata in assenza o totale difformità dal permesso.” (cfr. Cass. Civ., Sez. U., Ordinanza n. 4607 del 14/02/2023).
In questo senso si è orientata tutta la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, nell'affermare che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica ed edilizia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto espressamente dall'art. 133, comma 1, lett. f),
c.p.a., ha precisato che “la controversia inerisce a diritti soggettivi perché attiene al diritto a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge. Trattasi tuttavia di rapporto giuridico di diritto comune legato da un nesso di pregiudizialità-dipendenza al rapporto amministrativo avente ad oggetto l'uso del territorio in quanto
l'irrogazione della sanzione pecuniaria presuppone l'esercizio del potere amministrativo di rimozione, ovvero demolizione, dell'opera di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso o in totale difformità da esso. Pregiudiziale rispetto all'irrogazione della sanzione è l'esercizio della potestà relativa all'uso del territorio prevista dal
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 33. L'inerenza della controversia al solo profilo del quantum della sanzione pecuniaria non esclude la pregiudizialità-dipendenza con il rapporto amministrativo, da cui origina il rapporto di diritto comune […]” (cfr. Cass. Civ., Sez.
U., 11/05/2021, n. 12429).
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A sostegno della tesi della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia milita, inoltre, un'altra considerazione: a seguito dell'abrogazione, ad opera del
D.Lgs. n. 150/2011, dell'art. 22bis, L. 689/1981 (il quale, nel devolvere alla competenza del Tribunale la cognizione delle cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni emesse, tra le altre, in materia di “urbanistica ed edilizia”, presupponeva evidentemente sussistente in capo al G.O. la giurisdizione in ordine alle controversie de quibus) e dell'entrata in vigore dell'art. 6 del medesimo D.Lgs. 150/2011 cit. (il quale, di contro, nel riprodurre, nella sostanza, l'elenco delle materie di competenza del Tribunale già previsto dal citato art. 22-bis, ha espunto proprio la materia dell'urbanistica e dell'edilizia), deve prendersi atto della definitiva presa di posizione del legislatore in favore della devoluzione dei giudizi di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni di pagamento emesse in materia di urbanistica ed edilizia alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo.
In ultimo, la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia è stata di recente ribadita anche dalla stessa giurisprudenza amministrativa, la quale ha osservato che in materia urbanistica ed edilizia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia i provvedimenti con i quali vengono irrogate sanzioni a carattere ripristinatorio in materia, sia quelle a carattere pecuniario, poiché anche queste ultime risultano strumentali al governo del territorio e costituiscono esercizio della relativa potestà autoritativa (cfr. Cons. Stato n. 1344/21 e n. 484/21).
Nel medesimo solco dell'orientamento interpretativo innanzi illustrato si colloca anche la recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 3974 del 19 aprile 2023) con cui sono stati rimessi all'Adunanza plenaria quesiti in materia urbanistica, nella specie sulla natura e sugli effetti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione di un abuso edilizio.
Anche nella ricostruzione giurisprudenziale ivi elaborata si evince che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti alla inottemperanza alla ingiunzione di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001,
e alla irrogazione della conseguente sanzione di cui all'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. cit,
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3974 del 19 aprile 2023, nonché, ex multis, Consiglio di
Stato, sez. VI, 24/07/2019 n.5242; Consiglio di Stato, sez. VII, 28/12/2022 n. 11397;
Consiglio di Stato, sez. VI, 25/07/2022 n.6519).
Ciò precisato, nella specie non vi è dubbio che parte ricorrente abbia dedotto e lamentato l'illegittimità di una sanzione amministrativa irrogata nei propri confronti ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001 per la mancata ottemperanza ad un ordine di demolizione di una opera abusiva, la cui irrogazione sanzionatoria è in stretto rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto agli atti prodromici adottati dalla stessa amministrazione comunale resistente in materia di governo del territorio.
Quanto precede risulta sostanzialmente confermato anche dagli ulteriori atti depositati dalla stessa parte ricorrente, in allegato alla nota scritta depositata in data 26.03.2025 (in sostituzione dell'udienza del 31 marzo 2025).
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Ora, sul punto va innanzitutto premesso che costituisce principio processuale di diritto assolutamente pacifico in giurisprudenza quello secondo cui il principio di acquisizione probatoria comporta l'impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (cfr., ex multis, Cass. 15480/2012, Cass.
21909/2013; Cass. 15162/2008; Cass. 2015/1963).
Inoltre, la produzione documentale in parola deve anche ritenersi ammissibile, perché riferita ad atti formati successivamente alla instaurazione del presente giudizio e che, dunque, non potevano essere oggetto di più tempestiva produzione documentale.
In ogni caso, per quel che in questa sede rileva, i menzionati atti non fanno altro che confermare che si è al cospetto di una irrogazione sanzionatoria emessa in materia di urbanistica ed edilizia (e, nella specie, per mancata ottemperanza di un ordine di demolizione di una opera “abusiva”), le cui contestazioni (in via recuperatoria, come innanzi diffusamente già illustrato) vanno sollevate in sede di giurisdizione amministrativa (presentando un indissolubile legame di pregiudizialità-dipendenza con provvedimenti amministrativi emessi dall'Amministrazione resistente in materia di governo del territorio).
Quanto precede basta, dunque, per affermare la devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Del resto, parte ricorrente, in allegato alla già richiamata nota scritta depositata in data
26/03/2025 (in sostituzione dell'udienza del 31 marzo 2025) ha anche prodotto in atti il ricorso già spiegato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la CP_5 col quale ha impugnato gli atti di cui ha ricevuto notifica in data 23/10/2024 e
[...] che risulta esporre, peraltro, anche le contestazioni già mosse in questa sede avverso l'irrogazione sanzionatoria emessa nei propri confronti ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis,
D.P.R. 380/2001, che — giova ripeterlo — è indissolubilmente connessa ai precedenti atti amministrativi (ordine di demolizione e accertamento di inottemperanza) sulla quale essa si fonda, onde la pacifica estensione della giurisdizione del G.A. adito a conoscere della intera controversia in sede di giurisdizione esclusiva.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, l'obiettiva peculiarità della controversia in esame e l'esito della stessa, nonché l'evoluzione giurisprudenziale avutasi sulla questione dirimente per la decisione, costituiscono motivi idonei — complessivamente considerati — a integrare le gravi ed eccezionali ragioni valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2
c.p.c.
Ed invero, il Giudice delle Leggi (Corte Cost., sent. n. 77/2018 depositata in data 19 aprile 2018) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014,
n. 2401/2024 r.g.a.c. Pag. 11 di 12 N. 2401/2024 R.G.A.C.
n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma;
ragioni equivalenti ritenute sussistenti nella specie per quanto innanzi illustrato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 6, D.Lgs. 150/2011
e 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 2401/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/2021 relative a sanzioni amministrative”, pendente tra e – ricorrenti – e Parte_1 Parte_1
e Controparte_1 Controparte_1
– resistenti – , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione
[...] assorbita, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo;
2. compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 14/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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