Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.1138/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1138/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Ricorso ex artt. 337 ter e ss c.c. e art. 473 bis.47 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
domiciliata in Salerno alla Via Luigi Guer C.F._1 io dell'avv. Lucia Catapano dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di mandato allegato al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliato in Sant'Egidio del Monte Albi dell'avv. Michele Avino che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Al riguardo, la ricorrente ha precisato di essere stata vi i numerose violenze fisiche e psicologiche, anche alla presenza dei figli, da parte dell'ex compagno durante la convivenza, precisando che quest'ultimo e stato altresì condannato per tentato omicidio nei propri confronti e che, con decreto del 17.11.2022, il T.M. di Salerno ha dichiarato il resistente decaduto dalla responsabilita genitoriale nei confronti di . Per_1
Pertanto, n sente procedimento, la ricorrente ha richiesto unicamente l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle una somma per il mantenimento del figlio, oltre il versamento degli arretrati e il sequestro conservativo dell'immobile di sua proprieta . Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituto che ha CP_1 precisato di essere privo di reddito, di essere detenuto co sta per il 2030 e di essere disposto a versare con l'aiuto dei propri familiari la somma di
€ 150,00 al mese per il mantenimento del figlio. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione Tanto premesso, occorre valutare le singole richieste a contenuto economico avanzate dalla ricorrente, con la precisazione che non puo stabilirsi il versamento di una somma una tantum, bensì soltanto periodica, e che e inammissibile nel presente procedimento la domanda relativa agli arretrati non corrisposti. Al riguardo, deve precisarsi che la ricorrente ha richiesto che la misura del mantenimento venga fissata almeno in € 500,00 mensili, mentre il resistente ha dichiarato di essere disponibile a versare con l'aiuto della propria famiglia la somma di € 150,00 mensili. In particolare, dalla documentazione depositata, risulta che il resistente e detenuto presso il carcere di Ariano Irpino e che ivi svolge attivita lavorativa con una retribuzione netta di € 660,00 di cui € 130,00 vincolato (cfr. documentazione in atti). Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale ritiene equo stabilire in
€ 200,00 la somma che è tenuto a corrispondere a CP_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio Parte_1
0% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, Per_1 ve, etc…) necessarie per il minore che dovranno essere documentate. In considerazione della particolarità della fattispecie concreta, della natura e dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva, così provvede:
− pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, quale contributo al mantenimento del figlio minore;
Per_1
− pone a carico di entrambi i genitori al 50% le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreativa e sportive, etc… che si dovessero rendere necessarie per la minore, che dovranno essere documentate;
− dispone inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi