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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 219/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3698/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Mef - Dir. Prov. Servizi Vari Napoli - Via Armando Diaz 11 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250103037821000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5511/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'avvocato Difensore_1, propone ricorso, nei confronti del Ministero della Giustizia e dell'Agenzia dell'Entrate-Riscossione, avverso la cartella di pagamento n.
07120250103037821000, emessa per insufficiente pagamento del contributo inerente alla causa iscritta al
RG n. 9623/2018 del Tribunale di Napoli Nord.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità della cartella impugnata per insussistenza del presupposto impositivo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame degli atti di causa si rileva che la ricorrente, ai fini del riconoscimento di assegno di mantenimento, depositava telematicamente, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord il ricorso avente Rg. n.
9623/2018. Al momento dell'iscrizione al ruolo non veniva versato il contributo unificato in quanto ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Ciò posto, si duole dell'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo. Il motivo di doglianza è fondato. La ricorrente, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato non era tenuta al versamento del contributo unificato, trattasi di un'esenzione soggettiva, nel senso che gli ammessi al gratuito patrocinio, se ricorrenti, non sono tenuti ad anticipare il contributo. Il contributo sarà pagato dalla controparte, se soccombente.
Per quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto. All'accoglimento del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo. Spese di lite compensate tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, in quanto quest'ultima deve ritenersi estranea alla formazione del ruolo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 278,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% e oneri accessori se dovuti con attribuzione al difensore della ricorrente dichiaratosi anticipatario;
spese compensate tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il Giudice Monocratico.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3698/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Mef - Dir. Prov. Servizi Vari Napoli - Via Armando Diaz 11 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250103037821000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5511/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'avvocato Difensore_1, propone ricorso, nei confronti del Ministero della Giustizia e dell'Agenzia dell'Entrate-Riscossione, avverso la cartella di pagamento n.
07120250103037821000, emessa per insufficiente pagamento del contributo inerente alla causa iscritta al
RG n. 9623/2018 del Tribunale di Napoli Nord.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità della cartella impugnata per insussistenza del presupposto impositivo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame degli atti di causa si rileva che la ricorrente, ai fini del riconoscimento di assegno di mantenimento, depositava telematicamente, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord il ricorso avente Rg. n.
9623/2018. Al momento dell'iscrizione al ruolo non veniva versato il contributo unificato in quanto ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Ciò posto, si duole dell'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo. Il motivo di doglianza è fondato. La ricorrente, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato non era tenuta al versamento del contributo unificato, trattasi di un'esenzione soggettiva, nel senso che gli ammessi al gratuito patrocinio, se ricorrenti, non sono tenuti ad anticipare il contributo. Il contributo sarà pagato dalla controparte, se soccombente.
Per quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto. All'accoglimento del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo. Spese di lite compensate tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, in quanto quest'ultima deve ritenersi estranea alla formazione del ruolo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 278,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% e oneri accessori se dovuti con attribuzione al difensore della ricorrente dichiaratosi anticipatario;
spese compensate tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il Giudice Monocratico.