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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1550/2025 $$ promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Gabriella Mameli Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Gabriella Parte_2 C.F._2
Mameli
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 5 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“ Premesso che
1) Gli odierni ricorrenti hanno intrattenuto una breve relazione sentimentale;
dalla predetta unione è nata la figlia nata a [...] il [...]. Persona_1
2) La famiglia non ha mai convissuto e la bambina ha sempre abitato ed ha avuto la residenza anagrafica presso la madre in Monserrato per alcuni anni;
in ultimo, ormai già da qualche anno abita insieme alla madre nella via San Cipriano 4/A, nella casa della famiglia Pt_1
3) I genitori hanno gestito tra loro, di comune accordo, le modalità di espressione della responsabilità genitoriale, il mantenimento e i periodi di permanenza della minore col padre,
ed ora intendono avere una pronuncia del Tribunale che recepisca i loro accordi;
4) La sig.ra è inoccupata e sta ultimando un corso di studi in Scienza dell'Educazione; Pt_1
5) il Sig. è un autotrasportatore ed è quasi quotidianamente impegnato fuori casa Pt_2
per lavoro;
7) Le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte,
le medesime domande o domande connesse al presente ricorso.
8) Le parti chiedono, altresì, che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte e rinunciano alla comparizione personale, dichiarando sin d'ora che non si vogliono riconciliare.
Tanto premesso, i sigg.ri e come in atti, rappresentati, difesi Parte_1 Parte_2
e domiciliati
RICORRONO CONGIUNTAMENTE
Pag. 2 a 5 all'Ill.mo Presidente dell'intestato Tribunale, affinché Voglia fissare la data di udienza di prima comparizione delle parti e di ogni altro incombente previsto dalla legge, designare il
Giudice relatore, dimettendo sin d'ora le seguenti:
CONCLUSIONI
Per_ 1. - La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. Le
decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto dei mezzi di trasporto, i viaggi di istruzione e di svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori,
tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2. La minore avrà collocazione abitativa abituale presso la madre, anche ai fini anagrafici e la sua residenza sarà a Monserrato nella via San Cipriano 4/A;
3. Il padre, in considerazione della sua attività lavorativa, potrà stare con la figlia quando vorrà, previo accordo con la madre, con la quale si organizzarà circa i giorni e gli orari, i fine settimana le festività e le vacanze, sempre tenendo conto da un lato degli impegni lavorativi del padre e dall'altra di eventuali impegni scolastici e ludici della minore;
4. Durante le vacanze estive, in deroga al normale calendario dei turni in uso, la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane intere anche suddivise in due periodi di
7 giorni da concordare tra i genitori necessariamente almeno un mese prima della chiusura delle scuole.
5. Entrambi i genitori, previo accordo e preavviso di almeno un mese, potranno trascorrere con la minore, in deroga al normale calendario dei turni, una breve vacanza
Pag. 3 a 5 anche di una settimana in periodo differente da quello estivo, anche scolastico, purché
non incida sull'andamento scolastico della figlia.
6. Salvo diverso accordo fra i genitori e sempre tenendo conto degli impegni di lavoro del padre, la figlia starà con il padre o la madre ogni anno alternando, ove possibile, notte della Vigilia di Natale e giorno di Natale, notte di San Silvestro e giorno di Capodanno,
giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
7. I genitori si accorderanno per il giorno di compleanno e qualora possibile in considerazione del lavoro del padre e delle esigenze della bambina festeggeranno anche assieme;
Per_ 8. Il padre contribuirà al mantenimento della minore versando alla madre,
mensilmente, l'importo di € 400,00; detta somma dovrà essere rivalutata annualmente,
dopo un anno dall'accoglimento del presente ricorso, in base agli indici istat.
L'assegno unico erogato dall' verrà percepito integralmente dalla Sig.ra CP_1 Pt_1
9. Per quanto riguarda le spese straordinarie, il padre e la madre vi provvederanno nella misura del 50% ciascuno. Tali spese, previamente concordate tra i genitori e documentate, comprendono: spese mediche, spese scolastiche (inclusi costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta, gite scolastiche), spese ludiche e sportive (incluse iscrizioni ai corsi, attrezzatura sportiva etc., retta campi estivi) e, in ogni caso, tutte le spese straordinarie così come disciplinate dalla delibera del
Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 che le parti dichiarano di ben conoscere e di approvare. Il rimborso delle spese, qualora anticipate da un genitore, dovrà
avvenire con cadenza mensile;
10. Le Parti si impegnano a mantenere buoni e significativi i rapporti tra la figlia e gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Pag. 4 a 5 11. Le Parti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico,
e comunque gli stessi dovranno sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro la minore.
12. I genitori si obbligano sin d'ora a prestarsi il reciproco consenso per il rilascio del
Per_ passaporto anche per la figlia;
l'espatrio della minore verrà concordato all'occorrenza in maniera anticipata tra i genitori”;
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e Parte_2
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 Parte_2
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 23.04.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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