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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2297/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
SELMI VINCENZO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2717/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111629831000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13019/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso, ha impugnato l'intimazione di pagamento notificatagli il 29/11/2024 per il complessivo importo di € 837,34 a seguito del mancato pagamento della cartella n. 09720210204075532000 dichiaratamente notificata, per tale importo, il 26/01/2023 a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2019.
Contesta l'infondatezza della pretesa creditoria oggetto dell'atto impugnato per avere venduto l'autovettura oggetto di imposizione (targata Targa_1) in data 10/07/2011 a soggetto terzo con trasferimento di proprietà che però non era stato trascritto presso il PRA.
Allegava che, con sentenza n. 10659/2021, il Giudice di Pace di Roma, in accoglimento della sua domanda, aveva ordinato al Conservatore del PRA l'annotazione della sentenza riguardante la perdita di possesso del suddetto veicolo per trasferimento del diritto di proprietà, sentenza comunicata in data 18/01/2022 anche all'ente impositore Regione Lazio.
Allegava infine che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza 3056 del 22/02/2024, aveva annullato le cartelle di pagamento emessa nei suoi confronti, per gli anni dal 2017 al 2019 a titolo di tassa automobilistica richiesta in relazione al suddetto autoveicolo (tra cui la n. 09720210204075532000 per l'anno 2019) ma che ciò nonostante aveva ricevuto l'avviso di intimazione impugnato.
Eccepiva inoltre l'estinzione per prescrizione del credito portato dall'atto impugnato.
Tanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) e la Regione Lazio si costituivano in giudizio chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
ADER allegava di avere provveduto a sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n.
09720210204075532000, con conseguente inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata mentre la
Regione Lazio affermava di aver già provveduto a discaricare in autotutela la suddetta cartella.
All'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa con le modalità di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs.
546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua di quanto dato atto dalle parti deve dichiararsi ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 546/1992 la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza da attribuirsi, sotto il profilo virtuale, ad entrambi gli enti convenuti i quali solo nel corso del presente giudizio anno riconosciuto la fondatezza delle doglianze del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna entrambi gli enti convenuti al pagamento delle spese di lite che liquida in € 150 oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato versato.
Il Giudice dott. Vincenzo Selmi
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
SELMI VINCENZO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2717/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249111629831000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13019/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso, ha impugnato l'intimazione di pagamento notificatagli il 29/11/2024 per il complessivo importo di € 837,34 a seguito del mancato pagamento della cartella n. 09720210204075532000 dichiaratamente notificata, per tale importo, il 26/01/2023 a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2019.
Contesta l'infondatezza della pretesa creditoria oggetto dell'atto impugnato per avere venduto l'autovettura oggetto di imposizione (targata Targa_1) in data 10/07/2011 a soggetto terzo con trasferimento di proprietà che però non era stato trascritto presso il PRA.
Allegava che, con sentenza n. 10659/2021, il Giudice di Pace di Roma, in accoglimento della sua domanda, aveva ordinato al Conservatore del PRA l'annotazione della sentenza riguardante la perdita di possesso del suddetto veicolo per trasferimento del diritto di proprietà, sentenza comunicata in data 18/01/2022 anche all'ente impositore Regione Lazio.
Allegava infine che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza 3056 del 22/02/2024, aveva annullato le cartelle di pagamento emessa nei suoi confronti, per gli anni dal 2017 al 2019 a titolo di tassa automobilistica richiesta in relazione al suddetto autoveicolo (tra cui la n. 09720210204075532000 per l'anno 2019) ma che ciò nonostante aveva ricevuto l'avviso di intimazione impugnato.
Eccepiva inoltre l'estinzione per prescrizione del credito portato dall'atto impugnato.
Tanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) e la Regione Lazio si costituivano in giudizio chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
ADER allegava di avere provveduto a sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n.
09720210204075532000, con conseguente inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata mentre la
Regione Lazio affermava di aver già provveduto a discaricare in autotutela la suddetta cartella.
All'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa con le modalità di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs.
546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua di quanto dato atto dalle parti deve dichiararsi ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 546/1992 la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza da attribuirsi, sotto il profilo virtuale, ad entrambi gli enti convenuti i quali solo nel corso del presente giudizio anno riconosciuto la fondatezza delle doglianze del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna entrambi gli enti convenuti al pagamento delle spese di lite che liquida in € 150 oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato versato.
Il Giudice dott. Vincenzo Selmi