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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/10/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 46/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. dott.ssa Elisa Romagnoli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
( con sede in via D'Azeglio n. Parte_1 P.IVA_1 3, con il patrocinio dell'avv. Mauro Silvestri, ed elettivamente domiciliata in Via Pt_1 Pt_1 Carducci n. 5, presso lo studio del predetto difensore;
Contro
( ) con sede in Massa Lombarda (RA) Via XXV Aprile n.1 – CP_1 C.F._1 contumace;
*****
Visto il ricorso del 6.05.2025 – rinnovato in data 17.07.2025 a seguito del rilievo ufficioso della sua nullità in applicazione analogica dell'art. 164 c. 4 c.p.c. – con cui
[...]
ha infine chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in danno di Parte_1
, titolare dell'omonima impresa individuale, deducendo la sussistenza di un credito di CP_1 Euro 38.568,64 documentato dal d.i. nr. 92/24, emesso dal Tribunale di Ravenna sez. lavoro, in data 17 maggio 2024.
Dato atto che la notificazione al debitore risulta regolarmente effettuata da parte della cancelleria a mezzo pec all'indirizzo risultante dal R.I., e che essa ha, infine, riguardato: a) il ricorso in rinnovazione;
b) il decreto di fissazione dell'udienza del 28.08.2025, emesso il 6.08.2025; c) il verbale d'udienza del 28.08.2025, che ha disposto il rinvio dell'udienza (proprio per consentire il perfezionamento delle notifiche al debitore) alla data del 30.09.2025;
Ritenuto, quindi, potersi dichiarare la contumacia del debitore;
pagina 1 di 4 Vista e richiamata la documentazione allegata al ricorso, si osserva quanto segue.
1.
Sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Massa Lombarda (RA) via XXV Aprile n. 1, e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale del ramo edile, a quanto risulta dalla visura camerale e dalle deduzioni del ricorrente, ed è quindi senz'altro soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII;
ancorché specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII, non ha fornito, inoltre, prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale, risultando di converso la registrazione contabile, annotata nelle dichiarazioni IRPEF per gli anni d'imposta 2022 e 2023, di componenti reddituali sopra-soglia (€ 763.705,00 nel 2022; € 439.899,00 nel 2023).
C) il debitore, come sopra rilevato, è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato ritualmente convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI, potendosi all'uopo tenere conto del solo credito della ricorrente, fondato su titolo giudiziale irrevocabile, per € 38.568,64;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII. A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
2.
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre da quanto rappresentato dal ricorrente in punto di inadempimento della propria posizione creditoria, dai seguenti fatti esteriori:
- Dal riscontro di una debitoria erariale scaduta e già avviata all'esattoria pari ad € 188.421,65, di cui € 102.414,30 di fonte previdenziale, cui possono sommarsi debiti per ulteriori € 38.208,86 ancora in gestione presso INPS;
- Dal riscontro di nr. 3 procedure esecutive iscritte nel triennio anteriore alla proposizione del ricorso (nr. RGE 686/2023 – definita con ordinanza di assegnazione del 9.10.2024; RGE 474/2024 – estinta per rinuncia;
RGE 773/2024 – definita con ordinanza di assegnazione del pagina 2 di 4 14.04.2025), cui deve aggiungersi quella infruttuosamente promossa dal creditore ricorrente (vd. doc. 25, 26, 27, 28 del ricorso);
- Dalla annotazione di perdite nell'ultima dichiarazione fiscale (anno di imposta 2023) tali da assorbire completamente il reddito imponibile, a dimostrazione del venir meno della capacità dell'impresa di generare flussi a servizio del debito, in significativa concomitanza con le iniziative esecutive menzionate sopra.
Tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
onde l'accoglimento della domanda del creditore ricorrente.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
L' GIUDIZIALE DI Controparte_2
CP_1
( ), con sede in Massa Lombarda (RA), Via XXV Aprile n. 1. C.F._1
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore il dott. ( Persona_1 C.F._2 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il pagina 3 di 4 deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 17.02.2026 ore 9:30 e ss.
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, 28/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est. dott.ssa Elisa Romagnoli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
( con sede in via D'Azeglio n. Parte_1 P.IVA_1 3, con il patrocinio dell'avv. Mauro Silvestri, ed elettivamente domiciliata in Via Pt_1 Pt_1 Carducci n. 5, presso lo studio del predetto difensore;
Contro
( ) con sede in Massa Lombarda (RA) Via XXV Aprile n.1 – CP_1 C.F._1 contumace;
*****
Visto il ricorso del 6.05.2025 – rinnovato in data 17.07.2025 a seguito del rilievo ufficioso della sua nullità in applicazione analogica dell'art. 164 c. 4 c.p.c. – con cui
[...]
ha infine chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in danno di Parte_1
, titolare dell'omonima impresa individuale, deducendo la sussistenza di un credito di CP_1 Euro 38.568,64 documentato dal d.i. nr. 92/24, emesso dal Tribunale di Ravenna sez. lavoro, in data 17 maggio 2024.
Dato atto che la notificazione al debitore risulta regolarmente effettuata da parte della cancelleria a mezzo pec all'indirizzo risultante dal R.I., e che essa ha, infine, riguardato: a) il ricorso in rinnovazione;
b) il decreto di fissazione dell'udienza del 28.08.2025, emesso il 6.08.2025; c) il verbale d'udienza del 28.08.2025, che ha disposto il rinvio dell'udienza (proprio per consentire il perfezionamento delle notifiche al debitore) alla data del 30.09.2025;
Ritenuto, quindi, potersi dichiarare la contumacia del debitore;
pagina 1 di 4 Vista e richiamata la documentazione allegata al ricorso, si osserva quanto segue.
1.
Sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Massa Lombarda (RA) via XXV Aprile n. 1, e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale del ramo edile, a quanto risulta dalla visura camerale e dalle deduzioni del ricorrente, ed è quindi senz'altro soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII;
ancorché specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII, non ha fornito, inoltre, prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale, risultando di converso la registrazione contabile, annotata nelle dichiarazioni IRPEF per gli anni d'imposta 2022 e 2023, di componenti reddituali sopra-soglia (€ 763.705,00 nel 2022; € 439.899,00 nel 2023).
C) il debitore, come sopra rilevato, è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato ritualmente convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI, potendosi all'uopo tenere conto del solo credito della ricorrente, fondato su titolo giudiziale irrevocabile, per € 38.568,64;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII. A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
2.
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre da quanto rappresentato dal ricorrente in punto di inadempimento della propria posizione creditoria, dai seguenti fatti esteriori:
- Dal riscontro di una debitoria erariale scaduta e già avviata all'esattoria pari ad € 188.421,65, di cui € 102.414,30 di fonte previdenziale, cui possono sommarsi debiti per ulteriori € 38.208,86 ancora in gestione presso INPS;
- Dal riscontro di nr. 3 procedure esecutive iscritte nel triennio anteriore alla proposizione del ricorso (nr. RGE 686/2023 – definita con ordinanza di assegnazione del 9.10.2024; RGE 474/2024 – estinta per rinuncia;
RGE 773/2024 – definita con ordinanza di assegnazione del pagina 2 di 4 14.04.2025), cui deve aggiungersi quella infruttuosamente promossa dal creditore ricorrente (vd. doc. 25, 26, 27, 28 del ricorso);
- Dalla annotazione di perdite nell'ultima dichiarazione fiscale (anno di imposta 2023) tali da assorbire completamente il reddito imponibile, a dimostrazione del venir meno della capacità dell'impresa di generare flussi a servizio del debito, in significativa concomitanza con le iniziative esecutive menzionate sopra.
Tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
onde l'accoglimento della domanda del creditore ricorrente.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
L' GIUDIZIALE DI Controparte_2
CP_1
( ), con sede in Massa Lombarda (RA), Via XXV Aprile n. 1. C.F._1
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore il dott. ( Persona_1 C.F._2 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il pagina 3 di 4 deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 17.02.2026 ore 9:30 e ss.
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, 28/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
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