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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/12/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. 191 del 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Gaetano Savona UD rel.
Dott RU MA UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 191/2025 del registro dei procedimenti unitari, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
, C.F. in qualità di titolare dell'impresa individuale Impresa Parte_1 C.F._1
Edile AN Ibba, con sede in San Giovanni Suergiu, loc. Podere Pioppo n. 30 – P. IVA P.IVA_1 rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e difeso dagli avv. Maria Paola Tiso e Marco Zusa, presso il cui studio ha eletto domicilio;
resistente proposta da
, C.F. , e , rappresentati, giusta procura alle Controparte_1 C.F._2 CP_2 liti, e difesi dagli avv. Lucio Corda e Maria Luisa Biagetti, presso il cui studio hanno eletto domicilio;
ricorrenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.9.2025, e hanno domandato Controparte_1 CP_2
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del resistente, titolare di omonimo Parte_1 impresa individuale allegando di essere titolare di un credito derivante da pregresso rapporto di lavoro, cristallizzato in decreti ingiuntivi, dell'importo rispettivamente di 3.400,00 euro circa e
5.700,00 euro circa.
2. L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati ritualmente notificati e il resistente si è tempestivamente costituito.
ha domandato il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale allegando Parte_1
l'insussistenza di debiti scaduti per oltre 30.000,00 euro e, comunque, la sua natura di imprenditore minore, non avendo superato nei tre anni antecedenti la domanda giudiziale i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
Il resistente, dalla documentazione agli atti, risulta essere imprenditore commerciale (costruzione di edifici;
vedasi visura in atti), come tale sottoposto alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Il resistente si è costituito e ha contestato la sussistenza dei predetti requisiti dimensionali, producendo le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022, 2023 e 2024.
Dall'esame delle predette dichiarazioni dei redditi, tuttavia, emerge che nell'anno 2022 Parte_1 ha avuto ricavi per 201.841,00 euro, quindi superiore alla soglia di cui all'art. 2, comma I, lett. d), n.
1, d.l.gs. 14 del 2019.
L'impresa individuale in parola, pertanto, non è qualificabile come impresa minore e può essere soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale.
4. Sussiste, inoltre il requisito di procedibilità consistente nell'avere l'impresa debiti scaduti per oltre
30.000,00 euro. Ciò, infatti, si ricava dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate (in atti), che ha rappresentato la sussistenza di crediti erariali nei confronti di per circa 133.000,00 euro. Parte_1
5. Sussiste, inoltre, lo stato di insolvenza del debitore, come si ricava da: a) il mancato pagamento dei debiti nei confronti dei ricorrenti, pur esigui e consacrati in decreti ingiuntivi in atti;
b) la consistente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, come detto pari a circa 133.000,00 euro;
c) la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese (vedasi visura in atti); d) la mancata allegazione da parte del resistente di ragioni differenti dall'insolvenza per il mancato pagamento dei suoi debiti sia nei confronti dei ricorrenti che dell'Erario.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di C.F. Parte_1 in qualità di titolare dell'impresa individuale Impresa Edile C.F._1
AN Ibba, con sede in San Giovanni Suergiu, loc. Podere Pioppo n. 30 – P. IVA
; P.IVA_1
2. nomina il dott. RU MA giudice delegato alla procedura e curatore il dott.
; Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 24.3.2026, ore 10:30, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 25 novembre 2025
Il UD est.
Dott. Gaetano Savona
Il Presidente dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Gaetano Savona UD rel.
Dott RU MA UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 191/2025 del registro dei procedimenti unitari, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
, C.F. in qualità di titolare dell'impresa individuale Impresa Parte_1 C.F._1
Edile AN Ibba, con sede in San Giovanni Suergiu, loc. Podere Pioppo n. 30 – P. IVA P.IVA_1 rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e difeso dagli avv. Maria Paola Tiso e Marco Zusa, presso il cui studio ha eletto domicilio;
resistente proposta da
, C.F. , e , rappresentati, giusta procura alle Controparte_1 C.F._2 CP_2 liti, e difesi dagli avv. Lucio Corda e Maria Luisa Biagetti, presso il cui studio hanno eletto domicilio;
ricorrenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.9.2025, e hanno domandato Controparte_1 CP_2
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del resistente, titolare di omonimo Parte_1 impresa individuale allegando di essere titolare di un credito derivante da pregresso rapporto di lavoro, cristallizzato in decreti ingiuntivi, dell'importo rispettivamente di 3.400,00 euro circa e
5.700,00 euro circa.
2. L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati ritualmente notificati e il resistente si è tempestivamente costituito.
ha domandato il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale allegando Parte_1
l'insussistenza di debiti scaduti per oltre 30.000,00 euro e, comunque, la sua natura di imprenditore minore, non avendo superato nei tre anni antecedenti la domanda giudiziale i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
Il resistente, dalla documentazione agli atti, risulta essere imprenditore commerciale (costruzione di edifici;
vedasi visura in atti), come tale sottoposto alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Il resistente si è costituito e ha contestato la sussistenza dei predetti requisiti dimensionali, producendo le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022, 2023 e 2024.
Dall'esame delle predette dichiarazioni dei redditi, tuttavia, emerge che nell'anno 2022 Parte_1 ha avuto ricavi per 201.841,00 euro, quindi superiore alla soglia di cui all'art. 2, comma I, lett. d), n.
1, d.l.gs. 14 del 2019.
L'impresa individuale in parola, pertanto, non è qualificabile come impresa minore e può essere soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale.
4. Sussiste, inoltre il requisito di procedibilità consistente nell'avere l'impresa debiti scaduti per oltre
30.000,00 euro. Ciò, infatti, si ricava dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate (in atti), che ha rappresentato la sussistenza di crediti erariali nei confronti di per circa 133.000,00 euro. Parte_1
5. Sussiste, inoltre, lo stato di insolvenza del debitore, come si ricava da: a) il mancato pagamento dei debiti nei confronti dei ricorrenti, pur esigui e consacrati in decreti ingiuntivi in atti;
b) la consistente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, come detto pari a circa 133.000,00 euro;
c) la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese (vedasi visura in atti); d) la mancata allegazione da parte del resistente di ragioni differenti dall'insolvenza per il mancato pagamento dei suoi debiti sia nei confronti dei ricorrenti che dell'Erario.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di C.F. Parte_1 in qualità di titolare dell'impresa individuale Impresa Edile C.F._1
AN Ibba, con sede in San Giovanni Suergiu, loc. Podere Pioppo n. 30 – P. IVA
; P.IVA_1
2. nomina il dott. RU MA giudice delegato alla procedura e curatore il dott.
; Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 24.3.2026, ore 10:30, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 25 novembre 2025
Il UD est.
Dott. Gaetano Savona
Il Presidente dott. Giorgio Latti