Art. 4.
Sono autorizzate, per l'esercizio 1951-52, la spesa di L. 500.000.000 per il reclutamento, avviamento e assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e di quelli che rimpatriano, e la spesa di L. 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati ed a quelle che rimpatriano.
Sono autorizzate, per l'esercizio 1951-52, la spesa di L. 500.000.000 per il reclutamento, avviamento e assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e di quelli che rimpatriano, e la spesa di L. 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati ed a quelle che rimpatriano.