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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.3076 /2024 RGAL
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.VETERE Parte_1
SALVATORE
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo la condanna CP_1 dell' al riconoscimento della prestazione CP_1 pensionistica(assegno sociale) e , la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei . Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Fissata l'udienza del 22.1.2025 - sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Ai sensi dell'art. 3 comma 6 L. 335/1995, "Con effetto dal
1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato,entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di assegno sociale spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Cass. civ. 19/11/2010 n.
23477).
Parte ricorrente non ha documentato di essere in possesso del requisito reddituale non avendo prodotto certificazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate e limitandosi a dedurre e provare di essere separato dalla moglie e di non avere assegno di mantenimento, circostanze queste che potevano trovare ingresso nel presente giudizio ed essere esaminate solo allorquando parte ricorrente avesse dimostrato la sussistenza del requisito reddituale.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio determina il rigetto del ricorso.
Spese irripetibili stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp.att.cpc.
PQM
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Cosenza,27.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino