Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 15.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 10297/2024 vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Puglisi ed Alessandro Squillante
ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv. Giorgia Gaudino
resistente
OGGETTO: richiesta di differenze retributive per mancato godimento dei riposi ex art 72 CCNL
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato
Tribunale la epigrafata società per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) dichiarare la nullità di ogni pattuizione, transazione e/o rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato le proprie energie lavorative nelle ore destinate ai riposi giornalieri nel corso dei turni di servizio come analiticamente indicati nel ricorso e che non ha fruito delle ore di riposo compensativo correlate a tali prestazioni, nel periodo dal giugno 2013 all'aprile 2019;
3) accertare e dichiarare pertanto che il datore di lavoro convenuto è rimasto inadempiente al proprio obbligo, impostogli dalle norme imperative di legge e contrattuali collettive richiamate nella parte espositiva del presente atto, di concessione al lavoratore istante delle prescritte ore di riposo compensativo secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla stessa normativa contrattuale di settore, finalizzate al recupero delle ore di riposo giornaliero non godute di cui al precedente capo 2);
5) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15% IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari.
All'uopo ha dedotto in punto di fatto, in sintesi, per quanto qui interessa:
di aver lavorato, prima dal 01.03.1985 al 14.04.10, alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza Privata La
Nuova Lince e poi, a seguito di cessione di ramo d'azienda, dal 15.04.2010 al 30.04.2019, alle dipendenze della Controparte_1
di non aver fruito, in numerose occasioni, delle 11 ore consecutive di riposo giornaliero ogni 24 ore, secondo quanto stabilito da tutta la normativa, sovranazionale e nazionale e da quella contrattuale collettiva di settore;
di aver svolto turni di otto ore giornaliere, con specifico riferimento ai turni di lavoro osservati dal ricorrente, sebbene il contratto prevedesse turni massimi di sei ore e quaranta. E nello specifico i turni erano: dalle ore 7.00 alle ore 15.00, ovvero dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e dalle ore 23.00 alle ore 7.00, a seconda della necessità del piano di servizio, articolati secondo il sistema 5+1, dal marzo
2013 al gennaio 2016, e 6+1+1, dal febbraio 2016 alla cessazione del rapporto di lavoro;
di non aver goduto in numerosissime occasioni, come emerge dall'analisi dei turni di servizio inviati con cadenza mensile dall'azienda resistente al ricorrente a mezzo mail, nel corso del periodo di 24 ore, di 11 ore consecutive di riposo giornaliero, in base ai turni predisposti, e che le ore mancati al raggiungimento delle 11 non sono mai state recuperate.
Si costituiva in giudizio la società Controparte_1, eccependo - in via preliminare – l'esistenza di un verbale di conciliazione sottoscritto tra il sig. Pt_1 la predetta società, in data 15 febbraio 2021, a seguito di richiesta ex. art. 11 d.lgs. 124/2004 del lavoratore, presso L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, ove, a fronte della corresponsione di una somma di denaro da parte della società, il ricorrente ha rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti della stessa.
La resistente, pertanto, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda o il rigetto della stessa.
All'esito dell'udienza del 15.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta delle parti, la causa, di natura documentale, è decisa con il deposito della sentenza nel fascicolo telematico di ufficio nel termine di legge.
Il ricorso è improponibile per le motivazioni di seguito illustrate.
Parte resistente ha in via preliminare chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda, sulla base della sottoscrizione in data 15.02.2021 tra le parti dinnanzi all' Controparte_2 i un verbale di conciliazione ex art. 11 digs 124/2004.
La validità di tale verbale non è in contestazione tra le parti;
controverso tra le parti invece è se la transazione in esso raggiunta sia riferibile o meno anche alle pretese oggi avanzate. Orbene, premesso che l'accordo sottoscritto esplicita la res litigiosa o dubia che va a dirimere, rappresentata da tutte le potenziali liti che parte ricorrente avrebbe potuto far valere in relazione alle prestazioni lavorative effettuate, va rilevato che nel verbale di conciliazione di cui sopra l'odierno ricorrente Pt 1 nell'accettare la somma di euro 36.954,46 a titolo di TFR, ha dichiarato di non aver più nulla a pretendere per le causali ivi riportate, che sono: "mancata retribuzione, mancato rispetto dell'orario di lavoro, straordinario non pagato, CP mancato pagamento TFR, mancato versamento contributi mancata progressione di carriera, trattenute superiori rispetto a quelle legittime".
Va richiamato che nell'odierno giudizio parte ricorrente ha avanzato pretese economiche fondate sulla mancata fruizione delle prescritte ore di riposo compensativo secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla stessa normativa contrattuale di settore, finalizzate al recupero delle ore di riposo giornaliero non godute.
A parere dello scrivente giudice le dette pretese azionate l'odierno giudizio vanno ricondotte tra le varie voci elencate nel verbale di cui sopra in relazione alle quali è stato concluso l'accordo transattivo, ed in particolare alla voce c pretese afferenti il "mancato rispetto dell'orario di lavoro"; si perviene a tale conclusione, considerando che immediatamente dopo tale appena riportata voce compare anche nell'elencazione, immediatamente dopo di essa, la voce " lavoro straordinario", di modo che va senz'altro affermato che le parti con la espressione "mancato rispetto dell'orario di lavoro" non hanno inteso riferirsi alle pretese per lavoro straordinario. Di tal chè all'esito della lettura complessiva della elencazione delle pretese rinunziate, a meno che non si ipotizzi - ma sarebbe contrario a canoni di interpretazione secondo logica - che la voce "mancato rispetto dell'orario di lavoro "( che sulla scorta di quanto appena sopra indicato non può essere riferita ai compensi per lavoro straordinario) sia per cosi dire una voce priva di contenuto, essa dovrà intendersi come riferita anche a pretese afferenti al mancato godimento dei riposi compensativi.
Da quanto fin qui argomentato deriva che le questioni oggetto del presente giudizio sono precluse al ricorrente, in virtù della sottoscrizione del verbale di conciliazione con la società convenuta, contenente espressa ed inoppugnabile rinunzia ad esse.
Va pertanto dichiarata la improponibilità della domanda sollevata da parte ricorrente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza;
esse vanno poste a carico della parte ricorrente condannata alla rifusione in favore della parte convenuta.
PQM
rigetta la domanda per improponibilità nei termini di cui sopra;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, spese liquidate in euro 2.109,00 oltre iva, cpa e rimborsi come per legge.
Si comunichi
Napoli, in esito della udienza cartolare del 15.05.2025
II G.L.
Dott. Annamaria Lazzara