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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 586/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZI EP, Presidente LA LUIGI MARIA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6014/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 140/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 5 e pubblicata il 05/08/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ01T300483 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ01T300483 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza 1 Richieste delle parti: Le parti presenti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29 aprile 2011 il sig. Ricorrente_1 riceveva notifica dell'avviso di accertamento ai fini IRPEF n. TKQ01T300483, con il quale l'Agenzia delle Entrate–Direzione Provinciale di
Frosinone, per l'anno d'imposta 2006, aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo, ai sensi dell'art. 38, quarto comma e ss. D.P.R. 600/1973, accertando un maggior reddito di € 33.725,26
a fronte di quello dichiarato di € 10.173,00.
La rettifica originava dal riscontro, operato dall'Ufficio, della disponibilità, da parte del detto contribuente, di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: abitazione principale, abitazione secondaria, acquisto di autovettura di grossa cilindrata e possesso di altra autovettura.
Avverso l'avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso che veniva accolto dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone con sentenza n. 140/05/2013, depositata il 5 agosto
2013.
Contro tale decisione proponeva appello l'Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, Sez. staccata di Latina, accoglieva il gravame con sentenza n. 2334/40/2016.
Avverso la sentenza della C.T.R. Lazio il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Con il primo si contestava la valutazione di inammissibilità data dal giudice d'appello sulla prova contraria fornita dal contribuente circa la provenienza del denaro utilizzato per le spese prese in considerazione dall'Ufficio e circa l'esistenza di nesso causale tra il denaro e le stesse spese;
con il secondo si lamentava la mancata valutazione, da parte del giudice d'appello, delle seguenti circostanze: a) quella indicata nell'avviso come abitazione secondaria costituiva, in realtà, abitazione principale della suocera e del figlio;
b) esistenza del “reddito straordinario” rappresentato dalla somma ereditata a seguito del decesso del suocero;
c) convivenza con il contribuente della suocera, titolare di varie pensioni, della moglie e della figlia, queste ultime titolari di redditi d'impresa.
Con ordinanza n. 16098/2024, depositata il 10 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e accolto parzialmente il secondo motivo (per il resto ritenuto inammissibile) limitatamente alla parte in cui con esso era stata dedotta l'erroneità della decisione impugnata laddove aveva affermato che non era stato dimostrato che “la somma lasciata in eredità dal suocero, deceduto nel 2004, fosse stata utilizzata per il sostentamento delle spese nell'anno
2006”.
2 Al riguardo, il giudice di legittimità, richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l'art. 38
D.P.R. 600/1973 “chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere)”, ha stabilito che il giudice d'appello “ha errato allorquando, aderendo alla tesi più restrittiva e superata, ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che la somma ereditata era stata precipuamente utilizzata per il sostentamento delle spese sostenute nell'anno 2006, per il mantenimento dei beni posseduti”.
Per l'effetto, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto rinviando per nuovo giudizio a questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Con atto depositato in data 12 dicembre 2024 il contribuente ha riassunto la causa insistendo per il rigetto dell'appello originariamente proposto dall'Ufficio avverso la sentenza n. 140/05/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.
In data 3 febbraio 2025 si è costituito l'Ufficio insistendo per l'accoglimento del proprio appello.
La causa è stata trattata il 4 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il giudizio di rinvio “deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico – giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità” (Sez. 5, 12 dicembre 2014, n. 26200, Rv. 633434 – 01; conf. Sez. 5, 21 giugno 2016, n.
12792); questo perché il giudizio di rinvio “non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione;
il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice del rinvio, riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l'oggetto del giudizio attraverso un'attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell'espletamento delle attività conseguenti” (Cass., Sez. L., 1° marzo 2024, n. 5588).
In quest'ottica, poi, proprio perché ogni giudizio di rinvio si connota di una sua inderogabile autonomia (e dipendenza funzionale) collegata allo specifico dictum della corrispondente decisione rescindente della Corte di Cassazione da cui trae origine, non è stato possibile disporre in questa sede la riunione con il procedimento relativo all'accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2005 nei 3 confronti dello stesso contribuente, anch'esso trattato in data odierna a seguito di riassunzione conseguente ad altra decisione di annullamento della Corte di Cassazione.
Fatte queste premesse, osserva il Collegio che, alla stregua dell'accoglimento soltanto parziale del ricorso per cassazione proposto dal contribuente, il presente giudizio di rinvio concerne unicamente la valutazione circa la sussistenza o meno della prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che sia accaduto (o sia potuto accadere) che “la somma lasciata in eredità dal suocero, deceduto nel 2004, fosse stata utilizzata per il sostentamento delle spese nell'anno 2006”; sulle altre questioni, infatti, deve considerarsi formato il giudicato interno favorevole all'Ufficio.
Passando, dunque, all'esame della residua questione qui devoluta, osserva la Corte che nel ricorso introduttivo il ricorrente aveva eccepito che ai fini del redditometro avrebbe dovuto essere considerata, quale “reddito straordinario”, la somma di € 18.197,00, corrispondente alla quota spettante al suo nucleo familiare della maggior somma, pari ad € 25.943,24, che nell'anno 2004 il suocero avrebbe lasciato in eredità; in sede di controdeduzioni, invece, l'Ufficio aveva sostenuto – ribadendolo nell'appello - che la somma percepita in eredità dalla moglie sarebbe stata documentata nella più ridotta misura di € 2.582,00.
In effetti, dalla documentazione versata in atti dal contribuente può considerarsi provata soltanto la riscossione in data 13 aprile 2004, da parte dei cinque eredi (vale a dire la moglie del de cuius e i quattro figli, tra i quali la moglie del contribuente), di un assegno cumulativo dell'importo di €
25.943,24 della Banca Banca_1.
Il resto della documentazione prodotta in allegato al ricorso introduttivo e d'interesse sul punto si sostanzia, infatti, in un foglio sottoscritto come ricevuta da tutti i cinque eredi, senza alcuna specificazione della somma da ciascuno rispettivamente ricevuta a titolo personale, ed in un foglio
(intitolato “Pro-memoria”) con indicazione di somme riferite ai singoli eredi ma senza alcuna sottoscrizione.
Ciò posto, deve in primo luogo osservarsi che nessuna prova è stata data circa la concreta gestione nel tempo della somma ricevuta nel 2004 a titolo di eredità e poiché nella fattispecie si tratta di accertamento relativo all'anno 2006 - cioè alla seconda annualità d'imposta successiva a quella in cui si è verificata la percezione del denaro - già sulla base di tale circostanza temporale la tesi del contribuente non può essere condivisa perché su quest'ultimo gravava l'onere di provare non soltanto il semplice "transito" dei redditi nella sua disponibilità, ma anche la "durata" del possesso (in tal senso, cfr., tra le altre, proprio in un caso di somma ricevuta in eredità, Cass., Sez. 6, 28 settembre
2016, n. 19257; per la precisazione che “la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei
4 conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l'indicazione dell'entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente”, Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2024, n.
1411).
E tale esigenza di puntuale soddisfacimento dell'onere probatorio a carico del contribuente risulta accentuata per il fatto che è rimasta incontestata l'affermazione dell'Ufficio appellante secondo
Banca_1cui la somma di € 25.943,24 indicata nel detto assegno della Banca “risulta versata e prelevata nello stesso giorno”.
A ciò può peraltro aggiungersi che nulla prova in atti che la somma percepita dalla coniuge del contribuente sia stata effettivamente superiore a quella di € 2.582,00 ritenuta dall'Ufficio e, del resto, la tesi del contribuente circa l'entità della somma riferibile al suo nucleo familiare appare obiettivamente incompatibile con il numero delle persone interessate alla successione.
Va, infine, aggiunto che risulta incontestata la circostanza addotta dall'Ufficio secondo cui la somma in questione di € 2.582,00 è stata già considerata “a scomputo dell'incremento patrimoniale inerente l'accertamento per l'anno d'imposta 2005”.
Sulla base delle suesposte, convergenti considerazioni deve, dunque, concludersi che manca in atti la prova del fatto che sia accaduto (o sia potuto accadere) che la somma lasciata in eredità dal suocero, deceduto nel 2004, sia stata utilizzata per il sostentamento delle spese nell'anno d'imposta
2006, oggetto dell'accertamento.
Ne consegue, avuto riguardo anche a quanto già definitivamente accertato, nella parte non cassata, dalla sentenza n. 2334/40/2016 della C.T.R. del Lazio, Sez. staccata di Latina, l'integrale accoglimento dell'appello dell'Ufficio avverso la sentenza n. 140/05/2013 della Commissione
Tributaria Provinciale di Frosinone.
Il diverso esito dei giudizi di merito e l'accoglimento parziale del ricorso per cassazione proposto dal contribuente inducono alla compensazione delle spese di lite dell'intero processo, compreso il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Giudicando in sede di rinvio, accoglie l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza n. 140/2013 della
C.T.P. di Frosinone. Compensa le spese dell'intero processo, compreso il giudizio di legittimità.
Roma, 4 dicembre 2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI IA LA IU ZI
5
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZI EP, Presidente LA LUIGI MARIA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6014/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 140/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 5 e pubblicata il 05/08/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ01T300483 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ01T300483 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza 1 Richieste delle parti: Le parti presenti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29 aprile 2011 il sig. Ricorrente_1 riceveva notifica dell'avviso di accertamento ai fini IRPEF n. TKQ01T300483, con il quale l'Agenzia delle Entrate–Direzione Provinciale di
Frosinone, per l'anno d'imposta 2006, aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo, ai sensi dell'art. 38, quarto comma e ss. D.P.R. 600/1973, accertando un maggior reddito di € 33.725,26
a fronte di quello dichiarato di € 10.173,00.
La rettifica originava dal riscontro, operato dall'Ufficio, della disponibilità, da parte del detto contribuente, di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: abitazione principale, abitazione secondaria, acquisto di autovettura di grossa cilindrata e possesso di altra autovettura.
Avverso l'avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso che veniva accolto dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone con sentenza n. 140/05/2013, depositata il 5 agosto
2013.
Contro tale decisione proponeva appello l'Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, Sez. staccata di Latina, accoglieva il gravame con sentenza n. 2334/40/2016.
Avverso la sentenza della C.T.R. Lazio il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Con il primo si contestava la valutazione di inammissibilità data dal giudice d'appello sulla prova contraria fornita dal contribuente circa la provenienza del denaro utilizzato per le spese prese in considerazione dall'Ufficio e circa l'esistenza di nesso causale tra il denaro e le stesse spese;
con il secondo si lamentava la mancata valutazione, da parte del giudice d'appello, delle seguenti circostanze: a) quella indicata nell'avviso come abitazione secondaria costituiva, in realtà, abitazione principale della suocera e del figlio;
b) esistenza del “reddito straordinario” rappresentato dalla somma ereditata a seguito del decesso del suocero;
c) convivenza con il contribuente della suocera, titolare di varie pensioni, della moglie e della figlia, queste ultime titolari di redditi d'impresa.
Con ordinanza n. 16098/2024, depositata il 10 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e accolto parzialmente il secondo motivo (per il resto ritenuto inammissibile) limitatamente alla parte in cui con esso era stata dedotta l'erroneità della decisione impugnata laddove aveva affermato che non era stato dimostrato che “la somma lasciata in eredità dal suocero, deceduto nel 2004, fosse stata utilizzata per il sostentamento delle spese nell'anno
2006”.
2 Al riguardo, il giudice di legittimità, richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l'art. 38
D.P.R. 600/1973 “chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere)”, ha stabilito che il giudice d'appello “ha errato allorquando, aderendo alla tesi più restrittiva e superata, ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che la somma ereditata era stata precipuamente utilizzata per il sostentamento delle spese sostenute nell'anno 2006, per il mantenimento dei beni posseduti”.
Per l'effetto, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto rinviando per nuovo giudizio a questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Con atto depositato in data 12 dicembre 2024 il contribuente ha riassunto la causa insistendo per il rigetto dell'appello originariamente proposto dall'Ufficio avverso la sentenza n. 140/05/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.
In data 3 febbraio 2025 si è costituito l'Ufficio insistendo per l'accoglimento del proprio appello.
La causa è stata trattata il 4 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il giudizio di rinvio “deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico – giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità” (Sez. 5, 12 dicembre 2014, n. 26200, Rv. 633434 – 01; conf. Sez. 5, 21 giugno 2016, n.
12792); questo perché il giudizio di rinvio “non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione;
il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice del rinvio, riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l'oggetto del giudizio attraverso un'attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell'espletamento delle attività conseguenti” (Cass., Sez. L., 1° marzo 2024, n. 5588).
In quest'ottica, poi, proprio perché ogni giudizio di rinvio si connota di una sua inderogabile autonomia (e dipendenza funzionale) collegata allo specifico dictum della corrispondente decisione rescindente della Corte di Cassazione da cui trae origine, non è stato possibile disporre in questa sede la riunione con il procedimento relativo all'accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2005 nei 3 confronti dello stesso contribuente, anch'esso trattato in data odierna a seguito di riassunzione conseguente ad altra decisione di annullamento della Corte di Cassazione.
Fatte queste premesse, osserva il Collegio che, alla stregua dell'accoglimento soltanto parziale del ricorso per cassazione proposto dal contribuente, il presente giudizio di rinvio concerne unicamente la valutazione circa la sussistenza o meno della prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che sia accaduto (o sia potuto accadere) che “la somma lasciata in eredità dal suocero, deceduto nel 2004, fosse stata utilizzata per il sostentamento delle spese nell'anno 2006”; sulle altre questioni, infatti, deve considerarsi formato il giudicato interno favorevole all'Ufficio.
Passando, dunque, all'esame della residua questione qui devoluta, osserva la Corte che nel ricorso introduttivo il ricorrente aveva eccepito che ai fini del redditometro avrebbe dovuto essere considerata, quale “reddito straordinario”, la somma di € 18.197,00, corrispondente alla quota spettante al suo nucleo familiare della maggior somma, pari ad € 25.943,24, che nell'anno 2004 il suocero avrebbe lasciato in eredità; in sede di controdeduzioni, invece, l'Ufficio aveva sostenuto – ribadendolo nell'appello - che la somma percepita in eredità dalla moglie sarebbe stata documentata nella più ridotta misura di € 2.582,00.
In effetti, dalla documentazione versata in atti dal contribuente può considerarsi provata soltanto la riscossione in data 13 aprile 2004, da parte dei cinque eredi (vale a dire la moglie del de cuius e i quattro figli, tra i quali la moglie del contribuente), di un assegno cumulativo dell'importo di €
25.943,24 della Banca Banca_1.
Il resto della documentazione prodotta in allegato al ricorso introduttivo e d'interesse sul punto si sostanzia, infatti, in un foglio sottoscritto come ricevuta da tutti i cinque eredi, senza alcuna specificazione della somma da ciascuno rispettivamente ricevuta a titolo personale, ed in un foglio
(intitolato “Pro-memoria”) con indicazione di somme riferite ai singoli eredi ma senza alcuna sottoscrizione.
Ciò posto, deve in primo luogo osservarsi che nessuna prova è stata data circa la concreta gestione nel tempo della somma ricevuta nel 2004 a titolo di eredità e poiché nella fattispecie si tratta di accertamento relativo all'anno 2006 - cioè alla seconda annualità d'imposta successiva a quella in cui si è verificata la percezione del denaro - già sulla base di tale circostanza temporale la tesi del contribuente non può essere condivisa perché su quest'ultimo gravava l'onere di provare non soltanto il semplice "transito" dei redditi nella sua disponibilità, ma anche la "durata" del possesso (in tal senso, cfr., tra le altre, proprio in un caso di somma ricevuta in eredità, Cass., Sez. 6, 28 settembre
2016, n. 19257; per la precisazione che “la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei
4 conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l'indicazione dell'entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente”, Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2024, n.
1411).
E tale esigenza di puntuale soddisfacimento dell'onere probatorio a carico del contribuente risulta accentuata per il fatto che è rimasta incontestata l'affermazione dell'Ufficio appellante secondo
Banca_1cui la somma di € 25.943,24 indicata nel detto assegno della Banca “risulta versata e prelevata nello stesso giorno”.
A ciò può peraltro aggiungersi che nulla prova in atti che la somma percepita dalla coniuge del contribuente sia stata effettivamente superiore a quella di € 2.582,00 ritenuta dall'Ufficio e, del resto, la tesi del contribuente circa l'entità della somma riferibile al suo nucleo familiare appare obiettivamente incompatibile con il numero delle persone interessate alla successione.
Va, infine, aggiunto che risulta incontestata la circostanza addotta dall'Ufficio secondo cui la somma in questione di € 2.582,00 è stata già considerata “a scomputo dell'incremento patrimoniale inerente l'accertamento per l'anno d'imposta 2005”.
Sulla base delle suesposte, convergenti considerazioni deve, dunque, concludersi che manca in atti la prova del fatto che sia accaduto (o sia potuto accadere) che la somma lasciata in eredità dal suocero, deceduto nel 2004, sia stata utilizzata per il sostentamento delle spese nell'anno d'imposta
2006, oggetto dell'accertamento.
Ne consegue, avuto riguardo anche a quanto già definitivamente accertato, nella parte non cassata, dalla sentenza n. 2334/40/2016 della C.T.R. del Lazio, Sez. staccata di Latina, l'integrale accoglimento dell'appello dell'Ufficio avverso la sentenza n. 140/05/2013 della Commissione
Tributaria Provinciale di Frosinone.
Il diverso esito dei giudizi di merito e l'accoglimento parziale del ricorso per cassazione proposto dal contribuente inducono alla compensazione delle spese di lite dell'intero processo, compreso il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Giudicando in sede di rinvio, accoglie l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza n. 140/2013 della
C.T.P. di Frosinone. Compensa le spese dell'intero processo, compreso il giudizio di legittimità.
Roma, 4 dicembre 2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI IA LA IU ZI
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