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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/05/2025, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7820/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7820 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 8.4.2025, vertente
1
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandro Ferretti.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Massimo Luconi.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Accertare e dichiarare che la firma posta sugli assegni di cui è causa di importo complessivo di Euro
228.800,00 non corrisponde a quello dello specimen depositato presso la e per l'effetto CP_1 condannare il , nella persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento del danno Controparte_1 di Euro 832.597,78 relativo sia al danno patrimoniale (comprensivo di interessi legali e svalutazione monetaria) che al danno non patrimoniale o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio.”
L'appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, e per tutti i motivi di cui in narrativa:
2 - in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello avversario, in quanto carente di specificità dei motivi della doglianza;
- in via ulteriormente preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello avversario, non avendo questo ragionevole probabilità di essere accolto per i motivi esposti in narrativa;
- in via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata, con vittoria di spese e compensi professionali per il doppio grado di giudizio, oltre CPA ed IVA come per legge;
- in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale dell'azione proposta dal
e, per l'effetto, l'inammissibilità delle domande formulate dal nel giudizio di Parte_1 Parte_1 primo grado, sempre con vittoria di spese e compensi professionali per il doppio grado di giudizio, oltre CPA ed IVA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Parte_1 [...]
riferendo che la società in bonis aveva intrattenuto un Controparte_1
rapporto di conto corrente, presso l'Agenzia 44 di Roma, n° 651/13 4. per gli anni 2003 e 2004
ed era titolare di più carnet di assegni.
Il riferiva di essere venuto a conoscenza che numerosi assegni recavano una Parte_1
falsa firma di traenza ed erano stati pagati, per un totale di € 228.800,00, dalla banca trattaria convenuta, senza alcun controllo di corrispondenza con la firma apposta sullo specimen dal legale rappresentante della società, e senza rilevare l'anomalia per cui Persona_1
la maggior parte degli assegni era per importi con cifra tonda.
Parte attrice, lamentando che tali esborsi non dovuti avevano portato al fallimento della società, chiedeva la condanna della banca al risarcimento dei danni, quantificati in €
832.597,78, comprensivi del danno patrimoniale di € 228.800,00 (importo totale dei 168
assegni di cui sopra), oltre agli interessi legali maturati sino a quel momento in € 60.429,75,
3 alla rivalutazione monetaria di € 44.168,03, e al risarcimento del danno per colpa grave per circa € 500.000,00.
2. Nel corso del giudizio, a seguito di disconoscimento da parte del Fallimento delle sottoscrizioni in calce agli assegni prodotti in copia, il Tribunale nominava C.T.U. per verificare se le firme erano appartenenti a e ordinava alla banca, nel Persona_1
frattempo rimasta contumace, l'esibizione degli assegni indicati nell'atto di citazione che tuttavia non venivano consegnati.
Il C.T.U. provvedeva all'esame di 31 degli assegni prodotti in copia da parte attrice, in quanto gli altri non erano leggibili, e concludeva per la apocrifia di tutte le firme in verifica.
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21052/2019, rigettava la domanda attorea.
Osservava che la falsità delle sottoscrizioni non era mai stata denunciata dal legale rappresentante della società fallita prima della instaurazione del presente giudizio, né era mai stata avanzata alcuna contestazione nei confronti dell'operato della banca trattaria,
sebbene si facesse riferimento ad elevatissimo numero di assegni emessi tra il 2003 ed il 2004
e, quindi, oltre 10 anni prima della notificazione dell'atto di citazione.
Il giudice quindi riteneva che si trattasse di una fattispecie di “rappresentanza tollerata”,
che si verifica qualora il rappresentato sappia che un soggetto diverso da quelli indicati agisce in suo nome e non interviene a far cessare l'ingerenza, dovendosi quindi considerare efficace nei confronti del terzo la situazione giuridica apparente.
Inoltre il C.T.U. grafologo aveva evidenziato che tutte le sottoscrizioni risultavano appartenenti a un'unica mano, per le stesse caratteristiche di gesto e scrittura, e che mostravano una apparente somiglianza formale con le sottoscrizioni autografe.
Pertanto il giudizio di falsità, reso solo all'esito di un esame tecnico qualificato, non era esigibile nei confronti del dipendente della banca il quale era tenuto semplicemente a riscontrare la corrispondenza delle firme di traenza allo specimen depositato dal correntista.
4. Il ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
4 Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva ritenuto non sussistente nel caso in esame alcun comportamento inadempiente ascrivibile alla banca convenuta, non considerando però che il fallito e la curatela fallimentare sono due soggetti diversi con finalità diverse e che quest'ultima aveva provveduto all'esame della documentazione acquisita e quindi posto in essere, a tutela e nell'interesse della massa dei creditori insinuati,
tutte le azioni necessarie ai fini di garantire il recupero dei crediti esistenti al momento del fallimento.
Il Tribunale aveva riscontrato una fattispecie di rappresentanza apparente, ravvisabile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l'ingerenza, rilevando che non risultava mai avanzata alcuna contestazione nei confronti dell'operato della banca trattaria, sebbene si facesse riferimento a elevatissimo numero di assegni emessi tra il 2003 ed il 2004 e, quindi, oltre 10 anni prima della notificazione dell'atto di citazione.
In realtà il presunto comportamento omissivo dalla data del fallimento fino alla presentazione dell'atto di citazione (anno 2016) non poteva essere addebitato all'amministratore della società che ormai non ne aveva più la gestione.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la valutazione del Tribunale secondo cui non era provata la mancanza di diligenza in capo alla banca, nonostante la diversità della firme false rispetto al specimen emergesse da un immediato esame visivo.
5. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto censurano la valutazione del Tribunale secondo cui non sarebbe provata la mancata diligenza in capo alla banca.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando,
5 anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
6. Nel merito si ritiene che da un semplice esame visivo le firme di traenza, poi risultate false, pur vergate in maniera semplificata rispetto allo specimen, non presentano dei tratti palesemente difformi rispetto a quest'ultimo, ma sia parziali somiglianze che caratteri difformi, come analiticamente descritti nell'elaborato peritale.
L'apposizione del timbro della società sicuramente rende verosimile l'appartenenza della firma a soggetto abilitato a rappresentare la società medesima, così come il numero elevato di assegni presentati all'incasso negli anni 2003 e 2004 e caratterizzati dal medesimo tratto,
nonché l'assenza di alcuna rimostranza da parte della società fino al momento della dichiarazione di fallimento, sono circostanze che valutate unitariamente inducono a un giudizio di diligenza nella condotta della banca trattaria.
Non rileva che l'azione oggetto del presente giudizio sia stata proposta dalla curatela della società fallita, quale soggetto distinto dalla persona del fallito, dato che l'istituto della rappresentanza apparente vale a tutelare il terzo che incolpevolmente confida nell'esistenza di poteri di rappresentanza in capo al falsus procurator, con la conseguenza che gli atti da questo compiuti divengono efficaci nei confronti del soggetto falsamente rappresentato e con l'ulteriore conseguenza che non si genera un danno risarcibile che può essere rivendicato dalla curatela la quale peraltro non ha nemmeno dimostrato che i pagamenti fossero stati effettuati per finalità estranee alla società.
8. L'appello deve pertanto essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 20.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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