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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/12/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRANI
Nr. 263/2025 r.g.
Verbale di udienza del 15.12.2025
Il G.I.
Alle ore 14.30, chiamato il procedimento pendente fra + 1 nei confronti Parte_1
di , nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice, rilevato che alla parte appellante è stata data comunicazione delle note di trattazione scritta del 28.04.2025 e del verbale del 17.11.2025, di rinvio all'odierna udienza ex art. 348 c.p.c.; rilevato che non essendo comparso nessuno neanche all'odierna udienza, l'appello va dichiarato improcedibile con sentenza, decide la causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c., disponendo che la sentenza faccia parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi,
all'udienza del 15.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 263/2025 del Ruolo Generale tra e , con l'avvocato Raffaele Fiore che li Parte_1 Parte_2
rappresenta e difende in virtù di procura conferita in calce alla memoria difensiva di costituzione depositata nella controversia di primo grado iscritta al n. 1020/2024 del Giudice di Pace di
AR e nel cui Ufficio legale sono elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento pec: Email_1
-appellanti-
e
( ) Controparte_1 C.F._1
-appellato-contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dati per noti i fatti di causa, l'appello proposto da e alla Parte_1 Parte_2
sentenza n. 306/2024 emessa dal Giudice di Pace di AR in data 2/12/2024 nel procedimento nr. 1020/2024 R.G., è improcedibile.
Gli appellanti, notificato l'atto di appello al il 15.1.2025, nel termine di trenta giorni CP_1
dalla notifica della sentenza di primo grado e costituitisi in giudizio il 23.1.2025, sostituita l'udienza di trattazione con il deposito di note di trattazione scritta, non hanno depositato note entro il termine assegnato del 28.4.2025, né sono comparsi alle successive udienze del
17.11.2025 e del 15.12.2025.
A norma dell'art. 348 c.p.c., se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza.
Consegue che nella contumacia dell'appellato, non avendo gli appellanti depositato note di trattazione scritta, né essendo comparsi alle udienze del 17.11.2025 e del 15.12.2025, di cui la
Cancelleria ha dato regolare comunicazione, l'appello va dichiarato improcedibile. Nulla per le spese.
Poiché l'appello è dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
30.5.2002, n. 115, l'appellante è tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in funzione del Giudice di appello in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 263/2025 del
Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile l'appello;
2. nulla per le spese;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1
comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 15.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi