Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00784/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03327/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3327 del 2025, proposto da
DO GI BR, che si difende in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
- della sentenza emessa dal Tribunale di Prato - sezione Lavoro n. 183/25 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 618/2024, pubblicata in data 04/04/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 07/04/2025, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. AR ER e udita la difesa di parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Si espone nel ricorso che:
- con una sentenza del Tribunale di Prato – sez. Lavoro (sent. n. 183/2025) il Ministero dell’Istruzione e del Merito veniva condannato al pagamento delle spese di lite liquidate per complessivi euro 1.339,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge (meglio dettagliati nei documenti di causa, cfr. doc. 1 allegato al ricorso);
- la sentenza è definitiva, non è stata impugnata, è passata in giudicato (come da attestazione prodotta sub allegato n. 2 al ricorso) ed è stata notificata al Ministero (cfr. doc. all. da 3 a 9 al ricorso).
Il legale beneficiario delle somme sopra indicate ha notificato il 22.11.2025 ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., depositandolo ritualmente avanti questo Tribunale, per l’esecuzione della citata sentenza e ottenere da parte dell’Amministrazione intimata il pagamento integrale delle somme accertate. E’ stata altresì richiesta la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
L’Amministrazione intimata si è costituita (il 10.03.2026) con atto di mero stile.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
3. Il Collegio rileva che:
- il titolo esecutivo è stato notificato al Ministero presso la sua sede il 7.04.2025 e nonostante il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30, a tutt'oggi l'Amministrazione non ha ottemperato al pagamento di quanto dovuto;
- il presente gravame è stato azionato ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientra anche la sentenza del Tribunale di Prato, non più impugnabile, come risulta dalla certificazione rilasciata ed esibita in giudizio in ossequio al disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a. (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso);
L’Amministrazione non ha opposto nulla essendosi costituita con atto di mero stile.
Sussistendo i presupposti per accogliere il ricorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve procedere all’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Prato sopra indicata procedendo alla liquidazione delle somme nella stessa riconosciuta e per come richieste nel presente ricorso, vale a dire euro 1.339,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Ai fini dell’ottemperanza appare congruo assegnare al competente ufficio del Ministero della Istruzione e del Merito il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla comunicazione o notificazione, se precedente, della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, che provvederà entro i successivi sessanta giorni senza maturare alcun diritto al compenso su richiesta della parte interessata anche ai sensi dell’art. 14, comma 2, del sopramenzionato d.l. n. 669/1996, in base al quale l’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l’utilizzo dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Collegio non ritiene, invece, allo stato sussistenti i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati dalla presente sentenza, dietro apposita richiesta dei ricorrenti.
4. Le spese processuali del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate, considerata la nota spese depositata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- dichiara l'obbligo del Ministero dell’Istruzione del Merito di provvedere al pagamento delle somme dovute, come indicate in motivazione, in adempimento alla decisione oggetto del presente giudizio, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, il Direttore p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà nei successivi sessanta giorni;
- rigetta ogni ulteriore istanza.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, con refusione del contributo unificato;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
AR ER, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AR ER | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO